TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1453
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria, motivazione apparente, violazione buona fede, affidamento, clare loqui

    Il decreto del Prefetto n. -OMISSIS- disponeva un'efficacia dell'accreditamento fino al 31.12.2021, in aderenza ai provvedimenti precedenti. Pertanto, nessuna motivazione rafforzata era necessaria per il diniego dell'accreditamento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione, violazione dell'affidamento, violazione normativa accreditamento e principi di imparzialità, buon andamento, evidenza pubblica, concorrenza

    L'art. 8 quater del d.lgs. 509/1992 prevede che l'accreditamento è subordinato alla rispondenza a requisiti di qualificazione, funzionalità rispetto alla programmazione regionale e verifica positiva dell'attività svolta. La norma non prevede l'accreditamento in eccesso rispetto al fabbisogno programmato. Il co. 3, lett. b) dell'art. 8 quater d.lgs. 509/1992, citato dalla ricorrente, è inconferente in quanto limitato all'accreditamento dei professionisti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento

    L'accreditamento implica il superamento di un vaglio tecnico e di uno programmatorio basato sulle scelte regionali di individuare le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo. L'accreditamento legittima la struttura a operare nell'ambito di un servizio pubblico essenziale, sottoposto al potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione per mantenere certezza sul volume e tipologia dell'attività. La Regione valuta che le strutture private siano in grado di rendere prestazioni che soddisfino gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e siano coerenti con la programmazione dell'offerta. La determinazione del fabbisogno territoriale è un passaggio propedeutico alla valutazione delle istanze di accreditamento.

  • Rigettato
    Ulteriore profilo di incostituzionalità e violazione della normativa comunitaria

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato dalla decisione generale di infondatezza del ricorso.

  • Rigettato
    Risarcimento del danno da illegittimità provvedimentale

    La legittimità dei provvedimenti impugnati esclude in radice la fondatezza della domanda risarcitoria. L'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento legittimo non può essere considerata ingiusta né illecita, escludendo il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1453
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1453
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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