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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9293 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dott.ssa Clara Ruggiero, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., all' udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7017/2025 R.G. promossa
DA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Pasquale Biondi (C.F. Parte_1 [...]
) e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo C.F._1
PEC: Email_1
ricorrente
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
contumace
OGGETTO: trattamento di integrazione salariale ex art. 5 D.M.95269/2016 per il periodo 25 marzo/31 ottobre 2020.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025 l' istante in epigrafe, dipendente di
[...]
Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso CP_2 lo scalo di NAPOLI/CAPODICHINO, collocato in C.I.G. in deroga nei mesi da marzo ad ottobre 2020 e pertanto fruitore della relativa indennità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di denunciando che l' quale gestore dell'apposito Fondo di CP_2 CP_1 solidarietà Trasporto aereo , gli aveva in parte negato la prestazione integrativa di cui al D.L. n.294/2004 e al D.M. n.95269/2016 aderendo ad una errata interpretazione dell'impianto normativo di riferimento che, laddove ritenuta condivisibile, avrebbe esposto lo stesso ad ineludibili profili di incostituzionalità. Rilevava che successivamente aveva erogato, sebbene con notevole ritardo, solo parte del dovuto e dettagliava i giorni non liquidati, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 come da prospetto che allegava all' atto introduttivo.
Sulla base di tale premessa, così concludeva:
1) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore di parte istante e per la causale espressa, per i mesi indicati in ricorso, della somma di € 4.402,40 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, con attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' restando contumace. CP_1
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa a sentenza ritenendola matura per la decisione sulla scorta degli atti.
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata atteso che, in atti, sono state prodotte le delibere dell' di ammissione alla procedura di cui si CP_1 discute su domanda dell' azienda GH Napoli ditalchè può ricavarsi senz' altro dalla lettura degli atti che sussiste la domanda inoltrata dalla datrice all' istituto previdenziale con la indicazione di prestazione integrativa CIGS, unica voce all'uopo prevista dal sistema informatico dell CP_1
E' altresì sussistente la legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, avendo essa agito in surroga del datore di lavoro, unico legittimato a proporre la domanda di accesso al FSTA, facendo pertanto valere in giudizio una posizione datoriale (intervento del Fondo di Solidarietà) in quanto portatori di un incontestabile interesse ad agire derivato dagli effetti del riconoscimento di quell'intervento in punto di erogazione della prestazione.
Sussiste inoltre la giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella specie l'oggetto della domanda è relativo a prestazione integrativa di un trattamento di Cig in deroga già concesso.
Infatti, già con sentenza n. 5454 del 20.6.87, la Cassazione a SS.UU ha affermato che, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
mentre una situazione di diritto soggettivo sorge solo dopo l'emanazione del provvedimento.
Analogamente Cass., sez. un., 23 novembre 1999 n. 823, ha ribadito che alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore o lavoratori da una parte, e dall'altra, nascenti dal provvedimento medesimo e CP_1 attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata dal datore di lavoro ai lavoratori o alla diretta corresponsione della medesima.
È stato poi ulteriormente chiarito che in materia di c.i.g. le modifiche introdotte dalla L. n. 223 del 1991 non hanno determinato alcun mutamento in tema di ripartizione della giurisdizione;
permane, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte che sia in contestazione il diniego dell'autorizzazione e, quindi, si tratti di controversie concernenti il periodo precedente l'emanazione del provvedimento autorizzativo dell'integrazione straordinaria, definito atto di natura discrezionale e di portata costitutiva.
Nella fattispecie, vi è stato provvedimento ammissivo della cassa integrazione guadagni in favore della società datrice di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della controversia appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
Il ricorso infine appare completo contenendo tutti gli elementi di fatto e di diritto sufficienti ad integrarne i minimali requisiti di comprensione, tanto per il giudicante quanto per la parte convenuta.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Il D.M. n. 95269/2016 prevede che il
[...]
- istituito con il d.l. n. 249 del 5 Controparte_3 ottobre 2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione, tra le altre, di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale.
I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 lettera A) CP_3 del D.M. del 2016 che prevede prestazioni integrative della del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
La normativa è stata costantemente interpretata nel senso che (v., tra le altre, circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8-4-2020) l'art. 5 del D.M. 2016 consentisse l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, affermandosi che “un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo all'art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore istituito con d.l. n.249 / 2004, conv. in l. n.291/2004, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Conferma della mancanza di previsione normativa del beneficio si ricava proprio dalla legislazione successivamente intervenuta e, in particolare, l'art. 40 ter del d.l. 73 del 2021, conv. in l. 106 del 2021 il quale per l'anno 2020 ha espressamente previsto che:
“ Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
Dalle buste paga in atti risulta provato che la parte ricorrente è stata posta in cassa integrazione guadagni in deroga.
La documentazione prodotta dall' istante ( c.f.r. doc. n.2 parte attrice) dimostra, altresì, che il ha erogato CP_3
parzialmente l'integrazione salariale mentre non risultano stati pagati i giorni dettagliati in ricorso, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 oggetto della domanda giudiziale.
E', infatti, accaduto, che l' ente previdenziale, dopo avere deliberato la concessione della prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, di cui all'articolo 40-ter della L. 23 luglio 2021, n.106, a carico del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Aeroportuale, in CP_3 favore dell'Azienda GH NAPOLI C.F. matricola n.5132743188> per l'intero P.IVA_1 periodo che va dal 25 marzo al 31 ottobre 2020, ha di fatto liquidato all' odierna parte ricorrente solo una parte della prestazione dovuta.
Dalla tabella allegata alla comunicazione mail del 15/10/2024 del Responsabile del Polo Nazionale Fondo Trasporto Aereo, in atti, emerge difatti che le 5 domande amministrative formulate da GH NAPOLI risultano essere ammesse per un totale complessivo di 3.010.000,00 euro.
In particolare, si evince che la prima domanda è stata accolta per € 820.000,00; la seconda domanda è stata accolta per € 460.000,00; la terza domanda è stata accolta per € 360.000,00; la quarta domanda è stata accolta per € 730.000,00; la quinta domanda è stata accolta per € 640.000,00.
Tuttavia, i pagamenti in favore dei dipendenti di GH NAPOLI, tra cui l'istante, risultano effettuati soltanto per un 1.808.199,70 euro. Risulta, cioè, per tabulas che la parte attrice, sebbene, in astratto, riconosciuta beneficiaria della prestazione rivendicata per l'intero periodo dedotto in giudizio, è rimasta privo in parte delle relative erogazioni.
La contumacia dell' non ha peraltro consentito di individuare le ragioni che hanno CP_1 determinato il mancato computo dei giorni non liquidati, stante il riconoscimento intervenuto per i restanti giorni delle relative mensilità, sicché risulta dovuta in favore di parte attrice la prestazione rivendicata anche per le giornate rispetto alle quali risulta non erogata.
I conteggi elaborati all'interno del ricorso introduttivo appaiono correttamente formulati.
Compete, pertanto, la somma di € 4.402,40 a titolo di trattamento integrativo arretrato ex art. 5 D.M.
95269/2016.
L' Controparte_4 deve, pertanto, essere condannato al pagamento della
[...] somma complessiva di € 4.402,40, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara il diritto di a fruire del trattamento ex art. 5 del D.M. 95269 Parte_1 del 2016.
Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di cui in epigrafe della CP_1 integrazione prevista a carico del Fondo nella misura di €. 4.402,40 su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l al pagamento della somma di €.980 a titolo di compensi CP_1 professionali oltre ad €.147,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.127,00 , oltre IVA e CPA ,con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Napoli, il 16/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dott.ssa Clara Ruggiero, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., all' udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 7017/2025 R.G. promossa
DA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall' Avv. Pasquale Biondi (C.F. Parte_1 [...]
) e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo C.F._1
PEC: Email_1
ricorrente
CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1
contumace
OGGETTO: trattamento di integrazione salariale ex art. 5 D.M.95269/2016 per il periodo 25 marzo/31 ottobre 2020.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/03/2025 l' istante in epigrafe, dipendente di
[...]
Azienda operante nel settore del trasporto aereo e aeroportuale presso CP_2 lo scalo di NAPOLI/CAPODICHINO, collocato in C.I.G. in deroga nei mesi da marzo ad ottobre 2020 e pertanto fruitore della relativa indennità, si rivolgeva al Giudice del Lavoro di denunciando che l' quale gestore dell'apposito Fondo di CP_2 CP_1 solidarietà Trasporto aereo , gli aveva in parte negato la prestazione integrativa di cui al D.L. n.294/2004 e al D.M. n.95269/2016 aderendo ad una errata interpretazione dell'impianto normativo di riferimento che, laddove ritenuta condivisibile, avrebbe esposto lo stesso ad ineludibili profili di incostituzionalità. Rilevava che successivamente aveva erogato, sebbene con notevole ritardo, solo parte del dovuto e dettagliava i giorni non liquidati, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 come da prospetto che allegava all' atto introduttivo.
Sulla base di tale premessa, così concludeva:
1) Condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in CP_1 favore di parte istante e per la causale espressa, per i mesi indicati in ricorso, della somma di € 4.402,40 o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito e sino al soddisfo;
2) Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA, con attribuzione.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva l' restando contumace. CP_1
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. il Giudice assegnava la causa a sentenza ritenendola matura per la decisione sulla scorta degli atti.
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda avanzata atteso che, in atti, sono state prodotte le delibere dell' di ammissione alla procedura di cui si CP_1 discute su domanda dell' azienda GH Napoli ditalchè può ricavarsi senz' altro dalla lettura degli atti che sussiste la domanda inoltrata dalla datrice all' istituto previdenziale con la indicazione di prestazione integrativa CIGS, unica voce all'uopo prevista dal sistema informatico dell CP_1
E' altresì sussistente la legittimazione attiva in capo alla parte ricorrente, avendo essa agito in surroga del datore di lavoro, unico legittimato a proporre la domanda di accesso al FSTA, facendo pertanto valere in giudizio una posizione datoriale (intervento del Fondo di Solidarietà) in quanto portatori di un incontestabile interesse ad agire derivato dagli effetti del riconoscimento di quell'intervento in punto di erogazione della prestazione.
Sussiste inoltre la giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella specie l'oggetto della domanda è relativo a prestazione integrativa di un trattamento di Cig in deroga già concesso.
Infatti, già con sentenza n. 5454 del 20.6.87, la Cassazione a SS.UU ha affermato che, nella fase anteriore al provvedimento di negazione ovvero di autorizzazione dell'integrazione salariale, imprenditore e lavoratori sono titolari di una situazione di mero interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo;
mentre una situazione di diritto soggettivo sorge solo dopo l'emanazione del provvedimento.
Analogamente Cass., sez. un., 23 novembre 1999 n. 823, ha ribadito che alla posizione di interesse legittimo in cui si trovano sia il datore di lavoro che i lavoratori, riguardo all'emanazione di un provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria, si sostituiscono posizioni di diritto soggettivo tra imprenditore o lavoratori da una parte, e dall'altra, nascenti dal provvedimento medesimo e CP_1 attinenti, in particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata dal datore di lavoro ai lavoratori o alla diretta corresponsione della medesima.
È stato poi ulteriormente chiarito che in materia di c.i.g. le modifiche introdotte dalla L. n. 223 del 1991 non hanno determinato alcun mutamento in tema di ripartizione della giurisdizione;
permane, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte che sia in contestazione il diniego dell'autorizzazione e, quindi, si tratti di controversie concernenti il periodo precedente l'emanazione del provvedimento autorizzativo dell'integrazione straordinaria, definito atto di natura discrezionale e di portata costitutiva.
Nella fattispecie, vi è stato provvedimento ammissivo della cassa integrazione guadagni in favore della società datrice di lavoro, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della controversia appartiene al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
Il ricorso infine appare completo contenendo tutti gli elementi di fatto e di diritto sufficienti ad integrarne i minimali requisiti di comprensione, tanto per il giudicante quanto per la parte convenuta.
Quanto al merito, il ricorso è fondato.
Il D.M. n. 95269/2016 prevede che il
[...]
- istituito con il d.l. n. 249 del 5 Controparte_3 ottobre 2004, convertito in l. n.291 del 3-12-2004 – ha la funzione, tra le altre, di assicurare la protezione del reddito ai lavoratori che, in costanza di rapporto di lavoro, subiscono la riduzione o la sospensione dell'attività lavorativa per le cause per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale.
I trattamenti che possono essere erogati dal sono quelli di cui all'art. 5 lettera A) CP_3 del D.M. del 2016 che prevede prestazioni integrative della del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà.
La normativa è stata costantemente interpretata nel senso che (v., tra le altre, circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8-4-2020) l'art. 5 del D.M. 2016 consentisse l'integrazione a carico del Fondo solo in favore dei lavoratori che fruivano dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, affermandosi che “un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all'articolo all'art. 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore istituito con d.l. n.249 / 2004, conv. in l. n.291/2004, per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Conferma della mancanza di previsione normativa del beneficio si ricava proprio dalla legislazione successivamente intervenuta e, in particolare, l'art. 40 ter del d.l. 73 del 2021, conv. in l. 106 del 2021 il quale per l'anno 2020 ha espressamente previsto che:
“ Al fine di mitigare gli effetti economici sui lavoratori del settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed eliminare la disparità di trattamento dei lavoratori dei servizi aeroportuali di terra esclusi dall'operatività del Fondo di Solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni dell'art. 5, comma 1 lett. A) del D.M. del 2016 si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga destinati ai lavoratori di cui al presente comma, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per i mesi dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.
Dalle buste paga in atti risulta provato che la parte ricorrente è stata posta in cassa integrazione guadagni in deroga.
La documentazione prodotta dall' istante ( c.f.r. doc. n.2 parte attrice) dimostra, altresì, che il ha erogato CP_3
parzialmente l'integrazione salariale mentre non risultano stati pagati i giorni dettagliati in ricorso, afferenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020 oggetto della domanda giudiziale.
E', infatti, accaduto, che l' ente previdenziale, dopo avere deliberato la concessione della prestazione integrativa della misura del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga, di cui all'articolo 40-ter della L. 23 luglio 2021, n.106, a carico del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Aeroportuale, in CP_3 favore dell'Azienda GH NAPOLI C.F. matricola n.5132743188> per l'intero P.IVA_1 periodo che va dal 25 marzo al 31 ottobre 2020, ha di fatto liquidato all' odierna parte ricorrente solo una parte della prestazione dovuta.
Dalla tabella allegata alla comunicazione mail del 15/10/2024 del Responsabile del Polo Nazionale Fondo Trasporto Aereo, in atti, emerge difatti che le 5 domande amministrative formulate da GH NAPOLI risultano essere ammesse per un totale complessivo di 3.010.000,00 euro.
In particolare, si evince che la prima domanda è stata accolta per € 820.000,00; la seconda domanda è stata accolta per € 460.000,00; la terza domanda è stata accolta per € 360.000,00; la quarta domanda è stata accolta per € 730.000,00; la quinta domanda è stata accolta per € 640.000,00.
Tuttavia, i pagamenti in favore dei dipendenti di GH NAPOLI, tra cui l'istante, risultano effettuati soltanto per un 1.808.199,70 euro. Risulta, cioè, per tabulas che la parte attrice, sebbene, in astratto, riconosciuta beneficiaria della prestazione rivendicata per l'intero periodo dedotto in giudizio, è rimasta privo in parte delle relative erogazioni.
La contumacia dell' non ha peraltro consentito di individuare le ragioni che hanno CP_1 determinato il mancato computo dei giorni non liquidati, stante il riconoscimento intervenuto per i restanti giorni delle relative mensilità, sicché risulta dovuta in favore di parte attrice la prestazione rivendicata anche per le giornate rispetto alle quali risulta non erogata.
I conteggi elaborati all'interno del ricorso introduttivo appaiono correttamente formulati.
Compete, pertanto, la somma di € 4.402,40 a titolo di trattamento integrativo arretrato ex art. 5 D.M.
95269/2016.
L' Controparte_4 deve, pertanto, essere condannato al pagamento della
[...] somma complessiva di € 4.402,40, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara il diritto di a fruire del trattamento ex art. 5 del D.M. 95269 Parte_1 del 2016.
Condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente di cui in epigrafe della CP_1 integrazione prevista a carico del Fondo nella misura di €. 4.402,40 su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna l al pagamento della somma di €.980 a titolo di compensi CP_1 professionali oltre ad €.147,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.1.127,00 , oltre IVA e CPA ,con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Si comunichi.
Napoli, il 16/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Clara Ruggiero