CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/06/2026, n. 21232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21232 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CA NC;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 19 maggio 2025 ha confermato la condanna di MU ES alla pena di anni tre di reclusione e 6000 euro di multa per il delitto di detenzione e porto di un ordigno esplosivo.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolando tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di escussione dei testi MA e EL con motivazione illogica e contraddittoria trattandosi di testi il cui apporto dichiarativo è fondamentale per corroborare la tesi difensiva e che, pertanto, non può essere definita non assolutamente necessaria.
2.2 Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della prova dichiarativa.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di illegale detenzione di esplosivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte ha confermato la decisione del primo giudice di non attivare i poteri istruttori ufficiosi, in ragione del fatto che il quadro probatorio si presentava completo e che l’apporto probatorio aggiuntivo non sarebbe stato idoneo a scalfirlo;
l’onere motivazionale è stato Penale Sent. Sez. 7 Num. 21232 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 14/05/2026 2 ampiamente soddisfatto con la disamina di tutti gli elementi di prova ritenuti fondamentali per la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, [...], Rv. 289612 - 01). Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso posto che il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di disamina da parte dei giudici di merito che hanno portato con una motivazione congrua, logica e non contraddittoria alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944 - 01).
2. Il terzo motivo è fondato. Il reato di cui all’art. 2 L. 895/67 commesso in data 24 novembre 2014 si è, pur con le sospensioni, prescritto il 24 marzo 2025, quindi in data anteriore alla pronuncia della impugnata sentenza. E’ dunque necessario annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata, detraendo dalla pena complessivamente inflitta la porzione afferente al reato estinto per prescrizione, che corrisponde a mesi due di reclusione e 1000 euro di multa;
pertanto, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen. ridetermina la pena per il delitto residuo in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di detenzione di esplosivo, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Ridetermina la pena per il delitto residuo in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore AR CA NC ZO SI
udita la relazione svolta dal Consigliere AR CA NC;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli con la sentenza del 19 maggio 2025 ha confermato la condanna di MU ES alla pena di anni tre di reclusione e 6000 euro di multa per il delitto di detenzione e porto di un ordigno esplosivo.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore di fiducia articolando tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La Corte territoriale ha rigettato l’istanza di escussione dei testi MA e EL con motivazione illogica e contraddittoria trattandosi di testi il cui apporto dichiarativo è fondamentale per corroborare la tesi difensiva e che, pertanto, non può essere definita non assolutamente necessaria.
2.2 Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione della prova dichiarativa.
2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 157 cod. pen. per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di illegale detenzione di esplosivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati. La Corte ha confermato la decisione del primo giudice di non attivare i poteri istruttori ufficiosi, in ragione del fatto che il quadro probatorio si presentava completo e che l’apporto probatorio aggiuntivo non sarebbe stato idoneo a scalfirlo;
l’onere motivazionale è stato Penale Sent. Sez. 7 Num. 21232 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 14/05/2026 2 ampiamente soddisfatto con la disamina di tutti gli elementi di prova ritenuti fondamentali per la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. In tema di rinnovazione istruttoria in grado di appello, il giudice è obbligato a motivare espressamente sulla richiesta in tal senso nel solo caso in cui si determini ad accoglierla, potendo, invece, rigettarla implicitamente, in ragione della sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o a negare la responsabilità dell'imputato. (Sez. 2, n. 9846 del 05/03/2026, [...], Rv. 289612 - 01). Altrettanto inammissibile è il secondo motivo di ricorso posto che il ricorrente sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di disamina da parte dei giudici di merito che hanno portato con una motivazione congrua, logica e non contraddittoria alla declaratoria di penale responsabilità dell’imputato. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944 - 01).
2. Il terzo motivo è fondato. Il reato di cui all’art. 2 L. 895/67 commesso in data 24 novembre 2014 si è, pur con le sospensioni, prescritto il 24 marzo 2025, quindi in data anteriore alla pronuncia della impugnata sentenza. E’ dunque necessario annullare senza rinvio in parte qua la sentenza impugnata, detraendo dalla pena complessivamente inflitta la porzione afferente al reato estinto per prescrizione, che corrisponde a mesi due di reclusione e 1000 euro di multa;
pertanto, ai sensi dell’art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen. ridetermina la pena per il delitto residuo in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di detenzione di esplosivo, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Ridetermina la pena per il delitto residuo in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 14 maggio 2026 Il Consigliere estensore AR CA NC ZO SI