TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1005/2024 avente ad oggetto pagamento compensi attività professionale, promossa DA AVV. ( ), in proprio, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente Avv. ha promosso il presente giudizio, Parte_1 nelle forme del rito semplificato, chiedendo la condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento della somma di euro 11.358,55 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore del medesimo, di assistenza quale difensore d'ufficio nel procedimento penale in grado di appello di Torino – Sezione Penale Minorenni, recante n. 664/2019 RGNR e per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, il ricorrente aveva depositato istanza per la liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio dell'imputato minorenne, ai sensi dell'art. 118 DPR 115/2002; la Corte d'Appello, prendendo atto del raggiungimento della maggiore età dell'imputato nel giugno 2019, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva onerato il ricorrente di esperire previamente le procedure di recupero del credito ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, dando dimostrazione dell'attività entro il 30 giugno 2023. Nonostante reiterati solleciti, il convenuto non ha provveduto al pagamento del corrispettivo, da ultimo disattendendo anche l'invito a stipulare negoziazione assistita. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio chiedendo la condanna del Cestari al pagamento delle competenze professionali per i
1 suddetti incarichi professionali. All'udienza fissata per la discussione si è dato atto della mancata comparizione del convenuto, nonostante la regolarità della notifica. Stante la natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., all'esito della richiesta di parte ricorrente di accoglimento integrale della domanda. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica. Ciò posto, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta, risultando la piena prova della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Sotto tale profilo, la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere data dall'attore con qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente motivato, al sindacato di legittimità (C. Civ. n. 20992/2024; C. Civ. n. 3043/2023).
2.1. Nel caso di specie, valutando i plurimi riscontri documentali, risulta in primo luogo la dichiarazione di nomina del professionista ricorrente quale difensore di ufficio del convenuto (doc. 1), per il procedimento penale introdotto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, nel procedimento recante n. 664/2019 RG PM, in cui il convenuto, imputato per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 4 DPR 309/90, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa (doc. 3). L'attività che il ricorrente ha prestato in favore del convenuto si è articolata, come risulta dalla documentazione acquisita al processo, sia nello studio e redazione degli atti e sia nella partecipazione alle udienze, per il giudizio di appello e per quello di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel dettaglio, risulta la predisposizione dell'atto di appello avverso la pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Torino (doc. 4), la richiesta di discussione orale formulata alla Corte d'Appello (doc. 6) e la partecipazione alle udienze, come attestato dai verbali del 22 novembre 2022 e del 28 febbraio 2023 (docc. 7-8), fino alla pronuncia resa dalla Corte d'Appello, di rigetto dell'impugnazione (doc. 9). Giova rilevare che il ricorrente aveva richiesto alla Corte d'Appello la liquidazione del compenso, quale difensore d'ufficio del minorenne, ai sensi dell'art. 118 del DPR 115/2002 (doc. 10); la Corte d'Appello, dato atto che nel giugno 2019 l'imputato era divenuto maggiorenne, aveva onerato il ricorrente di comprovare l'inutile tentativo di recupero del credito nei confronti del convenuto, assegnando termine fino al 30 giugno 2023 (doc. 11).
2.2. Del pari, risulta documentata l'attività svolta per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con la predisposizione dell'atto introduttivo (doc. 12), della memoria integrativa (doc. 13) e delle conclusioni (doc. 17), concluso con la pronuncia di rigetto
2 del ricorso (doc. 19). All'esito della predetta attività, il ricorrente ha provveduto quindi a notificare avviso di parcella per detti procedimenti per il complessivo importo di euro 9.877,00, oltre accessori di legge (doc. 20), oggetto del presente giudizio. Ai fini della valutazione della congruità del compenso richiesto, occorre tener conto dei parametri pro tempore vigenti. Quanto al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, il ricorrente ha richiesto un compenso di euro 473,00 per la fase di studio, euro 945,00 per la fase introduttiva, euro 709,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale. I compensi, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per i procedimenti penali dinanzi alla Corte d'Appello, devono ritenersi pienamente congrui, risultando applicati i valori medi per ciascuna fase, ad eccezione della fase istruttoria, richiesta ai minimi tariffari. Parimenti devono ritenersi congrui i compensi richiesti in relazione ai medesimi parametri per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, richiesti in euro 945,00 per la fase di studio, euro 2.646,00 per la fase introduttiva ed euro 2.741,00 per la fase decisionale. Il convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento della complessiva somma di euro 9.877,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avendo come base lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della attività processuale estremamente ridotta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto contumace sarà tenuto a rifondere al ricorrente in complessivi euro 1.700,00 per compensi del presente giudizio ed euro 441,00 per la fase della negoziazione assistita, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto contumace al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente Avv. della somma di euro 9.877,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovuti ed oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della negoziazione assistita, il tutto oltre esborsi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, se ed in quanto dovuti. Cuneo, 16 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1005/2024 avente ad oggetto pagamento compensi attività professionale, promossa DA AVV. ( ), in proprio, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente Avv. ha promosso il presente giudizio, Parte_1 nelle forme del rito semplificato, chiedendo la condanna del convenuto Controparte_1 al pagamento della somma di euro 11.358,55 a titolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore del medesimo, di assistenza quale difensore d'ufficio nel procedimento penale in grado di appello di Torino – Sezione Penale Minorenni, recante n. 664/2019 RGNR e per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, il ricorrente aveva depositato istanza per la liquidazione del compenso quale difensore d'ufficio dell'imputato minorenne, ai sensi dell'art. 118 DPR 115/2002; la Corte d'Appello, prendendo atto del raggiungimento della maggiore età dell'imputato nel giugno 2019, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva onerato il ricorrente di esperire previamente le procedure di recupero del credito ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002, dando dimostrazione dell'attività entro il 30 giugno 2023. Nonostante reiterati solleciti, il convenuto non ha provveduto al pagamento del corrispettivo, da ultimo disattendendo anche l'invito a stipulare negoziazione assistita. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio chiedendo la condanna del Cestari al pagamento delle competenze professionali per i
1 suddetti incarichi professionali. All'udienza fissata per la discussione si è dato atto della mancata comparizione del convenuto, nonostante la regolarità della notifica. Stante la natura documentale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., all'esito della richiesta di parte ricorrente di accoglimento integrale della domanda. 2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi, nonostante la regolarità della notifica. Ciò posto, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta, risultando la piena prova della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio. Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Sotto tale profilo, la prova del conferimento dell'incarico professionale può essere data dall'attore con qualsiasi mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente motivato, al sindacato di legittimità (C. Civ. n. 20992/2024; C. Civ. n. 3043/2023).
2.1. Nel caso di specie, valutando i plurimi riscontri documentali, risulta in primo luogo la dichiarazione di nomina del professionista ricorrente quale difensore di ufficio del convenuto (doc. 1), per il procedimento penale introdotto dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Torino, nel procedimento recante n. 664/2019 RG PM, in cui il convenuto, imputato per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 co. 4 DPR 309/90, era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa (doc. 3). L'attività che il ricorrente ha prestato in favore del convenuto si è articolata, come risulta dalla documentazione acquisita al processo, sia nello studio e redazione degli atti e sia nella partecipazione alle udienze, per il giudizio di appello e per quello di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione. Nel dettaglio, risulta la predisposizione dell'atto di appello avverso la pronuncia resa dal Tribunale per i Minorenni di Torino (doc. 4), la richiesta di discussione orale formulata alla Corte d'Appello (doc. 6) e la partecipazione alle udienze, come attestato dai verbali del 22 novembre 2022 e del 28 febbraio 2023 (docc. 7-8), fino alla pronuncia resa dalla Corte d'Appello, di rigetto dell'impugnazione (doc. 9). Giova rilevare che il ricorrente aveva richiesto alla Corte d'Appello la liquidazione del compenso, quale difensore d'ufficio del minorenne, ai sensi dell'art. 118 del DPR 115/2002 (doc. 10); la Corte d'Appello, dato atto che nel giugno 2019 l'imputato era divenuto maggiorenne, aveva onerato il ricorrente di comprovare l'inutile tentativo di recupero del credito nei confronti del convenuto, assegnando termine fino al 30 giugno 2023 (doc. 11).
2.2. Del pari, risulta documentata l'attività svolta per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con la predisposizione dell'atto introduttivo (doc. 12), della memoria integrativa (doc. 13) e delle conclusioni (doc. 17), concluso con la pronuncia di rigetto
2 del ricorso (doc. 19). All'esito della predetta attività, il ricorrente ha provveduto quindi a notificare avviso di parcella per detti procedimenti per il complessivo importo di euro 9.877,00, oltre accessori di legge (doc. 20), oggetto del presente giudizio. Ai fini della valutazione della congruità del compenso richiesto, occorre tener conto dei parametri pro tempore vigenti. Quanto al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, il ricorrente ha richiesto un compenso di euro 473,00 per la fase di studio, euro 945,00 per la fase introduttiva, euro 709,00 per la fase istruttoria ed euro 1.418,00 per la fase decisionale. I compensi, in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per i procedimenti penali dinanzi alla Corte d'Appello, devono ritenersi pienamente congrui, risultando applicati i valori medi per ciascuna fase, ad eccezione della fase istruttoria, richiesta ai minimi tariffari. Parimenti devono ritenersi congrui i compensi richiesti in relazione ai medesimi parametri per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione, richiesti in euro 945,00 per la fase di studio, euro 2.646,00 per la fase introduttiva ed euro 2.741,00 per la fase decisionale. Il convenuto deve essere pertanto condannato al pagamento della complessiva somma di euro 9.877,00, oltre accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, avendo come base lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della attività processuale estremamente ridotta e della semplicità delle questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che il convenuto contumace sarà tenuto a rifondere al ricorrente in complessivi euro 1.700,00 per compensi del presente giudizio ed euro 441,00 per la fase della negoziazione assistita, il tutto oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna il convenuto contumace al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente Avv. della somma di euro 9.877,00 per compensi, Parte_1 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovuti ed oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
condanna il convenuto contumace alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi del presente giudizio, nonché euro 441,00 per compensi della negoziazione assistita, il tutto oltre esborsi, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, se ed in quanto dovuti. Cuneo, 16 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
3