Sentenza 17 settembre 2009
Massime • 1
L'indulto non può essere applicato ad una pena la cui esecuzione sia stata condizionalmente sospesa a norma dell'art. 163 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Indulto e sospensione condizionale della pena “La mancanza del concorso attuale e il principio del favor rei”Chiariello Michelealfredo · https://www.diritto.it/ · 30 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/09/2009, n. 41753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41753 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 17/09/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1458
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 17967/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LE, n. a Napoli il 7 maggio 1964;
avverso la sentenza in data 17 ottobre 2006 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'applicazione dell'indulto. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 23 novembre 2005 del Tribunale di Napoli, a seguito di accordo tra le parti ex art. 599 c.p.p., comma 4, rideterminava in anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed Euro 500,00 di multa la pena inflitta a AN LE in relazione al reato di cui all'art. 378 c.p., comma 1, ascrittogli (accertato in Napoli il 14 luglio 2003), dichiarandola interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006. Ricorre per cassazione di persona l'imputato eccependo la illegittima applicazione dell'indulto alla pena inflitta, posto che questa era stata dichiarata condizionalmente sospesa dal Tribunale e che comunque l'applicazione dell'indulto non era stata sollecitata ne' da lui ne' dal proprio difensore.
Il ricorso è fondato.
Nelle proposte formulate a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4 non risulta che vi fosse menzione del condono della pena, beneficio che del resto non poteva essere applicato, essendo stata la pena inflitta in primo grado dichiarata condizionalmente sospesa. Pur essendo da registrare sul punto un contrastante orientamento nella giurisprudenza di legittimità (nel senso qui privilegiato, tra le altre, Sez. 3^, 11 febbraio 2009, Gentile;
Sez. 2^, 10 giugno 2008, Manini;
Sez. 6^, 19 febbraio 2008, Legati;
Sez. 1^, 14 novembre 2007, Della Corte;
Sez. 6^, 7 gennaio 2000, D'Angelo,- Sez. 1^, 11 dicembre 1995, Lodigiani;
Id., 12 novembre 1993, Normi;
Sez. 6^, 22 gennaio 1991, Bonzagni;
Id., 20 giugno 1990, Manuguerra;
Sez. 3^, 9 luglio 1984, Aionia;
Sez. 4^, 6 gennaio 1983, Ghidini;
Id., 8 gennaio 1982, Giavolucci;
Id., 5 marzo 1981, Fagari;
centra, tra le altre, Sez. 6^, 15 ottobre 2008, Gianotti;
Id., 5 giugno 2008, Indricchio;
Id., 26 maggio 2008, Ammirati;
Sez. 3^, 21 settembre 2007, Ragozzino;
Id., 27 novembre 1998, Milea;
Id., 30 aprile 1992, Carnevale;
Id., 18 aprile 1989, Naldi;
Sez. 2^, 30 aprile 1984, Chervosan;
Sez. 5^, 1 febbraio 1984, Reale;
Sez. 6^, 28 ottobre 1983, Chirillo;
Sez. 4^, 5 aprile 1982, Buffone), deve osservarsi:
- che l'indulto è applicabile solo sulle pene suscettibili di esecuzione (v. Sez. 1^, 8 ottobre 2008, Altic;
Sez. 5^, 10 dicembre 1975, Belletti);
- che nel concorso di cause di estinzione del reato e della pena prevale la causa di estinzione del reato, a norma dell'art. 183 c.p.p., comma 2;
- che, infine, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza Ammirati, cit., il condannato ha interesse a non vedersi applicato l'indulto sulla pena condizionalmente sospesa, perché, se concorrono altri titoli esecutivi, ad essi l'indulto potrebbe essere applicato solo per la parte non eccedente i limiti stabiliti dal provvedimento di clemenza, detratta la pena stabilita nella sentenza che ne abbia contestualmente disposto la sospensione condizionale. Va quindi affermato che l'indulto non può essere applicato a una pena la cui esecuzione sia stata condizionalmente sospesa a norma dell'art. 163 c.p.. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione del condono della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009