Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
La retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare non opera se il procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza sia definito con decisione passata in giudicato, pur se successivamente all'adozione della seconda misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2009, n. 5469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5469 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 18/12/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3491
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 36139/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE AN, N. IL 24/10/1962;
avverso l'ordinanza n. 339/2009 TRIB. LIBERTÀ di CALTANISSETTA, del 20/08/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 20/8/09 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 15/7/09 con cui la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava l'istanza di OS MA volta alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare a suo carico ex art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., comma 4. La difesa faceva valere la circostanza che la Corte di Cassazione aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del procedimento in corso e i reati giudicati con sentenza 8/3/06 della Corte di Appello di Caltanissetta, irrevocabile il 6/2/07: ricorrendo le condizioni dell'art. 297 c.p.p., comma 3 e retroagendo automaticamente i termini di custodia cautelare alla carcerazione subita in quel procedimento (dal 15/10/92 al 20/7/94 e dal 19/1 al 24 /l 1/95), ne conseguiva il superamento dei termini complessivi previsti dall'art. 303 c.p.p., comma 4 (decorrenti per la custodia in atto - Occ del 13/12/05 - dal
20/12/05).
Osservava il Tribunale, rigettando l'istanza, che la c.d. "contestazione a catena" (col relativo divieto) si configura solo quando i procedimenti diversi cui attengono i titoli custodiali in questione siano in itinere (citava la giurisprudenza di legittimità in proposito;
da ultimo S.U. n. 20780 del 23/4/09): il principio valeva anche nell'ipotesi che nelle more il primo procedimento si fosse concluso, restando a quel punto solo la possibilità della detrazione del presofferto.
Ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo violazione di legge:
l'Occ di cui si chiedeva la retroazione sembrava essere stata emessa quando l'altro procedimento era ancora in corso;
tutti i presupposti per la sua emissione erano esistenti e conosciuti al tempo della prima ordinanza;
le Occ provenivano dalla medesima autorità giudiziaria e scaturivano dalle medesime indagini. All'udienza fissata per la discussione, assente la parte ricorrente, il PG chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato e va respinto.
La citata sentenza a sezioni unite Iaccarino n. 20780 del 23/4/09 (rv. 243322) insegna che in tema di cosiddetta "contestazione a catena" la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura. Ribadisce cioè la necessità, già affermata dalla precedente giurisprudenza, che i due procedimenti siano entrambi in itinere (la sopravvenienza del giudicato in relazione al primo procedimento facendo venire meno le ragioni di garanzia sottese alla dinamica dell'istituto, il titolo di custodia cautelare perdendo la sua ragion d'essere e la pronuncia definitiva rimanendo il solo ed esclusivo titolo di legittimazione della restrizione della libertà del condannato).
Ma deve darsi atto che i principi enunciati nella richiamata giurisprudenza (è la tesi dell'ordinanza impugnata) hanno, per gli argomenti usati, una portata più generale e valgono anche quando il passaggio in giudicato della sentenza sia successivo. Anche in tal caso, infatti, la sopravvenienza del giudicato di condanna nel primo procedimento sostituisce il titolo definitivo di privazione della libertà personale a quello provvisorio (cautelare), che perde la sua ragion d'essere. Anche in questo caso l'applicazione del regime della retrodatazione/imputazione dei termini di durata della custodia cautelare finirebbe per determinare, pure in presenza del giudicato, una irrazionale e tardiva reviviscenza degli effetti di uno status detentionis il cui titolo è ormai irreversibilmente mutato.
Va anche osservato, nel concreto caso in esame, che il ricorrente non ha comunque dedotto che al momento del giudicato avesse maturato i termini massimi di custodia, con conseguente nocumento ex art. 297 c.p.p. comma 3 (e conseguente interesse a ricorrere).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010