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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 7569/2023 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
TRA
, C.F. residente in [...] C.F._1
Mario Fiore 13, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Montanini C.F.
) presso cui è elettivamente domiciliata, come in atti. C.F._2
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 CP_2
, con sede in Napoli alla via Mario Fiore n. 1, elettivamente domiciliato
[...] in Arzano (NA), alla via Vicinale Tavernola, III Trav. n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Vitagliano - C.F. - che lo CodiceFiscale_3 rappresenta e difende, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: -1) Affermarsi la responsabilità civile esclusiva dello studio odontoiatrico dei dottori e , in Controparte_3 CP_2 persona dei L.R. Pro Tempore, nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa. 2) Condannarsi lo stesso, o chi per esso dovuto, al pagamento in favore della signora a titolo di risarcimento dei danni subiti, nella Parte_1 somma di Euro 9.700,00 oltre IVA, ovvero a quell'altra somma che sarà precisata in corso di causa anche all'esito della CTU che si d'ora si chiede disporsi, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Istat e agli interessi legali sulla somma via via via rivalutata dal fatto all'effettivo soddisfa il tutto nella competenza del giudice adito. 3 Condannare il convenuto alle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario per dichiarazione di fattone anticipo.
Conclusioni parte convenuta: Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, fatte le declaratorie del caso tutte: In via preliminare / pregiudiziale Accogliere tutte le eccezioni rilevate in premessa ed in particolare: dichiarare la propria incompetenza per valore a decidere e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di Pace di Napoli: In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore In via preliminare / pregiudiziale Autorizzare la chiamata in causa dei Società CP_4 in persona del L.R.p.t.., dom.to in Granarolo dell'Emilia (BO), via Gandolfi n. 6, Frazione Cadriano - Part. IVA - pec: e, P.IVA_1 Email_1 pertanto, differire ad altra data la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione dei medesimi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c In via principale nel merito Rigettare tutte le domande avanzate dalla sig.ra nei confronti dello Parte_1 [...]
e , Controparte_1 CP_2 perché infondate in fatto e in diritto;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, accertare e dichiarare la CP_4
in persona del L.R.p.t., dom.to in Granarolo dell'Emilia (BO), via
[...]
Gandolfi n. 6, Frazione Cadriano - Part. IVA - unica ed esclusiva P.IVA_1 responsabile degli eventi avvenuti nella notte tra il 20/05/19 ed il 21/05/19 per cui è causa e pertanto tenuta a manlevare lo
[...]
, contro gli effetti dell'eventuale Controparte_5 accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dell'attore, anche riconoscendo l'eventuale diritto del convenuto ad agire in regresso verso il terzo chiamato in causa per quanto fosse in ogni caso tenuta a corrispondere alla società attrice per i fatti di cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e successivo atto di citazione in rinnovazione la sig.ra conveniva innanzi a questo Giudice lo Parte_1 [...]
asserendo di Controparte_5 essere la conduttrice del locale commerciale sito in via Mario Fiore n. 13 in Napoli ove svolge attività commerciale di vendita al dettaglio di gioielli in argento e bigiotteria;
esponeva che nella notte tra il 20/05/19 ed il 21/05/19 si verificavano all'interno del suddetto negozio copiose infiltrazioni prevenienti dallo studio odontoiatrico convenuto, posto al piano superiore, e provocate dalla rottura dell'addolcitore di soluzione saline presente nello studio convenuto. Assumeva altresì l'attrice che tali infiltrazioni provocavano ingenti danni e chiedeva pertanto affermarsi la responsabilità dell'accaduto a carico dello Controparte_1
, con conseguenziale condanna al pagamento di euro 9.700,00 CP_2 con vittoria di spese e competenze di lite.
All'esito della instaurazione e regolarizzazione del contraddittorio, rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo depositate le Controparte_4 memorie ex art. 171 ter cpc, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e all'udienza del 15.11.2024 era assegnata a sentenza.
*****
In via preliminare, va rilevato che fin dalla comparsa di costituzione e risposta del 19.09.2023 parte convenuta ha eccepito espressamente l'incompetenza per valore dell'adito Giudice, indicando quale giudice competente il Giudice di Pace di Napoli. Tale eccezione non è stata mai abbandonata, in quanto parte convenuta anche nella comparsa conclusionale si è espressamente richiamato alle conclusioni già rassegnate, senza alcuna rinuncia espressa a parte di esse.
Tale eccezione è tuttavia infondata. A tal riguardo, l'art. 7 del codice di rito prevede “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice”; or bene, premesso che ai fini della determinazione della competenza si deve far riferimento al contenuto concreto della domanda, va rilevato che nel caso di specie essa è quantificata in Euro 9.700,00 oltre IVA o nel diverso valore (non determinato) che dovesse risultare in corso di causa;
trattasi perciò di valore non espressamente contenuto entro il limite di Euro 10.000,00, ma indeterminato, e pertanto di competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9 del Codice di rito.
Sempre preliminarmente, va rilevato che in virtù della documentazione prodotta non risulta completamente provata la legittimazione attiva. La SI.ra infatti, dichiara di agire in qualità di conduttrice Parte_1 dell'immobile danneggiato, e chiede due distinti risarcimenti: il primo in ragione dei danni riportati dall'immobile; il secondo in ragione della merce danneggiata. Orbene, se per i danni alla merce non sorgono particolari problemi in ordine alla legittimazione attorea, non risulta invece chiarito per quale ragione la stessa agisca per danni ad un immobile che – pur condotto in locazione – non è di sua proprietà; ne' compulsata espressamente ad argomentare su tale punto nel verbale di udienza del 28.11.2023, parte attrice ha ritenuto di dover adempiere a tale invito formulato dal Giudice. Su tale punto quindi va rilevata la mancanza del requisito previsto dall'art. 100 del codice di rito, con conseguente deficienza della legittimazione attiva.
Nel merito, la domanda va rigettata.
Parte attrice infatti non ha provato in alcun modo la domanda, senza indicare alcun teste, pur avendo articolato prova per interpello nell'atto introduttivo limitandosi a chiedere l'ammissione di CTU tecnica “per la determinazione e quantificazione dei danni”; in tal modo la CTU avrebbe carattere esplorativo, attenendo al compito di assolvere all'onere probatorio, che invece grava su parte attrice e non può essere addossato all'ausiliario del Giudice. Inoltre la CTU potrebbe afferire ai danni presenti nell'unità immobiliare (su cui vi è carenza di legittimazione attiva) ma non risolverebbe la carenza di prova in merito alla causazione dei danni alla merce, essendo onere di parte attrice dimostrare non solo l'esistenza di beni mobili eventualmente danneggiati, ma pure che tali beni fossero presenti nell'immobile e che gli eventuali danni siano stati causati dalla denunciata fuoriuscita di acqua (oltre che tale fuoriuscita sia effettivamente addebitabile a parte convenuta).
Le spese ed onorari di causa, liquidate ex D.M. 55/2014 seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
A) Rigetta la domanda.
B) Condanna parte attrice , C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spese legali di parte convenuta, che vengono così liquidate (Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000):
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00 +
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00 +
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00 +
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 =
Compenso tabellare totale (valori minimi): € 2.540,00
Il tutto oltre compenso forf. 15%, cassa e IVA se dovuta, con attribuzione al difensore antistatario, Avv. Gianmarco Vitagliano.
Così deciso in Napoli, 07.01.2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria