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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4338/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vigliotti Stella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.06.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. IO n° 15051187 e di aver inoltrato, in CP_ data 4.03.2022, domanda per gli assegni familiari;
che l' in data 4.03.2022, ha accolto la predetta domanda ma non ha liquidato i ratei maturati, pari ad €.1.925,00, compensandoli con l'indebito n.
10797606 del valore di €.9.218,00; di aver proposto, in data 29.04.2022, ricorso amministrativo;
che l'Istituto, con pec del 28.05.2022, gli ha comunicato “Ricorso definito. Il ricorso amministrativo della ricorrente, presentato il 29.04.2022, è stato definito amministrativamente in data 27.05.2022 con il seguente esito: inammissibile. Per l'indebito RI 10797606 pende ricorso giudiziario RGL 8218/2020 spiegato dall'odierna ricorrente, prossima udienza il 23.01.2023”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata poiché operata senza il consenso della ricorrente, in violazione del comma 6 bis , dell'art. 1, del d.l. 40 del 25.03.2010,
pagina 1 di 4 convertito con modificazioni dalla L. n° 73 del 22 maggio 2010, in assenza di preventiva notificazione del titolo esecutivo e quindi sulla base di una procedura esecutiva nulla ed anzi del tutto inesistente ex art. 30, d.l. 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla L. 30 luglio 2010, n° 122; in violazione dell'art.21 septies , L. 241/90; in violazione del diritto alla difesa garantita dall'art. 24 del
d.lgs n° 46/99 in materia di opposizione all'avviso di addebito, nonché degli artt. 7,8,9 e 10 della L.
241/90 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di difesa, in violazione CP_ degli artt. 24 e 97 della Cost.; 2) Accertare e dichiarare che l' non può compensare crediti - debiti di diversa natura;
3 ) Accertare e dichiarare che senza mai aver inviato nessun provvedimento di indebito e quindi relativa comunicazione alla ricorrente, con atteggiamento arbitrario, forzoso ed illegittimo ha recuperato somme;
3 ) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla vedersi CP_ CP_ restituire le somme trattenute indebitamente dall , pari ad € 1.925,00; 4 ) Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.925,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'effettuata istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono.
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito. Parimenti, e per la medesima ragione, è inconferente il rinvio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti contributivi.
Non è altresì pertinente il riferimento di parte ricorrente alla disciplina ex artt. 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
pagina 2 di 4 In tema d'indebito previdenziale (e, dunque, nel caso di specie), come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ha trattenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Occorre poi chiarire come “L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, secondo il quale le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l' CP_1 derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12040 del 09/08/2003).
L' può dunque operare trattenute – nei limiti sopra indicati – a titolo di compensazione tra CP_1 prestazioni indebitamente erogate e trattamenti pensionistici. CP_ Nel caso di specie, l' ha giustificato il mancato pagamento degli ANF per un precedente indebito su disoccupazione agricola.
Precisamente, l' ha dedotto che: “in relazione allo stesso indebito oggetto del presente giudizio, CP_1 la ricorrente abbia spiegato presso Codesto stesso Tribunale n.6 ricorsi giudiziari, i cui giudizi sono stati riuniti e decisi con Sentenza n. 3335/2020 (Doc. 1) di rigetto, appellata presso la Corte d'Appello di Bari che con Sentenza n.1681/2022 (Doc.2) ha del pari rigettato il gravame, di cui si richiamano e si fanno proprie, le motivazioni e le argomentazioni sono da intendersi come integralmente riportate trascritte nel presente atto, con particolare riferimento alle eccezioni formulate rispetto agli stessi
pagina 3 di 4 motivi posti a fondamento del presente ricorso;
3)-Si richiamano e si fanno proprie altresì integralmente le motivazioni di cui la Sentenza Tribunale di Foggia n.3659 del 2022 (doc.3) di rigetto di analogo giudizio promosso dall'odierna ricorrente avverso la compensazione di DC agricola con precedenti indebiti;
4)-Le predette Sentenze vengono richiamate anche con riferimento ai profili di giudicato esplicito e implicito, sia con riferimento all'esistenza e consistenza dell'indebito, che alla piena legittimità delle compensazioni operate dall' in forza dell'indebito stesso;
nonché quali CP_1 precedenti conformi, da utilizzarsi anche ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.”
Parte ricorrente non ha assolto gli oneri probatori sulla stessa gravanti, limitandosi a dedurre l'incomprensibilità della tesi dell' e richiamare disposizioni di legge inconferenti, poiché non CP_1 applicabili al caso di specie, anziché provare i fatti costitutivi del diritto alle prestazioni richieste.
Non avendo né allegato né provato tali fatti costitutivi del diritto alla prestazione, è rimasto inadempiente all'onere probatorio che incombe su chi chiede l'accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale oggetto, peraltro, di sua specifica domanda.
Ne consegue che l' abbia correttamente non erogato la prestazione richiesta e, dunque, il ricorso CP_1 debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
AZ de IA
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de IA, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4338/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vigliotti Stella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.06.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare di pensione cat. IO n° 15051187 e di aver inoltrato, in CP_ data 4.03.2022, domanda per gli assegni familiari;
che l' in data 4.03.2022, ha accolto la predetta domanda ma non ha liquidato i ratei maturati, pari ad €.1.925,00, compensandoli con l'indebito n.
10797606 del valore di €.9.218,00; di aver proposto, in data 29.04.2022, ricorso amministrativo;
che l'Istituto, con pec del 28.05.2022, gli ha comunicato “Ricorso definito. Il ricorso amministrativo della ricorrente, presentato il 29.04.2022, è stato definito amministrativamente in data 27.05.2022 con il seguente esito: inammissibile. Per l'indebito RI 10797606 pende ricorso giudiziario RGL 8218/2020 spiegato dall'odierna ricorrente, prossima udienza il 23.01.2023”.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta effettuata poiché operata senza il consenso della ricorrente, in violazione del comma 6 bis , dell'art. 1, del d.l. 40 del 25.03.2010,
pagina 1 di 4 convertito con modificazioni dalla L. n° 73 del 22 maggio 2010, in assenza di preventiva notificazione del titolo esecutivo e quindi sulla base di una procedura esecutiva nulla ed anzi del tutto inesistente ex art. 30, d.l. 31 maggio 2010, convertito con modificazione dalla L. 30 luglio 2010, n° 122; in violazione dell'art.21 septies , L. 241/90; in violazione del diritto alla difesa garantita dall'art. 24 del
d.lgs n° 46/99 in materia di opposizione all'avviso di addebito, nonché degli artt. 7,8,9 e 10 della L.
241/90 in materia di partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di difesa, in violazione CP_ degli artt. 24 e 97 della Cost.; 2) Accertare e dichiarare che l' non può compensare crediti - debiti di diversa natura;
3 ) Accertare e dichiarare che senza mai aver inviato nessun provvedimento di indebito e quindi relativa comunicazione alla ricorrente, con atteggiamento arbitrario, forzoso ed illegittimo ha recuperato somme;
3 ) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla vedersi CP_ CP_ restituire le somme trattenute indebitamente dall , pari ad € 1.925,00; 4 ) Condannare l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.925,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata a seguito dell'effettuata istruttoria”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa è stata decisa mediante con la presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La domanda è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che seguono.
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni di parte ricorrente relative alle presunte violazioni della legge n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo, essendo del tutto inconferente nel CP_ caso di specie il suo richiamo, poiché l' non ha adottato alcun atto amministrativo, ma ha operato una richiesta di restituzione d'indebito. Parimenti, e per la medesima ragione, è inconferente il rinvio alla disciplina in materia di riscossione dei crediti contributivi.
Non è altresì pertinente il riferimento di parte ricorrente alla disciplina ex artt. 52 legge n. 88/1989 e 13 legge n. 412/1991, poiché, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la disposizione dettata, in tema di irripetibilità delle somme indebitamente percepite, dall'art. 52, secondo comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, che ha natura di norma eccezionale ed è perciò insuscettibile di interpretazione analogica, concerne esclusivamente la materia delle pensioni e non già qualsiasi prestazione previdenziale” (cfr. Cass., Sez. Lav., sentenza 7.3.2003, n. 3488).
pagina 2 di 4 In tema d'indebito previdenziale (e, dunque, nel caso di specie), come chiarito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, spetta a colui che intende ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ha trattenuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. S.U. 4 agosto 2010, n. 18046), ferma, peraltro, la necessità che il medesimo Ente, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo ad imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione della prestazione (Cass. 5 gennaio 2011, n. 198).
Occorre poi chiarire come “L'art.69, primo comma, della legge n. 153 del 1969, secondo il quale le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge n. 115 del 1968, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare per debiti verso l' CP_1 derivanti da prestazioni indebite percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse in tal caso le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative), non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12040 del 09/08/2003).
L' può dunque operare trattenute – nei limiti sopra indicati – a titolo di compensazione tra CP_1 prestazioni indebitamente erogate e trattamenti pensionistici. CP_ Nel caso di specie, l' ha giustificato il mancato pagamento degli ANF per un precedente indebito su disoccupazione agricola.
Precisamente, l' ha dedotto che: “in relazione allo stesso indebito oggetto del presente giudizio, CP_1 la ricorrente abbia spiegato presso Codesto stesso Tribunale n.6 ricorsi giudiziari, i cui giudizi sono stati riuniti e decisi con Sentenza n. 3335/2020 (Doc. 1) di rigetto, appellata presso la Corte d'Appello di Bari che con Sentenza n.1681/2022 (Doc.2) ha del pari rigettato il gravame, di cui si richiamano e si fanno proprie, le motivazioni e le argomentazioni sono da intendersi come integralmente riportate trascritte nel presente atto, con particolare riferimento alle eccezioni formulate rispetto agli stessi
pagina 3 di 4 motivi posti a fondamento del presente ricorso;
3)-Si richiamano e si fanno proprie altresì integralmente le motivazioni di cui la Sentenza Tribunale di Foggia n.3659 del 2022 (doc.3) di rigetto di analogo giudizio promosso dall'odierna ricorrente avverso la compensazione di DC agricola con precedenti indebiti;
4)-Le predette Sentenze vengono richiamate anche con riferimento ai profili di giudicato esplicito e implicito, sia con riferimento all'esistenza e consistenza dell'indebito, che alla piena legittimità delle compensazioni operate dall' in forza dell'indebito stesso;
nonché quali CP_1 precedenti conformi, da utilizzarsi anche ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.”
Parte ricorrente non ha assolto gli oneri probatori sulla stessa gravanti, limitandosi a dedurre l'incomprensibilità della tesi dell' e richiamare disposizioni di legge inconferenti, poiché non CP_1 applicabili al caso di specie, anziché provare i fatti costitutivi del diritto alle prestazioni richieste.
Non avendo né allegato né provato tali fatti costitutivi del diritto alla prestazione, è rimasto inadempiente all'onere probatorio che incombe su chi chiede l'accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale oggetto, peraltro, di sua specifica domanda.
Ne consegue che l' abbia correttamente non erogato la prestazione richiesta e, dunque, il ricorso CP_1 debba essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la dichiarazione reddituale di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.12.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
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