Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/03/2026, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03090/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3090 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Comella, Rossana Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Asl 107 - OL 2, non costituite in giudizio;
nei confronti
Coleman S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. PG-OMISSIS-, con cui la Regione Campania ha confermato il decreto (di proroga degli accreditamenti) n. -OMISSIS- e ha respinto l’istanza del 21 marzo 2023 (interpretata come richiesta di nuovo accreditamento).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa LE FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato la nota prot. PG-OMISSIS-, con cui la Regione Campania ha: (i) confermato il decreto n. -OMISSIS- [con cui sono stati prorogati gli accreditamenti rilasciati alla società -OMISSIS- s.r.l. (innanzi “-OMISSIS-”), fatta eccezione per quello riguardante le prestazioni PET/TC], (ii) respinto l’istanza del 21 marzo 2023 (interpretata quale richiesta di nuovo accreditamento).
Espone in fatto la complessa vicenda di cui è stata destinataria evidenziando che:
- con decreto n. -OMISSIS- il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario per la Regione Campania, nel modificare il DCA n. 32 del 12.05.2016, ha determinato il fabbisogno regionale per le apparecchiature ibride PET/TC, a vario titolo presenti sul territorio regionale;
- nell’ambito dell’ASL OL 2 Nord tra le strutture atte a soddisfare il relativo fabbisogno sono state individuate le società -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- s.r.l., le quali nel 2017 hanno approvato un progetto di fusione per incorporazione per effetto del quale la seconda ha assorbito la prima, assumendone i diritti e gli obblighi societari e subentrando nella titolarità delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie in capo alla stessa già autorizzate;
- nelle more della finalizzazione dell’accreditamento, la Prefettura di OL adottava nei confronti della -OMISSIS- s.r.l., un provvedimento interdittivo antimafia n.-OMISSIS-;
- dopo la notifica del provvedimento interdittivo, la Prefettura di OL, nondimeno, con il successivo decreto prot. -OMISSIS- disponeva in favore della società misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese ai sensi dell'art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 (convertito in legge n. 114/2014), abilitando la società all’esercizio delle attività sanitarie fino al 31.12.2021, seppur con esclusivo riferimento ai contratti di appalto stipulati con l’ASL OL 2 Nord per prestazioni sanitarie a favore dell’utenza, con contestuale nomina di due Amministratori Straordinari;
- al contempo, la società proponeva apposita impugnativa dinanzi a questo T.A.R., R.G. n. -OMISSIS-, integrata da ben tre motivi aggiunti, per mezzo del quale venivano gravati, oltre la predetta interdittiva, anche i consequenziali provvedimenti adottati dal Comune di Sant’Antimo e della Regione Campania;
- nelle more del giudizio, in ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, con provvedimento prot. n.-OMISSIS- il Commissario ad acta, in sostituzione della Regione Campania, concludeva definitivamente la procedura di accreditamento istituzionale.
Disponeva, altresì, allineandosi a quanto previsto dal sopracitato provvedimento prefettizio ex art. 32, comma 10, D.L. n. 90/2014 e dal decreto dirigenziale n. -OMISSIS-, che siffatto accreditamento istituzionale avesse “ scadenza al 31.12.2021 (fatti salvi ulteriori provvedimenti in merito) ”. Precisava, inoltre, che “ il presente accreditamento è riferito alle sole prestazioni di PET/TC, come innanzi specificate e codificate, rinviando la valutazione dell’eventuale estensione dell’operato accreditamento alla struttura sanitaria per l’intera branca di medicina nucleare in vivo alla prossima definizione del relativo fabbisogno regionale, per la stima del quale si terrà conto anche delle prestazioni PET/TC accreditate con il presente decreto ”.
- con successivo decreto prefettizio n.-OMISSIS- il Prefetto di OL disponeva in favore della ricorrente la proroga delle misure di straordinaria e temporanea gestione della società ex art. art. 32, comma 10 del D.L. 25 giugno 2014 n. 90, fino al 30.06.2022, sempre limitatamente ai contratti di appalto stipulati con la ASL OL2 Nord per prestazioni sanitarie convenzionate.
- conseguentemente, anche la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. -OMISSIS- avente a oggetto “Struttura sanitaria -OMISSIS-s.r.l.. Revoca dell’accreditamento istituzionale. Proroga termine”, disponeva la proroga dell’efficacia dell’accreditamento istituzionale al 30.06.2022 in favore della ricorrente seppur “esclusivamente per l’attività sanitaria di Radiodiagnostica erogata in regime ambulatoriale ”.
2. Il 21 marzo 2023 IS e -OMISSIS- hanno inoltrato alla Regione una richiesta con cui, tra l’altro, hanno chiesto, previo eventuale ritiro del decreto n. -OMISSIS-, di confermare l’accreditamento definitivo istituzionale (rilasciato con provvedimento n. -OMISSIS-) per le prestazioni PET/TC e di volturarlo a IS (come detto, partecipata integralmente da -OMISSIS-). Avverso il silenzio alla predetta istanza, hanno proposto ricorso al Tar ex artt. 31 e 117 c.p.a. e, dopo la notifica dello stesso, la Regione ha adottato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in questa sede gravato, con cui conferma il decreto (di proroga degli accreditamenti) n. -OMISSIS- e respinge l’istanza del 21 marzo 2023 (interpretata come richiesta di nuovo accreditamento).
Avverso i predetti atti la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1. Eccesso di potere per illogicità. Difetto di istruttoria e di motivazione. Insufficienza di motivazione e motivazione solo apparente. Violazione del dovere di buona fede procedimentale ex art. 1, c. 2-bis, l. 241/1190. Violazione del divieto di aggravamento del procedimento ex art. 1, c. 2, l. 241/1990. Violazione dell'affidamento. Violazione del dovere di clare loqui.
La Regione avrebbe motivato il diniego alla richiesta di nuovo accreditamento in assenza di nuovo avvio del procedimento da parte della ASL territorialmente competente e di una nuova verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. La Asl, tuttavia, avrebbe già effettuato la verifica di astratta accreditabilità della struttura e l’avrebbe conclusa positivamente, adottando la delibera n. 138/2019. La Regione, secondo la ricorrente, avrebbe potuto e dovuto chiedere direttamente alla Asl la conferma o meno dell’accreditabilità.
Inoltre, l’accreditamento istituzionale definitivo per l’esecuzione di prestazioni erogabili con apparecchiature PET/TC afferenti alla branca di medicina nucleare in vivo sarebbe già stato riconosciuto con decreto del Prefetto in qualità di commissario ad acta incaricato dal Tar (decreto prot. n. -OMISSIS-). La Regione, non avendo reclamato tale atto vi avrebbe prestato adesione piena, sicché, anche in ragione dell’affidamento suscitato dalla conclusione positiva del pregresso procedimento di accreditamento, una diversa valutazione avrebbe richiesto una motivazione rafforzata e una istruttoria seria e rigorosa.
2. Difetto di motivazione. Violazione dell'affidamento. Violazione degli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies del d. lgs. n. 502/1992, dell’art. 32, c. 8, della l. 449/1997, e dell’art. 3, commi 6 e 7, del regolamento regionale n. 1/2007. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione dei principi di evidenza pubblica e di concorrenza
Il provvedimento gravato e gli atti ad esso presupposti sarebbero illegittimi nella parte in cui non fornirebbero i parametri in base ai quali è possibile accreditare strutture in eccesso rispetto al fabbisogno, in violazione dell’art. 8-quater, c. 3, lett. b) del d. lgs. n. 502/1992, come attuato in Campania dal regolamento n. 1/2007, in quanto determinerebbe un blocco degli accreditamenti di nuove strutture sanitarie, violando, peraltro, le legittime pretese e aspettative degli operatori privati del settore che intendano conseguire l’accreditamento istituzionale e di cui, come nel caso di -OMISSIS-, sia già stato accertato il possesso dei requisiti speciali a tal fine prescritti.
3. Violazione dei principii di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione dell'articolo 32 Cost.. Violazione dei principii di trasparenza, buon andamento e parità di trattamento.
L’esigenza di collegamento tra l’accreditamento e programmazione sarebbe illogica perché la funzionalizzazione dell’accreditamento alla programmazione sacrificherebbe, invece, in modo sproporzionato le esigenze degli utenti e delle imprese, tutelabili adeguatamente, secondo parte ricorrente, con il filtro della contrattualizzazione.
Parte ricorrente, dunque, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale (nonché rinvio alla Corte di giustizia europea) degli artt. (artt. 8-quater e 8-quinquies del d. lgs. n. 502/1992) per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità (artt. 1 e Cost.), della salvaguardia del diritto primario ex art. 32 Cost. dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività ammnistrativa di cui all’art. 97 Cost., e, infine, dei principii di libertà economico-imprenditoriale e di concorrenza (art. 41 Cost.).
4. Ulteriore profilo di incostituzionalità e violazione della normativa comunitaria.
La normativa evidenziata sarebbe, per la ricorrente, inoltre, illegittima, alla stregua dei parametri costituzionali ed europei indicati nella parte in cui non contempla la periodica pubblicazione di un bando per l’accreditamento o comunque l’espletamento di selezioni periodiche degli erogatori (pur ove il numero degli accreditamenti disponibili sia contingentato e derivi dalla programmazione e dal fabbisogno)
5. Risarcimento del danno
La ricorrente ha proposto, altresì, un’articolata domanda risarcitoria, ravvisando nel mancato riconoscimento dell’accreditamento, ritenuto illegittimo, una condotta antigiuridica idonea a integrare gli estremi di cui all’art. 2043 c.c.
4. Le Amministrazione intimate non si sono costitute.
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La ricorrente ha impugnato la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui, in riscontro della istanza del 21 marzo 2023 (con cui la ricorrente aveva ha chiesto, previo ritiro del decreto n. -OMISSIS-, di confermare l’accreditamento definitivo istituzionale (rilasciato con provvedimento n. -OMISSIS-) per le prestazioni PET/TC e di volturarlo a IS (come detto, partecipata integralmente da -OMISSIS-), la Regione ha respinto tale richiesta. La Regione, invero, ha confermato il decreto (di proroga degli accreditamenti) n. -OMISSIS- e ha respinto la richiesta di nuovo accreditamento, in assenza di nuovo avvio da parte della ASL territorialmente competente e di una nuova verifica della funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la sopravvenuta delibera n. -OMISSIS- con cui la Regione Campania ha aggiornato il fabbisogno regionale delle prestazioni PET/TC di cui al D.C.A. n. 29/2017, portandolo da 31 a 34 macchinari, censurandola in parte per i medesimi motivi esplicitati nel ricorso introduttivo.
3. Deve preliminarmente evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 67, comma 2 del D.lgs. n. 159/2011, “ Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti ”.
In rapporto al portato di siffatta disposizione la giurisprudenza amministrativa rilevante, sul solco dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 6 aprile 2018, ha ravvisato come “ il provvedimento di cd. 'Interdittiva antimafia' determina una particolare forma di (immediata) incapacità giuridica, e dunque l'insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) destinatario ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247). Inoltre, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è quindi preclusa ex lege al soggetto colpito dall'interdittiva ogni possibilità di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali", stante l'esigenza di evitare ogni 'esborso di matrice pubblicistica' in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali ” (cfr. T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sez. III, 11 luglio 2023, n. 892).
In particolare “ il provvedimento di Interdittiva antimafia determina un'incapacità giuridica parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 D. Lgs. 159/2011); tale incapacità è tendenzialmente temporanea, potendo venire meno solo per il tramite di un successivo provvedimento dell'Autorità Amministrativa competente (il Prefetto), sicché, l'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 ne circoscrive il 'perimetro', definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l'esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi.
A fronte di un provvedimento prefettizio di Interdittiva antimafia efficace, pertanto, (anche se nelle more sottoposto alla verifica di legittimità innanzi al Giudice Amministrativo o a riesame ai sensi dell'art. 91 comma 5 D. Lgs. n. 159/2011) la Pubblica Amministrazione deve adottare - con assoluta immediatezza - i provvedimenti previsti dalla legge in modo totalmente vincolato.
Tali principi sono, altresì coniugabili, non solo ove vi sia un'Interdittiva efficace, quand'anche sub iudice, ma anche quando, il soggetto destinatario della misura de qua, eventualmente a seguito delle misure di self cleaning adottate, abbia proposto in via amministrativa un'istanza di riesame della misura suddetta, ai sensi dell'art. 91 comma 5 D. Lgs. n. 159/2011, e la decisione sulla stessa da parte del Prefetto sia in fieri ” (cfr. T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sez. III, n. 892 del 2023 cit.).
L’effetto decadenziale, inoltre, si produce anche in relazione all’accreditamento istituzionale presso il Servizio Sanitario.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha rilevato come l’adozione di un provvedimento interdittivo costituisce valida e sufficiente ragione per la “revoca” dell’accreditamento istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 26 settembre 2022, n. 1546).
4. Ciò posto, anche nel caso di specie la Regione Campania si è conformata al suddetto schema normativo interdittiva antimafia/decadenza dall’accreditamento istituzionale.
Difatti, con il Decreto del Dirigente dello Staff 92 – Dirigente ad interim della UOD 5 – Governo Clinico per la Regione Campania n. -OMISSIS- avente a oggetto “Struttura Sanitaria -OMISSIS-srl Revoca dell’accreditamento istituzionale” (e divenuto inoppugnabile) il Direttore Generale prendeva atto della sopravvenuta impossibilità in capo alla ricorrente ai sensi degli artt. 67 e 94 del D.lgs. n. 159/2011 “ di stipulare, approvare od autorizzare i contratti o subcontratti, nonché di autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni, a causa di un’ipotesi di incapacità legale dell’impresa a contrarre che è di tipo speciale, perché è limitata esclusivamente ai rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti di cui all’articolo 83 del codice antimafia ”.
4.1. Nondimeno, in ragione dell’adozione da parte della Prefettura di OL delle misure di gestione ex art. 32, comma 10 del D.lgs. n. 159/2011 con decreto prot. 0367265 del 23.12.2020, la stessa Regione disponeva la permanenza dell’accreditamento istituzionale in capo alla ricorrente, sebbene ponendolo sotto una duplice “condizione”: (a) prevedendo un termine finale di efficacia fino al 31.12.2021 (in coerenza con il termine di durata delle misure di gestione posto dalla Prefettura partenopea) o, anche fino alla scadenza alla aggiudicazione delle prestazioni ambulatoriali accreditate; (b) stabilendo una stringente condizione di esercizio, ossia funzionalizzando lo stesso accreditamento alla corretta esecuzione “esclusivamente” dei contratti di appalto stipulati con l'ASL OL 2 Nord.
La ratio di siffatta funzionalizzazione dell’accreditamento, chiarisce il decreto, è strettamente interconnessa con l’avvenuta attivazione di misure di gestione di cui all’art. 32 , comma 10 del D.lgs. n. 159/2011 fino al 31.12.2021, le quali mirano “ a garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini tutto il perdurare della concessione in atto, onde assicurare che lo stesso prosegua regolarmente nel rispetto dei tempi preventivati e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale ”.
4.2. E sulla medesima linea “funzionalizzante” si inscrive anche il conseguente decreto del Commissario ad acta prot. n. -OMISSIS-, il quale, nel disporre l’accreditamento istituzionale della ricorrente con riferimento alle prestazioni relative la branca della medicina nucleare in vivo, ha comunque fatto esplicito rinvio al contenuto del decreto dirigenziale n. 163/2021, vincolandolo ai contratti in essere con l’Amministrazione.
L’esclusione dall’accreditamento istituzionale delle prestazioni afferenti alla branca della medicina nucleare in vivo risiede, infatti, nella circostanza dell’assenza di contratti ad hoc con l’ASL OL 2 Nord per le annualità 2021 e 2022. Ergo nell’assenza della circostanza fattuale “giustificante” la persistenza dell’accreditamento istituzionale.
4.3. Secondo parte ricorrente la motivazione con cui la regione avrebbe respinto l’istanza di accreditamento sarebbe illegittima in quanto l’Asl avrebbe già effettuato la verifica dell’astratta accreditabilità e con il decreto del prefetto n.-OMISSIS- l’accreditamento per l’esecuzione di prestazioni erogabili con apparecchiature PET/TC afferenti alla branca di medicina nucleare in vivo sarebbe già stato riconosciuto definitivamente. Di talché il rifiuto della Regione si porrebbe come contraddittorio, in considerazione del fatto che il decreto del Prefetto non sarebbe stato impugnato.
Tali censure sono infondate.
Il decreto del prefetto n. -OMISSIS-, invero, disponeva, per l’accreditamento de quo un’efficacia fino al 31.12.2021, in aderenza ai provvedimenti precedente adottati, pertanto nessuna motivazione rafforzata l’amministrazione avrebbe dovuto redigere per il diniego dell’accreditamento.
4.4. Parte ricorrente si duole, inoltre del fatto che i provvedimenti sottesi al provvedimento impugnato non individuino i parametri attraverso i quali possa procedersi all’accreditamento in eccesso delle strutture rispetto al fabbisogno, in quanto determinerebbe un blocco degli accreditamenti di nuove strutture sanitarie.
Al riguardo, tuttavia, deve richiamarsi l’art. 8 quater, d.lgs. 509/1992 che prevede “ L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate… subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9 .” Nella disposizione in esame nessuna ipotesi di accreditamento in eccesso rispetto al fabbisogno programmato è presa in considerazione e il co. 3, lett. b) dell’art. 8 quater d.lgs. 509/1992, richiamato dalla parte ricorrente, è inconferente rispetto al caso di specie, essendo limitato all’accreditamento dei professionisti.
4.5. Ancora, secondo parte ricorrente, le previsioni che collegano l’accreditamento alla verifica del fabbisogno e alla programmazione sarebbero anticostituzionali e in contrasto con la normativa europea, in quanto restringerebbero oltremodo la concorrenza a discapito del diritto alla salute dei cittadini.
Anche tali censure sono prive di fondamento.
4.5.1. Preliminarmente è opportuno evidenziare che l'offerta delle prestazioni sanitarie è articolata in tre momenti distinti: l'autorizzazione (art. 8 ter del d.lgs. n. 502/1992), necessaria per realizzare strutture sanitarie e per l'esercizio delle relative attività; l'accreditamento istituzionale, necessario per operare per conto del Servizio Sanitario Regionale (art. 8 quater), subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione e in relazione al fabbisogno di assistenza definito dalla Regione; la stipulazione di accordi contrattuali con le Aziende Sanitarie Locali con indicazione, tra l’altro, del volume massimo di prestazioni che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (art. 8-quinquies).
La giurisprudenza ha più volte evidenziato come l'accreditamento implica il superamento, non soltanto di un vaglio di discrezionalità tecnica, consistente nell'accertamento dei requisiti di qualità richiesti, ma anche di uno più generale di carattere programmatorio, che trova fondamento nelle scelte della Regione, tenuta ad individuare, attraverso l'adozione di piani preventivi, le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo, sulla cui base valutare la possibilità di accreditare nuove strutture in relazione all'effettivo fabbisogno assistenziale.
Si è, dunque, evidenziato come il suddetto accreditamento legittimi la singola struttura ad operare nell'ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell'erario, di guisa che la stessa è sottoposta “all'esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che assolve la funzione di mantenere in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3810/2018).
4.5.2. In tale articolato processo di valutazione la Regione è chiamata a valutare che le strutture già autorizzate rispondano ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. In sintesi, mediante la procedura di accreditamento l'amministrazione accerta che l'operatore sanitario privato sia in grado di rendere prestazioni che soddisfino gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e coerenti con la programmazione dell'offerta.
Ne consegue che l’attività di determinazione del fabbisogno territoriale costituisce – unitamente alla programmazione della spesa pubblica sanitaria - un passaggio propedeutico alla valutazione delle istanze di accreditamento.
Tale conclusione è peraltro coerente con il vigente quadro normativo. L’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992, infatti, attribuisce alle Regioni la competenza a rilasciare l'accreditamento istituzionale, subordinatamente alla rispondenza dei richiedenti a requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
5. La legittimità dei provvedimenti impugnati, inoltre, esclude per ciò stesso in radice, nei termini formulati dalla parte ricorrente, la fondatezza della domanda risarcitoria parimenti dedotta nel presente giudizio.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale dell'Amministrazione deve essere respinta, una volta accertata la legittimità dell'atto impugnato, perché in ragione di ciò è già senz’altro escluso il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 cod. civ., in quanto l'attività dell'Amministrazione di adozione del provvedimento riconosciuto legittimo, per definizione, non può essere considerata ingiusta né illecita (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2870).
6. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in OL nelle camere di consiglio dei giorni 18 novembre 2025, 27 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
EL AS Di OL, Presidente
LE FU, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE FU | EL AS Di OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.