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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2966/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANCIA Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente alla madre e al padre i quali eserciteranno in Per_1 forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Il figlio minore sarà collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio Per_1 presso la madre, presso l'abitazione coniugale sita in Sassuolo (Mo) viale Ruggero Leoncavallo n.
13.
4) La casa coniugale, sita a Sassuolo (Mo) viale Ruggero Leoncavallo n. 13, di proprietà del marito sig. resta nella disponibilità e assegnata, unitamente ai tutti i mobili che Controparte_1
l'arredano, alla moglie sig.ra , che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_2 minore , con l'onere della sig.ra di procede alla volturazione di tutti i Per_1 Parte_1 contratti relativi alle utenze domestiche a suo nome entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto. Il sig. a tal fine, si obbliga a consegnare i contratti di Controparte_3 attivazione e/o le ultime bollette alla sig.ra per procedere alle volture. Gli Parte_1 arredi presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ad Controparte_1 eccezione dei beni personali della sig.ra , dovranno rimanere presso l'abitazione al Parte_1 momento del rilascio della stessa conseguente alla cessazione dell'assegnazione.
5) Il sig. si obbliga a trasferirsi presso altro immobile, spostando anche la Controparte_1 residenza anagrafica, entro e non oltre la fine del presente anno;
pertanto a partire dalla volturazione delle utenze della casa a nome della sig.ra , attualmente a lui intestate e Parte_1 pagate tramite suo conto corrente, e per tutti i mesi successivi in cui il sig. Controparte_1 continuerà a vivere presso la residenza familiare, lo stesso contribuirà alle spese per le utenze domestiche di propria competenza mediante il versamento di un contributo mensile di 50,00 euro.
6) A decorrere dal trasferimento del sig. presso altro immobile, le parti Controparte_1 statuiscono che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie condominiali resteranno Parte_1 integralmente a carico del sig. in quanto proprietario. Dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso sino alla data del trasferimento del sig. presso altro immobile, le parti CP_1 statuiscono che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute dai coniugi al 50%.
7) Salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno in ogni caso tenere conto degli impegni lavorativi di entrambi, quanto ai tempi e modalità di frequentazione padre/figlio le parti statuiscono quanto segue:
- svolgendo attività lavorativa a turni (il padre con turni mattina/pomeriggio/notte, la madre con turni diurno/serale), i genitori si impegnano ad alternarsi nella gestione del figlio a seconda dei propri turni, alternando tra loro i fine settimana dal sabato al lunedì mattina mentre durante la settimana, laddove impegnati entrambi sul posto di lavoro, concordano di appoggiarsi a baby sitter scelte di comune accordo.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio si impegna ad accompagnarlo a scuola e ad andarlo a riprendere. In caso di difficoltà del padre, sig. a provvedere Controparte_1 personalmente all'accompagnamento e/o al ritiro del figlio presso la propria abitazione a causa dei propri turni lavorativi, la madre, sig.ra , si rende disponibile, Parte_1 compatibilmente con i propri impegni personali e professionali, a collaborare in tal senso, previa intesa tra le parti.
- qualora la sig.ra iniziasse a svolgere attività lavorativa non a turni, le parti si Parte_1 accordano affinché il padre sig. possa tenere con sé il figlio sempre a fine Controparte_1 settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina e per due giorni infrasettimanali a settimana, durante i quali il minore potrà restare con il padre dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno successivo, con accompagnamento a scuola a cura del padre. Le giornate saranno concordate di volta in volta tra i genitori in base agli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori;
- quanto agli altri periodi di vacanza ed alle ricorrenze e/o festività i genitori si accorderanno con anticipo di almeno trenta giorni rispetto al periodo festivo di riferimento, sui periodi da trascorrere con il figlio, statuendo sin d'ora che:
• ciascun genitore potrà trascorrere con il bambino uguale numero di festività; • in occasione delle ricorrenze principali, i genitori dovranno impegnarsi ad essere presenti entrambi.
• quanto alle ferie estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno sul periodo in cui ciascuno di essi starà con il figlio. In caso di disaccordo la madre deciderà gli anni pari e il padre gli anni dispari.
• Vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con la minore un periodo di 7 giorni ciascuno
(periodo natalizio dal 23 pomeriggio al 30 pomeriggio) e periodo di capodanno/epifania (dal 30 pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio) da alternare di anno in anno tra loro. I genitori stabiliscono che nel 2025 il figlio starà con il padre dal 23 al 30 e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi.
Le giornate che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze natalizie, ivi Per_1 comprese le festività, dovranno essere concordate tra i genitori stessi entro il 30 novembre di ogni anno.
• Vacanze pasquali: il minore trascorrerà le vacanze equamente con la mamma e il papà alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
• Vacanze estive: nel periodo decorrente dalla fine della scuola (metà Giugno) all'inizio del nuovo anno scolastico (metà Settembre) trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, anche Per_1 non consecutive, con accordo tra i genitori che le settimane potranno essere consecutive laddove gli stessi intendano rientrare nel paese di origine con il figlio, così da garantire continuità di rapporti anche con i familiari delle rispettive famiglie (nonni, zii, ecc.).
Nella settimana di Ferragosto (15 Agosto) starà, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore;
Per_1
i genitori stabiliscono che per quest'anno (2025) il figlio starà con il padre.
I genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura quanto prima, anche in considerazione di eventuali vacanze “last minute” o viaggi itineranti non programmati.
• Indipendentemente dal calendario ordinario, ciascun genitore potrà tenere con sé il bambino nel giorno del proprio compleanno;
il minore passerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre.
• Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre negli anni dispari e con il padre gli anni pari, il genitore che non ha con sé il bambino, potrà comunque vederlo per un saluto.
• Quanto alle singole ulteriori festività - 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, S. Patrono e 8 dicembre- salvo che la giornata non rientri già nel fine settimana di competenza di uno dei genitori, Per_1 starà con un genitore il 25 aprile ed il 1 maggio con l'altro, ad anni alterni, così come il 1 novembre, il S.Patrono e l'8 dicembre ad anni alterni.
• Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso del minore dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi del medesimo, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , destinato a coprire Per_1 tutti i costi connessi alle quotidiane esigenze di vita del figlio che non sono inclusi nelle spese extra assegno, precisando che in esso devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti tipologie di spese: vitto, concorso alle spese di casa (utenze, consumi), abbigliamento ordinario, parrucchiere, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00), da versare per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e ben noto alle parti, con valuta fissa di accredito il Pt_1 giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
9) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo nel periodo estivo di gestione ordinaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Le spese di custodia del figlio (baby-sitter) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, purché la baby sitter sia scelta di comune accordo e nei confronti della quale ciascun genitore si impegna a pagare la quota del 50% solo se entrambi i genitori non possono tenere il figlio per impegni di lavoro.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I genitori convengono di dividersi tra loro al 50% ciascuno anche le spesa relativa ai cambi stagionali di vestiario per il figlio minore, con un limite massimo di spesa complessivo di 300,00 € annuali.
10) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo al figlio sarà richiesto e CP_4 Per_1 percepito al 100% dalla sig.ra , e il sig. si impegna sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a prestare la necessaria collaborazione, consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli/documenti e a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria al suddetto scopo.
11) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
12) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
13) Le parti si obbligano dunque ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
14) I genitori si impegnano a non inserire nella vita e nel rapporto con il bambino persone terze con le quali venissero instaurate relazioni sentimentali fino ad un anno dopo la separazione e comunque fino a quando la relazione non sarà seria e duratura;
15) Quanto alle spese legali della presente procedura, si da atto che il sig. Controparte_1 provvederà a sostenere le spese del proprio legale, mentre la sig.ra è ammessa Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
05/12/1983 e nato in [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2011, atto n.22, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2966/2025 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CIANCIA Parte_1 C.F._1
SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._2
ANNALISA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente alla madre e al padre i quali eserciteranno in Per_1 forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita del figlio, ivi compresi il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti, le iniziative della scuola, la sua salute e la sua vita sociale.
3) Il figlio minore sarà collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, ed il domicilio Per_1 presso la madre, presso l'abitazione coniugale sita in Sassuolo (Mo) viale Ruggero Leoncavallo n.
13.
4) La casa coniugale, sita a Sassuolo (Mo) viale Ruggero Leoncavallo n. 13, di proprietà del marito sig. resta nella disponibilità e assegnata, unitamente ai tutti i mobili che Controparte_1
l'arredano, alla moglie sig.ra , che ivi continuerà ad abitare unitamente al figlio Controparte_2 minore , con l'onere della sig.ra di procede alla volturazione di tutti i Per_1 Parte_1 contratti relativi alle utenze domestiche a suo nome entro un mese dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto. Il sig. a tal fine, si obbliga a consegnare i contratti di Controparte_3 attivazione e/o le ultime bollette alla sig.ra per procedere alle volture. Gli Parte_1 arredi presenti nella casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. ad Controparte_1 eccezione dei beni personali della sig.ra , dovranno rimanere presso l'abitazione al Parte_1 momento del rilascio della stessa conseguente alla cessazione dell'assegnazione.
5) Il sig. si obbliga a trasferirsi presso altro immobile, spostando anche la Controparte_1 residenza anagrafica, entro e non oltre la fine del presente anno;
pertanto a partire dalla volturazione delle utenze della casa a nome della sig.ra , attualmente a lui intestate e Parte_1 pagate tramite suo conto corrente, e per tutti i mesi successivi in cui il sig. Controparte_1 continuerà a vivere presso la residenza familiare, lo stesso contribuirà alle spese per le utenze domestiche di propria competenza mediante il versamento di un contributo mensile di 50,00 euro.
6) A decorrere dal trasferimento del sig. presso altro immobile, le parti Controparte_1 statuiscono che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute dalla sig.ra , mentre le spese straordinarie condominiali resteranno Parte_1 integralmente a carico del sig. in quanto proprietario. Dalla sottoscrizione del Parte_2 presente ricorso sino alla data del trasferimento del sig. presso altro immobile, le parti CP_1 statuiscono che le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute dai coniugi al 50%.
7) Salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno in ogni caso tenere conto degli impegni lavorativi di entrambi, quanto ai tempi e modalità di frequentazione padre/figlio le parti statuiscono quanto segue:
- svolgendo attività lavorativa a turni (il padre con turni mattina/pomeriggio/notte, la madre con turni diurno/serale), i genitori si impegnano ad alternarsi nella gestione del figlio a seconda dei propri turni, alternando tra loro i fine settimana dal sabato al lunedì mattina mentre durante la settimana, laddove impegnati entrambi sul posto di lavoro, concordano di appoggiarsi a baby sitter scelte di comune accordo.
Ciascun genitore, quando avrà con sé il figlio si impegna ad accompagnarlo a scuola e ad andarlo a riprendere. In caso di difficoltà del padre, sig. a provvedere Controparte_1 personalmente all'accompagnamento e/o al ritiro del figlio presso la propria abitazione a causa dei propri turni lavorativi, la madre, sig.ra , si rende disponibile, Parte_1 compatibilmente con i propri impegni personali e professionali, a collaborare in tal senso, previa intesa tra le parti.
- qualora la sig.ra iniziasse a svolgere attività lavorativa non a turni, le parti si Parte_1 accordano affinché il padre sig. possa tenere con sé il figlio sempre a fine Controparte_1 settimana alternati dal sabato mattina al lunedì mattina e per due giorni infrasettimanali a settimana, durante i quali il minore potrà restare con il padre dall'uscita di scuola fino al mattino del giorno successivo, con accompagnamento a scuola a cura del padre. Le giornate saranno concordate di volta in volta tra i genitori in base agli impegni scolastici del minore e lavorativi di entrambi i genitori;
- quanto agli altri periodi di vacanza ed alle ricorrenze e/o festività i genitori si accorderanno con anticipo di almeno trenta giorni rispetto al periodo festivo di riferimento, sui periodi da trascorrere con il figlio, statuendo sin d'ora che:
• ciascun genitore potrà trascorrere con il bambino uguale numero di festività; • in occasione delle ricorrenze principali, i genitori dovranno impegnarsi ad essere presenti entrambi.
• quanto alle ferie estive i genitori si accorderanno entro la fine del mese di maggio di ogni anno sul periodo in cui ciascuno di essi starà con il figlio. In caso di disaccordo la madre deciderà gli anni pari e il padre gli anni dispari.
• Vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con la minore un periodo di 7 giorni ciascuno
(periodo natalizio dal 23 pomeriggio al 30 pomeriggio) e periodo di capodanno/epifania (dal 30 pomeriggio al 6 gennaio pomeriggio) da alternare di anno in anno tra loro. I genitori stabiliscono che nel 2025 il figlio starà con il padre dal 23 al 30 e con la madre dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi.
Le giornate che trascorrerà con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze natalizie, ivi Per_1 comprese le festività, dovranno essere concordate tra i genitori stessi entro il 30 novembre di ogni anno.
• Vacanze pasquali: il minore trascorrerà le vacanze equamente con la mamma e il papà alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
• Vacanze estive: nel periodo decorrente dalla fine della scuola (metà Giugno) all'inizio del nuovo anno scolastico (metà Settembre) trascorrerà con ciascun genitore 3 (tre) settimane, anche Per_1 non consecutive, con accordo tra i genitori che le settimane potranno essere consecutive laddove gli stessi intendano rientrare nel paese di origine con il figlio, così da garantire continuità di rapporti anche con i familiari delle rispettive famiglie (nonni, zii, ecc.).
Nella settimana di Ferragosto (15 Agosto) starà, ad anni alterni, con uno o l'altro genitore;
Per_1
i genitori stabiliscono che per quest'anno (2025) il figlio starà con il padre.
I genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura quanto prima, anche in considerazione di eventuali vacanze “last minute” o viaggi itineranti non programmati.
• Indipendentemente dal calendario ordinario, ciascun genitore potrà tenere con sé il bambino nel giorno del proprio compleanno;
il minore passerà la festa della mamma con la madre e la festa del papà con il padre.
• Il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la madre negli anni dispari e con il padre gli anni pari, il genitore che non ha con sé il bambino, potrà comunque vederlo per un saluto.
• Quanto alle singole ulteriori festività - 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre, S. Patrono e 8 dicembre- salvo che la giornata non rientri già nel fine settimana di competenza di uno dei genitori, Per_1 starà con un genitore il 25 aprile ed il 1 maggio con l'altro, ad anni alterni, così come il 1 novembre, il S.Patrono e l'8 dicembre ad anni alterni.
• Per tutto quanto qui non espressamente previsto, tutte le decisioni dei genitori riguardanti le modalità di articolazione dell'affidamento condiviso del minore dovranno essere prese ed esercitate nel massimo rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, di salute e sportivi del medesimo, nonché del suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita.
8) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , destinato a coprire Per_1 tutti i costi connessi alle quotidiane esigenze di vita del figlio che non sono inclusi nelle spese extra assegno, precisando che in esso devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti tipologie di spese: vitto, concorso alle spese di casa (utenze, consumi), abbigliamento ordinario, parrucchiere, spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, medicinali da banco, il sig. si obbliga a versare alla sig.ra la somma mensile di € Controparte_1 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00), da versare per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra e ben noto alle parti, con valuta fissa di accredito il Pt_1 giorno 5 (cinque) di ogni mese. Tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di sottoscrizione del presente ricorso.
9) Le parti concordano di concorrere alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno e specificano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere per le predette quote ed il relativo obbligo del preventivo accordo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo nel periodo estivo di gestione ordinaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le spese per i viaggi e le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi, amici/amiche etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
Le spese di custodia del figlio (baby-sitter) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, purché la baby sitter sia scelta di comune accordo e nei confronti della quale ciascun genitore si impegna a pagare la quota del 50% solo se entrambi i genitori non possono tenere il figlio per impegni di lavoro.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
I genitori convengono di dividersi tra loro al 50% ciascuno anche le spesa relativa ai cambi stagionali di vestiario per il figlio minore, con un limite massimo di spesa complessivo di 300,00 € annuali.
10) L'Assegno Unico Familiare erogato da relativo al figlio sarà richiesto e CP_4 Per_1 percepito al 100% dalla sig.ra , e il sig. si impegna sin d'ora Parte_1 Controparte_1
a prestare la necessaria collaborazione, consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli/documenti e a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria al suddetto scopo.
11) Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti ed autonome, essendo entrambe percettrici di reddito proprio e pertanto rinunciano in via definitiva ed irrevocabile ad ogni domanda reciproca di contribuzione al proprio mantenimento.
12) Con l'esatto e puntuale adempimento dei patti sopra descritti i coniugi si danno atto di avere definito ogni rapporto patrimoniale esistente fra i medesimi e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, con la sola eccezione di quanto qui previsto.
13) Le parti si obbligano dunque ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente l'immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. Le parti precisano altresì che tutte le obbligazioni qui assunte devono considerarsi inscindibili e, pertanto, ciascuna parte potrà ritenersi adempiente solo se avrà adempiuto a tutte le obbligazioni a suo carico. Con la firma del presente accordo, i coniugi garantiscono l'uno verso l'altro, il massimo rispetto senza nulla confliggere sulle decisioni personali che ciascun coniuge deciderà di intraprendere successivamente alla separazione personale qui invocata e si impegnano a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
14) I genitori si impegnano a non inserire nella vita e nel rapporto con il bambino persone terze con le quali venissero instaurate relazioni sentimentali fino ad un anno dopo la separazione e comunque fino a quando la relazione non sarà seria e duratura;
15) Quanto alle spese legali della presente procedura, si da atto che il sig. Controparte_1 provvederà a sostenere le spese del proprio legale, mentre la sig.ra è ammessa Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO - Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
05/12/1983 e nato in [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Sassuolo (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2011, atto n.22, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale