CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2225/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6429/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Hcb S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001190780000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077617622000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077617622000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089404863000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089404964000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5IPPN00382/2022 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, richiede l'annullamento previa sospensiva, dell'intimazione di pagamento n.
071/2025/90/01190780/000 (€. 1.245.272,76), nonché delle sottese tre cartelle nn.: 071/2023/00776176/22,
071/2023/00894048/63, 071/2023/00894049/64, dell'Atto successivo all'avviso di accertamento n.
TF5IPPN00382/2022 e di tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti degli stessi.
In riferimento all'atto successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022 la ricorrente segnala l' intervenuto annullamento giudiziario del prodromico avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, già impugnato con l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000, annullata in riferimento al predetto avviso di accertamento con la sentenza n. 03/16/2024.
Riguardo all'intimazione di pagamento rappresenta la omessa notifica delle cartelle presupposte, la nullita' dell'atto per assoluta carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati e conseguente violazione del diritto di difesa, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 commi 1 – 2 per non aver potuto svolgere alcun contraddittorio endo–procedimentale, e dell'art. 12, legge n. 212/2000, c.d. statuto del contribuente.
Inoltre, parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica delle cartelle, notificate a mezzo pec, richiede ex art. 210 c.p.c. che venga ordinato all'Agente della SC l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali tributarie sottese all'intimazione, delle matrici e/o degli avvisi di ricevimento, al fine di effettuare il disconoscimento.
Eccepisce la nullita' dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali, delle somme debitorie, delle sanzioni e degli interessi – ai sensi della sentenza Cass. SS.UU. n. 23397 del 17 novembre 2016; la violazione dell'art. 2848, n. 4, c.c. e dell'art. 20, co. 3, d.lgs. 472/97.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
l'AG delle EN - SC, costituitasi nel presente giudizio, rileva la radicale infondatezza del ricorso e deduce la violazione dell'art. 14 D.lgs 546/1992 per la contestazione di vizi di merito concernenti la debenza o la prescrizione dei crediti, rispetto ai quali il concessionario è carente di legittimazione passiva, evidenziando che il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio gli enti impositori. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la ritualità delle notifiche delle cartelle, non tempestivamente opposte. In relazione all'atto successivo all'avviso di accertamento eccepisce il bis in idem avendo la società già impugnato l'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, con esito di parziale accoglimento limitatamente alle imposte dirette, ovvero IRPEF ed IRAP per un importo di euro 30,94 (cfr. sentenza n.
3995/2023 della CGT di 2° grado della Campania e sentenza n. 8547/2024 della CGT di 2° grado della
Campania). Ne deriva la legittimità della attuale pretesa riferita unicamente ai tributi erariali indiretti, quali l'IVA per un ammontare di oltre 600 mila euro. Con successive memorie, parte ricorrente, contesta la correttezza della notifica delle cartelle eseguita mediante spedizione telematica priva di alcun requisito di certezza in ordine al mittente, per l'utilizzo di un indirizzo pec secondario: Email_3.
Ribadisce, inoltre, che con la sentenza n. 03/16/2024 emessa a seguito dell'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000, l'atto di accertamento presupposto è stato oggetto di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che le cartelle oggetto di impugnativa “mediata” risultano notificate a mezzo pec.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del
D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.” Invero, l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/73 prevede che l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'elenco INIPEC e non fa alcun riferimento all'indirizzo pec del mittente. Pertanto non vi è alcuna nullità
e/o pretesa inesistenza della notifica. A tal proposito la giurisprudenza è costante ed univoca.
Le ricevute di avvenuta consegna “equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche”.
Dunque, in aderenza al disposto di cui al citato art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005
n. 68 , il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore, si deve ritenere incontrovertibilmente comprovata nella fattispecie l'avvenuta rituale notifica delle cartelle in disamina. In effetti, l'interposizione di uno o più gestori, che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio per cui , una volta acquisita la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna della Pec - prova qui fornita dall'Ufficio - solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare ulteriori specifiche verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario;
tanto in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie e fornire la prova di esse (cfr. da ultimo, Cass., sez. 2, n. 15001/2021). Ma, nel caso in esame, alcuna disfunzionalità viene dalla controparte evidenziata.
Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito (ex multis, Cass. n. 28852/2023) che: «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» ( cfr. Cass. nn.
28852/2023 e 6015/2023). In ipotesi di notifica avvenuta (e perfezionatasi) a mezzo pec, come quella in esame, ove l'atto ricevuto dal destinatario non è una copia riprodotta dell'originale ma è esso stesso il documento informatico originale alcuna attestazione di conformità si rende necessaria, in quanto la società contribuente ha ricevuto l'unico originale dell'atto generato in via informatica. Pertanto, appaiono del tutto pretestuose le doglianze in ordine all'esibizione di eventuali originali per il loro disconoscimento. Giova poi rammentare che l'eventuale disconoscimento, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dell'atto “senza che possano considerarsi sufficienti ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omniacomprensive…” (Cass. N° 28096/09, nonché, più di recente, Cass. N° 14416/2013). Dunque del tutto inefficaci sono le doglianze aspecifiche sollevate dal ricorrente.
L'eccezione sulla notifica della cartella impugnata in quanto spedita da indirizzo p.e.c. non risultante dai
“pubblici elenchi” risulta priva di pregio. La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Il Legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio, ovvero alla difesa. In questo contesto, la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi risulta immotivata, ma anche priva di fondamento ed utilità. Tale tesi è erronea e infondata, sia perché non tiene affatto in considerazione che – come detto - il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossivi è naturalmente precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato art. 26, sia in quanto, muovendo in buona sostanza dal disposto di cui all'art.
3- bis co. 1 l.
53/94, finisce per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari da parte dell'ente di riscossione, una norma che, come emerge dalla piana lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce invece a “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”. D'altronde l'art. 26, sopra riportato, si pone in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica, mentre nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, anche per i motivi di cui in prosieguo.
Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento,
e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad AG EN SC (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Con decisione n.
982/2023, la Corte regolatrice disciplinando un caso analogo a quello oggetto di scrutinio precisava la piena regolarità della notifica effettuata dall'AdER da indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali. Nel caso concreto, esaminato dalla S.C., la contribuente lamentava l'intervenuta violazione e la falsa applicazione degli articoli
26 del Dpr n. 602/1973 e 6 del Dlgs n. 217/2017 e la conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'AG delle EN riscossione, come presente nei pubblici registri, ma uno diverso. Nella sentenza sopra citata la Corte regolatrice ha espresso i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'AG, come presente nei pubblici registri: Email_4 ma da un diverso indirizzo telematico: (notifica. Email_5), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'AG delle entrate”.
Questa Corte ritiene di recepire integralmente il logico e giuridicamente corretto ragionamento della
Cassazione sopra riportato ed immediatamente applicabile al caso in esame e, pertanto, ritiene infondata la doglianza interposta. La notificazione degli atti impugnati è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, circostanza incontestata.
Dalla disamina degli atti emerge quanto segue.
La cartella 071/2023/00894049/64 concernente il recupero crediti anni 2021 relativi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio dell'importo di € 4.210,73 risulta ritualmente notificata a mezzo pec all'indirizzo della società ricorrente risultante dai registri ufficiale, in data 25 settembre 2023, come evincibile da documentazione depositata in atti dal Concessionario.
Parimenti è da dirsi per la cartella di pagamento n. 07120230089404863000 emessa per debiti vantati dall'agenzia delle entrate, concernenti il controllo modello unico 2019 per complessivi euro 1.150,85, notificata all'indirizzo della società, sempre in data 25/09/2023.
Pertanto, in considerazione della piena ritualità della notifica parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di sollevare ogni doglianza relativa al merito della debenza, alla decadenza dal potere esattoriale o alla prescrizione precedente la notifica. Alcuna decadenza o prescrizione successiva risulta essersi maturata, anche in forza della tempestiva emissione dell'intimazione oggetto di immediata impugnativa.
Anche la cartella 07120230077617622000, concernente debiti nei confronti dell'AG delle EN per decadenza della realizzazione dell'istanza definitoria del 2016, dell'importo complessivo di euro 253.716,29 risulta ritualmente notificata alla società ricorrente a mezzo pec in data 26 luglio 2023, come da Ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti, pervenuta all'indirizzo Email_6 della ricorrente risultante dal registro INIPEC e non tempestivamente impugnata. Parimenti, anche per questa cartella, alcuna prescrizione successiva risulta maturata.
Dunque, le doglianze in merito alle cartelle impugnate non possono trovare accoglimento.
In ordine all'avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, atto prodromico all'Atto Successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022, al momento della decisione della causa, nessuna delle parti ha documentato il passaggio in giudicato delle sentenze reciprocamente richiamate. Risulta tuttavia che il successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022, veniva già impugnato con l'Intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000; che il giudizio in primo Grado si concludeva con la sentenza n. 12171/26/2022 della Corte di giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, che accoglieva integralmente il ricorso proposto dalla società annullando tutti gli atti sottesi nonché l'accertamento impugnato;
che, a seguito di ricorso in appello dell'agente della riscossione, la decisione di I Grado veniva parzialmente riformata con la sentenza n. 03/16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, che confermava però l'annullamento dell'accertamento n. TF503AG05279/2019, rigettando sul punto l'appello del
Concessionario.
L'avvenuto annullamento dell'accertamento n. TF503AG05279/2019, confermato con la decisione di secondo grado 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione
16, il 17/11/2023, depositata in atti, seppur ancora sub judice, pendendo il giudizio in Cassazione, ha fatto comunque venir meno l'esecutività dell' atto successivo fondato sull'atto di accertamento annullato. Pertanto, sul punto, il ricorso deve trovare accoglimento.
Per quanto attiene il difetto di motivazione eccepita dal ricorrente in ordine alll intimazione di pagamento va evidenziato che l'art. 7 della legge n. 212/2000 non commina nessuna sanzione per il caso di sua inosservanza. Peraltro, l'intimazione di pagamento, contiene tutte le informazioni necessarie, rispettando tutti i dettami della normativa ministeriale indicando il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione nelle precedenti considerazionni, il ricorso merita accoglimento limitatamente all'Atto successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022 e va rigettato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6429/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Hcb S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259001190780000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077617622000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230077617622000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089404863000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089404964000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5IPPN00382/2022 IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 149/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, richiede l'annullamento previa sospensiva, dell'intimazione di pagamento n.
071/2025/90/01190780/000 (€. 1.245.272,76), nonché delle sottese tre cartelle nn.: 071/2023/00776176/22,
071/2023/00894048/63, 071/2023/00894049/64, dell'Atto successivo all'avviso di accertamento n.
TF5IPPN00382/2022 e di tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti degli stessi.
In riferimento all'atto successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022 la ricorrente segnala l' intervenuto annullamento giudiziario del prodromico avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, già impugnato con l'intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000, annullata in riferimento al predetto avviso di accertamento con la sentenza n. 03/16/2024.
Riguardo all'intimazione di pagamento rappresenta la omessa notifica delle cartelle presupposte, la nullita' dell'atto per assoluta carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati e conseguente violazione del diritto di difesa, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 commi 1 – 2 per non aver potuto svolgere alcun contraddittorio endo–procedimentale, e dell'art. 12, legge n. 212/2000, c.d. statuto del contribuente.
Inoltre, parte ricorrente eccepisce l'inesistenza della notifica delle cartelle, notificate a mezzo pec, richiede ex art. 210 c.p.c. che venga ordinato all'Agente della SC l'esibizione degli originali delle cartelle esattoriali tributarie sottese all'intimazione, delle matrici e/o degli avvisi di ricevimento, al fine di effettuare il disconoscimento.
Eccepisce la nullita' dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle cartelle esattoriali, delle somme debitorie, delle sanzioni e degli interessi – ai sensi della sentenza Cass. SS.UU. n. 23397 del 17 novembre 2016; la violazione dell'art. 2848, n. 4, c.c. e dell'art. 20, co. 3, d.lgs. 472/97.
Chiede, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari.
l'AG delle EN - SC, costituitasi nel presente giudizio, rileva la radicale infondatezza del ricorso e deduce la violazione dell'art. 14 D.lgs 546/1992 per la contestazione di vizi di merito concernenti la debenza o la prescrizione dei crediti, rispetto ai quali il concessionario è carente di legittimazione passiva, evidenziando che il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio gli enti impositori. Eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la ritualità delle notifiche delle cartelle, non tempestivamente opposte. In relazione all'atto successivo all'avviso di accertamento eccepisce il bis in idem avendo la società già impugnato l'atto prodromico, ossia l'avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, con esito di parziale accoglimento limitatamente alle imposte dirette, ovvero IRPEF ed IRAP per un importo di euro 30,94 (cfr. sentenza n.
3995/2023 della CGT di 2° grado della Campania e sentenza n. 8547/2024 della CGT di 2° grado della
Campania). Ne deriva la legittimità della attuale pretesa riferita unicamente ai tributi erariali indiretti, quali l'IVA per un ammontare di oltre 600 mila euro. Con successive memorie, parte ricorrente, contesta la correttezza della notifica delle cartelle eseguita mediante spedizione telematica priva di alcun requisito di certezza in ordine al mittente, per l'utilizzo di un indirizzo pec secondario: Email_3.
Ribadisce, inoltre, che con la sentenza n. 03/16/2024 emessa a seguito dell'impugnativa dell'intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000, l'atto di accertamento presupposto è stato oggetto di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che le cartelle oggetto di impugnativa “mediata” risultano notificate a mezzo pec.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art 26 del
D.P.R. n. 602/73, a mente del quale: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.” Invero, l'art. 26 comma 2 del D.P.R. 602/73 prevede che l'indirizzo del destinatario deve risultare dall'elenco INIPEC e non fa alcun riferimento all'indirizzo pec del mittente. Pertanto non vi è alcuna nullità
e/o pretesa inesistenza della notifica. A tal proposito la giurisprudenza è costante ed univoca.
Le ricevute di avvenuta consegna “equivalgono in tutto e per tutto all'avviso di ricevimento della raccomandata cartacea e del resto il valore legale della PEC poggia proprio sul valore di prova certa di ricezione del messaggio costituita da tali ricevute elettroniche”.
Dunque, in aderenza al disposto di cui al citato art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto, al DPR 11.2.2005
n. 68 , il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore, si deve ritenere incontrovertibilmente comprovata nella fattispecie l'avvenuta rituale notifica delle cartelle in disamina. In effetti, l'interposizione di uno o più gestori, che garantiscono la regolarità del servizio, fa sì che nessuna delle parti (mittente e destinatario) possa contestare l'inoltro o la ricezione del messaggio per cui , una volta acquisita la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna della Pec - prova qui fornita dall'Ufficio - solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare ulteriori specifiche verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario;
tanto in conformità ai principi già operanti in tema di notificazioni secondo i sistemi tradizionali per cui, a fronte di un'apparenza di regolarità della dinamica comunicatoria, spetta al destinatario promuovere le contestazioni necessarie e fornire la prova di esse (cfr. da ultimo, Cass., sez. 2, n. 15001/2021). Ma, nel caso in esame, alcuna disfunzionalità viene dalla controparte evidenziata.
Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito (ex multis, Cass. n. 28852/2023) che: «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» ( cfr. Cass. nn.
28852/2023 e 6015/2023). In ipotesi di notifica avvenuta (e perfezionatasi) a mezzo pec, come quella in esame, ove l'atto ricevuto dal destinatario non è una copia riprodotta dell'originale ma è esso stesso il documento informatico originale alcuna attestazione di conformità si rende necessaria, in quanto la società contribuente ha ricevuto l'unico originale dell'atto generato in via informatica. Pertanto, appaiono del tutto pretestuose le doglianze in ordine all'esibizione di eventuali originali per il loro disconoscimento. Giova poi rammentare che l'eventuale disconoscimento, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità dell'atto “senza che possano considerarsi sufficienti ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o omniacomprensive…” (Cass. N° 28096/09, nonché, più di recente, Cass. N° 14416/2013). Dunque del tutto inefficaci sono le doglianze aspecifiche sollevate dal ricorrente.
L'eccezione sulla notifica della cartella impugnata in quanto spedita da indirizzo p.e.c. non risultante dai
“pubblici elenchi” risulta priva di pregio. La notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 a tenore del quale:
“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.” Il Legislatore, in seno a tale norma speciale, focalizza evidentemente l'attenzione sull'individuazione del (solo) indirizzo PEC a cui rivolgere la notifica della cartella, per la naturale centralità di tale momento ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario e dunque per garantirne il diritto al contraddittorio, ovvero alla difesa. In questo contesto, la tesi funzionale a pretendere che la notifica provenga da un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi risulta immotivata, ma anche priva di fondamento ed utilità. Tale tesi è erronea e infondata, sia perché non tiene affatto in considerazione che – come detto - il parametro normativo di giudizio per le notifiche degli atti riscossivi è naturalmente precostituito in seno alla disposizione ad hoc di cui al già citato art. 26, sia in quanto, muovendo in buona sostanza dal disposto di cui all'art.
3- bis co. 1 l.
53/94, finisce per applicare alla fattispecie in esame, concernente la notifica di atti tributari da parte dell'ente di riscossione, una norma che, come emerge dalla piana lettura della rubrica legis dell'articolo anzidetto, si riferisce invece a “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”. D'altronde l'art. 26, sopra riportato, si pone in funzione di garanzia del contribuente destinatario della notifica, mentre nessuna particolare tutela può invece derivare al contribuente dalla verifica che l'indirizzo di provenienza sia o meno censito in un qualche pubblico registro, salvo ovviamente il caso di assoluta incertezza sul mittente, che pacificamente non ricorre nel caso di specie, anche per i motivi di cui in prosieguo.
Al riguardo, si evidenzia che la notifica a mezzo PEC presenta, rispetto a quella effettuata in modalità analogica, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento,
e quindi all'Autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento - presenti, in pari modo, sia in quella inoltrata in via analogica che in quella inviata in modo informatico (es. intestazione, logo etc.) - anche dai dati di certificazione contenuti – con carattere immodificabile – nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Si precisa, al riguardo, che ciascun dominio PEC è attribuibile dal gestore unicamente ad un soggetto e che quello assegnato attualmente ad AG EN SC (e precedentemente a Equitalia) reca esattamente la denominazione del mittente, non lasciando spazio a fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. Con decisione n.
982/2023, la Corte regolatrice disciplinando un caso analogo a quello oggetto di scrutinio precisava la piena regolarità della notifica effettuata dall'AdER da indirizzo non risultante dagli elenchi ufficiali. Nel caso concreto, esaminato dalla S.C., la contribuente lamentava l'intervenuta violazione e la falsa applicazione degli articoli
26 del Dpr n. 602/1973 e 6 del Dlgs n. 217/2017 e la conseguente nullità della notifica della cartella di pagamento spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'AG delle EN riscossione, come presente nei pubblici registri, ma uno diverso. Nella sentenza sopra citata la Corte regolatrice ha espresso i passaggi fondamentali del proprio convincimento argomentando che “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'AG, come presente nei pubblici registri: Email_4 ma da un diverso indirizzo telematico: (notifica. Email_5), relativamente al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'AG delle entrate”.
Questa Corte ritiene di recepire integralmente il logico e giuridicamente corretto ragionamento della
Cassazione sopra riportato ed immediatamente applicabile al caso in esame e, pertanto, ritiene infondata la doglianza interposta. La notificazione degli atti impugnati è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, circostanza incontestata.
Dalla disamina degli atti emerge quanto segue.
La cartella 071/2023/00894049/64 concernente il recupero crediti anni 2021 relativi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio dell'importo di € 4.210,73 risulta ritualmente notificata a mezzo pec all'indirizzo della società ricorrente risultante dai registri ufficiale, in data 25 settembre 2023, come evincibile da documentazione depositata in atti dal Concessionario.
Parimenti è da dirsi per la cartella di pagamento n. 07120230089404863000 emessa per debiti vantati dall'agenzia delle entrate, concernenti il controllo modello unico 2019 per complessivi euro 1.150,85, notificata all'indirizzo della società, sempre in data 25/09/2023.
Pertanto, in considerazione della piena ritualità della notifica parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di sollevare ogni doglianza relativa al merito della debenza, alla decadenza dal potere esattoriale o alla prescrizione precedente la notifica. Alcuna decadenza o prescrizione successiva risulta essersi maturata, anche in forza della tempestiva emissione dell'intimazione oggetto di immediata impugnativa.
Anche la cartella 07120230077617622000, concernente debiti nei confronti dell'AG delle EN per decadenza della realizzazione dell'istanza definitoria del 2016, dell'importo complessivo di euro 253.716,29 risulta ritualmente notificata alla società ricorrente a mezzo pec in data 26 luglio 2023, come da Ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti, pervenuta all'indirizzo Email_6 della ricorrente risultante dal registro INIPEC e non tempestivamente impugnata. Parimenti, anche per questa cartella, alcuna prescrizione successiva risulta maturata.
Dunque, le doglianze in merito alle cartelle impugnate non possono trovare accoglimento.
In ordine all'avviso di accertamento n. TF503AG05279/2019, atto prodromico all'Atto Successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022, al momento della decisione della causa, nessuna delle parti ha documentato il passaggio in giudicato delle sentenze reciprocamente richiamate. Risulta tuttavia che il successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022, veniva già impugnato con l'Intimazione di pagamento n. 071/2022/90/03614192/000; che il giudizio in primo Grado si concludeva con la sentenza n. 12171/26/2022 della Corte di giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, che accoglieva integralmente il ricorso proposto dalla società annullando tutti gli atti sottesi nonché l'accertamento impugnato;
che, a seguito di ricorso in appello dell'agente della riscossione, la decisione di I Grado veniva parzialmente riformata con la sentenza n. 03/16/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, che confermava però l'annullamento dell'accertamento n. TF503AG05279/2019, rigettando sul punto l'appello del
Concessionario.
L'avvenuto annullamento dell'accertamento n. TF503AG05279/2019, confermato con la decisione di secondo grado 3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione
16, il 17/11/2023, depositata in atti, seppur ancora sub judice, pendendo il giudizio in Cassazione, ha fatto comunque venir meno l'esecutività dell' atto successivo fondato sull'atto di accertamento annullato. Pertanto, sul punto, il ricorso deve trovare accoglimento.
Per quanto attiene il difetto di motivazione eccepita dal ricorrente in ordine alll intimazione di pagamento va evidenziato che l'art. 7 della legge n. 212/2000 non commina nessuna sanzione per il caso di sua inosservanza. Peraltro, l'intimazione di pagamento, contiene tutte le informazioni necessarie, rispettando tutti i dettami della normativa ministeriale indicando il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione nelle precedenti considerazionni, il ricorso merita accoglimento limitatamente all'Atto successivo all'avviso di accertamento n. TF5IPPN00382/2022 e va rigettato nel resto.
In considerazione del parziale accoglimento le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione;
rigetta nel resto e compensa le spese di giudizio.