Articolo 6 della Legge 13 giugno 2023, n. 83
Articolo 5Articolo 7
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1 luglio 2023
Art. 6.

Non imponibilita' degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attivita' lavorativa.
Entrata in vigore il 1 luglio 2023