Articolo 7 del Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 maggio 1976
Art. 7.
Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ed il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 potranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza.
In deroga alle disposizioni dell' art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 , il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni in cui si vota col sistema proporzionale che scadono per compiuto quinquennio il 12 giugno 1976, dovra' essere affisso contemporaneamente a quello relativo all'indizione delle elezioni politiche.
Entrata in vigore il 4 maggio 1976