Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1807/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli - nella persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1807 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. n. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Abagnale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pompei (NA) alla Via Carrara n. 96
ATTRICE
E in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
in atti, dagli avv.ti Apicella Maria Rosaria e Iovino Vincenzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Capri (Na) alla Via P.R. Canale n. 7
CONVENUTA
pagina 1 di 14
C.F. e P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
persona del procuratore speciale dott. rappresentata e difesa, giusta Controparte_3
procura in atti, dall'avv. Gianluca Tisci ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla via del Parco Margherita n. 33
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le conclusioni di seguito riportate: parte attrice: “… - in via preliminare nominare un C.T.U medico legale, per la verifica e quantificazione delle lesioni riportate dalla SI.ra ; - in via subordinata Parte_1
in accoglimento totale della domanda, condannare le convenute in solido al pagamento della somma 13.404,73 € per le lesioni subite dalla SI.ra a seguito del _1
sinistro, determinabili nella misura del 6% del danno biologico, con 50 giorni di I.T.T. al 100%, 20 giorni di I.T.P. al 50% e 30 giorni di I.T.P. al 25% come da relazione medico legale, oltre alle spese mediche sostenute, nonchè al danno morale anche per le basse insinuazioni profuse dalla controparte, la cui quantificazione non può essere inferiore ad 1/3 del danno complessivo, o nella misura minore o maggiore ritenuta equa dal giudice;
- condannare le parti in solido, al pagamento delle spese di causa e della procedura conciliativa, con attribuzione al sottoscritto procuratore, oltre oneri fiscali e rimborso forfettario.” parte convenuta: “… - in via principale chiedono rigettarsi la domanda attorea perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, chiedono dichiararsi il terzo chiamato tenuto a manlevare la società Controparte_4
e, per l'effetto, condannare la stessa Controparte_1 CP_2
pagina 2 di 14 al pagamento in favore dell'attrice di una somma pari a quella cui Controparte_2
sarebbe tenuta la comparente;
- con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione ai sottoscritti
Procuratori per anticipo fattone. …” terza chiamata in causa: “… si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione e, in particolare, alle conclusioni ivi formulate, che si intendano qui per ripetute e trascritte, chiedendone l'accoglimento con vittoria di spese e compensi di lite
…”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 dalla legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va, in sintesi, ricordato che, con atto di citazione ritualmente notificato,
l'attrice ha evocato in giudizio la società , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al fine di veder accogliere, per le ragioni di cui allo scritto difensivo, le seguenti domande: “- accogliere la domanda proposta e, per l'effetto: - condannare la convenuta al pagamento della somma di 13.404,73 € per le lesioni subite dalla SI.ra _1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, nei
[...]
limiti della somma di euro 26.000,00; - condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio la società (cui fa capo il Controparte_1
marchio ), in via preliminare, ha eccepito, l'improcedibilità della domanda per CP_1
mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda;
ha, inoltre, chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la nei confronti della quale ha formulato domanda Controparte_2
pagina 3 di 14 di manleva in ragione del contratto assicurativo con la stessa stipulato per la responsabilità civile. La società convenuta ha, dunque, concluso chiedendo, preliminarmente, la sospensione della causa per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda ed, in via subordinata, l'accoglimento della domanda di manleva formulata nei confronti della
; il tutto con vittoria di spese e compensi di lite. CP_2
Costituitasi in giudizio, la ha contestato sia la domanda Controparte_2
di manleva, eccependo la scopertura assicurativa per il rischio di danni cagionati a terzi dalla proprietà dei negozi, sia quella risarcitoria deducendone l'infondatezza ed eccependo la condotta colposa della danneggiata quale esimente di responsabilità del custode;
ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda dell'attrice ed, in subordine, per la riduzione proporzionale della somma eventualmente riconosciuta in suo favore a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c., per i danni che l'istante avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
in via ulteriormente gradata ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia;
il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Espletato, invano, il procedimento di negoziazione assistita e raccolta la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.11.2024, allorquando è stata riservata in decisione con i termini di legge.
Procedibilità della domanda
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda, avendo la parte attrice, con comunicazione a mezzo pec del 19.9.2022, rivolto l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, sia alla società convenuta, che alla CP_2
(cfr. documentazione depositata in data 20.9.2022 e in data 14.11.2022).
[...]
Detto invito, pur avendo determinato l'instaurazione della procedura di negoziazione tra l'attrice e la convenuta, non ha condotto ad una definizione transattiva della controversia, come da verbale di mancato accordo del 10.11.2022.
pagina 4 di 14 Merito della controversia
Passando all'esame del merito della controversia, va, innanzi tutto, chiarito che la domanda proposta deve essere qualificata come un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.; norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi (cfr. Cass. civ. n.
16422/2011). Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo;
condotte ricollegabili all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe ed aventi un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno. In quest'ultimo caso, infatti, può delinearsi un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato o del fatto del terzo (cfr. Cass. civ. Sez. 6, n. 12077 del
16.05.2017; Cass. civ. Sez. 3, n. 2477 dell'1.02.2018; Cass. civ. n. 24529/2009; Cass. civ. n. 11227/2008). Ne consegue, sul piano dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando sul custode, invece, la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
In ordine alle ipotesi di condotta impropria e imprudente del danneggiato, rilevante ai fini della valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il pagina 5 di 14 danno, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. Civ. n. 9315/19; conf. Cass. Civ. n. 34886/21).
I predetti principi sono stati, altresì, richiamati e ribaditi di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, le quali, con l'ordinanza n. 20943 del
30/06/2022 sono intervenute a risolvere il contrasto formatosi all'interno della stessa
Corte riguardo al tema della rilevanza, nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità.
Con detta pronuncia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel richiamare i principi che devono ispirare le decisioni in materia di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ha, altresì, espresso in funzione nomofilattica il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo,
pagina 6 di 14 connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”
Orbene, applicando i su esposti principi al caso concreto, a giudizio di chi scrive parte attrice, a fronte di contestazione di parte convenuta, non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico poiché dalla prova orale raccolta non è risultata adeguatamente provata la dinamica del fatto e, di conseguenza, non è stato dimostrato il nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia.
Ai fini che occupano va evidenziato che l'attrice, nell'atto di citazione, ha dedotto che: “
… il giorno 03.01.2020, verso le ore 17,30 circa, mentre la SI.ra si Parte_1
accingeva ed entrare nel negozio “ ” sito Capri alla Via C. Colombo (Marina CP_1
Grande), impattava violentemente con la porta a vetro chiusa del negozio;
… l'impatto si verificava poiché la porta in vetro non presentava alcun differenziatore o altro elemento per avvisare gli astanti della presenza del vetro, costituendo così una insidia per gli eventuali clienti;
… la suddetta porta/vetro non poteva essere individuata con
l'ordinaria diligenza, attesa la sua assoluta trasparenza ed essendo chiusa, nonostante
l'orario di regolare apertura del negozio;
… in seguito all'urto, la SI.ra _1
unitamente ad alcuni amici, uno dei quali impattava anch'esso con il vetro,
[...]
prima cercarono inutilmente di avvisare i commessi e il negoziante, poi si recavano presso la locale farmacia, ove gli venivano apprestati i primi soccorsi. Successivamente avendo il traghetto di ritorno in partenza, preferì recarsi al pronto soccorso dell'ospedale di Cast.mare di Stabia “aslnapoli3sud”, ove gli veniva riscontrato
“trauma facciale con frattura delle ossa nasali” con 20 gg di prognosi”.
Sulla scorta di tale rappresentazione, l'attrice, sul presupposto della responsabilità della società convenuta, ha chiesto la condanna, a suo carico, del risarcimento dei danni da lesione personale, quantificati in complessivi € 13.404,73.
Orbene, a parere della scrivente, la descrizione dei fatti contenuta nel libello introduttivo non è stata pienamente provata in sede istruttoria.
pagina 7 di 14 Invero, l'incertezza maggiore la si riscontra già con riferimento allo stato dei luoghi, elemento imprescindibile ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento dannoso e rispetto al quale si sono incentrate le contestazioni della parte convenuta e della terza chiamata in causa.
Nello specifico, la maggiore discrasia tra le prospettazioni delle parti verte sulla presenza o meno di un cancelletto antistante le porte di ingresso del negozio recante il marchio “ ”, teatro del sinistro dedotto in causa, nonché sulla struttura delle CP_1
porte di ingresso del predetto esercizio commerciale.
Secondo la tesi della convenuta, nel momento in cui si sarebbe verificato il sinistro, il negozio era chiuso, con le luci spente (fatta eccezione per quelle delle vetrine) e l'accesso era sbarrato dalla presenza di un cancelletto chiuso, allocato appena prima delle porte di ingresso;
inoltre, il fatto che le porte di ingresso fossero chiuse era agevolmente percepibile, poiché, sebbene le stesse fossero di vetro, erano contornate da una spessa cornice scura che le rendeva chiaramente visibili. Del resto, sempre secondo la difesa della parte convenuta, se il negozio fosse stato aperto al pubblico, le porte di ingresso si sarebbero spalancate, essendo dotate di un sistema con fotocellule che consente la rilevazione di persone in procinto di entrare e l'apertura automatica delle stesse.
Di contro l'attrice, ha replicato che non vi era alcun cancelletto, ribadendo il carattere dell'insidia con cui, a dir suo, si presentava lo stato dei luoghi.
Ebbene, innanzitutto, va evidenziato che il rilievo fotografico raffigurante i luoghi di causa e prodotto dalla difesa di parte attrice con deposito del 10.2.2021, non ha carattere dirimente ai fini della decisione, poiché privo di data. A ciò si aggiunga che lo stesso si presenta sfocato e pieno di riflessi, che lo rendono tutt'altro che chiaro.
Proprio tale difetto di chiarezza ha, evidentemente, indotto la difesa dell'attrice a produrre, unitamente alle note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni, un altro rilevo fotografico, stavolta a colori, del quale, però, non può tenersi conto stante la tardività del deposito. Invero, sebbene la parte attrice dichiari che trattasi della pagina 8 di 14 medesima fotografia già depositata in precedenza in bianco e nero, dal raffronto dei due depositi, emerge chiaramente che le stesse sono diverse tra loro. In ogni caso, anche a voler superare la tardività di tale produzione documentale, la stessa non sarebbe, comunque, rilevante. Infatti, essendo anch'essa priva di data, avrebbe acquisito un utile valore probatorio solo se sottoposta ai testi ai fini del riconoscimento dello stato dei luoghi - come si presentavano al momento del sinistro - oggetto di contestazione tra le parti;
attività istruttoria non più possibile all'epoca del deposito in parola.
Per altro verso, le incertezze su come si presentasse l'accesso al negozio “ ” CP_1
allorquando si è verificato l'evento, non possono considerarsi superate alla luce della prova orale, poiché le testimonianze rese dai testi indicati da parte attrice sono risultate, in parte, contraddittorie ed, in parte, nebulose e, dunque, non esaustive.
Invero, il testimone , allorquando gli sono state mostrate le due diverse Testimone_1
fotografie, l'una depositata dall'attrice in data 10.2.2021 a dimostrazione dell'assenza del cancelletto di ingresso e la seconda, depositata da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, a riprova, invece, della presenza di detto cancelletto, ha dichiarato di riconoscere in entrambe le fotografie lo stato dei luoghi, salvo poi rettificare detta dichiarazione una volta sollecitato dalla scrivente, precisando che “non vi erano cancelli nemmeno aperti”.
Dal canto suo, la seconda testimone escussa, (madre dell'attrice) ha Tes_2
mostrato di non conservare un chiaro ricordo dello stato dei luoghi, tant'è che, interrogata sul punto, ha reso dichiarazioni, per certi aspetti, contraddittorie - … tra la strada e la porta stessa non vi era alcunchè, mi sembra non vi fossero vasi, tappeti né cancelli …” laddove il primo teste ha dichiarato, invece, che tra la strada e l'ingresso vi era un tappetino (circostanza che emerge, peraltro, da tutti i rilievi fotografici depositati dalle parti) - e, per altri aspetti, imprecise e generiche - “… Ricordo che sulla porta a vetri non vi era segnalazione di alcun tipo. Non ricordo se la porta si componesse di una o due ante e dunque di un unico cristallo o due.” Inoltre, interrogata sullo stato dei luoghi raffigurato dalla fotografia a colori allegata alla comparsa di costituzione e pagina 9 di 14 risposta della parte chiamata in causa il teste ha riferito: “non sono in grado di riconoscere lo stato dei luoghi rispetto al negozio essendo trascorsi oramai tre anni circa, ma sono certa che davanti all'ingresso del negozio ove è accaduto il fatto non vi era alcun cancello. … preciso che il negozio si trova nella parte bassa di Capri non so essere più precisa in quanto non conosco bene l'isola. Ricordo che siamo giunte al negozio a piedi” . La stessa testimone, inoltre, ha dichiarato di aver anche lei impattato contro la porta di ingresso del negozio “nel tentativo di entrare” con la figlia, CP_1
laddove invece, nell'atto di citazione si legge che , nell'occasione, si Parte_1
trovava a Capri con alcuni amici “uno dei quali-dunque non certo la madre - impattava anch'esso con il vetro”.
Da tali deposizioni, caratterizzate da diverse imprecisioni, discrasie ed approssimazioni,
a parere di questo giudice, non è possibile ricavare una prova tranquillizzante circa il verificarsi dell'evento dannoso nel luogo e con le modalità indicate dall'attrice.
Nemmeno l'ulteriore documentazione in atti è apparsa utile a confortare la tesi attorea, dal momento che nel verbale di P.S. rilasciato dal P.O. di Castellammare – Gragnano in data 3.1.2020, si legge, alla voce “infortuni/incidenti” di un incidente avvenuto “in altri luoghi chiusi”, mentre più avanti alla voce “circostanze” si legge “incidente in strada”.
Inoltre, le circostanze dedotte dall'attrice sono state smentite dalla deposizione resa dal teste la cui escussione è stata disposta ex officio a seguito della Testimone_3
testimonianza de relato del teste indicato da parte convenuta, Testimone_4
La testimone dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della Tes_3
società convenuta fino al marzo 2020 e di essere stata occupata, negli anni 2018-2020 presso il punto vendita sito in Marina Grande denominato come aiutante CP_1
commessa, ha dichiarato di essere stata al lavoro in tale negozio il giorno 3.01.2020, di essere stata da sola e di aver chiuso il negozio alle ore 17:00. Ha, poi, aggiunto: 1) di aver chiuso la alle ore 17:05, come da documento di azzeramento cassa prodotto Pt_2
da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, che le è stato mostrato;
2) di aver preso l'incasso della giornata;
3) di aver “abbassato le luci del
pagina 10 di 14 negozio interne” e “lasciato invece accese quelle esterne delle vetrine”; 4) di avere, inoltre, chiuso la porta di ingresso del negozio nonché “il cancelletto di ferro, che si trova davanti alle porte di ingresso e si chiude con sistema di chiusura a leva”. La testimone ha, altresì, precisato che le porte di ingresso al negozio erano “di vetro scorrevoli, dotate al centro di una profilatura in materiale plastico di colore grigio” e che il cancelletto antistante dette porte “è stato posto nel 2018 e da allora non è mai stato tolto”. infine, ha dichiarato di non essere in grado di riconoscere Testimone_3
lo stato dei luoghi raffigurato nella fotografia prodotta da parte attrice poiché sfocata, mentre ha riconosciuto quello raffigurato nella fotografia n. 1 allegata alla produzione della precisando che la struttura dell'esercizio commerciale in questione è CP_2
rimasta invariata sin dall'estate 2018.
Orbene dal rilievo fotografico riconosciuto dal teste, della cui deposizione questo giudice non ha motivo di dubitare per l'assenza di un attuale rapporto di lavoro con la società convenuta, nonché per la precisione e linearità delle dichiarazioni rese, confortate da prova documentale, emerge chiaramente come si presentava l'esercizio commerciale quando era chiuso al pubblico, ovvero si evince la presenza di un cancelletto antistante l'ingresso chiuso, si distinguono, inoltre, le porte a vetro scorrevoli ed, infine, è possibile scorgere che le luci interne erano spente, rimanendo accese solo quelle delle vetrine.
Ebbene tale stato dei luoghi, rappresentato dal rilievo fotografico in esame, ma in precedenza già accuratamente descritto dal teste evidenzia l'inverosimiglianza Tes_3
della dinamica descritta da parte attrice, posto che all'orario in cui la stessa attrice ha collocato il verificarsi dell'evento, ovvero alle 17,30, deve ritenersi che il predetto esercizio commerciale fosse effettivamente già chiuso al pubblico, in ragione, in primis, della prova documentale rappresentata dal documento di chiusura cassa che reca l'orario delle 17,05.
Né è idoneo a scardinare la conclusione cui è pervenuto questo giudice il rilievo di parte attrice circa la presunta inattendibilità del teste che sarebbe ricavabile dai Tes_3
pagina 11 di 14 rilievi fotografici di cui alla produzione attorea, dai quali emergerebbe l'assenza del cancelletto in questione, laddove il teste ha, invece, dichiarato che lo stato dei luoghi è rimasto inalterato sin dall'anno 2018.
Orbene, pur volendo prescindere da quanto già esposto in precedenza in relazione al ridotto valore probatorio del primo rilievo fotografico, poiché non chiaro ed alla inutilizzabilità del secondo, poiché tardivamente depositato, va sottolineato che, quand'anche si volesse accreditare la tesi dell'assenza del cancelletto e, dunque, dell'inattendibilità delle diverse dichiarazioni del teste tanto non sarebbe, Tes_3
comunque, sufficiente a far ritenere provata la domanda.
Appare opportuno evidenziare, all'uopo, che dai rilievi fotografici prodotti dall'attrice non è in alcun modo possibile ricavare che le porte di ingresso del negozio contro il quale la ha sostenuto di aver impattato, presentassero il carattere dell'insidia _1
della stessa dedotto – “… l'impatto si verificava poiché la porta in vetro non presentava alcun differenziatore o altro elemento per avvisare gli astanti della presenza del vetro, costituendo così una insidia per gli eventuali clienti” – in quanto il primo è in bianco e nero, mentre il secondo, a colori, ritrae l'esercizio commerciale in parola con le porte aperte.
Diversamente, dalle fotografie prodotte dalle altre parti e, specificamente, da quella depositata dalla terza chiamata in causa in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, è possibile evincere che le porte a vetro erano pienamente visibili, recando una profilatura di colore grigio che ne evidenziava la sagoma.
Tanto rileva ai fini della percepibilità dell'insidia da parte della danneggiata e, dunque, ai fini della ravvisabilità di una sua condotta colposa tale da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno.
In altre parole, seppure si volesse ammettere l'inesistenza del citato cancelletto e provata la dinamica, la struttura delle porte di ingresso del negozio, a parere di chi scrive, consentiva all'istante di percepire chiaramente che le stesse fossero chiuse e, dunque, di evitare l'evento dannoso con l'uso dell'ordinaria diligenza.
pagina 12 di 14 Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, si impone il rigetto della domanda attorea.
Il rigetto della domanda principale esonera la scrivente dal dover esaminare la domanda di manleva.
La regolamentazione delle spese.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali tra l'attrice e la società convenuta, le spese seguono la soccombenza ed, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio - come da dispositivo - sulla base dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 nel testo modificato dal D.M. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022 ovvero prima del completamento dell'attività difensiva dei legali) - scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in causa, va ricordato che, secondo l'orientamento del tutto consolidato tra i
Supremi Giudici (cfr. tra le altre: Cass, Sez.3, ord. 31889 del 6.12.2019 e Cass. Sez.
2,sentenza n. 23948 del 25.00.2019): “ In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”.
Applicando i principi esposti al caso in esame, considerato che l'iniziativa di chiamare in causa la da parte di Controparte_2 Controparte_1
si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attrice e che questa
[...]
è risultata infondata s'impone la condanna della stessa attrice alla rifusione delle spese pagina 13 di 14 di lite in favore della compagnia assicurativa, che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio - come da dispositivo - sulla base dei valori medi di cui al D.M.
55/2014 nel testo modifica dal D.M. 147/2022 (entrato in vigore il 23.10.2022 ovvero prima del completamento dell'attività difensiva dei legali) - scaglione di riferimento compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 ed in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e con la decurtazione del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna , alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. e, per essa, in favore degli avv.ti Vincenzo Iovino e Maria
Rosaria Apicella, dichiaratisi anticipatari;
spese liquidate in euro 2.540,00
(duemilacinquecentoquaranta/00) oltre ad euro 237,00 per spese vive documentate ed oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre
IVA e CPA come per legge;
condanna alla rifusione delle spese di costituzione e di Parte_1
rappresentanza in favore della in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.; spese liquidate in euro 2.540,00 (duemilacinquecentoquaranta/00) oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 24.02.2025.
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
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