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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/08/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di OS, Dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1438 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
Avv. , c.f. , nato a [...] il [...], da sé Parte_1 C.F._1 medesimo rappresentato e difeso ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a
LL (RM) in Via Giovanni XXIII n. 1.
-Ricorrente-
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
(MI) in Via Elba 14/2, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tonachella (c.f. , C.F._3 giusta procura alle liti versata nel fascicolo telematico di causa, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a OS (FR) in Via Fratelli Rosselli 16.
-Resistente-
NONCHE'
, c.f. nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._4
(FR) in Via Cavallo 1.
-Resistente/contumace-
Oggetto: Pagamento compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis/281 decies cpc l'Avv. conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
l'intestato Tribunale di OS, il IG. e la IG.ra chiedendone, accertata Controparte_2 CP_1 la sussistenza di un contratto di opera professionale, la condanna “al pagamento della somma pari ad €
6.504,76 ovvero € 5.738,00 oltre alle spese per la mediazione presso l'apposito Organismo dell'Ordine degli
Avvocati di OS ed ovviamente gli interessi legali e di mora, somma computata secondo tariffa professionale ex D.M. 147/2022, o quale altra somma vorrà determinare il Giudice adito secondo la tariffa di legge per l'attività svolta, oltre spese ed interessi di legali. Con vittoria di spese, competenze ed onorario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Sosteneva il ricorrente di aver svolto attività professionale su incarico del IG. , Controparte_2 relativamente ad un procedimento penale in cui lo stesso era indagato pendente dinanzi il Tribunale di
OS. Argomentava l'Avv. di aver depositato n. 3 istanze urgenti, proposte rispettivamente in data Pt_1
31.07.2023, 18.08.2023 e 21.08.2023, le prime due “per autorizzazione ad immissione della proprietaria sig.ra nell'abitazione di Torre AN (FR) Via Cavallo n. 1 al P.M. e GIP del Tribunale di CP_1
OS, nonché una terza successiva istanza del 21/08/2023 al P.M. e GIP del Tribunale di OS per Co emissione provvedimento riconsegna chiavi al comodatario CQUISTO ovvero alla madre sig.ra CP_1
proprietaria dell'immobile…”.
[...]
Precisava il ricorrente che per tale attività era stato dato “esplicito incarico” da entrambe i convenuti e che, comunque, la IG.ra , quale proprietaria e madre del “cliente diretto sig. ”, CP_1 Controparte_2 aveva beneficiato della liberazione dell'immobile, come da provvedimento autorizzativo del GIP di
OS del 30.08.2023.
Il ricorrente quantificava l'attività espletata in € 6.504,76 secondo la tariffa penale, ovvero, € 5.738,00 secondo la tariffa civile (D.M. 147/2022), oltre spese per il procedimento mediazione interessi legali e di mora.
Si costituiva in giudizio la IG.ra la quale eccepiva, preliminarmente, la contraddittorietà dei CP_1 fatti così come ricostruiti dal ricorrente e la loro inconferenza rispetto alle conclusioni rassegnate.
In particolare, contestava che l'Avv. avesse sostenuto, dapprima, di aver ricevuto esplicito incarico Pt_1 da entrambi i convenuti (senza allegare il contratto di mandato), mentre nel prosieguo del ricorso argomentava diversamente che la resistente avesse beneficiato dell'attività professionale in modo indiretto, delineando una richiesta di indennizzo/risarcimento da ingiustificato arricchimento che, tuttavia, non veniva ribadita nelle conclusioni del ricorso.
Eccepiva, poi, la inammissibilità/nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 undecies cpc, nonché, la mancata introduzione della domanda ai sensi del D.Lgs. 150/2011.
Nel merito la resistente contestava l'inesistenza del conferimento scritto del mandato professionale in favore dell'Avv. il quale non aveva peraltro prestato alcuna attività professionale in ambito Pt_1 penale in favore della IG.ra . CP_1
Deduceva, inoltre, l'indeterminatezza ed eccessività delle somme pretese dall'Avv. poiché, la Pt_1 richiesta risultava generica ed eccessiva, oltre che indimostrata.
Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto della domanda e la condanna ex art. 96 cpc, oltre refusione dei compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 04.03.2025 veniva dichiarata la contumacia del IG. e la causa, ritenuta Controparte_2 matura per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc n. 1 e 2, veniva rinviata all'udienza del 04.07.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
La domanda proposta dall'Avv. nei confronti del IG. è risultata Parte_1 Parte_2 essere parzialmente fondata, mentre, è risultata infondata quella proposta nei confronti della IG.ra
. CP_1
Preliminarmente, deve osservarsi che il ricorso proposto dall'Avv. sebbene non formalmente Pt_1 avanzato anche ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, può in ogni caso essere ricondotto medesimo procedimento di cui all'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 ed art. 281 decies e ss cpc, sussistendone i requisiti e presupposti. Posto ciò, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità / nullità del ricorso per violazione dell'art. 281 undecies cpc, in quanto, sebbene il ricorso introduttivo difetti degli avvertimenti di legge, la resistente con la propria costituzione ha di fatto sanato ogni lamentato vizio dell'atto introduttivo.
In ogni caso, l'errore non ha inciso sulla corretta instaurazione contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa.
Entrando nel merito della pretesa economica avanzata dal ricorrente, deve osservarsi che la domanda giudiziale, così come argomentata e alla luce delle spiegate conclusioni, attiene al pagamento delle prestazioni professionali svolte dall'Avv. in favore dei IGg.ri D'Acquisto e . Pt_1 CP_2 CP_1
In particolare, alla base della richiesta vi sarebbero state tre istanze depositate dall'Avv. quale Pt_1 difensore di fiducia del IG. , e non anche della IG.ra , al GIP del Tribunale di Controparte_2 CP_1
OS al fine di ottenere la riconsegna delle chiavi di un immobile in uso allo stesso ma di CP_2 proprietà della di lui madre . CP_1
Sulla base della documentazione allegata al ricorso risulta documentalmente provata tale attività difensiva espletata dall'Avv. nel procedimento di cui al RGNR n. 2001/2023, R.G. Gip 1595/2023 del Pt_1
Tribunale di OS, istanza che veniva accolta dal GIP del Tribunale di OS, Dott. Antonello
Bracaglia Morante, con provvedimento depositato il 30.08.2023.
Per tale attività, fatta applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 per i procedimenti penali di competenza del GIP, considerato che le istanze sono state presentate all'interno di un fascicolo per il quale l'Avv. aveva già svolto ulteriori attività difensive, si ritiene pertanto opportuna l'applicazione dei Pt_1 minimi tabellari per la fase di studio che può essere liquidata in € 426,00 ed € 756,00 per la fase Con introduttiva, oltre rimborso spese forfettarie al (pari ad € 177,30) e cpa al 4% (pari ad € 54,37), per un totale complessivo di € 1.413,67, oltre iva se dovuta ed interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. A detto importo devono sommarsi le spese di mediazione per € 173,00, per un importo complessivo di € 1.586,67.
Per quanto attiene, viceversa, la domanda proposta nei confronti della IG.ra dagli atti di CP_1 causa non emerge che la stessa abbia mai conferito incarico/mandato professionale all'Avv. per Pt_1 essere assistita nel procedimento penale in questione.
Tale circostanza, unitamente al fatto che le istanze in questione venivano proposte dall'Avv. solo Pt_1 per conto del IG. D'Acquisto, determinano il rigetto della domanda proposta contro la IG. . CP_1
D'altronde, è lo stesso Avv. che nelle conclusioni del ricorso chiede espressamente l'accertamento Pt_1 della sussistenza di un contratto di opera professionale che, con riferimento alla , è inesistente e CP_1 comunque non provato.
La semplice deduzione che la resistente abbia tratto un indebito arricchimento dell'opera professionale nulla rileva ai fini del presente giudizio, posto che quest'ultimo è stato introdotto non come domanda di arricchimento senza causa ma come inadempimento contrattuale, ovvero, come richiesta di pagamento di prestazioni professionali.
Relativamente alla richiesta di parte resistente di condanna ex art. 96 cpc del ricorrente, la stessa deve essere disattesa, poiché, non sussistono i presupposti per l'accoglimento di tale domanda, dal momento che non sono emersi elementi per ritenere che l'Avv. abbia agita con mala fede o dolo o che abbia Pt_1 violato le regole di prudenza causando alla resistente un danno ingiusto.
Infine, per quanto attiene le spese di lite si rileva che il presente giudizio è stato promosso dall'Avv. dopo che lo stesso aveva depositato un primo ricorso (R.G. 1129/2024), sempre assegnato a Pt_1 questo Giudice, volto ad ottenere il pagamento dei compensi nei confronti del IG. per le CP_2 prestazioni svolte nel medesimo procedimento penale, ovvero, il n. 2001/2023 R.G.N.R. – 1595/2023 R.G.
Gip.
In considerazione di ciò, la presente domanda rivolta al IG. pur apparendo abusivamente CP_2 frazionata, per l'esistenza del predetto giudizio di cui al R.G. 1129/2024, deve essere comunque decisa nel merito, ciò anche alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sez. Unite n. 7299/2025.
Tuttavia, la condotta non conforme ai doveri di lealtà e probità processuale ascrivibile al ricorrente, il quale poteva proporre un'unica domanda nei confronti del IG. , merita di essere adeguatamente CP_2 valutata in termini di regolamentazione delle spese di lite, le quali pertanto vengono integralmente compensate tra le parti in questione.
Diversamente, atteso il rigetto della domanda proposta contro la IG.ra ed il rigetto del CP_1 reclamo ex art. 178 cpc proposto dall'Avv. per il principio della soccombenza, le spese di lite tra Pt_1 le predette parti vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda proposta dal ricorrente e, per l'effetto, condanna il IG. CP_2
a corrispondere all'Avv. la somma di € 1.586,67, oltre iva se dovuta ed
[...] Parte_1 interessi di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra il ricorrente e il IG. . Controparte_2
Rigetta la domanda proposta dal ricorrente contro la IG.ra . CP_1
Condanna il ricorrente, avv. alla refusione delle spese di lite, sia del presente giudizio che del Pt_1 procedimento incidentale di reclamo, in favore della IG.ra che vengono liquidate € 2.036,00 CP_1 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva se dovuta e cpa come legge, da distrarsi in favore del difensore costituito di parte resistente dichiaratosi antistatario.
OS, il 14/08/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Con Alla stesura della presente sentenza ha contribuito l'Ufficio rocesso nella persona del dott. Gianluca
Fratarcangeli.