Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9358 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
A M R T I E A A REPUB09 35 8 / 02 ес B N . . . 5 . T A B - 3 1 A L L 1 N A E S I S I N D D E . . 1 P L 2 6 . 6 4 R / 9 / 8 E E T N S D A R E T E I S R I A O G Z N E T I R B T U A R I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N.21524.98 + SEZIONE TRIBUTARIA 1562.99 Composta dai Magistrati: Rep. PRESIDENTE Dott. ALFIO FINOCCHIARO Crow, 25212 Ud.
5.3.2002 CONSIGLIERE Dott. STEFANO MONACI OGGETTO: ICIAP 91 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. agente di Dott. GIUSEPPE VITO A. MAGNO CONSIGLIERE assicurazione CONSIGLIERE Dott. SALVATORE DI PALMA categoria ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore>, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita Surano dell'avvocatura comunale e dall'avv. Raffaele Izzo di Roma giusta procura in calce al ricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Izzo, via Cicerone 28 ricorrente
contro
TT IO in atti generalizzato rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Brigada di Milano giusta procura in calce al controricorso, elett. dom. in Roma presso avv. Baldassarri-Tanzi, via Zanardelli 23 6 5 1 1 intimato, controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 227.21.98 in data 21.9.98 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata in data 22.9.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.3.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per il resistente l'avv. Brigada;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. CARLO DESTRO, che ha concluso per accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. SE IL proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado contro l'atto col quale il Comune di Milano lo aveva - servizi vari>- dell'ICIAP, anzichè inquadrato nella categoria 9 nella quinta. La Commissione Tributaria di primo grado accoglieva detto ricorso. Proponeva appello il Comune di Milano e la Commissione Tributaria Regionale, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava il SE inquadrabile nella categoria 5 quale intermediario nel commercio. 2. На proposto ricorso per Cassazione il Comune di Milano, deducendo due motivi. Ha proposto ricorso incidentale il SE, chiedendo la condanna di controparte alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Col primo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, ken della Legge n. 144.89 e tabella allegata, dell'art. 2195 Codice Civile, 4 e 10 del D.P.R. n. 633.72. il ricorrente deduce 4. Col secondo motivo del ricorso, 1'infondatezza della pretesa uguaglianza di trattamento dovuta all'agente assicurativo ed all'intermediario al commercio. Il ricorso incidentale è articolato in sei profili:
5. natura giuridica dell'attività dell'agente di assicurazione, quale intermediario commerciale tra imprese assicurative e privati consumatori, imprenditore commerciale egli stesso;
connessione tra natura dell'impresa esercitata dall'agente e tabella V;
contenuti e vincoli dell'interpretazione ministeriale, sua non- condivisibilità; criterio interpretativo basato sull'art. 12 delle preleggi;
precedenti di giurisprudenza di merito;
eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
violazione dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 546.92 ed insufficiente motivazione quanto alla compensazione delle spese.
6. I due ricorsi vanno riuniti, in applicazione dell'art. 335 CPC, in quanto attengono alla medesima sentenza.
7. La prima osservazione, su cui si fonda il giudizio di questa Suprema Corte, consiste nel fatto che la tabella allegata al D1. n. 66.89, convertito in Legge n. 144.89, non contempla espressamente l'attività di intermediazione nei servizi assicurativi. Pertanto, ku 3 esclusa pacificamente l'ipotesi dell'esonero dall'imposta, si richiede di individuare, fra le diverse attività menzionate in modo esplicito, quella che meglio definisce la categoria degli agenti di assicurazione.
8. Tre sono le ipotesi possibili: quella degli esercenti un'attività di intermediazione nel commercio settore quinto -; quella degli esercenti servizi vari settore nono e quella degli esercenti attività di assicurazione settore decimo.
9. Quanto alla prima ipotesi, questa Corte ha ritenuto Cass. n. 9601.2000) con interpretazione dalla quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, che le attività comprese nel quinto settore commercializzazione di alcuni beni di consumo e la riguardino la intermediazione, attività le cui caratteristiche non sono relativa rinvenibili nei servizi offerti dalle agenzie di assicurazione. I settori da quarto а settimo si riferiscono, infatti, al commercio all'ingrosso ed al minuto di beni;
in particolare il quinto settore riguarda il commercio al minuto di beni specificamente menzionati (alimentari e bevande, libri, giornali etc.) l'attività di ba e l'intermediazione nel commercio. 10. Questa particolare collocazione porta ad escludere che l'espressione intermediazione al commercio> possa ritenersi riferita al settore dei servizi, allorchè è evidente, stante tale collocazione, che essa si riferisce al commercio vale a dire alla compravendita di beni materiali. 4 In proposito, non riveste alcuna rilevanza il fatto (incontrovertibile) che l'agente di assicurazione è un imprenditore commerciale (artt. 1753 e 2195 primo comma n. 5 Codice Civile), tale essendo indubbiamente anche l'attività di stipulazione dei contratti o polizze. Importante, per quanto occorre in questa sede, è il fatto che egli non fa commercio di beni materiali nè si interpone in tale commercio, bensi svolge attività di intermediazione in altro campo, cioè in quello dei servizi assicurativi ( al pari, eventualmente, di altre figure di intermediario, come il broker>). all'interno della categoria di imprenditore La distinzione, intermediazione nel commercio di beni о nella commerciale, fra prestazione di servizi, è in genere priva di rilievo giuridico;
ma può assumere rilevanza, per volontà del legislatore, nell'ambito di specifiche discipline come appunto per quanto riguarda il caso di specie quella dell'ICIAP. 11. Pertanto, non ha pregio l'argomentazione per cui tale differenziazione, operata dal legislatore ai fini dell'ICIAP, sarebbe incomprensibile;
essendo sufficiente riconoscere che la mens legis', correlata peraltro a criteri di diversa redditività, non è in costituzionali. Invero, la Cortecontrasto con i principi Costituzionale ha già ritenuto che il criterio di progressività, sancito dall'art. 53 della Costituzione, si riferisce all'ordinamento tributario globalmente considerato e non alle singole imposte e che la legge istitutiva dell'ICIAP, in particolare, gradua la determinazione del tributo alla stregua di criteri che prescindono dalla natura S bu dell'attività esercitata ed hanno riferimento, invece, al grado di utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività come di riferimento principale la dimensione avente base dell'immobile utilizzato ed un correttivo nel reddito effettivamente prodotto (Corte Cost., sent. n. 238.93 e ord. n. 392.93). 12. Neppure ha pregio l'argomentazione secondo la quale l'agente di assicurazione, stanti le caratteristiche della sua attività, non renderebbe servizi veri e propri, in senso tecnico. Infatti, tra beni materiali e servizi non è inseribile un tertium genus'. Il riconoscimento della reale sussistenza e rilevanza di detta distinzione, riguardante l'oggetto dell'intermediazione (beni 0 servizi) ai fini della legge sull'ICIAP, porta quindi ad escludere ' che l'attività dell'agente di assicurazione possa essere inquadrata nel settore quinto, in cui sono inclusi gli intermediari al commercio di beni materiali. 13. La secondo osservazione, da cui si desume la fondatezza del ricorso principale e 1'infondatezza del ricorso incidentale, relativamente al corretto inquadramento dell'agente assicurativo nella tabella 5, consiste nel rilievo che il settore decimo di detta tabella, riferendosi genericamente alle attività di credito, finanziarie ed assicurative, non fa alcuna differenza tra svolgimento diretto di tali attività ed intermediazione nelle stesse. Pertanto, qualora risultasse giuridicamente impossibile inquadrare l'attività dell'agente di assicurazione tra i servizi vari> menzionati nel settore nono, essa dovrebbe ritenersi compresa nel decimo. 6 ви Senonchè tale interpretazione sarebbe eccessiva, essendo evidenti le differenze tra imprese ed agenzie di assicurazione, non solo sul piano giuridico generale (per la distinzione introdotta fra tali categorie dall'art. 2195, prima comma, Codice Civile, nn. 4 e 5) ma anche sul piano economico, che acquista specifico rilievo nella normativa sull'imposta in esame, la quale varia in funzione della classe di superficie e del settore di attività> ( art. 1 comma 5 Dl. 66.99 cit.). 14. Rimane quindi applicabile al caso soltanto la categoria generica dei servizi vari>, prevista nel settore nono, sia perchè le altre ipotesi considerate sono inconferenti, sia perchè la categoria dei vari> possiede tutti gli elementiservizi caratterizzanti dell'agenzia di assicurazione, la quale è appunto un'impresa di servizi, sia perchè quest'ultima non è specificamente catalogata in alcun altro settore della tabella. 15. Il ricorso principale Va quindi accolto, mentre il ricorso incidentale rimane assorbito. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, col rigetto del ricorso proposto in primo grado dal contribuente. Sussistono giusti motivi, ravvisati nelle incertezze interpretative che hanno finora caratterizzato la materia, per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di questo giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7 a riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, respinge il ricorso proposto in primo grado dal contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. 5 marzo 2002. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi IL PRESIDENTE DOTT. ALETO FINOCCHIARO IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA пішли ERIA 27 GIU. 2002 IL CANCELLIERE Oggi Osvaldo Ascar IL CANCELLIERE C1