TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9161 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL RZ ha pronunciato in data 10.12.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21712/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA nato a [...] – EL SALVADOR) il 27/11/1987 Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Pasquale Guastafierro. ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: erogazione assegno unico
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto che la propria coniuge aveva presentato in data 27.09.2023 la domanda n. 7061831 Persona_1 per la concessione dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] Persona_2 il 14.08.2023; che la coniuge riceveva indicazioni di ripresentare la domanda di A.U. a nome di esso CP_ ricorrente;
che sulla scorta della suddetta risposta dell in data 13/11/2023, egli presentava alla CP_ sede competente, domanda n.7161741 per la concessione dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] il [...], rigettata per mancanza del requisito Persona_2 del permesso di soggiorno;
di avere inutilmente inoltrato all ripetute istanze di riesame della CP_1 pratica allegando il permesso di soggiorno e chiedendo espressamente il pagamento della prestazione, senza ricevere alcun riscontro in merito;
di avere interesse ad ottenere il pagamento dell'assegno unico a decorrere dalla data della domanda amministrativa, possedendo i requisiti ex
1 lege previsti. Egli ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto del sig. alla corresponsione dell'assegno unico a decorrere dal 13.11.2023 (data domanda Parte_1 CP_ amministrativa) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno unico a decorrere dal 13.11.2023 (data domanda amministrativa) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi CP_ legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' ritualmente citato, si è tardivamente costituito in giudizio a seguito della rinnovazione CP_1 della notifica del ricorso e ha dedotto che a seguito dell'avvenuto aggiornamento degli archivi collegati alla domanda AUU n 716741 per la concessione dell'assegno unico per il minore
[...]
, il diritto si è perfezionato in quanto il richiedente possiede un titolo valido dalla Persona_3 data della domanda;
ha quindi rappresentato di voler provvedere alla liquidazione della prestazione al fine di conseguire la cessata la materia del contendere.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il thema decidendum involge il diritto del ricorrente alla percezione del trattamento assistenziale costituito dall'assegno unico e universale disciplinato e previsto dal Decreto legislativo
29/12/2021, n. 230 rubricato “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” il quale all'art. 1 comma 1 prevede che “a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 1 individua i beneficiari e dispone che “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo
4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2 c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104”. L'art. 3 rubricato “Requisiti soggettivi del richiedente” recita “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Quanto al destinatario dell'assegno, l'art.6, comma 4 CP_ prevede che “L'assegno è corrisposto dal ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”.
Nel caso in esame, l ha esplicitamente riconosciuto che il sig. CP_1 Parte_1 risulta titolare di regolare permesso di soggiorno e di un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] il [...], e Persona_2 ha depositato il provvedimento di accoglimento della domanda AUU n 7161741 (cfr. quella presentata dal ricorrente in data 13.11.2023) datato 02.03.25 e il prospetto controllo eseguito su
(all. nn. 2 -3). Pt_2
Il motivo del mancato pagamento della prestazione è costituito secondo l , dalla CP_1 circostanza che la titolarità IBAN rilevata dalla procedura non risultava valida e in corso di causa il ricorrente ha allegato la validità del codice IBAN indicato originariamente nelle domande di A.U. (e anche in quella del 2023) su cui ha ricevuto i pagamenti fino al 12/2024; che in data 23.12.2024 ha presentato denuncia di furto della postapay e documenti personali per cui ha aperto un nuovo c.c. CP_ postale;
che nonostante i tentativi sul proprio portale tramite lo SPID di modificare l'IBAN con l'inserimento del nuovo codice, il sistema non gli ha consentito la modifica dell'Iban; che il suo nuovo
IBAN è [...].
3 Il perdurante inadempimento a tutt'oggi della prestazione, impone di statuire in ordine al diritto e alla condanna dell con la presente statuizione, invocata dal ricorrente anche nelle note CP_1 difensive.
Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico e universale dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 230/2021, ossia dal 01.12.2023, nella misura calcolata di € 199,40 mensili, calcolata sulla scorta dell'ISEE dell'anno 2023 il cui valore è inferiore a
15.000,00 euro, e tale contabilizzazione appare corretta, anche in assenza di contestazioni da parte dell . Il ricorrente ha altresì prodotto l'ISEE 2024 valido fino al 31.12.2024 e quanto agli altri CP_1 requisiti ne ha dimostrato la perduranza. Spettano quindi in suo favore i ratei maturati all'attualità.
Sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al soddisfo. Esula dal tema d'indagine la questione relativa ai dedotti pagamenti effettuati dall per CP_1
i mesi di mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 e ritornati indietro per la questione dell'IBAN.
Le spese possono porsi a carico dell la cui volontà di adempiere, pur sussistendo il diritto CP_1 del ricorrente fin dalla domanda amministrativa, risulta successiva alla prima notifica del ricorso
(effettuata tardivamente) e non risulta giustificata dall'errato IBAN, dal momento che la ricorrente risulta avere tentato di caricare il nuovo IBAN senza riuscirsi per il blocco del sistema. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno CP_ unico a decorrere dal 01.12.2023 e condanna l al pagamento in favore del ricorrente dei ratei mensili dell'assegno unico maturati a decorrere dal 01.12.2023 nella misura ex lege dovuta, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
CP_ condannare l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
1.508,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AL RZ
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa AL RZ ha pronunciato in data 10.12.2025, all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21712/2024 Ruolo Generale LAVORO E PREVIDENZA
TRA nato a [...] – EL SALVADOR) il 27/11/1987 Parte_1 rapp.to e difeso dall' avv. Pasquale Guastafierro. ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: erogazione assegno unico
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto che la propria coniuge aveva presentato in data 27.09.2023 la domanda n. 7061831 Persona_1 per la concessione dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] Persona_2 il 14.08.2023; che la coniuge riceveva indicazioni di ripresentare la domanda di A.U. a nome di esso CP_ ricorrente;
che sulla scorta della suddetta risposta dell in data 13/11/2023, egli presentava alla CP_ sede competente, domanda n.7161741 per la concessione dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] il [...], rigettata per mancanza del requisito Persona_2 del permesso di soggiorno;
di avere inutilmente inoltrato all ripetute istanze di riesame della CP_1 pratica allegando il permesso di soggiorno e chiedendo espressamente il pagamento della prestazione, senza ricevere alcun riscontro in merito;
di avere interesse ad ottenere il pagamento dell'assegno unico a decorrere dalla data della domanda amministrativa, possedendo i requisiti ex
1 lege previsti. Egli ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, il diritto del sig. alla corresponsione dell'assegno unico a decorrere dal 13.11.2023 (data domanda Parte_1 CP_ amministrativa) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'assegno unico a decorrere dal 13.11.2023 (data domanda amministrativa) o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi CP_ legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo”.
L' ritualmente citato, si è tardivamente costituito in giudizio a seguito della rinnovazione CP_1 della notifica del ricorso e ha dedotto che a seguito dell'avvenuto aggiornamento degli archivi collegati alla domanda AUU n 716741 per la concessione dell'assegno unico per il minore
[...]
, il diritto si è perfezionato in quanto il richiedente possiede un titolo valido dalla Persona_3 data della domanda;
ha quindi rappresentato di voler provvedere alla liquidazione della prestazione al fine di conseguire la cessata la materia del contendere.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il thema decidendum involge il diritto del ricorrente alla percezione del trattamento assistenziale costituito dall'assegno unico e universale disciplinato e previsto dal Decreto legislativo
29/12/2021, n. 230 rubricato “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46” il quale all'art. 1 comma 1 prevede che “a decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato”. L'art. 1 individua i beneficiari e dispone che “1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo
4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2 c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104”. L'art. 3 rubricato “Requisiti soggettivi del richiedente” recita “1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”.
L'importo è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell'ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Quanto al destinatario dell'assegno, l'art.6, comma 4 CP_ prevede che “L'assegno è corrisposto dal ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”.
Nel caso in esame, l ha esplicitamente riconosciuto che il sig. CP_1 Parte_1 risulta titolare di regolare permesso di soggiorno e di un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il riconoscimento dell'Assegno Unico per il figlio a carico nato a [...] il [...], e Persona_2 ha depositato il provvedimento di accoglimento della domanda AUU n 7161741 (cfr. quella presentata dal ricorrente in data 13.11.2023) datato 02.03.25 e il prospetto controllo eseguito su
(all. nn. 2 -3). Pt_2
Il motivo del mancato pagamento della prestazione è costituito secondo l , dalla CP_1 circostanza che la titolarità IBAN rilevata dalla procedura non risultava valida e in corso di causa il ricorrente ha allegato la validità del codice IBAN indicato originariamente nelle domande di A.U. (e anche in quella del 2023) su cui ha ricevuto i pagamenti fino al 12/2024; che in data 23.12.2024 ha presentato denuncia di furto della postapay e documenti personali per cui ha aperto un nuovo c.c. CP_ postale;
che nonostante i tentativi sul proprio portale tramite lo SPID di modificare l'IBAN con l'inserimento del nuovo codice, il sistema non gli ha consentito la modifica dell'Iban; che il suo nuovo
IBAN è [...].
3 Il perdurante inadempimento a tutt'oggi della prestazione, impone di statuire in ordine al diritto e alla condanna dell con la presente statuizione, invocata dal ricorrente anche nelle note CP_1 difensive.
Pertanto, il ricorso va accolto e per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico e universale dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 230/2021, ossia dal 01.12.2023, nella misura calcolata di € 199,40 mensili, calcolata sulla scorta dell'ISEE dell'anno 2023 il cui valore è inferiore a
15.000,00 euro, e tale contabilizzazione appare corretta, anche in assenza di contestazioni da parte dell . Il ricorrente ha altresì prodotto l'ISEE 2024 valido fino al 31.12.2024 e quanto agli altri CP_1 requisiti ne ha dimostrato la perduranza. Spettano quindi in suo favore i ratei maturati all'attualità.
Sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili al soddisfo. Esula dal tema d'indagine la questione relativa ai dedotti pagamenti effettuati dall per CP_1
i mesi di mesi di agosto, settembre e ottobre 2023 e ritornati indietro per la questione dell'IBAN.
Le spese possono porsi a carico dell la cui volontà di adempiere, pur sussistendo il diritto CP_1 del ricorrente fin dalla domanda amministrativa, risulta successiva alla prima notifica del ricorso
(effettuata tardivamente) e non risulta giustificata dall'errato IBAN, dal momento che la ricorrente risulta avere tentato di caricare il nuovo IBAN senza riuscirsi per il blocco del sistema. Esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione dell'assegno CP_ unico a decorrere dal 01.12.2023 e condanna l al pagamento in favore del ricorrente dei ratei mensili dell'assegno unico maturati a decorrere dal 01.12.2023 nella misura ex lege dovuta, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
CP_ condannare l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in €
1.508,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa AL RZ
4