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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1965/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: azione surrogatoria
TRA
(c.f. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. VINCENZO P.IVA_2
PALTRINIERI (c.f. ; indirizzo PEC C.F._1
e dall'Avv. LUCA PALTRINIERI (c.f. Email_1
; indirizzo PEC , C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SARA TOMATIS (c.f.
indirizzo PEC ) in C.F._3 Email_3
Cuneo, Via MonSInor Peano n. 2;
ATTRICE
E
(P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3
difesa, come procura in atti, dall'Avv. MICHEL'ANGELO PICCININI (c.f.
), da ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo C.F._4
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTA
1 NONCHÉ
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità Controparte_2 C.F._5
di titolare della ditta individuale “Blue Ice di TA NA IC”, ultima residenza nota in Carini (PA), via Antonio Curreri n. 24;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 10.3.2025.
In particolare:
- per parte attrice:
“Nel merito
Per tutte le ragioni illustrate nella retroestesa narrativa, riconosciuto il diritto dell'attrice di esercitare i diritti e le azioni spettanti alla propria debitrice inerte SI.ra e quindi di agire in via surrogatoria ex art. Controparte_2
2900 cod. civ. nei confronti di Controparte_3
accertato e dichiarato il diritto della SI.ra , in proprio e Controparte_2
nella sua qualità di titolare della ditta individuale TE
, di essere tenuta manlevata e indenne da in forza
[...] Controparte_5
della polizza assicurativa con essa stipulata, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'incendio del 20.3.2018 e dai fatti per cui si procede, condannare essa a tenere Controparte_3
indenne e manlevare in forza della polizza assicurativa stipulata la SI.ra
di quanto questa è tenuta a corrispondere ad Controparte_2 [...] in forza dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. rep. n. 339/2022 Parte_1 depositata in data 7.3.2022 dal Tribunale di Cuneo, pari ad € 234.449,69 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna altresì di Controparte_3
a corrispondere direttamente ad
[...] Parte_1
ai sensi dell'art. 1917 c. 2 cod. civ., detta somma di € 234.449,69 oltre
[...]
interessi e rivalutazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Spese rifuse”;
2 - per la convenuta Controparte_1
“In via principale e gradatamente subordinata
- Accertata la prescrizione del diritto alla manleva dell'assicurato nei confronti di , rigettare la domanda proposta da per tutte le CP_3 Pt_2
ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere il diritto alla manleva non prescritto, si chiede di voler rigettare la domanda di per l'assenza di copertura assicurativa della n. Pt_2 Controparte_6
00039512302550 per tutte le ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
- Accertata l'assenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art.
2900 c.c. spiegata da nei confronti di , rigettare la domanda Pt_2 CP_3
con ogni provvedimento ritenuto più opportuno per le ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
In via di subordine
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare le domande presentate in via principale dalla comparente, contenere
l'indennizzo entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa prestata da
con scrupolosa applicazione di tutti i limiti, franchigie e scoperti ivi CP_3
presenti anche qualora non espressamente indicati nella narrativa del presente atto.
In ogni caso
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare le domande presentate in via principale e subordinata, limitare la condanna di
entro i limiti del giusto e del provato e comunque entro i massimali CP_3
di cui alla polizza assicurativa. Con vittoria delle spese di giudizio. Con vittoria alle spese e compensi professionali inclusi IVA e CPA.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
3 Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi anche solo o “ ) ha agito in via surrogatoria ai sensi Pt_2 Parte_1 dell'art. 2900 c.c. nei confronti di (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, anche solo ”) al fine di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi CP_3
che possano derivare alle sue ragioni dalla “inerzia” della debitrice CP_2
la quale ha omesso di azionare la polizza n. 00039512302550 stipulata con
[...]
chiedendo di essere manlevata e tenuta indenne da quest'ultima di quanto è CP_3 tenuta a corrispondere ad in forza dell'ordinanza n. 339/2022 resa ai sensi Parte_1 dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Cuneo in data 7.3.2022, ovvero € 234.449,69, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto, pertanto, previo accoglimento della domanda di manleva non spontaneamente esercitata dall'assicurata, la condanna di a corrispondere direttamente all'odierna attrice la predetta somma ai sensi CP_3 dell'art. 1917 co. 2 c.c.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che:
- in forza di polizza n. 1/39075/87/154801258 stipulata dalla conduttrice
[...]
aveva assicurato il fabbricato sito in Castelletto Parte_3 Parte_1
Stura (CN), via Circonvallazione n. 34, condotto in locazione dalla
[...]
Parte_3
- una porzione del predetto fabbricato, nonché una parte del ramo d'azienda
(somministrazioni cibi e bevande) era stata ceduta in locazione dalla
[...]
alla SI.ra , titolare della ditta individuale Parte_3 Controparte_2
“Blue Ice di TA NA IC”, la quale vi esercitava l'attività di pizzeria;
- in data 20.3.2018 presso il locale condotto da si era sviluppato un Controparte_2
incendio, rilevato nelle prime ore della mattina dal SI. , il quale aveva Pt_3
provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco che erano poi giunti in loco alle ore 8.55;
- aveva presentato alla propria compagnia assicuratrice Parte_3
denuncia di sinistro, rubricata al n. 1-8101-2018 0257803; Parte_1
- aveva provveduto, quindi, a dare incarico al di Parte_1 Parte_4
effettuare i rilievi peritali e allo studio specializzato SO FI
[...]
di accertare la causa dell'incendio. A seguito di Controparte_7
4 approfonditi accertamenti ed indagini, lo studio SO ha accertato che l'incendio è scaturito da un guasto elettrico verificatosi nei conduttori di alimentazione dell'impianto di illuminazione a led installato a scopo decorativo sul bancone della pizzeria da parte della convenuta;
- il , per conto di ed il SI. per conto Parte_4 Parte_1 Persona_1 dell'assicurata , a fronte di perdite per le partite Fabbricato Pt_3 Parte_3
e Contenuto preventivate in un importo non inferiore ad € 150.000,00 avevano concordato l'erogazione di un anticipo di indennizzo di € 50.000,00, come previsto dall'art. 10.7 delle CGA (doc.9);
- aveva, poi, provveduto a depositare avanti il Tribunale di Cuneo ricorso Parte_1
ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di , in proprio e nella sua qualità Controparte_2
di titolare della ditta individuale “Blue Ice di TA NA IC”, nonché nei confronti del suo istituto assicuratore , con qui Controparte_3 quest'ultima risultava aver stipulato polizza assicurativa n. 00039512302550, al fine di accertare le cause dell'incendio de quo e l'entità dei danni dallo stesso cagionati;
- nell'ambito di detto procedimento, rubricato al n. RG 548/19 (nel quale la convenuta era rimasta contumace), il CTU Ing. , Controparte_2 Persona_2 all'esito delle operazioni peritali svoltesi nel contraddittorio tra le parti costituite, ritenuto di eliminare dai danni allo stato d'uso accertati i danni al bancone bar ed i danni agli arredamenti e confermando tutti gli altri, aveva rideterminato l'ammontare totale dei danni allo stato d'uso in complessivi € 234.000,00 (doc. 15);
- a seguito del deposito dell'elaborato peritale definitivo ed alla luce della quantificazione dei danni ivi indicata, aveva stipulato con la propria Parte_1
assicurata atto di transazione e quietanza (doc. 17) Parte_3
in cui, in forza della precitata polizza n. 1-39075-87-154801258 a copertura anche del rischio incendio, le riconosceva, in conseguenza dei fatti per cui si procede, il complessivo importo di € 257.910,00, da cui dedursi l'importo di € 50.000,00 già corrisposto a titolo di anticipo indennizzo;
- aveva, quindi, provveduto ad effettuare i pagamenti concordati mentre Parte_1
nessuna somma è stata corrisposta all'odierna attrice dalla responsabile del danno o dal suo istituto assicuratore, nonostante la richiesta in tal senso formulata, per cui
5 aveva provveduto ad agire in surroga nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_2
depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Cuneo;
[...]
- con ordinanza n. 339/2022 del 7.3.2022 ex art. 702 ter c.p.c. resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. RG 3133/2020 tra e (rimasta Parte_1 Controparte_2
contumace), il Tribunale di Cuneo ha così statuito: “Il Tribunale di Cuneo, Sezione
Civile, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: · accoglie il ricorso e, per l'effetto: · condanna al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 222.250,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come in motivazione;
· condanna al Controparte_2
pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. (r.g.n. 548/2019) che si liquidano complessivamente in € 2.543,09 per spese di
CTU, € 286,00 per esborsi ed € 2.147,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
· condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 379,50 per esborsi ed € 4.015,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”;
- la SI.ra si è resa irreperibile, così legittimando ad Controparte_2 Parte_1
agire nel presente giudizio in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per ottenere la condanna di a manlevare la sua assicurata di quanto dovuto in Controparte_1
suo favore in forza del precitato contratto assicurativo, corrispondendo direttamente a parte attrice i relativi importi ex art. 1917 co. 2 c.c.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla manleva
[...] dell'assicurato nonché l'assenza di copertura assicurativa della polizza assicurativa n.
00039512302550 in relazione al sinistro occorso in data 20.3.2018 e l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2900 c.c., chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda formulata da ovvero, in subordine, di contenere Parte_1
l'indennizzo entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa prestata da quest'ultima in favore della SI.ra . Controparte_2
6 La convenuta (litisconsorte necessario ex art. 2900 co. 2 c.c.), pur Controparte_2
regolarmente citata (sia in proprio che nella rivestita qualità di titolare della omonima impresa individuale) ex art. 143 c.p.c., a fronte di notifica eseguita in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza figurata del
20.7.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto
1. In via logicamente preliminare – nonostante la formulata eccezione di prescrizione (in ogni caso afferente al merito del giudizio) – dev'essere valutata la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione surrogatoria, necessari ai fini dell'ammissibilità della presente azione.
2. L'art. 2900 co. 1 c.c., invocato da parte attrice, recita testualmente: “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”.
3. Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al medesimo la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (in tal senso, Cass. civ. n. 34940/2022).
4. Dunque, affinché il creditore possa agire in via surrogatoria non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il patrimonio del debitore costituisce per i creditori: occorre, cioè, un interesse
7 specifico, determinato dal pregiudizio che possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l'azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di questo ultimo contro il pericolo dell'insolvenza del suo debitore (Cass. civ. n. 741/1984).
5. Più in dettaglio, per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono necessari i seguenti requisiti: a) la sussistenza di un credito dell'attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo;
b) l'inerzia di tale soggetto nell'esercizio di diritti o azioni;
c) l'eventus damni che specifica l'interesse del creditore ad agire.
6. Tali requisiti devono risultare, sia pure implicitamente, dalla domanda di chi intende esercitare l'azione surrogatoria (Cass. civ. n. 1284/1973).
7. Nel caso di specie, l'attrice – nonostante specifiche contestazioni svolte dalla in merito all'assenza del pericolo di insolvenza della debitrice ed alla CP_3
conseguente carenza di interesse alla presente azione (v. pagg. 12-13 comparsa) – non ha dedotto elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire in via surrogatoria.
8. In particolare, non ha offerto alcuna prova da cui dedurre il pericolo Pt_2
concreto ed attuale dell'insolvenza della debitrice, limitandosi ad allegare l'irreperibilità della SI.ra (cfr. pag. 20 citazione e pag. 10 Controparte_2
comparsa conclusionale attorea, ove si afferma che: “...stante l'irreperibilità della CP_ SI.ra , ogni azione esecutiva nei suoi confronti sarebbe destinata all'insuccesso” o, ancora, pag. 6 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ove si legge: CP_
“nel caso di specie la SI.ra è un soggetto irreperibile...priva dunque di patrimonio aggredibile”) – circostanza, questa, che può al più costituire un elemento indiziario della volontà della convenuta contumace di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto – senza però fornire alcuna informazione in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio della debitrice (che neppure, dagli atti, risulta essere stato oggetto di tentativo di aggressione mediante azione esecutiva).
9. In altri termini, parte attrice non ha provato la sussistenza di un pericolo di insolvenza, consistente nel contegno omissivo della debitrice tale da produrre o aggravare il pericolo della insufficienza del patrimonio di quest'ultima a soddisfare le ragioni creditorie. Tale pericolo, in assenza di idoneo supporto probatorio, non può
8 infatti essere desunto unicamente dall'irreperibilità della convenuta (la quale potrebbe, ad esempio, essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili utilmente aggredibili dal creditore).
10. Occorre, infatti, evidenziare che il creditore, pur essendo legittimato a compiere tutte le azioni concesse al debitore, deve, tuttavia, agire non in suo favore ma a vantaggio del patrimonio del debitore, per cui il surrogante non potrà richiedere per sé la prestazione e potrà avvantaggiarsi della surroga solo nel senso di conservare e migliorare le garanzie del proprio credito, atteso che, diversamente opinando, la sua azione si tradurrebbe in una sorta di esecuzione forzata di stampo privato, senza garanzie per il debitore (cfr. sul punto, Corte appello Roma sez. III, 12/05/2022,
n.3183, in fattispecie pressocché analoga alla presente).
11. In definitiva, per i motivi esposti, l'azione surrogatoria promossa da Pt_2
dev'essere dichiarata inammissibile, per difetto dei presupposti necessari per il relativo esperimento. Non può, quindi, affrontarsi il merito del giudizio.
Spese
12. Le spese del giudizio, nel rapporto con la convenuta costituita, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
13. Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese di lite in relazione al rapporto processuale instauratosi con in proprio e nella rivestita qualità di Controparte_2
titolare della ditta individuale “Blue Ice” di TA NA IC, stante la contumacia di quest'ultima, sostanzialmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. ord. n. 16174/2018; Cass. civ. ord. n. 12195/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'azione surrogatoria promossa da
[...]
Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in Parte_1
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che Controparte_1
9 si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese nel rapporto con la convenuta contumace.
Così deciso in Cuneo il 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1965 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: azione surrogatoria
TRA
(c.f. – P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. VINCENZO P.IVA_2
PALTRINIERI (c.f. ; indirizzo PEC C.F._1
e dall'Avv. LUCA PALTRINIERI (c.f. Email_1
; indirizzo PEC , C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. SARA TOMATIS (c.f.
indirizzo PEC ) in C.F._3 Email_3
Cuneo, Via MonSInor Peano n. 2;
ATTRICE
E
(P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_3
difesa, come procura in atti, dall'Avv. MICHEL'ANGELO PICCININI (c.f.
), da ritenersi elettivamente domiciliata presso il relativo C.F._4
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
CONVENUTA
1 NONCHÉ
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità Controparte_2 C.F._5
di titolare della ditta individuale “Blue Ice di TA NA IC”, ultima residenza nota in Carini (PA), via Antonio Curreri n. 24;
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza figurata del 10.3.2025.
In particolare:
- per parte attrice:
“Nel merito
Per tutte le ragioni illustrate nella retroestesa narrativa, riconosciuto il diritto dell'attrice di esercitare i diritti e le azioni spettanti alla propria debitrice inerte SI.ra e quindi di agire in via surrogatoria ex art. Controparte_2
2900 cod. civ. nei confronti di Controparte_3
accertato e dichiarato il diritto della SI.ra , in proprio e Controparte_2
nella sua qualità di titolare della ditta individuale TE
, di essere tenuta manlevata e indenne da in forza
[...] Controparte_5
della polizza assicurativa con essa stipulata, da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'incendio del 20.3.2018 e dai fatti per cui si procede, condannare essa a tenere Controparte_3
indenne e manlevare in forza della polizza assicurativa stipulata la SI.ra
di quanto questa è tenuta a corrispondere ad Controparte_2 [...] in forza dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. rep. n. 339/2022 Parte_1 depositata in data 7.3.2022 dal Tribunale di Cuneo, pari ad € 234.449,69 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con condanna altresì di Controparte_3
a corrispondere direttamente ad
[...] Parte_1
ai sensi dell'art. 1917 c. 2 cod. civ., detta somma di € 234.449,69 oltre
[...]
interessi e rivalutazione, ovvero la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Spese rifuse”;
2 - per la convenuta Controparte_1
“In via principale e gradatamente subordinata
- Accertata la prescrizione del diritto alla manleva dell'assicurato nei confronti di , rigettare la domanda proposta da per tutte le CP_3 Pt_2
ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ritenere il diritto alla manleva non prescritto, si chiede di voler rigettare la domanda di per l'assenza di copertura assicurativa della n. Pt_2 Controparte_6
00039512302550 per tutte le ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
- Accertata l'assenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art.
2900 c.c. spiegata da nei confronti di , rigettare la domanda Pt_2 CP_3
con ogni provvedimento ritenuto più opportuno per le ragioni meglio viste in narrativa. Con vittoria delle spese di giudizio.
In via di subordine
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare le domande presentate in via principale dalla comparente, contenere
l'indennizzo entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa prestata da
con scrupolosa applicazione di tutti i limiti, franchigie e scoperti ivi CP_3
presenti anche qualora non espressamente indicati nella narrativa del presente atto.
In ogni caso
Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse rigettare le domande presentate in via principale e subordinata, limitare la condanna di
entro i limiti del giusto e del provato e comunque entro i massimali CP_3
di cui alla polizza assicurativa. Con vittoria delle spese di giudizio. Con vittoria alle spese e compensi professionali inclusi IVA e CPA.”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
3 Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora Parte_1 innanzi anche solo o “ ) ha agito in via surrogatoria ai sensi Pt_2 Parte_1 dell'art. 2900 c.c. nei confronti di (d'ora innanzi, per Controparte_1 brevità, anche solo ”) al fine di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi CP_3
che possano derivare alle sue ragioni dalla “inerzia” della debitrice CP_2
la quale ha omesso di azionare la polizza n. 00039512302550 stipulata con
[...]
chiedendo di essere manlevata e tenuta indenne da quest'ultima di quanto è CP_3 tenuta a corrispondere ad in forza dell'ordinanza n. 339/2022 resa ai sensi Parte_1 dell'art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Cuneo in data 7.3.2022, ovvero € 234.449,69, oltre interessi e rivalutazione. Ha chiesto, pertanto, previo accoglimento della domanda di manleva non spontaneamente esercitata dall'assicurata, la condanna di a corrispondere direttamente all'odierna attrice la predetta somma ai sensi CP_3 dell'art. 1917 co. 2 c.c.
In particolare, a sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato che:
- in forza di polizza n. 1/39075/87/154801258 stipulata dalla conduttrice
[...]
aveva assicurato il fabbricato sito in Castelletto Parte_3 Parte_1
Stura (CN), via Circonvallazione n. 34, condotto in locazione dalla
[...]
Parte_3
- una porzione del predetto fabbricato, nonché una parte del ramo d'azienda
(somministrazioni cibi e bevande) era stata ceduta in locazione dalla
[...]
alla SI.ra , titolare della ditta individuale Parte_3 Controparte_2
“Blue Ice di TA NA IC”, la quale vi esercitava l'attività di pizzeria;
- in data 20.3.2018 presso il locale condotto da si era sviluppato un Controparte_2
incendio, rilevato nelle prime ore della mattina dal SI. , il quale aveva Pt_3
provveduto ad allertare i Vigili del Fuoco che erano poi giunti in loco alle ore 8.55;
- aveva presentato alla propria compagnia assicuratrice Parte_3
denuncia di sinistro, rubricata al n. 1-8101-2018 0257803; Parte_1
- aveva provveduto, quindi, a dare incarico al di Parte_1 Parte_4
effettuare i rilievi peritali e allo studio specializzato SO FI
[...]
di accertare la causa dell'incendio. A seguito di Controparte_7
4 approfonditi accertamenti ed indagini, lo studio SO ha accertato che l'incendio è scaturito da un guasto elettrico verificatosi nei conduttori di alimentazione dell'impianto di illuminazione a led installato a scopo decorativo sul bancone della pizzeria da parte della convenuta;
- il , per conto di ed il SI. per conto Parte_4 Parte_1 Persona_1 dell'assicurata , a fronte di perdite per le partite Fabbricato Pt_3 Parte_3
e Contenuto preventivate in un importo non inferiore ad € 150.000,00 avevano concordato l'erogazione di un anticipo di indennizzo di € 50.000,00, come previsto dall'art. 10.7 delle CGA (doc.9);
- aveva, poi, provveduto a depositare avanti il Tribunale di Cuneo ricorso Parte_1
ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti di , in proprio e nella sua qualità Controparte_2
di titolare della ditta individuale “Blue Ice di TA NA IC”, nonché nei confronti del suo istituto assicuratore , con qui Controparte_3 quest'ultima risultava aver stipulato polizza assicurativa n. 00039512302550, al fine di accertare le cause dell'incendio de quo e l'entità dei danni dallo stesso cagionati;
- nell'ambito di detto procedimento, rubricato al n. RG 548/19 (nel quale la convenuta era rimasta contumace), il CTU Ing. , Controparte_2 Persona_2 all'esito delle operazioni peritali svoltesi nel contraddittorio tra le parti costituite, ritenuto di eliminare dai danni allo stato d'uso accertati i danni al bancone bar ed i danni agli arredamenti e confermando tutti gli altri, aveva rideterminato l'ammontare totale dei danni allo stato d'uso in complessivi € 234.000,00 (doc. 15);
- a seguito del deposito dell'elaborato peritale definitivo ed alla luce della quantificazione dei danni ivi indicata, aveva stipulato con la propria Parte_1
assicurata atto di transazione e quietanza (doc. 17) Parte_3
in cui, in forza della precitata polizza n. 1-39075-87-154801258 a copertura anche del rischio incendio, le riconosceva, in conseguenza dei fatti per cui si procede, il complessivo importo di € 257.910,00, da cui dedursi l'importo di € 50.000,00 già corrisposto a titolo di anticipo indennizzo;
- aveva, quindi, provveduto ad effettuare i pagamenti concordati mentre Parte_1
nessuna somma è stata corrisposta all'odierna attrice dalla responsabile del danno o dal suo istituto assicuratore, nonostante la richiesta in tal senso formulata, per cui
5 aveva provveduto ad agire in surroga nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_2
depositando ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Cuneo;
[...]
- con ordinanza n. 339/2022 del 7.3.2022 ex art. 702 ter c.p.c. resa nell'ambito del giudizio rubricato al n. RG 3133/2020 tra e (rimasta Parte_1 Controparte_2
contumace), il Tribunale di Cuneo ha così statuito: “Il Tribunale di Cuneo, Sezione
Civile, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: · accoglie il ricorso e, per l'effetto: · condanna al pagamento in Controparte_2 favore di della somma di € 222.250,00, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi come in motivazione;
· condanna al Controparte_2
pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. (r.g.n. 548/2019) che si liquidano complessivamente in € 2.543,09 per spese di
CTU, € 286,00 per esborsi ed € 2.147,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
· condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che si liquidano in € 379,50 per esborsi ed € 4.015,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”;
- la SI.ra si è resa irreperibile, così legittimando ad Controparte_2 Parte_1
agire nel presente giudizio in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. per ottenere la condanna di a manlevare la sua assicurata di quanto dovuto in Controparte_1
suo favore in forza del precitato contratto assicurativo, corrispondendo direttamente a parte attrice i relativi importi ex art. 1917 co. 2 c.c.
Con comparsa tempestivamente depositata, si è costituita Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto alla manleva
[...] dell'assicurato nonché l'assenza di copertura assicurativa della polizza assicurativa n.
00039512302550 in relazione al sinistro occorso in data 20.3.2018 e l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione ex art. 2900 c.c., chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda formulata da ovvero, in subordine, di contenere Parte_1
l'indennizzo entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa prestata da quest'ultima in favore della SI.ra . Controparte_2
6 La convenuta (litisconsorte necessario ex art. 2900 co. 2 c.c.), pur Controparte_2
regolarmente citata (sia in proprio che nella rivestita qualità di titolare della omonima impresa individuale) ex art. 143 c.p.c., a fronte di notifica eseguita in rinnovazione ex art. 291 c.p.c., non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza figurata del
20.7.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'udienza del 10.3.2025 la causa è stata assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Diritto
1. In via logicamente preliminare – nonostante la formulata eccezione di prescrizione (in ogni caso afferente al merito del giudizio) – dev'essere valutata la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esperimento dell'azione surrogatoria, necessari ai fini dell'ammissibilità della presente azione.
2. L'art. 2900 co. 1 c.c., invocato da parte attrice, recita testualmente: “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”.
3. Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al medesimo la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge (in tal senso, Cass. civ. n. 34940/2022).
4. Dunque, affinché il creditore possa agire in via surrogatoria non è sufficiente che questi trascuri la realizzazione dei suoi diritti, ma occorre altresì che la sua inerzia possa avere riflessi negativi sulla garanzia che, ai sensi dell'art. 2740 c.c., il patrimonio del debitore costituisce per i creditori: occorre, cioè, un interesse
7 specifico, determinato dal pregiudizio che possa derivare alle ragioni del creditore, essendo in definitiva l'azione surrogatoria diretta a tutelare il diritto di questo ultimo contro il pericolo dell'insolvenza del suo debitore (Cass. civ. n. 741/1984).
5. Più in dettaglio, per l'esercizio dell'azione surrogatoria sono necessari i seguenti requisiti: a) la sussistenza di un credito dell'attore verso un soggetto i cui diritti od azioni intende esercitare contro il terzo;
b) l'inerzia di tale soggetto nell'esercizio di diritti o azioni;
c) l'eventus damni che specifica l'interesse del creditore ad agire.
6. Tali requisiti devono risultare, sia pure implicitamente, dalla domanda di chi intende esercitare l'azione surrogatoria (Cass. civ. n. 1284/1973).
7. Nel caso di specie, l'attrice – nonostante specifiche contestazioni svolte dalla in merito all'assenza del pericolo di insolvenza della debitrice ed alla CP_3
conseguente carenza di interesse alla presente azione (v. pagg. 12-13 comparsa) – non ha dedotto elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire in via surrogatoria.
8. In particolare, non ha offerto alcuna prova da cui dedurre il pericolo Pt_2
concreto ed attuale dell'insolvenza della debitrice, limitandosi ad allegare l'irreperibilità della SI.ra (cfr. pag. 20 citazione e pag. 10 Controparte_2
comparsa conclusionale attorea, ove si afferma che: “...stante l'irreperibilità della CP_ SI.ra , ogni azione esecutiva nei suoi confronti sarebbe destinata all'insuccesso” o, ancora, pag. 6 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ove si legge: CP_
“nel caso di specie la SI.ra è un soggetto irreperibile...priva dunque di patrimonio aggredibile”) – circostanza, questa, che può al più costituire un elemento indiziario della volontà della convenuta contumace di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto – senza però fornire alcuna informazione in ordine alla effettiva consistenza del patrimonio della debitrice (che neppure, dagli atti, risulta essere stato oggetto di tentativo di aggressione mediante azione esecutiva).
9. In altri termini, parte attrice non ha provato la sussistenza di un pericolo di insolvenza, consistente nel contegno omissivo della debitrice tale da produrre o aggravare il pericolo della insufficienza del patrimonio di quest'ultima a soddisfare le ragioni creditorie. Tale pericolo, in assenza di idoneo supporto probatorio, non può
8 infatti essere desunto unicamente dall'irreperibilità della convenuta (la quale potrebbe, ad esempio, essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili utilmente aggredibili dal creditore).
10. Occorre, infatti, evidenziare che il creditore, pur essendo legittimato a compiere tutte le azioni concesse al debitore, deve, tuttavia, agire non in suo favore ma a vantaggio del patrimonio del debitore, per cui il surrogante non potrà richiedere per sé la prestazione e potrà avvantaggiarsi della surroga solo nel senso di conservare e migliorare le garanzie del proprio credito, atteso che, diversamente opinando, la sua azione si tradurrebbe in una sorta di esecuzione forzata di stampo privato, senza garanzie per il debitore (cfr. sul punto, Corte appello Roma sez. III, 12/05/2022,
n.3183, in fattispecie pressocché analoga alla presente).
11. In definitiva, per i motivi esposti, l'azione surrogatoria promossa da Pt_2
dev'essere dichiarata inammissibile, per difetto dei presupposti necessari per il relativo esperimento. Non può, quindi, affrontarsi il merito del giudizio.
Spese
12. Le spese del giudizio, nel rapporto con la convenuta costituita, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
13. Nulla, invece, va disposto in ordine alle spese di lite in relazione al rapporto processuale instauratosi con in proprio e nella rivestita qualità di Controparte_2
titolare della ditta individuale “Blue Ice” di TA NA IC, stante la contumacia di quest'ultima, sostanzialmente vittoriosa (cfr. Cass. civ. ord. n. 16174/2018; Cass. civ. ord. n. 12195/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'azione surrogatoria promossa da
[...]
Parte_1
2. condanna al pagamento, per le causali di cui in Parte_1
motivazione ed in favore di delle spese di lite, che Controparte_1
9 si liquidano ex D.M. 55/2014 in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. nulla per le spese nel rapporto con la convenuta contumace.
Così deciso in Cuneo il 10/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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