Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 gennaio 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 920/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 nonché per la società (P.Iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e Legale rapp.te p.t. sig. (C.F.: Parte_1
) tutti elettivamente dom.ti in Napoli alla Via Duomo n. 348 C.F._1 presso lo studio dell'Avv.to Fulvio De Luise (C.F.: ) PEC: C.F._2
e dell'Avv.to Olga Porta (C.F.: Email_1
PEC: che li rapp.tano C.F._3 Email_2
e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in atti
Appellante
E
nata a [...] il [...], residente Volla alla via Controparte_2
Giuseppe Ungaretti n. 6 codice fiscale rappresentata e C.F._4 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio dalla stessa proposto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola con RG 35/2018, dagli Avv.ti Raffaele De Felice, codice fiscale C.F._5
e Francesco De Felice codice fiscale Email_3
e presso lo studio dei quali ha C.F._6 Email_4 eletto domicilio in CI (NA) alla Via Benedetto Croce n° 8, e che indicano il proprio fax in 081471847, e che e chiedono che i provvedimenti relativi al presente procedimento vengano loro comunicati e notificati ai detti indirizzi di posta elettronica certificata Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NOLA – Sezione Lavoro n. 1432/2023 pubbl. il 11/10/2023
1
Con ricorso depositato in data 03.01.2018 presso il Tribunale di NOLA in funzione di giudice del lavoro l'appellata in epigrafe, premesso di:
- di aver lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze di Parte_1 dal 11.02.2008 al 28.02.2017, e poi, dal 01.03.2017 al 14.11.2017 (data
[...] delle dimissioni), alle dipendenze della (il cui Amministratore Controparte_1
Unico era il medesimo ); Parte_1
- di aver iniziato a lavorare alle dipendenze del dall'11.2.2008, con Pt_1 regolarizzazione del rapporto solo dal 01.10.2009, mediante sottoscrizione di un contratto di inserimento a tempo parziale della durata di 18 mesi, disciplinato dall'art. 54 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, con qualifica di commessa al banco, e con inquadramento iniziale nel VI livello e inquadramento finale nel IV livello CCNL Terziario, per 24 ore settimanali per sei giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:50 alle ore 13:50 ed il sabato dalle ore 6:50 alle ore 13:50, per una retribuzione mensile di € 742,00 per 14 mensilità annue;
- di aver continuato a lavorare, decorsi i 18 mesi, per effetto di conversione del suddetto contratto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato a tempo parziale di 24 ore settimanali e con inquadramento nel V livello (anziché IV, mantenuto fino alla cessazione del rapporto) con qualifica di commessa;
- di essere stata addetta al punto vendita di Volla, via Roma 17, ove aveva svolto mansioni di commessa unica -preposta non solo alla vendita, ma anche all'incasso, all'allestimento delle vetrine, alla apertura ed alla chiusura dei locali, alla rendicontazione della attività, osservando un orario diverso da quello previsto dal contratto, imposto dal datore di lavoro, ovvero dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle 13:30 e dalle 16:15 alle 20:30, con riposo la mattina del lunedì;
- di aver lavorato, a decorrere dal 2010 e per almeno una volta al mese, la giornata della domenica, a turno con le altre commesse, presso il negozio nel C.C. CP_1
“Le Ginestre”, con orario dalle ore 10:00 alle ore 21:00 oltre che, ogni anno, nel periodo dall'8 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni della settimana, ad eccezione del 25 e del 26 dicembre e del 1° gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 21:00;
- di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, fino al settembre 2009 la retribuzione mensile di € 500,00, poi dal 01.10.2009 quella mensile risultante dalle buste paga;
- di non aver più percepito la retribuzione dal luglio del 2017;
- di non aver mai percepito alcuna retribuzione e/o maggiorazione per le ore di lavoro eccedenti quelle da contratto;
- di aver fruito, per ogni anno, di una settimana di ferie retribuite nel mese di agosto, senza percepire la relativa indennità sostitutiva per i giorni residui;
- di non aver mai usufruito dei permessi, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva;
- di essere stata assente, a decorrere dall'11.01.2017, per maternità a rischio prima e astensione obbligatoria poi, fino al 03.11.2017; quindi per malattia dal 04.11.2017 fino alle dimissioni per giusta causa (14.11.2017);
- di non aver percepito il TFR. Tanto premesso, sul presupposto di avere espletato la propria attività lavorativa con assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare di e di aver percepito una retribuzione non corrispondente alla Parte_1 quantità e alla qualità delle mansioni espletate e di aver mantenuto, fino alla cessazione del rapporto l'inquadramento nel V livello (dopo la trasformazione del 2 rapporto a tempo indeterminato), nonostante il CCNL prevedesse l'automatico inquadramento nel IV livello decorsi 18 mesi, chiese: riconoscere nei confronti di Controparte_3
con sede in Volla alla via Roma 17 … nonché
[...] con sede legale in Volla alla via Roma 17 …, Controparte_1
Codice Fiscale e in persona dell'Amministratore Unico P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore l'accertamento del rapporto Parte_1 di lavoro subordinato dal 11.02.2 a tempo pieno e con l'orario innanzi dedotto senza soluzione di continuità alcuna e con le mansioni sopra precisate;
il riconoscimento del trattamento economico previsto per il 4° livello CCNL Terziario citato, almeno ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., anche ai fini del lavoro conferito oltre l'orario contrattuale;
la condanna della convenuta , in Controparte_4 persona dell'Amministratore Unico legale rappresentant Parte_1
…, al pagamento della somma di €. 241.109,70 o per quanto di
[...] ragione, oltre danni da svalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme in tal modo rivalutate. 4) condannare il convenuto , titolare della Controparte_5 impresa individuale , al pagamento in Parte_2 solido con la predett ,13 o per quanto di CP_1 rispettiva ragione, olt alutazione monetaria ed interessi legali sulle somme in tal modo rivalutate. Nonché spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, condannò , Parte_1 in solido con la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 30.718,42 (lordi), Controparte_2 per le causali indicate in parte motiva, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione al saldo;
condannò la CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma complessiva di € 696,73, per le causali di cui in parte CP_2 motiva, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data di maturazione al saldo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò
[...]
al pagamento in favore della della somma complessiva CP_2 Controparte_1 di € 710,60 per le causali di cui in parte motiva;
rigettò per il resto;
condannò le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, previa compensazione per due terzi. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello il datore di lavoro, con atto depositato in data 11.4.2024, rilevando che il primo Giudice aveva erroneamente valutato i fatti e le risultanze istruttorie, riconoscendo “con riferimento all'inquadramento contrattuale, alla ricorrente …… il V livello per i primi 18 mesi del rapporto e, poi, il IV livello” ; ha eccepito l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione formulata da esso resistente;
quindi ha censurato il rigetto della domanda riconvenzionale concernente il pagamento del prezzo di merce prelevata dalla ricorrente, erroneamente ritenuta priva di supporto probatorio. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione proposta, chiedendo riformare la sentenza gravata e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda proposta dalla in quanto infondata;
in accoglimento della Controparte_2 domanda riconvenzionale, condannare la odierna appellata al pagamento di euro 590,90 in favore dell'appellante; in via subordinata, qualora si dovesse ritenere
3 ancora dovuto il TFR, compensare le somme dovute alla ricorrente, con la somma da quest'ultima percepita pari ad euro 8.500,00; con vittoria di spese. Notificato l'atto, l'appellata si è costituita resistendo al gravame. All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato. 1.La materia del contendere in questa fase è circoscritta dai motivi di appello e concerne le domande accolte dal primo Giudice (con condanna al pagamento delle differenze retributive per il livello di inquadramento oltre che a titolo di TFR) nonché la riconvenzionale rigettata, non essendo stato di contro proposto gravame incidentale dalla per coltivare le altre pretese respinte in primo grado. Pt_1
2.Con riguardo al livello di inquadramento, osserva il Collegio che il primo Giudice ha ritenuto doversi attribuire alla ricorrente il V livello per i primi 18 mesi del rapporto e, poi, il IV livello. E' stato precisato in sentenza che “nella fattispecie, non si fa questione di mansioni superiori, ma si fa applicazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di settore (art.100) in forza della quale “L'aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio …. L'aiutante commesso permane al quinto livello per un periodo di 18 mesi””. La statuizione corrisponde alla prospettazione contenuta nel ricorso di primo grado (lett. l)- pag.4-5) . La censura dell'appellante non coglie nel segno in quanto non confuta con argomenti critici la suddetta qualificazione della domanda, ma si duole dell'omesso esame delle dichiarazioni testimoniali: esse devono essere ritenute conseguentemente ininfluenti alla luce dell'interpretazione del ricorso in parte qua e dell'esclusione della configurabilità di un'azione di rivendicazione fondata sullo svolgimento di fatto di mansioni superiori. L'applicazione della citata norma contrattuale peraltro pone un chiaro limite di durata della permanenza al V livello, riservato all'aiutante commesso.
3. Con riguardo alla liquidazione del TFR, l'appellante ha eccepito che il Giudice di prime cure ha omesso di esprimersi su un'espressa richiesta di compensazione formulata dalla difesa. Incontestato dunque il mancato pagamento del TFR alla cessazione del rapporto, si controverte della possibilità di procedere alla compensazione con la somma di euro 8.500,00 asseritamente erogata in corso di rapporto, a titolo di anticipo per questa causale. Ha sostenuto l'appellante che l'importo suddetto soddisfa quasi interamente la pretesa economica per questo titolo, quantificata in sentenza in € 7.970,03 per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze di ed € 697,73 per il Parte_1 periodo svolto alle dipendenze della Controparte_1
Invero la prova di questo pagamento – di cui il datore di lavoro era onerato - non può dirsi raggiunta, insufficiente apparendo l'esito della prova testimoniale ed in
4 particolare la dichiarazione, invocata nel gravame, resa dalla Ha CP_6 così dichiarato la teste: “ADR so che la ricorrente ha percepito una somma a titolo di anticipazione TFR, perché riferitomi dalla titolare sig.ra , preciso che Pt_3 venivamo retribuite in sede separata”. Si tratta di testimonianza de relato, da parte della stessa resistente, senza indicazione delle circostanze di tempo in cui il pagamento sarebbe avvenuto né di una quantificazione, anche approssimativa, dell'importo corrisposto a tale titolo. In conclusione deve quindi ribadirsi, con riguardo al TFR, che i resistenti – sebbene onerati - non hanno dimostrato l'adempimento dell'obbligazione retributiva, risultando del tutto assente una documentazione di pagamento. 4.Infine con l'ultimo motivo di appello è stato contestato il rigetto della domanda riconvenzionale concernente il pagamento di euro 590,90 quale prezzo di merce asseritamente prelevata dalla ricorrente, e giammai pagato, nonostante il consueto impegno rateale, a causa della prolungata assenza della Pt_1
Ha osservato il Tribunale che la richiesta è risultata priva di supporto probatorio, sia perché il documento prodotto non ha alcuna valenza non provenendo dalla parte debitrice, sia perché nulla è emerso dalla prova testi. L'appellante, con formula meramente assertiva, si è limitato a richiamare un documento, asseritamente a grafia della ricorrente, contenente l'indicazione dei prodotti prelevati e dei prezzi corrispondenti, in quanto documento non specificamente contestato da controparte. Ha sostenuto che la “domanda riconvenzionale è dunque provata per tabulas”, senza intaccare il rilievo del primo Giudice in merito alla valenza del documento. Sul punto si osserva che non appare possibile invocare il principio di non contestazione (da riferirsi di regola ai fatti, come allegati); inoltre il documento non presenta alcun elemento che permetta di ricondurlo alla ricorrente (in assenza peraltro anche di una sottoscrizione, eventualmente da disconoscere) ovvero a qualificarlo come riconoscimento del debito. Si tratta di un semplice appunto, un promemoria informale contenente un elenco di prodotti e di prezzi, ma privo di elementi che ne consentano una riferibilità alla e ad un prelievo a credito, Pt_1 da parte della stessa, di prodotti. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante ed il rigetto del gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
5 rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari avv. Francesco e Raffaele De Felice;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6