Sentenza 6 maggio 2004
Massime • 1
Nell'udienza in camera di consiglio non si determina alcuna nullità allorquando gli avvisi per gli interessati, indicando la sede dell'ufficio procedente, non specifichino l'aula in particolare destinata alla celebrazione dell'udienza stessa. (Fattispecie relativa a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2004, n. 26273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26273 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 06/05/2004
Dott. MOCALI Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 2186
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 041392/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIORDANO PILERIO, N. IL 12/02/1965;
avverso ORDINANZA del 03/06/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Izzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
In data 3.6.2003 la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale di Cosenza il 20.11.2002, riduceva a due anni la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a Giordano Pilerio.
Il difensore del prevenuto proponeva ricorso per Cassazione denunciando la nullità del procedimento per la mancata indicazione dell'aula di udienza, nonché mancanza di motivazione, sul rilievo che il giudice di merito non aveva dato adeguatamente conto delle ragioni che avevano condotto all'affermazione della pericolosità sociale attuale.
Il ricorso non ha fondamento.
Preliminarmente deve rilevarsi che la circostanza che nel decreto di citazione a giudizio non sia indicata la specifica aula di udienza non può essere produttivo di nullità dovendo la relativa prescrizione ritenersi limitata alla indicazione della sede dell'ufficio giudiziario (Cass., 14 gennaio 1993, Strati;
7 febbraio 1986, Ibba). Ne segue che nessuna nullità può derivare dall'omessa specificazione dell'aula di udienza nell'avviso ricevuto dal prevenuto.
Devono essere disattese le doglianze mosse dal ricorrente per contestare la congruenza logica dell'ordinanza in ordine all'accertamento dell'attualità della pericolosità sociale. Invero, nella costante giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, in materia di applicazione delle misure di prevenzione, il giudizio di pericolosità presuppone una oggettiva vantazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere apprezzamenti meramente soggettivi da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché muniti di base obiettiva, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunce per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto emergente da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1997, Lo Scrudato;
Cass., Sez. 1^, 8 marzo 1994, P.G. in proc. Scaduto;
Cass., Sez. 6^, 21 maggio 1993, Bertuca). In relazione alla intrinseca natura della valutazione di pericolosità, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel riconoscere che l'autonomia e le peculiarità del procedimento di prevenzione, rispetto al procedimento penale, si esternano anche sul terreno probatorio, nel senso che per l'accertamento della pericolosità sociale non sono richieste le prove necessarie per l'affermazione della responsabilità penale, di guisa che la stessa prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192, comma 2^ c.p.p. (gravità, precisione e concordanza), essendo sufficienti anche semplici indizi (Cass., Sez. 1^, 22 settembre 1995, Basilotta;
Cass., Sez. 1^, 4 luglio 1994, Frongia;
Cass., Sez. 1^, 17 gennaio 1992, Marafioti): in tale ottica, è stato ritenuto che siano utilizzabili come elementi sintomatici di pericolosità anche le denunce per gravi reati (Cass., Sez. 1^, 4 febbraio 1994, Cartagine) e i fatti acquisiti in un procedimento penale conclusosi con una pronuncia assolutoria (Cass., Sez. Un., 3 luglio 1996, Simonelli e altri). Alla luce dei precedenti principi risulta indubbia la correttezza logica e giuridica delle linee argomentative del decreto impugnato in cui sono stati esattamente considerati come altamente significativi di attuale pericolosità qualificata del proposto numerosi elementi concorrenti, quali i precedenti penali, la frequentazione di pregiudicati, la sottoposizione a misura di prevenzione fino al 2.6.1999, le successive denunce per truffa, ricettazione, sostituzione di persona, falsità materiale, l'arresto avvenuto il 28.11.2001 per usura aggravata continuata, l'indimostrato svolgimento di attività lavorativa effettiva e stabile.
Pertanto, poiché risulta sorretta da motivazione del tutto adeguata sia sul piano logico che giuridico, la valutazione di attualità della pericolosità sociale, compiuta dai giudici della prevenzione, non è inficiata dai prospettati vizi logici ed è, dunque, non censurabile nel giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004