Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), non può trovare applicazione nel caso dei reati di contrabbando, in cui l'interesse protetto non è il patrimonio dello Stato ma il suo diritto sovrano alla imposizione e riscossione dei tributi.
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- 1. Reati tributari: Cassazione dice no all'attenuante della speciale tenuitàAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2014
- 2. Reati tributari, attenuante, lieve entità, inapplicabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/2004, n. 34912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34912 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 16/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1315
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 46160/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN AN OL, n. il 7.1.1963 in Palermo, ivi res. via Pietro Colletta n. 90;
avverso la sentenza in data 12.11.2001 della Corte di Appello di Palermo, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Palermo in data 6.11.2000, venne condannato alla pena di mesi tre di reclusione e L. 200.000 di multa, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 282, 292, 293, 296 del D.P.R. n. 43/73 e 1, 69 e 70 del D.P.R. n. 633/72 (accertati il 14.9.1996); a) di cui agli art. 282, 292, 293, 296 del D.P.R. n. 43/73; b) di cui agli art. 1, 69 e 70 del D.P.R. n. 633/72; c) di cui all'art. 46, comma, terzo, detta L. n. 428/90 (accertati il 29.9.1998), unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia di colpevolezza del NT in ordine ai reati ascrittigli per avere, in più occasioni, detenuto sigarette estere di contrabbando. La sentenza ha rigettato le richieste dell'appellante dirette ad ottenere la concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62 n. 4 c.p.. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 132, 133 e 62 bis c.p.. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare le tematiche giuridiche sottoposte alla attenzione della Corte territoriale nell'atto di appello in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti genetiche;
che il diniego delle predette attenuanti non è sorretto da una motivazione adeguata ed esaustiva, avendo i giudici di merito omesso di valutare le circostanze positive indicate dall'imputato a sostegno della richiesta. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p.. Si deduce che il diniego della citata attenuante è stato erroneamente fondato sulla natura tributaria del reato ascritto al NT;
che a tale reato deve essere invece attribuita natura diversa, concernendo l'evasione dei diritti di confine, con la conseguente applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha escluso che il NT fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche con motivazione esaustiva, nella quale risulta esaminata non solo la personalità negativa dell'imputato, desunta dai numerosi e specifici precedenti penali, ma anche l'elemento positivo della confessione, di cui è stata svalutata la rilevanza in considerazione della sorpresa in flagranza nel reato e, quindi, con argomentazione immune da vizi logici. Peraltro, il ricorso alle attenuanti generiche, al fine di adeguare l'entità della pena, al fatto è necessario solo nel caso in cui il giudice di merito ritenga di determinare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale, circostanza che non ricorre nella fattispecie in esame. In ordine al secondo motivo di ricorso la Corte osserva che, considerata la natura erariale del danno cagionato dal reato di contrabbando, esattamente i giudici di merito hanno escluso la concedibilità della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel caso in esame. È stato, infatti reiteratamente affermato da questa Corte che "La circostanza attenuante della riparazione del danno, di cui all'art. 62 n. 6 Cod. Pen. (come pure quella del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 stesso codice), non è applicabile ai reati doganali, in quanto l'interesse protetto non è il patrimonio dello Stato, ma il suo diritto sovrano alla imposizione ed alla riscossione dei tributi." (sez. 3^, 198500007, Toso, riv. 167247 e giurisprudenza precedente consolidata negli stessi sensi in tema di contrabbando).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art, 606, ultimo comma, c.p,p.. L'inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (sez. un. 11.11.1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (sez. un. 30.6.1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso (sez. un. 22.11.2000, De Luca) - che ricorre nella fattispecie in esame -, preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500,00 alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente NT AN OL al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 16 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2004