Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
È illegittimo ma non abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento per la omessa rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cod. proc. pen., all'esito degli accertamenti espletati su sollecitazione della difesa dichiara erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento.
Commentario • 1
- 1. Iscrizione di ipoteca sul fondo patrimoniale da parte di EquitaliaAvv. Alessandro Sgrò · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 febbraio 2016
Il fondo patrimoniale pone davvero al riparo il contribuente da azioni esecutive o iscrizioni ipotecarie da parte di Equitalia, in caso di debiti con il fisco? La risposta, ovviamente, non può che prendere le mosse dalle ultime pronunce in materia da parte della Corte di Cassazione. Ebbene, secondo una recentissima sentenza (Cass. sent. n°21396/2015) i giudici di legittimità ritengono che il criterio di individuazione dei debiti, per i quali è possibile procedere ad esecuzione forzata od ad ipoteca esattoriale, non va ricercato nella natura dell'obbligazione, che può essere anche tributaria, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa ed i bisogni della famiglia. Ciò implica che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 3738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3738 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 67
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - rel. Consigliere - N. 44985/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gorizia;
nell'ambito del procedimento penale nei confronti di:
ES AN, nata a [...] il giorno 11/3/1968;
avverso la ordinanza in data 27/6/2014 emessa nel procedimento n. 527/13 R.G.n.r. e 289/2014 R.G.Trib. del Tribunale di Gorizia in composizione monocratica;
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
vista la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione al Tribunale di Gorizia per l'ulteriore corso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ALMA Marco Maria. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27/6/2014, il Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Gorizia, nell'ambito del processo nei confronti di ES AN, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 646 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, ed in presenza di eccezione preliminare avanzata dalla difesa dell'imputata, ha emesso un'ordinanza del seguente testuale tenore: "considerato che il 3 maggio 2013 all'esito dell'interrogatorio dell'imputato il Pubblico Ministero provvedeva alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., considerato che il 13 maggio 2013 veniva depositata memoria ex art. 415 bis c.p.p., dall'imputato con la quale veniva richiesta l'archiviazione;
considerato che
il 28 maggio 2013 il Pubblico Ministero faceva ulteriori indagini di P.G.;
visto che le indagini espletate non hanno lasciato il compendio probatorio invariato e a seguito del loro espletamento veniva esercitata l'azione penale;
visto che l'imputato non ha avuto la possibilità a seguito di nuove indagini di instaurare un nuovo contraddittorio preventivo sul fascicolo delle indagini;
considerato che
veniva di fatto svuotato il senso della normativa ex art. 415 bis c.p.p. " e, per l'effetto, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputata e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero di Gorizia, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 c.p.p., lett. b). Evidenzia, al riguardo, il ricorrente che successivamente all'interrogatorio dell'adora indagata ES AN aveva proceduto all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. A seguito di memoria della difesa in data 13/15.5.2013 aveva ritenuto di effettuare alcuni approfondimenti investigativi ed all'uopo aveva delegato in data 28/5/2013 la Polizia Giudiziaria.
Essendo peraltro rimasto invariato il compendio probatorio preesistente all'interrogatorio dell'indagata ed alla notifica del citato avviso di conclusione delle indagini preliminari, aveva esercitato l'azione penale senza provvedere all'emissione di un nuovo avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Rileva, ancora, il ricorrente come dal semplice confronto tra l'imputazione riportata nell'avviso di conclusione delle indagini e quella riportata nel decreto di citazione a giudizio si evince che l'accusa è rimasta invariata, sintomo del tutto inequivocabile della inconferenza degli esiti degli atti di indagine delegati il 28/5/2013 che avevano di fatto lasciato immutato il quadro probatorio. Alla luce delle osservazioni di cui si è detto, ritiene il ricorrente che il Giudice a quo abbia compiuto una violazione di diritto operando un'indebita applicazione estensiva del regime dei vizi degli atti processuali che, invece, è improntato al principio della rigorosa tassatività e che, per l'effetto, l'ordinanza impugnata debba essere annullata con le ulteriori statuizioni di conseguenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va ricordato, in via preliminare, che l'art. 550 c.p.p., dispone al comma 1, che anche nei casi di citazione diretta a giudizio "si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415 bis" ed il successivo art. 552, al comma 2, dopo avere indicato le cause tassative di nullità del decreto di citazione a giudizio si limita a comminare una sanzione di nullità anche nel caso in cui il decreto non "è preceduto dall'avviso previsto dall'art. 415 bis". A sua volta l'art. 415 bis c.p.p., al comma 4, regola il caso in cui il Pubblico Ministero, successivamente alla notificazione del relativo avviso ed a seguito delle richieste dell'indagato dispone nuove indagini ma non prevede che all'esito delle stesse venga rinnovato detto avviso.
Questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire da un lato (seppure nel caso di procedimento per il quale si procedeva con richiesta di rinvio a giudizio ma il principio è estensibile anche al caso in cui si proceda con le forme della citazione diretta) che "l'art. 415 bis c.p.p., ... non prevede una nuova notifica dell'avviso una volta espletate le indagini a seguito dell'interrogatorio dell'indagato, in quanto il contraddittorio risulta assicurato dal deposito della documentazione relativa alle nuove indagini, imposto dall'art. 416 c.p.p." (Cass. Sez. 3^, sent. n. 14756 del 03/03/2004, dep. 25/03/2004, Rv. 228531) e, dall'altro, che "non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari allorché il pubblico ministero, sollecitato, a seguito della sua notificazione, dalla difesa, proceda a ulteriori accertamenti, senza espletare, a sua volta, investigazioni del tutto distinte e autonome rispetto ai temi proposti con le richieste difensive" (Cass. Sez. 1^, sent. n. 32942 del 03/07/2008, dep. 06/08/2008, Rv. 240675).
Ora, sul presupposto che nella memoria presentata al Giudice dalla difesa dell'imputata in data 5/3/2014 non si contesta ne' il fatto che all'esito delle indagini suppletive espletate sia stata mutata l'imputazione rispetto a quella oggetto dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., ed a quella sulla quale la ES ha reso interrogatorio,
nè che il Pubblico Ministero abbia compiuto indagini diverse ed ulteriori rispetto a quelle richieste dalla stessa difesa con la memoria del 13/5/2013, ne' che gli esiti delle indagini suppletive non siano stati tempestivamente posti a disposizione della difesa mediante deposito nella segreteria del Pubblico Ministero, non v'era necessità di rinnovare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e non sussisteva, quindi, alcuna nullità del decreto di cui all'art. 552 c.p.p.. Pur tuttavia va detto che il provvedimento emesso dal Giudice monocratico del dibattimento del Tribunale di Gorizia non è provvedimento in sè impugnabile se non in caso di "abnormità" che, nel caso di specie, non è stata ne' eccepita nel ricorso del Pubblico Ministero ne', comunque, appare sussistere. Questa Corte Suprema, infatti, chiamata a decidere su differenti situazioni ma il cui principio giuridico di fondo può essere ritenuto applicabile anche in questa sede, ha affermato che "non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita -dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso" (Cass. Sez. U, sent. n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590; e numerose altre in senso conforme tra cui la recente Sez. 6^, sent. n. 25810 del 08/05/2014, dep. 16/06/2014, Rv. 260069) e, ancora, che "non è abnorme, e come tale non è immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. sul presupposto che non tutti gli atti delle indagini preliminari siano stati depositati contestualmente alla spedizione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., (Cass. Sez. 6^, sent. n. 49525 del 29/09/2009, dep.
23/12/2009, Rv. 245647). In sostanza, anche se nel caso di specie la nullità non si era verificata, non per questo l'ordinanza dichiarativa della nullità del decreto di citazione a giudizio potrebbe qualificarsi strutturalmente abnorme, in quanto costituisce esercizio di un potere che l'ordinamento processuale assegna al giudice del dibattimento. Infatti, al giudice del dibattimento compete il potere di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto di una nullità verificatasi nel corso delle indagini preliminari, sicché l'atto impugnato non può essere qualificato abnorme, ma solo illegittimo, qualificabile come funzionalmente abnorme solo se determinante una stasi del processo non eliminabile mediante un'attività d'impulso legittima del Pubblico Ministero, situazione non avvenuta nel caso di specie perché - come la citata decisione della Corte di Cassazione a sezioni unite ha ritenuto - l'ordinanza, benché illegittima secondo la prospettazione fattane dal ricorrente, non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, essendo atto non avulso dal sistema, i cui effetti non sono stati tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2015