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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 589/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IO TA - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20653539 TRIB BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 15 aprile 2024, nei confronti del Consorzio di Bonifica IO TA, in persona del legale rappresentante p.t., nonché nei confronti di Area s.r.l. avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.20653539, notificato in data 20.02.2024, con il quale viene intimato il pagamento della somma di euro 168,07 a titolo di tributo ordinario di bonifica, per l'anno 2017
Deduce, in diritto la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius, sig.
Nominativo_1, e - nel merito - l'insussistenza dei presupposti dell'obbligazione.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, pronunciarsi declaratoria di nullità, dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese, da distrarsi ex art.93 c.p.c. e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente
Resiste la società di riscossione Area s.r.l. con memoria depositata il 5 giugno 2024.
Nessuna attività difensiva viene svolta dall'intimato Consorzio di bonifica.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la propria carenza di legittimazione passiva ad accollarsi il debito tributario in mancanza di accettazione dell'eredità la cui sussistenza costituisce elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. II, 06.05.2002, n. 6479).
Pertanto, in ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria (è questo il caso di specie) l'accettazione (espressa o tacita) all'eredità, come chiarito dalla Suprema Corte, è una condizione indefettibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Sicché non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato ai sensi dell'art. 519 c.c.
Resta allora da domandarsi quale valore attribuire, in relazione ai debiti tributari del de cuius, all'atto di rinuncia all'eredità effettuato dal presunto erede.
Anche a tale quesito soccorre l'insegnamento del giudice di legittimità avendo quest'ultimo, di recente, chiarito: “che, tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata (cfr. in tal senso Cass., civ., Sez. V. 29 marzo
2017 n.8053)”.
Nel caso di specie, la resistente società della riscossione non ha ottemperato all'onere probatorio ad essa incombente circa la sussistenza di comportamenti della contribuente dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità e, pertanto, l'atto di rinuncia, quand'anche tardivo, è comunque espressione della volontà della rinunziante di non essere erede.
A tanto consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistendo valide ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza, sebbene manifestamente infondati.
La peculiarità delle questioni trattate e la tenuità del valore della lite suggerisce all'adito giudice di compensare, per l'intero, le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- spese compensate.
Catanzaro, 28 gennaio 2026. Il Giudice monocratico
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALCARO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1589/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica IO TA - 03216950794
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 20653539 TRIB BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso, con atto notificato telematicamente in data 15 aprile 2024, nei confronti del Consorzio di Bonifica IO TA, in persona del legale rappresentante p.t., nonché nei confronti di Area s.r.l. avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.20653539, notificato in data 20.02.2024, con il quale viene intimato il pagamento della somma di euro 168,07 a titolo di tributo ordinario di bonifica, per l'anno 2017
Deduce, in diritto la propria carenza di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius, sig.
Nominativo_1, e - nel merito - l'insussistenza dei presupposti dell'obbligazione.
Conclude per l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, pronunciarsi declaratoria di nullità, dell'atto impugnato.
Con vittoria di spese, da distrarsi ex art.93 c.p.c. e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente
Resiste la società di riscossione Area s.r.l. con memoria depositata il 5 giugno 2024.
Nessuna attività difensiva viene svolta dall'intimato Consorzio di bonifica.
La causa viene trattata alla odierna udienza e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce la propria carenza di legittimazione passiva ad accollarsi il debito tributario in mancanza di accettazione dell'eredità la cui sussistenza costituisce elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. II, 06.05.2002, n. 6479).
Pertanto, in ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria (è questo il caso di specie) l'accettazione (espressa o tacita) all'eredità, come chiarito dalla Suprema Corte, è una condizione indefettibile affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. Sicché non può ritenersi obbligato chi abbia rinunciato ai sensi dell'art. 519 c.c.
Resta allora da domandarsi quale valore attribuire, in relazione ai debiti tributari del de cuius, all'atto di rinuncia all'eredità effettuato dal presunto erede.
Anche a tale quesito soccorre l'insegnamento del giudice di legittimità avendo quest'ultimo, di recente, chiarito: “che, tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 c.c.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata (cfr. in tal senso Cass., civ., Sez. V. 29 marzo
2017 n.8053)”.
Nel caso di specie, la resistente società della riscossione non ha ottemperato all'onere probatorio ad essa incombente circa la sussistenza di comportamenti della contribuente dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità e, pertanto, l'atto di rinuncia, quand'anche tardivo, è comunque espressione della volontà della rinunziante di non essere erede.
A tanto consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso non sussistendo valide ragioni per discostarsi dall'insegnamento della Suprema Corte, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza, sebbene manifestamente infondati.
La peculiarità delle questioni trattate e la tenuità del valore della lite suggerisce all'adito giudice di compensare, per l'intero, le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- spese compensate.
Catanzaro, 28 gennaio 2026. Il Giudice monocratico