Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.5.2025 ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10754/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a AVERSA (CE) il 05/08/1958 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. PECORARIO VINCENZO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Nicola Fumo e Davide Catalano
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/09/2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l , contestando parzialmente le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1
espletato nella precedente fase sommaria, limitatamente alla decorrenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oltre alla condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, accertati dal CTU a far data da
Gennaio 2024 e non dalla domanda amministrativa (3.10.2023). La difesa ricorrente ha dedotto che il consulente d'ufficio non ha tenuto in debita considerazione la documentazione medica prodotta (in particolare il certificato dell'ASL Na1 Centro del
22.4.2024 e la documentazione neurologica del 17.01.2024, da cui il CTU fa decorrere il
1
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l , eccependo CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche censure all'elaborato peritale della precedente fase e chiedendo nel merito il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa, istruita mediante la produzione documentale delle parti e con richiesta di chiarimenti al CTU nominato nella fase sommaria, è stata decisa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025, sulle note di trattazione delle parti.
Il presente giudizio di opposizione ad a.t.p.o. ha ad oggetto l'accertamento della decorrenza del requisito sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del ricorrente, ritenuto sussistente dal CTU della precedente fase a far data da Gennaio 2024 e dal ricorrente a far data dalla domanda amministrativa.
Alla luce delle critiche formulate dalla parte ricorrente in merito alle conclusioni dell'elaborato peritale depositato nella precedente fase e della documentazione medica in atti asseritamente comprovante – secondo la prospettazione attorea - la sussistenza delle condizioni sanitarie per la fruizione della indennità di accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa, è stata richiesta al CTU nominato nella prima fase un supplemento di perizia sul punto della riconosciuta decorrenza.
Il CTU all'esito dell'indagine peritale ha confermato il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame da Gennaio 2024, ossia con una decorrenza anticipata di circa quattro mesi rispetto alla data della visita peritale, ancorando tale decorrenza proprio al certificato del 17.01.2024.
Il CTU ha rilevato, in particolare, che il quadro clinico del periziato al momento della visita medica effettuata (13.5.2024) si è modificato rispetto a quello riscontrato in sede di visita medica dell' del 22.11.2023, e risulta caratterizzato da un deterioramento cognitivo CP_1
grave, ritenendolo già presente da circa quattro mesi, sulla base di quanto evidenziato nel certificato del 17.01.2024.
In particolare, ha precisato il CTU nel supplemento di perizia versato in atti in questa fase:
“La malattia di Parkinson è un disturbo degenerativo lentamente progressivo di aree specifiche del cervello. È caratterizzata da tremore quando i muscoli sono a riposo
2 (tremore a riposo), aumento del tono muscolare (rigidità), rallentamento dei movimenti volontari e difficoltà a mantenere l'equilibrio (instabilità posturale). In molte persone viene compromesso il pensiero, oppure si sviluppa demenza. Cambiamenti all'interno del cervello: Nella malattia di Parkinson, si osserva una degenerazione delle cellule nervose in parte dei gangli basali (chiamate substantia nigra). I gangli basali sono aggregati di cellule nervose situati in profondità nel cervello che aiutano a: 1) avviare e regolare i movimenti muscolari volontari, 2) sopprimere i movimenti involontari, 3) Coordinare le variazioni posturali. Quando il cervello invia un impulso per muovere un muscolo (ad esempio per sollevare un braccio), l'impulso passa attraverso i gangli basali. Come tutte le cellule nervose, quelle nei gangli basali rilasciano messaggeri chimici (neurotrasmettitori) che attivano la cellula nervosa successiva nel percorso per inviare un impulso. Un neurotrasmettitore chiave nei gangli basali è la dopamina. Il suo effetto generale è quello di aumentare gli impulsi nervosi ai muscoli. Quando le cellule nervose dei gangli basali subiscono una degenerazione, producono meno dopamina e il numero di connessioni tra le cellule nervose nei gangli basali diminuisce. Di conseguenza, i gangli basali non riescono a controllare i movimenti muscolari come farebbero normalmente, con conseguente tremore, movimenti lenti (bradicinesia), tendenza a muoversi meno
(ipocinesia), problemi di postura e deambulazione e una parziale perdita di coordinazione.
Il morbo di Parkinson è una patologia neurodegenerativa progressiva caratterizzata da due fasi: Prima Fase – Fase Perisintomatica È caratterizzata generalmente dalla perdita dei neuroni dopaminergici della substantia nigra, anche se non è ancora ben chiaro quando questa fase cominci, né in quale percentuale sia quantificata la perdita dei neuroni dopaminergici. Seconda Fase - Fase Sintomatica La fase sintomatica del morbo di
Parkinson si può classificare in due parti: Fase precoce: è caratterizzata dalla comparsa dei primi sintomi del morbo di Parkinson, che compaiono quando si è perso all'incirca il 70-
80% dei neuroni dopaminergici della substantia nigra;
Fase tardiva: si riferisce all'arco di tempo in cui si ha la progressione della patologia. Quando il morbo di Parkinson viene diagnosticato, può presentare diversi quadri clinici, anche se i sintomi motori primari si presentano con una certa variabilità tra paziente e paziente. Stadiazione Clinica del Morbo di Parkinson (Hoehn e Yahr) Stadio I: interessamento unilaterale con deficit funzionale minimo o assente. Questo primo stadio è caratterizzato dalla comparsa di tremore a carico degli arti superiori a riposo. Circa un anno prima si possono manifestare altri sintomi, come, per esempio, il dolore. Esaminando attentamente l'individuo, risulta evidente una leggera rigidità, la presenza di acinesia e la
3 compromissione dei movimenti alternati rapidi e della destrezza delle dita. Si osserva un rallentamento dei movimenti ed un peggioramento nella ripetizione. In particolare, durante la scrittura, si manifestano alcune alterazioni tipo tratto tremolante, difficoltà nei tratti rotondeggianti e micrografia. Inoltre, spesso è presente ipomimia faccialee, alcune volte, si riscontra seborrea frontale. Stadio II: interessamento bilaterale o assiale senza disturbo dell'equilibrio. Il paziente con malattia di Parkinson assume una postura fissa, in cui il tronco, le anche, le ginocchia e le caviglie sono flessi lievemente. Inoltre, tutti i movimenti tendono a rallentare in maniera graduale, determinando la cosiddetta bradicinesia.
Spesso, i pazienti manifestano una depressione reattiva. Stadio III: si manifestano i primi segni di instabilità posturale, associati a deficit funzionale che rende ancora possibile l'esecuzione di alcuni lavori. Inizia la compromissione dell'andatura con rallentamento della deambulazione, passo più affrettato e corto e aumento della bradicinesia. Il paziente
è comunque in grado di svolgere una vita indipendente e l'invalidità è lieve-moderata.
Stadio IV: la malattia diventa severamente invalidante;
il paziente è ancora in grado di camminare ed assumere la posizione eretta, ma con grande difficoltà e quasi sempre con necessità di assistenza per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. In questo quarto stadio, il paziente affetto da morbo di Parkinson ha frequenti cadute e i compiti che richiedono un fine controllo motorio risultano difficili o impossibili. Stadio V: coincide con lo stadio avanzato del morbo di Parkinson. La deambulazione risulta impossibile e il paziente non può più mantenere la posizione eretta e, quando è a letto, in posizione supina ed immobile, ha il capo leggermente flesso sul tronco. Inoltre, fatica a cibarsi a causa della ridotta deglutizione spontanea e spesso compare disidratazione e cachessia. Inoltre, la situazione risulta maggiormente complicata dal pericolo di infezione per ridotta escursione toracica, inefficacia del riflesso della tosse e vescica neurologica. Ovviamente, questo quadro clinico si riferisce ad un individuo malato di Parkinson non sottoposto ad alcun tipo di trattamento.
Discussione: Da quanto riportato, è evidente che il Parkinson è una patologia lentamente progressiva, che può rimanere all'interno di una fase anche per molto tempo a patto che il paziente assuma la terapia;
dall'analisi della documentazione sanitaria specialistica agli atti, oltre che dell'esame obiettivo effettuato dalla Commissione sanitaria di I istanza, si evidenzia che effettivamente nel caso de quo, la patologia ha avuto un andamento lentamente progressivo, infatti: Esame obiettivo della Commissione di I stanza:
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità Data domanda 3.10.23 Data seduta 22.11.23 Anamnesi: sindrome parkinsoniana in
4 trattamento con Quietriapina, brintellix, e xanax;
E.O.: soggetto in discrete condizioni generali;
vigile, collaborante, parzialmente orientato, rallentamento ideomotorio;
lieve rigidità arto superiore sinistro;
bradicinesia moderata;
Visite specialistiche allegate agli atti:
Copia ASL CE Ambulatorio di Neurologia del 17.1.24 a firma TT. con Per_1
diagnosi: Pz. di 65 anni Da 2-3 anni, riferisce deficit mnesici, disfunzioni esecutive e del linguaggio, disordini comportamentali alternati a stati di apatia con insonnia, ricorrenti cadute. Segnalati diverse circostanze traumatiche sul piano psico affettivo, ivi incluso rifiuto del lavoro Eseguita TAC cranio riferita negativa E.N.: deambulazione modicamente rallentata, deficit cognitivo avanzato Allo stato in farmacoterapia psichiatrica Copia
Centro A. Morrone Tomoscintigrafia cerebrale (PET) del 15.2.24 a firma TT. con Per_2
diagnosi: diffusa riduzione della captazione del tracciante a livello della corteccia dell'emisfero cerebrale destro e di lieve entità in corrispondenza del talamo e dei nuclei della base omolaterale Nella norma la captazione del tracciante a livello dell'emisfero cerebrale sinistro, del cervelletto e dei nuclei della base di sinistra Copia Centro A.
Morrone TC Cranio del 21.2.24 a firma TT. con diagnosi: sfumata ipodensità Per_3
della sostanza bianca periventricolare e sottocorticale biemisferica senza evidenza di definite lesioni focali parenchimali Moderatamente dilatato il sistema ventricolare sopratentoriale, in asse sulla linea mediana Diffusa dilatazione su base atrofica dei solchi pericerebrali della convessità fronto-parietale, regolari le cisterne della base Regolare aspetto delle strutture in fossa posteriore con IV ventricolo in sede mediana Calcificazioni ateromasiche di parete dei sifoni carotidei Copia ASL NA 1 Ambulatorio di geriatria del
22.4.24 a firma TT. con diagnosi: deficit cognitivo severo con disturbi Per_4
comportamentali- ipertensione arteriosa Parkinsonismo s. ansioso depressiva Esiti NA.
Da tale documentazione sanitaria, si evince che soltanto dal 17.01-2024 l'esame obiettivo neurologico testimonia un avanzamento importante della patologia, infatti, come già detto e descritto, all'esame obiettivo effettuato in data 22.11.23 dalla
Commissione sanitaria di I istanza le condizioni della patologia non erano ancora in uno stato avanzato, tanto che la stessa valuta la patologia con una CP_2
percentuale del 67%. Considerando anche che, alla visita peritale effettuata in data
13.5.24, alla presenza dl CT TT. , è stata constatata la CP_1 Persona_5
progressione della patologia e la decorrenza è stata retrodatata rispetto alla visita peritale di circa 4 mesi, poichè l'inizio del peggioramento è stato evidenziato nella visita specialistica del 17-01-2024 e confermato in data 22-04-2024 dallo specialista geriatra. Inoltre, il C.T.U. precisa anche che dalla data di presentazione della domanda
5 amministrativa del 3.10.23, dalla data della visita peritale della Commissione Sanitaria di I
Istanza del 22.11.23 fino alla data del 17- 01-2024 non è presente agli atti documentazione sanitaria che testimonia la progressione della patologia, in pratica non sono presenti né visite neurologiche né geriatriche. In definitiva, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'Ecc. Magistrato, relativi alla decorrenza del beneficio, per quanto sin qui esposto, le osservazioni ricevute da parte ricorrente non contengono elementi tecnico-scientifici e medico-legali per dover modificare l'elaborato peritale che, pertanto, va ritenuto definitivo per la decorrenza del beneficio: gennaio 2024”.
Ponendo, quindi, a raffronto sulla base della documentazione medica in atti il quadro clinico cognitivo del periziato al momento della visita dell' ed al momento della visita CP_1 in sede di ATP, il CTU ha concluso che “la decorrenza è stata retrodatata rispetto alla visita peritale di circa 4 mesi, poichè l'inizio del peggioramento è stato evidenziato nella visita specialistica del 17-01-2024 e confermato in data 22-04-2024 dallo specialista geriatra. Inoltre, il C.T.U. precisa anche che dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 3.10.23, dalla data della visita peritale della
Commissione Sanitaria di I Istanza del 22.11.23 fino alla data del 17- 01-2024 non è presente agli atti documentazione sanitaria che testimonia la progressione della patologia, in pratica non sono presenti né visite neurologiche né geriatriche”.
Non vi sono validi motivi per discostarsi dalle menzionate conclusioni, basate su seri e completi accertamenti clinici e sorrette da condivisibili argomentazioni medico-legali, immuni da vizi logici e metodologici.
I chiarimenti resi dal CTU nominato della fase dell'ATPO contengono, quindi, un'esaustiva e completa risposta alle critiche effettuate e ad essi ci si riporta integralmente.
Le censure formulate dalla parte ricorrente si traducono in un mero dissenso diagnostico e non mirano ad evidenziare vizi del procedimento logico formale del
Consulente ovvero eventuali incongruenze tra agli esiti della documentazione sanitaria e la valutazione di essa compiuta dal Ctu.
Deve, invero, osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
6 Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c.
Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, con decorrenza da Gennaio 2024.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
Le spese di lite delle due fasi possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti, stante il rigetto dell'opposizione con riconoscimento del requisito sanitario della prestazione in esame anche se con decorrenza differita rispetto alla domanda amministrativa. CP_ Le spese di CTU della precedente fase sono liquidate a carico dell' come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
7 a) rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara il ricorrente invalido al 100 % e con accompagnamento e nella condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 da Gennaio 2024;
b) compensa le spese di lite;
c) spese di CTU della prima fase come già liquidate con separato decreto a carico
CP_ dell' .
Aversa, 16/05/2025
Il Giudice
TT.ssa Fabiana Colameo
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