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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA EL, nella causa civile n. 3/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Emilio Bagianti) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 29.10.2025, alle ore 13.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_2
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) calcolato sulla
retribuzione dallo stesso effettivamente percepita quale direttore generale e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
pagare, in favore del ricorrente, la somma netta di € 90.608,46 corrispondente ad un lordo di € 111.201,95, come
indicato nel 1° prospetto di liquidazione inviato nel settembre 2022 relativamente alla terza rata da versare
nell'ottobre 2024 o quella diversa che dovesse risultare di giustizia con l'aggiunta della rivalutazione monetaria
e degli interessi legali come per legge;
Ha esposto che dal settembre 1999 (ovvero dalla nascita dell' e sino al novembre 2016, è stato Pt_2
Direttore Tecnico di che, dal dicembre 2016 al 26.9.2018, è stato dirigente responsabile Parte_3
della struttura semplice Ambiente e Salute, Emergenza Mercurio di Arpa Umbria;
che
pagina 1 di 6 successivamente, dal 27.9.2018 al 1.12.2021, è stato direttore generale dell
[...]
su nomina della Giunta Regionale delle Marche;
che in Parte_4
data 1.10.2021 esso ricorrente cessava il rapporto per intervenuto pensionamento;
che con nota del
CP_
6.9.2022 di Ancona gli trasmetteva il prospetto di calcolo del TFS in cui si attestava l'ammontare del TFS nell'”importo lordo di € 211.201,92 ed un netto di € 180.823,92” da erogare “in tre rate”, la prima delle quali per un importo lordo di € 49.999,99 (pari ad € 46.127,02 netti) che è stata effettivamente accreditata ad ottobre 2022, la seconda rata di € 49.999,99 (pari ad € 46.127,02 netti) sarebbe dovuta essere pagata ad ottobre 2023, mentre il saldo pari ad € 90.608,46 netti sarebbe dovuto essere pagato ad ottobre 2024 (cfr. all. nn. 8 - 9); che poiché non provvedeva al pagamento della seconda rata CP_1
nei tempi prospettati (ottobre 2023), ha chiesto spiegazioni;
che con mail del 30.11.2023, CP_1
comunicava, sorprendentemente, quanto segue: “La pratica è in fase di riliquidazione. Il periodo di servizio
svolto in qualità di direttore di , infatti, non è utile ai fini TFS né può essere valorizzato in regime di Pt_4
TFR. A norma dell'art. 7 comma 7 LR 60(97 (norma regionale di istituzione dell' il rapporto Parte_4
di lavoro è regolato da contratto di diritto privato che, escludendo ogni vincolo di subordinazione, non dà diritto
a TFR ex DPCM 20.12.1999. Ciò premesso dovrà essere ricalcolato il TFS sulla base della retribuzione spettante
in base alla qualifica di analista dirigente (e non relativa all'incarico di direttore generale ) detratto il Pt_3
periodo di aspettativa dal 27.9.2018 al 30.9.2021; che a seguito del ricalcolo, per il quale stiamo attendendo i dati
retributivi all' l'importo della prima rata (già liquidata) non subirà variazioni ma per la Parte_3
quantificazione delle successive occorre attendere il documento sopra detto” ; che seguiva, in data 13.12.2023,
il nuovo prospetto di liquidazione con una riduzione complessiva di oltre € 81.000,00 netti rispetto al precedente conteggio;
che, infatti, riliquidava il trattamento dovuto in € 109.967,92 lordi CP_1
prevedendo il pagamento del residuo in due rate (la prima di € 49.999,99 lordi (pari ad un netto di €
43.872,87) entro il 20.12.2023 (nel frattempo pagata) e la seconda, nel 2024, di € 9.967,94 lordi pari a netti € 8.701,01 (cfr. all. n. 11).
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che,
in considerazione della natura privata dell'incarico di direttore generale di , in relazione ai Pt_4
CP_ compensi dovuti per tale incarico, non vi è alcun diritto al TFS. ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. pagina 2 di 6 Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente sono state istituite con la L. 21 gennaio 1994, n.
61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). Negli ultimi anni il sistema della tutela ambientale ha registrato un'importante evoluzione che ha trovato compimento nell'emanazione della L. 28 giugno
2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Entrambe le citate leggi nazionali hanno demandato l'organizzazione delle Agenzie a successive leggi regionali.
Queste ultime hanno mutuato la disciplina della governance strategica dalle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale da cui derivano. Difatti, in modo uniforme, le leggi regionali, come quella delle hanno previsto che le Agenzie fossero dotate di figure con funzioni direttoriali, diversamente Pt_4
denominate, riproducendo la triade delle Aziende sanitarie.
In particolare, l'art. 7, coma 5 della L.R. Marche n. 60/1997, specificamente richiamato dall'art. 6 del contratto individuale, prevede quanto segue: “al Direttore Generale, al Direttore Tecnico – Scientifico e a
quello Amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione
pari a quella dei loro omologhi delle L'incarico (…) comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è Pt_5
compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi (…)”.
Come premesso, il ricorrente, per l'assunzione dell'incarico di direttore generale di era Parte_6
stato collocato in aspettativa da (dalla qualifica di dirigente), senza assegni. E' pacifico Parte_3
che, per tutta la durata dell'incarico di Direttore Generale (dal 27.9.2018 al 1.12.2021), al ricorrente siano state effettuate le trattenute previdenziali proprio sulla base della retribuzione corrispondente alla qualifica di direttore generale dell' per un importo complessivo di oltre € 16.000,00. Pt_3
Parte ricorrente chiede che il calcolo del trattamento di fine servizio, così come in effetti inizialmente liquidato, sia effettuato non sulla retribuzione virtuale, ma su quella effettiva corrisposta per lo svolgimento dell'incarico.
In effetti, sulla questione controversa, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, si è espressa,
nell'ambito di fattispecie del tutto identiche a quella per cui è causa, affermando che “Il servizio
prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale dell'
[...]
il cui trattamento economico e normativo è equiparato a quello dei direttori Parte_7
pagina 3 di 6 generali delle aziende sanitarie della regione, ai sensi dell'art. 9 della l. regionale del n. 38 del 1999, è Pt_7
utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come
aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il
versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in
relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione
all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997, in coerenza con la
sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di
contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale
corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta
opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di
fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n.
7608).
La Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata ha evidenziato che “la norma specifica, da
applicare alla controversia, è rappresentata dall'art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992, aggiunto dal d.lgs. n. 229/1999,
che al comma 11 così dispone: La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L'aspettativa è concessa entra 60 giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento
economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al d. lgs. n. 181/1997, art. 3, comma
7 (…)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav., 15.11.2018
n. 29408); “il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale (…) è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 come
aggiunto dall'art. 3 del d. lgs. n. 229/1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il
versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in
relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della L. n. 152/1968, fruito dal dipendente in relazione
all'incarico (…)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
15.11.2018 n. 29408).
pagina 4 di 6 Inoltre, sulla base dei principi illustrati dalla Corte, risulta irrilevante soffermarsi sulla natura del rapporto di lavoro che si è instaurato con in virtù della nomina a direttore generale, dal Parte_6
momento che “la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo
dell'istituto dell'aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare
sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell'incarico di direttore” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 18.3.2019 n. 7608).
Da ciò deriva che “deve concludersi che la legislazione di settore, nella parte in cui dispone che il periodo di
aspettativa senza assegni, a seguito di nomina a direttore generale, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza, dovendo l'amministrazione di appartenenza provvedere al versamento dei contributi calcolandoli
sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, non consente di dubitare che debbano essere
computati i compensi ricevuti effettivamente per la carica di direttore generale ai fini della determinazione
dell'indennità premio di servizio” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass.
Civ., Sez. Lav., 15.11.2018 n. 29408).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 9494/2022, citata ed allegata da con la memoria di CP_1
costituzione, disciplina una fattispecie diversa da quella per cui è processo: nella detta pronuncia,
invero, la Corte affronta il caso in cui vi era stata estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente regionale e la istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al precedente, ed è
per tale motivo che non sussisterebbe alcuna continuità ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di lavoro e il successivo.
Il dott, viceversa, non è passato attraverso alcuna cessazione ed estinzione del rapporto Parte_1
precedente, ma semplicemente per l'assunzione di un nuovo incarico con collocamento in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata perché il diritto non è prescritto.
Parte resistente non ha contestato, sul piano contabile, la determinazione del credito operata da parte ricorrente anche perché effettuata sulla base di una liquidazione della prestazione operata dallo stesso
. CP_2
La domanda in conclusione deve essere integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
pagina 5 di 6
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) calcolato sulla retribuzione dallo stesso effettivamente percepita quale direttore generale e condannare l' a CP_1
pagare, in favore del ricorrente, la somma risultante dalla differenza tra quanto erogato a titolo di TFS
e quanto ancora dovuto sulla base della liquidazione della prestazione contenuta nella nota del
6.9.2022 (€ 211.201,92), oltre il maggiore importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme ancora dovute dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida nella misura di €5.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge.
Perugia 29 ottobre 2025
Il giudice
PA EL
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. PA EL, nella causa civile n. 3/2025
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Emilio Bagianti) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 29.10.2025, alle ore 13.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice Parte_1
CP_ del lavoro l' per sentire accogliere, nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande CP_2
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) calcolato sulla
retribuzione dallo stesso effettivamente percepita quale direttore generale e, per l'effetto, condannare l' a CP_1
pagare, in favore del ricorrente, la somma netta di € 90.608,46 corrispondente ad un lordo di € 111.201,95, come
indicato nel 1° prospetto di liquidazione inviato nel settembre 2022 relativamente alla terza rata da versare
nell'ottobre 2024 o quella diversa che dovesse risultare di giustizia con l'aggiunta della rivalutazione monetaria
e degli interessi legali come per legge;
Ha esposto che dal settembre 1999 (ovvero dalla nascita dell' e sino al novembre 2016, è stato Pt_2
Direttore Tecnico di che, dal dicembre 2016 al 26.9.2018, è stato dirigente responsabile Parte_3
della struttura semplice Ambiente e Salute, Emergenza Mercurio di Arpa Umbria;
che
pagina 1 di 6 successivamente, dal 27.9.2018 al 1.12.2021, è stato direttore generale dell
[...]
su nomina della Giunta Regionale delle Marche;
che in Parte_4
data 1.10.2021 esso ricorrente cessava il rapporto per intervenuto pensionamento;
che con nota del
CP_
6.9.2022 di Ancona gli trasmetteva il prospetto di calcolo del TFS in cui si attestava l'ammontare del TFS nell'”importo lordo di € 211.201,92 ed un netto di € 180.823,92” da erogare “in tre rate”, la prima delle quali per un importo lordo di € 49.999,99 (pari ad € 46.127,02 netti) che è stata effettivamente accreditata ad ottobre 2022, la seconda rata di € 49.999,99 (pari ad € 46.127,02 netti) sarebbe dovuta essere pagata ad ottobre 2023, mentre il saldo pari ad € 90.608,46 netti sarebbe dovuto essere pagato ad ottobre 2024 (cfr. all. nn. 8 - 9); che poiché non provvedeva al pagamento della seconda rata CP_1
nei tempi prospettati (ottobre 2023), ha chiesto spiegazioni;
che con mail del 30.11.2023, CP_1
comunicava, sorprendentemente, quanto segue: “La pratica è in fase di riliquidazione. Il periodo di servizio
svolto in qualità di direttore di , infatti, non è utile ai fini TFS né può essere valorizzato in regime di Pt_4
TFR. A norma dell'art. 7 comma 7 LR 60(97 (norma regionale di istituzione dell' il rapporto Parte_4
di lavoro è regolato da contratto di diritto privato che, escludendo ogni vincolo di subordinazione, non dà diritto
a TFR ex DPCM 20.12.1999. Ciò premesso dovrà essere ricalcolato il TFS sulla base della retribuzione spettante
in base alla qualifica di analista dirigente (e non relativa all'incarico di direttore generale ) detratto il Pt_3
periodo di aspettativa dal 27.9.2018 al 30.9.2021; che a seguito del ricalcolo, per il quale stiamo attendendo i dati
retributivi all' l'importo della prima rata (già liquidata) non subirà variazioni ma per la Parte_3
quantificazione delle successive occorre attendere il documento sopra detto” ; che seguiva, in data 13.12.2023,
il nuovo prospetto di liquidazione con una riduzione complessiva di oltre € 81.000,00 netti rispetto al precedente conteggio;
che, infatti, riliquidava il trattamento dovuto in € 109.967,92 lordi CP_1
prevedendo il pagamento del residuo in due rate (la prima di € 49.999,99 lordi (pari ad un netto di €
43.872,87) entro il 20.12.2023 (nel frattempo pagata) e la seconda, nel 2024, di € 9.967,94 lordi pari a netti € 8.701,01 (cfr. all. n. 11).
CP_ Si è costituito l' contestando in fatto e diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto e deducendo che,
in considerazione della natura privata dell'incarico di direttore generale di , in relazione ai Pt_4
CP_ compensi dovuti per tale incarico, non vi è alcun diritto al TFS. ha inoltre eccepito la prescrizione quinquennale del credito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. pagina 2 di 6 Le Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente sono state istituite con la L. 21 gennaio 1994, n.
61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente). Negli ultimi anni il sistema della tutela ambientale ha registrato un'importante evoluzione che ha trovato compimento nell'emanazione della L. 28 giugno
2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). Entrambe le citate leggi nazionali hanno demandato l'organizzazione delle Agenzie a successive leggi regionali.
Queste ultime hanno mutuato la disciplina della governance strategica dalle Aziende del Servizio
Sanitario Nazionale da cui derivano. Difatti, in modo uniforme, le leggi regionali, come quella delle hanno previsto che le Agenzie fossero dotate di figure con funzioni direttoriali, diversamente Pt_4
denominate, riproducendo la triade delle Aziende sanitarie.
In particolare, l'art. 7, coma 5 della L.R. Marche n. 60/1997, specificamente richiamato dall'art. 6 del contratto individuale, prevede quanto segue: “al Direttore Generale, al Direttore Tecnico – Scientifico e a
quello Amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con retribuzione
pari a quella dei loro omologhi delle L'incarico (…) comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è Pt_5
compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi (…)”.
Come premesso, il ricorrente, per l'assunzione dell'incarico di direttore generale di era Parte_6
stato collocato in aspettativa da (dalla qualifica di dirigente), senza assegni. E' pacifico Parte_3
che, per tutta la durata dell'incarico di Direttore Generale (dal 27.9.2018 al 1.12.2021), al ricorrente siano state effettuate le trattenute previdenziali proprio sulla base della retribuzione corrispondente alla qualifica di direttore generale dell' per un importo complessivo di oltre € 16.000,00. Pt_3
Parte ricorrente chiede che il calcolo del trattamento di fine servizio, così come in effetti inizialmente liquidato, sia effettuato non sulla retribuzione virtuale, ma su quella effettiva corrisposta per lo svolgimento dell'incarico.
In effetti, sulla questione controversa, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, si è espressa,
nell'ambito di fattispecie del tutto identiche a quella per cui è causa, affermando che “Il servizio
prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale dell'
[...]
il cui trattamento economico e normativo è equiparato a quello dei direttori Parte_7
pagina 3 di 6 generali delle aziende sanitarie della regione, ai sensi dell'art. 9 della l. regionale del n. 38 del 1999, è Pt_7
utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come
aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 229 del 1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il
versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in
relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della legge n. 152 del 1968, fruito dal dipendente in relazione
all'incarico, nei limiti del massimale di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 181 del 1997, in coerenza con la
sentenza della Corte costituzionale n. 351 del 2010, secondo cui deve affermarsi il diritto a fruire di
contribuzioni commisurate alla retribuzione effettiva in atto percepita, in attuazione del principio di tendenziale
corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione, atteso che l'opposta
opzione interpretativa determinerebbe un ulteriore squilibrio fra trattamento di quiescenza e indennità premio di
fine servizio, sebbene la stessa abbia natura previdenziale (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n.
7608).
La Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata ha evidenziato che “la norma specifica, da
applicare alla controversia, è rappresentata dall'art. 3 bis del d. lgs. n. 502/1992, aggiunto dal d.lgs. n. 229/1999,
che al comma 11 così dispone: La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
L'aspettativa è concessa entra 60 giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento
economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui al d. lgs. n. 181/1997, art. 3, comma
7 (…)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav., 15.11.2018
n. 29408); “il servizio prestato da un dipendente di un ente locale a seguito di nomina a direttore generale (…) è
utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 502/1992 come
aggiunto dall'art. 3 del d. lgs. n. 229/1999, e per esso le amministrazioni di appartenenza effettuano il
versamento dei contributi previdenziali commisurati al trattamento economico corrisposto per l'incarico
conferito. Ne consegue che la misura dell'indennità premio di fine servizio, dovuta al dipendente, si determina in
relazione al trattamento retributivo di cui all'art. 4 della L. n. 152/1968, fruito dal dipendente in relazione
all'incarico (…)” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. Lav.,
15.11.2018 n. 29408).
pagina 4 di 6 Inoltre, sulla base dei principi illustrati dalla Corte, risulta irrilevante soffermarsi sulla natura del rapporto di lavoro che si è instaurato con in virtù della nomina a direttore generale, dal Parte_6
momento che “la disciplina speciale stabilisce la permanenza del rapporto di lavoro dipendente (a mezzo
dell'istituto dell'aspettativa senza assegni) e obbliga il datore di lavoro al pagamento dei contributi da calcolare
sul trattamento economico che il dipendente riceve in conseguenza dell'incarico di direttore” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 18.3.2019 n. 7608).
Da ciò deriva che “deve concludersi che la legislazione di settore, nella parte in cui dispone che il periodo di
aspettativa senza assegni, a seguito di nomina a direttore generale, è utile ai fini del trattamento di quiescenza e
di previdenza, dovendo l'amministrazione di appartenenza provvedere al versamento dei contributi calcolandoli
sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, non consente di dubitare che debbano essere
computati i compensi ricevuti effettivamente per la carica di direttore generale ai fini della determinazione
dell'indennità premio di servizio” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18.3.2019 n. 7608; nello stesso senso anche Cass.
Civ., Sez. Lav., 15.11.2018 n. 29408).
La sentenza della Corte di Cassazione n. 9494/2022, citata ed allegata da con la memoria di CP_1
costituzione, disciplina una fattispecie diversa da quella per cui è processo: nella detta pronuncia,
invero, la Corte affronta il caso in cui vi era stata estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente regionale e la istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ulteriore rispetto al precedente, ed è
per tale motivo che non sussisterebbe alcuna continuità ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di lavoro e il successivo.
Il dott, viceversa, non è passato attraverso alcuna cessazione ed estinzione del rapporto Parte_1
precedente, ma semplicemente per l'assunzione di un nuovo incarico con collocamento in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto.
L'eccezione di prescrizione quinquennale è infondata perché il diritto non è prescritto.
Parte resistente non ha contestato, sul piano contabile, la determinazione del credito operata da parte ricorrente anche perché effettuata sulla base di una liquidazione della prestazione operata dallo stesso
. CP_2
La domanda in conclusione deve essere integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
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P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1
provvede: dichiara il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) calcolato sulla retribuzione dallo stesso effettivamente percepita quale direttore generale e condannare l' a CP_1
pagare, in favore del ricorrente, la somma risultante dalla differenza tra quanto erogato a titolo di TFS
e quanto ancora dovuto sulla base della liquidazione della prestazione contenuta nella nota del
6.9.2022 (€ 211.201,92), oltre il maggiore importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme ancora dovute dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida nella misura di €5.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi Iva e Cpa come per legge.
Perugia 29 ottobre 2025
Il giudice
PA EL
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