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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3152/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BALZI RAFFAELLA ( ) VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 C.F._1
RIMINI; elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI, presso il difensore avv. ANGELINI MASSIMILIANO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLANI FRANCESCO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CONTI GIULIA ( ) VIA PANI 5 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FARINI, 24 BOLOGNA presso il difensore avv. FORLANI FRANCESCO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 189/2022 emesso in data 10/01/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, pagina 1 di 9 IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL RITO
- DICHIARARE il difetto di giurisdizione del giudice italiano e pertanto del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 17/01/2022 nell'ambito nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 14506/2021, disponendo, per l'effetto, la sua revoca per tutti i motivi spiegati al punto 1) del presente atto da intendersi ivi integralmente richiamati;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE, DICHIARARE NULLO E/O, COMUNQUE, INEFFICACE, il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 10/01/2021 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 17/12/2021 nell'ambito nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 14506/2021, notificato a mezzo degli Ufficiali Giudiziari del
Tribunale della Repubblica di San Marino in data 31/01/2022 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e da intendersi ivi integralmente richiamati e, conseguentemente, in ogni caso,
- RESPINGERE, la domanda avanzata da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto da intendersi ivi integralmente richiamati;
Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE,
1) accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Italiano e dunque del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 10.1.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al RG. N. 14506/2021 e confermare e dichiarare efficace il decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
IN VIA PRINCIPALE,
2) rigettare le domande, eccezioni ed istanze tutte proposte da in quanto inammissibili, Controparte_1
infondate - in fatto ed in diritto - e comunque non provate, dichiarare il contratto sottoscritto in data pagina 2 di 9 1.7.2020, così come rinnovato tacitamente, valevole a tutti gli effetti tra le parti e respingere l'opposizione proposta dalla controparte e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2020 del 10.1.2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento sub R.G. n. 14506/2022,
avendo correttamente adempiuto alle obbligazioni sulla medesima gravanti in forza del sopra CP_2
citato contratto e del rapporto contrattuale intercorso e non sussistendo alcun inadempimento in capo alla medesima nonchè alcuna condotta concorrenziale sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. posta in essere da
CP_ CP_
in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
IN OGNI CASO,
3) accertare e dichiarare gli inadempimenti tutti imputabili a e, conseguentemente, Controparte_1
dichiarare tenuta e condannare la predetta a pagare al creditore opposto la somma portata in CP_2
decreto di Euro 34.000,00 quale corrispettivo residuo dovuto in virtù del contratto sottoscritto in data
1.7.2020 e del rapporto contrattuale intercorso o, comunque, la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, sia della fase monitoria sia del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 189/2022 emesso in data 10/01/2022 il Tribunale di Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 34.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di Controparte_1
procedura in favore di in relazione al contratto di collaborazione commerciale concluso CP_2
tra la predetta società ed in data 01/07/2020. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Commissariale della Repubblica di San
Marino, nonchè l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività in quanto l'opposizione si basa su prova scritta e sul disconoscimento della firma apposta al contratto sottoscritto in data 01/07/2020, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda contestando il rinnovo tacito del contratto e, dunque, lo svolgimento della dovuta attività di consulenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto oltre che respingere domanda avanzata da CP_2
pagina 3 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta con comparsa depositata in data CP_2
18/07/2022, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita documentalmente.
Il Giudice, con ordinanza del 24/10/2024, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, disponeva lo scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che vada dichiarato, così come eccepito dalla difesa dell'opponente, il difetto di giurisdizione del
Giudice Italiano in favore dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino.
In particolare, l'opponente, deduce l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 6 del Regolamento UE n.
1215/2012, il quale stabilisce che “Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale
Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli
24 e 25.”; in Italia, la legge di rinvio è la l. 31 maggio 1995, n. 281, il cui art. 3 comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente, per le materie ricomprese nella Convenzione di Bruxelles firmata il 27/09/1968, la giurisdizione è disciplinata secondo i criteri stabiliti dalla stessa.
Secondo la tesi di parte opponente, dunque, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita prima dal
Regolamento UE n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento 1215/2012.
In particolare l'articolo 7 del predetto regolamento così dispone “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Pertanto, in caso di prestazione di servizi, il luogo è quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
pagina 4 di 9 A sostegno di tale orientamento la difesa dell'opponente richiama in particolare la decisione della
Cassazione S. U. n. 18299/2021 e la Cassazione S. U. n. 4211/2013.
Secondo prospettazione della parte opponente la prestazione di servizi oggetto del contratto di consulenza inter partes sarebbe stata prestata esclusivamente nel territorio della Repubblica di San
Marino, così dovendosi individuare, in base alla disciplina sopra richiamata, la giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino.
Parte opposta, al contrario, sostiene che il Regolamento UE n. 44/2001 e il Regolamento 1215/2012 non abbiano sostituito la Convenzione di Bruxelles. Secondo lo stesso art. 68 del Regolamento 44/2001 esso sostituisce la Convenzione di Bruxelles con effetti solo tra gli Stati membri, similmente il punto 9 del Regolamento UE n. 1215/2012 precisa che “La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE.”.
Deduce, dunque, parte convenuta che la giurisdizione vada individuata sulla base alle disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles, non essendo la Repubblica di San Marino uno Stato membro dell'Unione Europea.
A sostegno di tale orientamento richiama le decisioni della Cassazione S. U. 22239/2009; Cassazione
S. U. n. 15512/2019; Cassazione S.U. n. 15748/2019.
Nel caso di specie, in base a tale orientamento, troverebbe applicazione l'articolo 5, n. 1 della
Convenzione, il quale prevede che il luogo in cui il convenuto può essere citato in materia contrattuale sia quello in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita.
L'obbligazione posta a fondamento della domanda monitoria è quella di pagamento di una somma liquida ed esigibile di denaro, quale corrispettivo dovuto in relazione ai due contratti di collaborazione commerciale inter partes, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 1182, secondo comma c.c. al domicilio del creditore, avente la propria sede in Italia a Imola, dove, quindi, si radica oltre che la competenza territoriale anche la giurisdizione.
Va rilevato che ai fini dell'individuazione della competenza dell'Autorità giurisdizionale di ciascuno
Stato, l'art. 6 del Regolamento UE n. 1215/2012 stabilisce che, nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente, si deve fare riferimento alla legge di tale Stato. Per ciò che concerne l'Italia, tale legge è la l. 31 maggio 1995, n. 281, in base alla quale, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione sussiste sulla scorta dei criteri previsti dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, insieme al relativo Protocollo, firmati a Bruxelles il 27
pagina 5 di 9 settembre 1968, quando si tratta di materie ricomprese nell'ambito di applicazione della stessa
Convenzione.
Il punto sulla questione di giurisdizione del Giudice italiano in controversie ove una società straniera non appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea sia stata convenuta in giudizio da una società italiana - in merito all'applicabilità della Convenzione di Bruxelles o delle fonti eurounitarie - con ordinanza interlocutoria del 05/04/2023 n. 26495 è stato rimesso alle Sezioni Unite, che hanno risolto il contrasto con la recente sentenza n. 9971 del 12/04/2024.
La predetta decisione ha dato conto di un orientamento prevalente più risalente richiamato da parte opposta (da ultimo: Cass. S.U. 12 giugno 2019, n. 15748, che richiama il principio enunciato da Cass.
S.U. 21 ottobre 2009, n. 22239) il quale sosteneva la tesi del “rinvio fisso” operato dall'art. 3, secondo comma della legge n. 218/1995 il quale esclude l'applicabilità delle modifiche introdotte prima dal
Regolamento n. 44/2001 (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e poi dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Secondo questo orientamento, la l. 281/1995 richiamerebbe esclusivamente la Convenzione di
Bruxelles, senza estendersi al Regolamento n. 44/2001 e al successivo Regolamento n. 1215/2012, negando, dunque, che questi abbiano definitivamente sostituito (e quindi implicitamente abrogato) la
Convenzione, la quale continuerebbe ad applicarsi ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli
Stati membri dell'Unione Europea. La Cassazione sosteneva, cioè, che i due Regolamenti avevano di fatto sostituito la Convenzione di Bruxelles, ma con effetti solo nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, come disposto proprio dall'art. 68 del Reg. n. 44/2001 in base al quale “1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.”
Per l'alternativa opzione interpretativa (“rinvio cd. mobile”), sostenuto da un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, Cass. S.U. 10 novembre
2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. S.U. 24 novembre 2021, n. 36371), richiamato dalla parte opponente, esso invece comporterebbe, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal
Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta sostituito dal Regolamento n.
1215 del 2012.
pagina 6 di 9 La richiamata sentenza S.U. 12/04/2024, n. 9971 fonda il proprio convincimento anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla Corte di Giustizia in una serie di pronunce.
In particolare sostiene che “Queste Sezioni Unite ritengono di aderire al proprio indirizzo più recente, ormai in via di progressivo consolidamento, secondo il quale, anche per i chiarimenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site
Services GmbH - Supreme Headquarters Allied Powers Europe, C - 186/19; sentenza del 29 luglio
2019, Tibor - Trans, C - 451/18), in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il
Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, in motivaz. sub p.ti 4 e 5; Cass. S.U. 5 dicembre 2023, n. 34032.)”.
Pertanto, sulla base dell'ultimo arresto delle Sezioni Unite sopra riportato, cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare la giurisdizione deve essere individuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale anche nel caso la controversia sia proposta nei confronti di una parte che non sia domiciliata in uno Stato membro.
Tornando al caso di specie, parte ingiungente ha posto a fondamento della domanda di pagamento azionata in via monitoria il contratto di collaborazione commerciale sottoscritto in data 1.07.2020 asseritamente rinnovato tacitamente (vedi doc.to 3 allegato al ricorso monitorio), avente ad oggetto,
l'“attività di consulenza sulla gestione e sull'operatività della logistica e dei trasporti”.
Si tratta, dunque, di una prestazione di servizi.
L'art. 7 lett. b) del Regolamento 1215/2012 nell'individuare il luogo dove una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, statuisce, come sopra detto, che
“nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
A tal proposito è contestato il luogo di esecuzione del contratto.
Parte opponente sostiene che l'attività poteva svolgersi esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino, luogo peraltro coincidente con quello della sua sede legale, in quanto la stessa in tale
Stato opera e svolge attività di pulizie e servizi alle imprese, previa assunzione di mandati, relativamente alle funzioni di magazzinaggio, facchinaggio, recapito buste e piccoli plichi (escludendo pagina 7 di 9 gli oggetti postali che rientrano nel monopolio dell'Amministrazione Postale), non avendo peraltro alcuna autorizzazione ad effettuare i predetti servizi nello Stato italiano.
Parte opposta sostiene, al contrario, che l'attività di consulenza per la gestione e l'operatività della logistica e dei trasporti non sarebbe stata prestata esclusivamente sul territorio della Repubblica di San
Marino in quanto sarebbe stata resa tramite contatti diretti, anche telefonici tra Testimone_1 amministratore di e n persona del sig. . Controparte_1 CP_2 Persona_1
Ciò posto, trattandosi in questo specifico caso di un contratto di consulenza, si deve ritenere anche in via presuntiva che il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati sia il luogo dove svolge la propria attività ed ha sede, ossia la Repubblica di San Marino. Controparte_1
Come sostenuto dalla stessa parte opponente, peraltro la parte opposta non ha neppure provato il possesso di delle necessarie autorizzazioni per operare nel territorio italiano. Controparte_1
Allo stesso modo parte opposta non fornisce alcuna prova neanche dello svolgimento di incontri e riunioni in luoghi diversi dalla Repubblica di San Marino o del loro svolgimento tramite contatti telefonici, limitandosi a contestare il punto, ma nulla allegando o dimostrando al riguardo.
La corrispondenza allegata intercorsa tra le parti per mezzo di messaggi WhatsApp (all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta) apparentemente tra e e tra Parte_1 CP_2
Per_
e (quest'ultimo non meglio identificato), infatti, nulla dimostra in merito al Parte_1
luogo dove i servizi sono stati resi in quanto lo scambio di messaggi inerisce incontri generici e tariffe non meglio specificate, oltre che spedizioni e ritiri imprecisi e indefiniti.
L'attività istruttoria non ha provato alcunché sul luogo di esecuzione del contratto.
Nessuno valore può in tal senso darsi alle dichiarazioni di parte rese della legale rappresentante pro- tempore della società opposta, la quale ha riferito che l'attività in contestazione si Tes_2
sarebbe svolta sia telefonicamente che in Italia e a San Marino.
In difetto di altri elementi di valutazione, che era onere dell'opposta fornire, deve ritenersi in via presuntiva, atteso che l'attività dell'opponente si svolge nella Repubblica di San Marino, che anche il servizio di consulenza oggetto di contratto sia stato prestati nel medesimo luogo.
In base al richiamato art. 7 lett. b) del Regolamento 1215/2012 va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Unico e Commissariale della
Repubblica di San Marino.
Per ciò che concerne le spese di lite, avuto riguardo al fatto che è intervenuta in corso di causa la richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto il contrasto esistente in materia, si ravvisano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data
10/01/2022;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3152/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI MASSIMILIANO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BALZI RAFFAELLA ( ) VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 C.F._1
RIMINI; elettivamente domiciliato in VIA A. GAMBALUNGA N. 64 47921 RIMINI, presso il difensore avv. ANGELINI MASSIMILIANO
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FORLANI FRANCESCO e dell'avv. CP_2 P.IVA_2
CONTI GIULIA ( ) VIA PANI 5 RIMINI;
, elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
FARINI, 24 BOLOGNA presso il difensore avv. FORLANI FRANCESCO
CONVENUTO/I
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. 189/2022 emesso in data 10/01/2022.
CONCLUSIONI
Parte opponente chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, pagina 1 di 9 IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL RITO
- DICHIARARE il difetto di giurisdizione del giudice italiano e pertanto del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 17/01/2022 nell'ambito nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 14506/2021, disponendo, per l'effetto, la sua revoca per tutti i motivi spiegati al punto 1) del presente atto da intendersi ivi integralmente richiamati;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
- REVOCARE, DICHIARARE NULLO E/O, COMUNQUE, INEFFICACE, il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 10/01/2021 emesso dal Tribunale Civile di Bologna in data 17/12/2021 nell'ambito nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 14506/2021, notificato a mezzo degli Ufficiali Giudiziari del
Tribunale della Repubblica di San Marino in data 31/01/2022 per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e da intendersi ivi integralmente richiamati e, conseguentemente, in ogni caso,
- RESPINGERE, la domanda avanzata da in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto da intendersi ivi integralmente richiamati;
Con vittoria di spese e competenze, come per legge”.
Parte opposta chiede e conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
IN VIA PRELIMINARE,
1) accertare e dichiarare la giurisdizione del Giudice Italiano e dunque del Tribunale di Bologna ad emettere il decreto ingiuntivo n. 189/2022 del 10.1.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al RG. N. 14506/2021 e confermare e dichiarare efficace il decreto ingiuntivo in tale sede opposto;
IN VIA PRINCIPALE,
2) rigettare le domande, eccezioni ed istanze tutte proposte da in quanto inammissibili, Controparte_1
infondate - in fatto ed in diritto - e comunque non provate, dichiarare il contratto sottoscritto in data pagina 2 di 9 1.7.2020, così come rinnovato tacitamente, valevole a tutti gli effetti tra le parti e respingere l'opposizione proposta dalla controparte e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2020 del 10.1.2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel procedimento sub R.G. n. 14506/2022,
avendo correttamente adempiuto alle obbligazioni sulla medesima gravanti in forza del sopra CP_2
citato contratto e del rapporto contrattuale intercorso e non sussistendo alcun inadempimento in capo alla medesima nonchè alcuna condotta concorrenziale sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. posta in essere da
CP_ CP_
in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata;
IN OGNI CASO,
3) accertare e dichiarare gli inadempimenti tutti imputabili a e, conseguentemente, Controparte_1
dichiarare tenuta e condannare la predetta a pagare al creditore opposto la somma portata in CP_2
decreto di Euro 34.000,00 quale corrispettivo residuo dovuto in virtù del contratto sottoscritto in data
1.7.2020 e del rapporto contrattuale intercorso o, comunque, la diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, sia della fase monitoria sia del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 189/2022 emesso in data 10/01/2022 il Tribunale di Bologna ha ingiunto a di pagare la somma di € 34.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di Controparte_1
procedura in favore di in relazione al contratto di collaborazione commerciale concluso CP_2
tra la predetta società ed in data 01/07/2020. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, eccependo in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Tribunale Commissariale della Repubblica di San
Marino, nonchè l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività in quanto l'opposizione si basa su prova scritta e sul disconoscimento della firma apposta al contratto sottoscritto in data 01/07/2020, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda contestando il rinnovo tacito del contratto e, dunque, lo svolgimento della dovuta attività di consulenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo di revocare e/o annullare e comunque dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto oltre che respingere domanda avanzata da CP_2
pagina 3 di 9 Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta con comparsa depositata in data CP_2
18/07/2022, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione di cui chiedeva l'integrale rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa era istruita documentalmente.
Il Giudice, con ordinanza del 24/10/2024, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, disponeva lo scambio di comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo Giudicante che vada dichiarato, così come eccepito dalla difesa dell'opponente, il difetto di giurisdizione del
Giudice Italiano in favore dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino.
In particolare, l'opponente, deduce l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 6 del Regolamento UE n.
1215/2012, il quale stabilisce che “Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale
Stato, salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli
24 e 25.”; in Italia, la legge di rinvio è la l. 31 maggio 1995, n. 281, il cui art. 3 comma 2 stabilisce che, nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno stato contraente, per le materie ricomprese nella Convenzione di Bruxelles firmata il 27/09/1968, la giurisdizione è disciplinata secondo i criteri stabiliti dalla stessa.
Secondo la tesi di parte opponente, dunque, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita prima dal
Regolamento UE n. 44/2001 e successivamente dal Regolamento 1215/2012.
In particolare l'articolo 7 del predetto regolamento così dispone “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Pertanto, in caso di prestazione di servizi, il luogo è quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
pagina 4 di 9 A sostegno di tale orientamento la difesa dell'opponente richiama in particolare la decisione della
Cassazione S. U. n. 18299/2021 e la Cassazione S. U. n. 4211/2013.
Secondo prospettazione della parte opponente la prestazione di servizi oggetto del contratto di consulenza inter partes sarebbe stata prestata esclusivamente nel territorio della Repubblica di San
Marino, così dovendosi individuare, in base alla disciplina sopra richiamata, la giurisdizione in capo all'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino.
Parte opposta, al contrario, sostiene che il Regolamento UE n. 44/2001 e il Regolamento 1215/2012 non abbiano sostituito la Convenzione di Bruxelles. Secondo lo stesso art. 68 del Regolamento 44/2001 esso sostituisce la Convenzione di Bruxelles con effetti solo tra gli Stati membri, similmente il punto 9 del Regolamento UE n. 1215/2012 precisa che “La convenzione di Bruxelles del 1968 continua ad applicarsi ai territori degli Stati membri che rientrano nel suo ambito di applicazione territoriale e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE.”.
Deduce, dunque, parte convenuta che la giurisdizione vada individuata sulla base alle disposizioni contenute nella Convenzione di Bruxelles, non essendo la Repubblica di San Marino uno Stato membro dell'Unione Europea.
A sostegno di tale orientamento richiama le decisioni della Cassazione S. U. 22239/2009; Cassazione
S. U. n. 15512/2019; Cassazione S.U. n. 15748/2019.
Nel caso di specie, in base a tale orientamento, troverebbe applicazione l'articolo 5, n. 1 della
Convenzione, il quale prevede che il luogo in cui il convenuto può essere citato in materia contrattuale sia quello in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita.
L'obbligazione posta a fondamento della domanda monitoria è quella di pagamento di una somma liquida ed esigibile di denaro, quale corrispettivo dovuto in relazione ai due contratti di collaborazione commerciale inter partes, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 1182, secondo comma c.c. al domicilio del creditore, avente la propria sede in Italia a Imola, dove, quindi, si radica oltre che la competenza territoriale anche la giurisdizione.
Va rilevato che ai fini dell'individuazione della competenza dell'Autorità giurisdizionale di ciascuno
Stato, l'art. 6 del Regolamento UE n. 1215/2012 stabilisce che, nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato contraente, si deve fare riferimento alla legge di tale Stato. Per ciò che concerne l'Italia, tale legge è la l. 31 maggio 1995, n. 281, in base alla quale, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione sussiste sulla scorta dei criteri previsti dalle sezioni
2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, insieme al relativo Protocollo, firmati a Bruxelles il 27
pagina 5 di 9 settembre 1968, quando si tratta di materie ricomprese nell'ambito di applicazione della stessa
Convenzione.
Il punto sulla questione di giurisdizione del Giudice italiano in controversie ove una società straniera non appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea sia stata convenuta in giudizio da una società italiana - in merito all'applicabilità della Convenzione di Bruxelles o delle fonti eurounitarie - con ordinanza interlocutoria del 05/04/2023 n. 26495 è stato rimesso alle Sezioni Unite, che hanno risolto il contrasto con la recente sentenza n. 9971 del 12/04/2024.
La predetta decisione ha dato conto di un orientamento prevalente più risalente richiamato da parte opposta (da ultimo: Cass. S.U. 12 giugno 2019, n. 15748, che richiama il principio enunciato da Cass.
S.U. 21 ottobre 2009, n. 22239) il quale sosteneva la tesi del “rinvio fisso” operato dall'art. 3, secondo comma della legge n. 218/1995 il quale esclude l'applicabilità delle modifiche introdotte prima dal
Regolamento n. 44/2001 (Reg. CE 22/12/2000, n. 44/2001) e poi dal Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Secondo questo orientamento, la l. 281/1995 richiamerebbe esclusivamente la Convenzione di
Bruxelles, senza estendersi al Regolamento n. 44/2001 e al successivo Regolamento n. 1215/2012, negando, dunque, che questi abbiano definitivamente sostituito (e quindi implicitamente abrogato) la
Convenzione, la quale continuerebbe ad applicarsi ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli
Stati membri dell'Unione Europea. La Cassazione sosteneva, cioè, che i due Regolamenti avevano di fatto sostituito la Convenzione di Bruxelles, ma con effetti solo nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, come disposto proprio dall'art. 68 del Reg. n. 44/2001 in base al quale “1. Il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato.
2. Nella misura in cui il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento.”
Per l'alternativa opzione interpretativa (“rinvio cd. mobile”), sostenuto da un più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, Cass. S.U. 10 novembre
2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. S.U. 24 novembre 2021, n. 36371), richiamato dalla parte opponente, esso invece comporterebbe, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell'ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal
Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta sostituito dal Regolamento n.
1215 del 2012.
pagina 6 di 9 La richiamata sentenza S.U. 12/04/2024, n. 9971 fonda il proprio convincimento anche sulla base dei chiarimenti offerti dalla Corte di Giustizia in una serie di pronunce.
In particolare sostiene che “Queste Sezioni Unite ritengono di aderire al proprio indirizzo più recente, ormai in via di progressivo consolidamento, secondo il quale, anche per i chiarimenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site
Services GmbH - Supreme Headquarters Allied Powers Europe, C - 186/19; sentenza del 29 luglio
2019, Tibor - Trans, C - 451/18), in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge n. 218 del 1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il
Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. S.U. 25 giugno 2021, n. 18299, in motivaz. sub p.ti 4 e 5; Cass. S.U. 5 dicembre 2023, n. 34032.)”.
Pertanto, sulla base dell'ultimo arresto delle Sezioni Unite sopra riportato, cui questo Giudice ritiene di doversi uniformare la giurisdizione deve essere individuata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale anche nel caso la controversia sia proposta nei confronti di una parte che non sia domiciliata in uno Stato membro.
Tornando al caso di specie, parte ingiungente ha posto a fondamento della domanda di pagamento azionata in via monitoria il contratto di collaborazione commerciale sottoscritto in data 1.07.2020 asseritamente rinnovato tacitamente (vedi doc.to 3 allegato al ricorso monitorio), avente ad oggetto,
l'“attività di consulenza sulla gestione e sull'operatività della logistica e dei trasporti”.
Si tratta, dunque, di una prestazione di servizi.
L'art. 7 lett. b) del Regolamento 1215/2012 nell'individuare il luogo dove una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, statuisce, come sopra detto, che
“nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
A tal proposito è contestato il luogo di esecuzione del contratto.
Parte opponente sostiene che l'attività poteva svolgersi esclusivamente nel territorio della Repubblica di San Marino, luogo peraltro coincidente con quello della sua sede legale, in quanto la stessa in tale
Stato opera e svolge attività di pulizie e servizi alle imprese, previa assunzione di mandati, relativamente alle funzioni di magazzinaggio, facchinaggio, recapito buste e piccoli plichi (escludendo pagina 7 di 9 gli oggetti postali che rientrano nel monopolio dell'Amministrazione Postale), non avendo peraltro alcuna autorizzazione ad effettuare i predetti servizi nello Stato italiano.
Parte opposta sostiene, al contrario, che l'attività di consulenza per la gestione e l'operatività della logistica e dei trasporti non sarebbe stata prestata esclusivamente sul territorio della Repubblica di San
Marino in quanto sarebbe stata resa tramite contatti diretti, anche telefonici tra Testimone_1 amministratore di e n persona del sig. . Controparte_1 CP_2 Persona_1
Ciò posto, trattandosi in questo specifico caso di un contratto di consulenza, si deve ritenere anche in via presuntiva che il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati sia il luogo dove svolge la propria attività ed ha sede, ossia la Repubblica di San Marino. Controparte_1
Come sostenuto dalla stessa parte opponente, peraltro la parte opposta non ha neppure provato il possesso di delle necessarie autorizzazioni per operare nel territorio italiano. Controparte_1
Allo stesso modo parte opposta non fornisce alcuna prova neanche dello svolgimento di incontri e riunioni in luoghi diversi dalla Repubblica di San Marino o del loro svolgimento tramite contatti telefonici, limitandosi a contestare il punto, ma nulla allegando o dimostrando al riguardo.
La corrispondenza allegata intercorsa tra le parti per mezzo di messaggi WhatsApp (all. 7 alla comparsa di costituzione e risposta) apparentemente tra e e tra Parte_1 CP_2
Per_
e (quest'ultimo non meglio identificato), infatti, nulla dimostra in merito al Parte_1
luogo dove i servizi sono stati resi in quanto lo scambio di messaggi inerisce incontri generici e tariffe non meglio specificate, oltre che spedizioni e ritiri imprecisi e indefiniti.
L'attività istruttoria non ha provato alcunché sul luogo di esecuzione del contratto.
Nessuno valore può in tal senso darsi alle dichiarazioni di parte rese della legale rappresentante pro- tempore della società opposta, la quale ha riferito che l'attività in contestazione si Tes_2
sarebbe svolta sia telefonicamente che in Italia e a San Marino.
In difetto di altri elementi di valutazione, che era onere dell'opposta fornire, deve ritenersi in via presuntiva, atteso che l'attività dell'opponente si svolge nella Repubblica di San Marino, che anche il servizio di consulenza oggetto di contratto sia stato prestati nel medesimo luogo.
In base al richiamato art. 7 lett. b) del Regolamento 1215/2012 va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale Ordinario in favore del Tribunale Unico e Commissariale della
Repubblica di San Marino.
Per ciò che concerne le spese di lite, avuto riguardo al fatto che è intervenuta in corso di causa la richiamata decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha risolto il contrasto esistente in materia, si ravvisano i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice italiano e per l'effetto
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data
10/01/2022;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Bologna, 29/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
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