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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5508/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Battista, con cui elett. dom. Parte_1 in Santa Maria Capua Vetere, alla via Jan Palach, Central Park, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Marialuigia Ferrante, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta al P.le E. Maiorana n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_2 dall'Avv. Lucia Scognamiglio, con cui elett. dom. in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I n. 283, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820229004404209000, notificata il 22/07/2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02820140025011543000, n. 02820150000489648000 e n. 02820150020874743000, aventi ad oggetto crediti CP_1 relativi alle annualità 2009 e 2011-2015. Eccepite l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, “dichiarare nulla, invalida ed inefficacie, nella parte qua, la intimazione di pagamento n. 02820229004404209/000 notificata il 22.07.2022 e quelle tre cartelle di pagamento n. 302820140025011543000, dichiarata notificata il 14.03.2015 (complessivamente di euro 3.109.23), n. 02820150000489648000, dichiarata notificata il 20.06.2015 (complessivamente di euro 3.483,824) e n. 0282015002087474300, dichiarata notificata il 23.09.2015 (complessivamente di euro 1.299,35), con anche le relative iscrizioni a ruolo, nonchè con declaratoria di estinzione del credito azionato e quindi di non debenza delle somme intimate per intervenuta prescrizione quinquennale e/o 1 declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria avanzata dall' , con ogni altro conseguenziale CP_1 provvedimento di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, eccepite l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso nonché CP_1 il proprio dif legittimazione passiva, concludeva, nel merito, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. Si costituiva altresì in giudizio l' che deduceva, in Controparte_2 particolare, l'avvenuta notifica de oncludendo per il rigetto dell'opposizione. Spese vinte. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico di ruolo, la causa, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' , in quanto ente impositore dei crediti previdenziali sottesi alle cartelle di CP_1 pag opposte. Parimenti, va rigettata l'eccezione di improponibilità formulata dallo stesso ente, atteso che le disposizioni richiamate non prevedono espressamente l'attivazione del procedimento amministrativo quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione versata in atti dall'ente riscossore si evince la ritualità delle notifiche. In particolare, la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta è avvenuta, rispettivamente, nelle date del 14/03/2015, 20/06/2015 e 23/09/2015, all'indirizzo del destinatario, con consegna a familiari conviventi (moglie e figlio), come da relate di notifica in atti, in cui sono riportati i numeri di cartelle di riferimento. Parte ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle raccomandate informative. Sul punto, si osserva che la Suprema Corte (Cass., Ordinanza Sez. Lav. n. 32042 del 12/12/2024) ha recentemente ribadito che “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, cod. pro. civ., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione;
proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum, che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario (Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681). La Corte di Cassazione, inoltre, è oramai costante nel ritenere che «In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi 2 speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868)”. Come chiarito nella citata pronuncia, pertanto, non è necessaria la prova della consegna della raccomandata informativa, ma della sola spedizione: “questa Corte ha specificamente evidenziato che l'art. 60, comma 1, lett. b bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377, richiamata anche dalla difesa erariale)”. Mutuando i citati principi ermeneutici al caso di specie, deve rilevarsi che il soggetto notificante non aveva alcun obbligo di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata “semplice”. In conclusione, rilevato che attraverso i prospetti riepilogativi versati in atti con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate, l'ente riscossore ha fornito la prova dell'invio delle raccomandate informative al ricorrente, la notifica delle cartelle di pagamento opposte deve ritenersi ritualmente perfezionata. Quanto agli atti successivi, si osserva che l'agente per la riscossione ha versato in atti prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820189004998669000, contenente, tra l'altro, tutte le cartelle di pagamento opposte, notificata nelle mani dello stesso ricorrente in data 03/09/2018 (documentazione non contestata). Alla luce di tutto quanto esposto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (22/07/2022), il termine di prescrizione quinquennale non risultava maturato, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti,
ed , nella misura di cui al dispositivo. CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 23/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5508/2022 TRA
rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Battista, con cui elett. dom. Parte_1 in Santa Maria Capua Vetere, alla via Jan Palach, Central Park, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Marialuigia Ferrante, con cui elett. CP_1 dom. in Caserta al P.le E. Maiorana n. 6, giusta procura in atti
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. Controparte_2 dall'Avv. Lucia Scognamiglio, con cui elett. dom. in Torre Annunziata (NA), al Corso Umberto I n. 283, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/08/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n. 02820229004404209000, notificata il 22/07/2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02820140025011543000, n. 02820150000489648000 e n. 02820150020874743000, aventi ad oggetto crediti CP_1 relativi alle annualità 2009 e 2011-2015. Eccepite l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, concludeva chiedendo, previa sospensione degli atti impugnati, “dichiarare nulla, invalida ed inefficacie, nella parte qua, la intimazione di pagamento n. 02820229004404209/000 notificata il 22.07.2022 e quelle tre cartelle di pagamento n. 302820140025011543000, dichiarata notificata il 14.03.2015 (complessivamente di euro 3.109.23), n. 02820150000489648000, dichiarata notificata il 20.06.2015 (complessivamente di euro 3.483,824) e n. 0282015002087474300, dichiarata notificata il 23.09.2015 (complessivamente di euro 1.299,35), con anche le relative iscrizioni a ruolo, nonchè con declaratoria di estinzione del credito azionato e quindi di non debenza delle somme intimate per intervenuta prescrizione quinquennale e/o 1 declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria avanzata dall' , con ogni altro conseguenziale CP_1 provvedimento di legge”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l' che, eccepite l'improponibilità ed inammissibilità del ricorso nonché CP_1 il proprio dif legittimazione passiva, concludeva, nel merito, per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese. Si costituiva altresì in giudizio l' che deduceva, in Controparte_2 particolare, l'avvenuta notifica de oncludendo per il rigetto dell'opposizione. Spese vinte. Rinviata per discussione, anche in considerazione del carico di ruolo, la causa, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' , in quanto ente impositore dei crediti previdenziali sottesi alle cartelle di CP_1 pag opposte. Parimenti, va rigettata l'eccezione di improponibilità formulata dallo stesso ente, atteso che le disposizioni richiamate non prevedono espressamente l'attivazione del procedimento amministrativo quale condizione di proponibilità della domanda giudiziale. Tanto premesso, si osserva che parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, nonché l'intervenuta prescrizione. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Dalla documentazione versata in atti dall'ente riscossore si evince la ritualità delle notifiche. In particolare, la notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione opposta è avvenuta, rispettivamente, nelle date del 14/03/2015, 20/06/2015 e 23/09/2015, all'indirizzo del destinatario, con consegna a familiari conviventi (moglie e figlio), come da relate di notifica in atti, in cui sono riportati i numeri di cartelle di riferimento. Parte ricorrente ha eccepito il mancato deposito delle raccomandate informative. Sul punto, si osserva che la Suprema Corte (Cass., Ordinanza Sez. Lav. n. 32042 del 12/12/2024) ha recentemente ribadito che “la notifica effettuata ex art. 139, secondo comma, cod. pro. civ., a soggetti terzi, quando effettuata presso l'abitazione del destinatario, è assistita da una presunzione di recezione;
proprio l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità giustifica la presunzione, iuris tantum, che la persona di famiglia consegnerà l'atto al destinatario stesso, restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Quindi, incombe sul destinatario, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto familiare con il consegnatario (Cass., 2 gennaio 2024, n. 53; Cass., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., 8 ottobre 2018, n. 24681). La Corte di Cassazione, inoltre, è oramai costante nel ritenere che «In tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi 2 speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte» (Cass., 20 settembre 2022, n. 27446; Cass., 3 febbraio 2017, n. 2868)”. Come chiarito nella citata pronuncia, pertanto, non è necessaria la prova della consegna della raccomandata informativa, ma della sola spedizione: “questa Corte ha specificamente evidenziato che l'art. 60, comma 1, lett. b bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., 16 giugno 2016, n. 12438; Cass., 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., 12 luglio 2018, n. 18504; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass., 27 gennaio 2022, n. 2377, richiamata anche dalla difesa erariale)”. Mutuando i citati principi ermeneutici al caso di specie, deve rilevarsi che il soggetto notificante non aveva alcun obbligo di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata “semplice”. In conclusione, rilevato che attraverso i prospetti riepilogativi versati in atti con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate, l'ente riscossore ha fornito la prova dell'invio delle raccomandate informative al ricorrente, la notifica delle cartelle di pagamento opposte deve ritenersi ritualmente perfezionata. Quanto agli atti successivi, si osserva che l'agente per la riscossione ha versato in atti prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 02820189004998669000, contenente, tra l'altro, tutte le cartelle di pagamento opposte, notificata nelle mani dello stesso ricorrente in data 03/09/2018 (documentazione non contestata). Alla luce di tutto quanto esposto, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento opposta (22/07/2022), il termine di prescrizione quinquennale non risultava maturato, con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuno dei resistenti,
ed , nella misura di cui al dispositivo. CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte resistente in € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 23/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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