Sentenza 19 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28289 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON MI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/07/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CIRO ANGELILLIS, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli emetteva, il 12 agosto 2016, nei confronti di CH AT, provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti ex art. 663 cod. proc. pen., individuando la pena complessivamente eseguibile, a norma degli artt. 71 ss. cod. pen., in quella dell'ergastolo con isolamento diurno, ed investendo il giudice dell'esecuzione perché ne determinasse la durata. Con successiva istanza il condannato proponeva a sua volta incidente di esecuzione, sostenendo che, rispetto alle concorrenti condanne da lui riportate, il cumulo giuridico delle pene dovesse viceversa risolversi nell'applicazione della pena unificata di trent'anni di reclusione.
2. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, accoglieva la prospettazione del pubblico ministero, disattendo di riflesso quella del condannato, e quantificava l'isolamento diurno nella misura di tre mesi.
3. Avverso tale decisione TO ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando, mediante duplice connesso motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 72, 72, 78 e 80 cod. pen., 656 e 663 cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
profili ulteriormente illustrati in apposita memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale requirente di cui in epigrafe. Secondo il ricorrente, ai fini del concorso delle pene si sarebbe dovuto avere riguardo a ciascuno dei delitti oggetto del cumulo da eseguire, isolatamente considerato e con riferimento alla sola pena base per esso inflitta, esclusi gli aumenti per le circostanze aggravanti, ancorché ad effetto speciale, e per la continuazione;
sicché, nel caso di specie, si assisterebbe al concorso di più pene, una sola delle quali pari o superiore a ventiquattro anni, con la conseguenza ulteriore che non si sarebbe dovuto fare applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 73, secondo comma, cod. pen. (che in ogni caso prevede l'ergastolo, ma senza l'isolamento diurno), ma di quello, più mite, di cui all'art. 78, primo comma, n. 1), dello stesso codice (con il relativo sbarramento dei trent'anni). L'ordinanza impugnata non avrebbe in ogni caso motivato in ordine alle ragioni che l'avevano indotta a disattendere tale linea ermeneutica, e neppure sulla questione pregiudiziale posta dalla difesa, che aveva sottolineato come la giurisprudenza ritenesse, al tempo di emanazione delle pronunce di condanna, l'aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, compatibile solo con i delitti astrattamente punibili con pena diversa dall'ergastolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre anzitutto precisare che il sindacato odierno verte su questioni di diritto, rispetto a cui non è denunciabile in cassazione il vizio di motivazione, essendo irrilevante se e come il giudice di merito argomenti in ordine all'interpretazione prescelta e spettando alla Corte di legittimità verificare solo che il risultato finale sia corretto o meno (e provvedere di conseguenza: Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123).
2. Ciò posto, il provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, di cui in premessa, unifica, ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.: A) il pregresso cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, emesso I'll giugno 2009, recante la pena detentiva complessiva di 8 anni e 4 mesi di reclusione;
B) la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, emessa il 26 giugno 2015, irrevocabile il 10 novembre 2015, recante condanna per omicidio e violazione degli artt. 2 e 4 I. n. 895 del 1967, cui si correlano le seguenti pene: - per l'omicidio, concesse le attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti ritenute, fatta eccezione per l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, esclusa per legge dal bilanciamento, la pena base risulta pari a 23 anni di reclusione;
la pena è stata aumentata di 7 anni e 8 mesi, ex art. 7 d.l. n. 152 citato;
la pena complessiva (provvisoria) risulta di 30 anni e 8 mesi di reclusione;
- per gli ulteriori reati in continuazione, l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. risulta pari nel complesso ad un anno di reclusione;
- il totale, ammontante a 31 anni e 8 mesi, risulta ridotto a 30 anni di reclusione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. art. 78, primo comma, n. 1), cod. pen.; C) la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, emessa il 25 settembre 2015, irrevocabile il 10 dicembre 2015, recante condanna per plurimi omicidi, lesione personale e violazione della normativa sulle armi, cui si correlano le seguenti pene:- per l'omicidio ex capo b), più grave, concesse le generiche equivalenti a tutte le aggravanti ritenute, fatta eccezione per l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla I. n. 203 del 1991, esclusa per legge dal bilanciamento, la pena base risulta pari a 24 anni di reclusione;
la pena è stata aumentata di 8 anni, ex art. 7 d.l. n. 152 citato;
la pena complessiva (provvisoria) risulta di 32 anni di reclusione;
- per gli ulteriori reati in continuazione, l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. risulta pari nel complesso a 8 anni di reclusione;
- il totale, ammontante a 40 anni, risulta ridotto a 30 anni di reclusione, in applicazione del criterio moderatore di cui all'art. art. 78, primo comma, n. 1), cod. pen.
3. Tale essendo la situazione giuridica del condannato, l'unificazione in sede di esecuzione delle pene concorrenti a lui inflitte, ai sensi dell'art. 80 cod. pen., deve avvenire - nel rispetto dei criteri moderatori stabiliti dalle antecedenti disposizioni, che individuano i limiti legali al cumulo materiale delle pene stesse - avendo riguardo a ciascuna delle singole pene della stessa specie che al reo sono state inflitte (per reati commessi antecedentemente all'inizio dell'esecuzione) con le varie sentenze di condanna in corso d'ininterrotta espiazione. Il giudice dell'esecuzione è tenuto, dapprima, a sciogliere i cumuli già operati in sede di cognizione da ogni singola sentenza pluricapitaria;
e poi ad identificare, nel caso devoluto al suo esame, i distinti reati, le pene rispettivamente inflitte e (se del caso) la più grave tra di esse. Nel far ciò il giudice deve riferirsi alla pena a suo tempo in concreto determinata in relazione a ciascun singolo reato, risultante - come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v., su tutte, Sez. 3, n. 4873 del 06/12/1996, dep. 1967, Manicone, Rv. 103440) - dalla pena fissata come pena base, aumentata o diminuita per eventuali aggravanti o attenuantì all'esito del giudizio di bilanciamento;
non si deve tener viceversa conto, nell'addivenire a questa identificazione, dell'eventuale aumento per la continuazione, che va distintamente imputato (come tale) al reato o ai reati cui esso si riferisce. Le pene, così isolate, debbono essere oggetto di nuovo cumulo unitario, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dagli artt. 71 ss. cod. pen.
4. Alla luce di ciò appare infondata la pretesa del condannato di considerare, per gli omicidi, la sola pena base, senza l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152, citato, che invece - non bilanciata per divieto di legge - ha inciso sul trattamento sanzionatorio del reato, come irrevocabilmente stabilito dai titoli di condanna confluiti nel cumulo.
5. Il calcolo operato dal giudice dell'esecuzione è, tuttavia, esso stesso viziato da duplice errore.
5.1. Il primo errore è consistito nell'avere il decidente preso, come addendi della somma, le pene complessivamente recate da ciascuno dei titoli sub B) e C) del cumulo (trent'anni di reclusione, in entrambi i casi), anziché le distinte pene singolarmente inflitte per i reati oggetto dell'uno e dell'altro titolo;
ancorché l'errore non abbia inciso, come si vedrà, sull'esatto inquadramento della fattispecie in seno all'art. 73, secondo comma, cod. pen., che prevede in ogni caso l'applicazione dell'ergastolo in caso di concorso di due o più pene, di almeno ventiquattro anni ciascuna. Il secondo errore è consistito nell'avere il decidente proceduto ad addizioni plurime, avendo di seguito sommato l'ergastolo alla pena rinveniente dal titolo sub A) del cumulo (8 anni e 4 mesi di reclusione), arbitrariamente trasferendo la fattispecie in seno all'art. 72, secondo comma, cod. pen. ed applicando anche l'isolamento diurno. Tale modo di procedere non è consentito dalla legge penale. L'ergastolo rileva, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, citato, solo quando è «originario», e non frutto di «cumulo giuridico parziale», che non è ammesso.
5.2. Come già precisato, l'operazione giuridicamente corretta consisteva nell'isolare le pene inflitte per ciascuno dei reati (e non per ciascuna sentenza), scindendo a tal fine il reato continuato e prendendo in considerazione per esso - distintamente - la pena del reato base, come circostanziato, da un lato, e gli aumenti inflitti ex art. 81 cpv. cod. pen., dall'altro, senza considerare (in questa fase) gli abbattimenti ex art. 78 cod. pen. operati in cognizione;
indi far confluire le pene così individuate nell'unico cumulo materiale (sommando tra loro, in un solo calcolo, i diversi addendi); e sul risultato far agire, dando vita al cumulo giuridico, il criterio moderatore pertinente ai sensi degli artt. 72 ss. cod. pen. A carico di AT le corrette operazioni di calcolo evidenziano l'esistenza di due pene concorrenti, ciascuna delle quali eccedenti i ventiquattro anni di reclusione, che sono quelle degli omicidi aggravati, assunti a reato base dai titoli B e C). La pena, risultante dal cumulo giuridico, in esatta applicazione degli artt. 73, secondo comma, e 80, cod. pen., è da individuare allora in quella dell'ergastolo, senza applicazione dell'isolamento diurno.
6. L'ordinanza impugnata, per quanto precede, deve essere annullata sul punto senza rinvio, potendo questa Corte direttamente provvedere (ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.) ad eliminare la relativa statuizione. Nel resto il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla sanzione dell'isolamento diurno, che elimina, e rigetta nel resto il