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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5842/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 5842 dell'anno 2018
TRA
elett ivam ent e domi cili ato in Conversano presso l o Parte_1
studio dell'avv. Vito Cerri, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -
E
elet tivam ente domicili at a i n Noi catt aro presso lo studio P_
dell'avv. Maria Positano, che la rappresenta e difende in virtù di mandat o all egato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.10.2024
- CONVENUT A -
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di unità Parte_1
immobiliari in agro di Mola di Bari, consistenti in un fondo rustico, un fabbricato rurale ed un fabbricato urbano, confinanti con proprietà di assumendo che la P_
zona antistante i due fabbricati, sebbene di sua proprietà, fosse catastalmente intestata ad essa la conveniva in giudizio al fine di ottenere declaratoria di indebita P_
occupazione, da parte della convenuta, di superficie di sua proprietà, con conseguente definizione degli effettivi confini tra le rispettive proprietà e con condanna della convenuta a rilasciare la porzione di terreno indebitamente occupata e ad eseguire, a sua cura e spese, il frazionamento catastale atto a ripristinare la reale situazione.
Premetteva l'attore:
- che i beni di sua proprietà rinvenivano da atto di divisione tra i germani del Parte_2
30.1.1955, a ministero del notaio da Triggiano, con il quale “Il Persona_1
fabbricato rurale esistente è diviso in 4 quote, di un vano ciascuna, per cui vengono
costituite davanti all'ingresso di ciascun vano una zona di rispetto”;
- che, a fronte della detta divisione, negli atti catastali, per mero errore materiale, le aree di rispetto dei vani insistenti sulle particelle 416 e 182, all'epoca di proprietà di e risultavano intestate alla Parte_3 Parte_4 Parte_3
proprietaria, in realtà, del solo vano insistente sulla particella 413;
- che esso attore, a far data dall'acquisizione del bene contraddistinto dalla particella
182 del foglio 21, pervenutogli per atto di donazione del 27.3.2006 - e, prima di lui, sua madre, a far data dall'atto di divisione del 1955 - aveva regolarmente utilizzato il vano insistente sulla particella 182 e la relativa zona di rispetto, usufruendo anche del diritto di passaggio costituto con l'atto pubblico di divisione del 1955, acquisendo poi, con atto del 18.5.2015, anche il vano insistente sulla particella 416 e la relativa zona di rispetto;
pag. 2/15 - che, per effetto dell'errore catastale esistente, trasferiva a Parte_3 P_
, con atto di donazione del 21.1.1981, anche la particella 166, sulla quale
[...]
insistevano, all'epoca, le aree di rispetto appartenenti a e a Parte_3
, aree, comunque, da sempre utilizzate dalle rispettive proprietarie;
Parte_4
- che, a seguito di redazione, da parte del geom. all'uopo incaricato Controparte_2
da esso attore, di apposita relazione tecnica che accertava lo stato dei luoghi e, quindi,
l'irregolarità dei confini con la proprietà della quest'ultima, opportunamente P_
compulsata, in data 19.10.2017, nel corso di un procedimento di mediazione attivato dallo stesso attore, manifestava la sua volontà di addivenire ad una soluzione transattiva della questione, per cui, nel corso di un sopralluogo del 26.10.2017, conferivano ai rispettivi tecnici di fiducia - geom. Magistà per il Misto e geom. per la - CP_3 P_
presenti in loco, incarico di redigere apposita relazione tecnica;
- che la relazione, redatta in via congiunta e sottoscritta dai tecnici il 1° dicembre 2017,
confermava le circostanze addotte dall'attore, concludendo per la necessità di un frazionamento delle particelle 166 e 413, catastalmente intestate alla al P_
fine di trasferire al le porzioni “ben descritte sul grafico allegato all'atto Pt_1
pubblico del 30/01/1955 a rogito Dott. ”; Persona_1
- che, ciò nonostante, la convenuta si sottraeva inopinatamente alla definizione bonaria della vicenda, adducendo verbalmente di aver revocato l'incarico al suo tecnico di fiducia, geom. Persona_2
Precisava, inoltre, che la gli impediva pure di accedere alla cisterna e di P_
utilizzarla.
pag. 3/15 Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la domanda, spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà dei beni de quibus
per maturata usucapione, domanda alla quale rinunciava con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, del codice di rito.
In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio,
all'esito della quale, “considerato che la causa può essere decisa allo stato degli atti”,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, giusta ordinanza resa all'udienza del 15.10.2020 e riservata per la decisione nell'udienza del 23.9.2021.
Con ordinanza del 3 gennaio 2022, il giudicante, “ritenuto opportuno… invitare le
parti a definire consensualmente la controversia sulla scorta di quanto già condiviso
nell'elaborato predisposto dai tecnici di fiducia, e tanto in considerazione della
rinuncia della convenuta alla domanda di usucapione (sostanzialmente giustificata
dalla sua inammissibilità) e dell'accertata fondatezza delle domande attoree…
invita(va) le parti a definire la controversia… depositando agli atti di causa, trenta
giorni prima dell'udienza, note scritte nelle quali le stesse dovranno dar conto
congiuntamente dell'intervenuto accordo o delle ragioni della mancata definizione
della controversia” ma, nell'udienza del 21 aprile 2022, le parti davano “atto di non
aver raggiunto un accordo”, per cui la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa nell'udienza del 14 marzo 2025, veniva disposta la trattazione della causa nell'udienza odierna mediante il deposito di note scritte, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
pag. 4/15 In via preliminare, il giudicante, nell'ambito del suo potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, ritiene di dover aderire alla qualificazione indicata da parte convenuta, in quanto la domanda stessa è riconducibile ad azione di rivendicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 del codice civile.
Ed invero, alla luce di consolidato orientamento della Suprema Corte, con l'azione di rivendicazione “di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e,
non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde
conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di
proprietà” (Cass., n. 25084/2022), per cui l'azione stessa trova il suo fondamento non in un rapporto obbligatorio personale esistente inter partes, bensì nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data piena dimostrazione,
mediante la cosiddetta “probatio diabolica”.
Nell'ambito di tale azione, pertanto, “chi agisce in rivendicazione deve provare la
sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche
attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando il compimento dell'usucapione” (Cass., n. 32386/2018), per cui l'attore aveva l'onere di fornire la dimostrazione dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa per un periodo di almeno un ventennio, onere che è stato adempiuto da esso attore - senza, peraltro,
alcuna contestazione in merito da parte della convenuta - il quale ha dimostrato, in capo ai suoi danti causa, l'acquisto “a titolo originario” del bene per il quale è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 922 del codice civile, versando in atti documentazione attestante la provenienza della proprietà del bene stesso sin dal 31 gennaio 1955, data dell'atto pag. 5/15 pubblico di divisione tra i quattro germani a ministero del notaio Parte_2 Per_1
da Triggiano, con il quale dante causa di
[...] Parte_3 Per_3
e , a loro volta danti causa di , e
[...] Pt_4 P_ Parte_1 Parte_4
a sua volta dante causa di acquisivano ciascuna una delle
[...] Parte_1
quattro quote in cui veniva diviso l'esistente fabbricato rurale.
Ciò posto, essendo chiara la proprietà delle dette due porzioni in capo all'attore, è
evidente come lo stesso sia proprietario anche delle due zone di rispetto relative,
sebbene catastalmente intestate alla convenuta.
Al riguardo, soccorre la documentazione versata in atti dall'attore, della quale va valorizzato, in primo luogo, il già richiamato atto pubblico del 30 gennaio 1955, a ministero del notaio da Triggiano, nel quale si legge, tra l'altro: “Il Persona_1
fabbricato rurale esistente è diviso in 4 quote, di un vano ciascuna, per cui vengono
costituite davanti all'ingresso di ciascun vano una zona di rispetto”, zone precisamente descritte nell'atto stesso per ciascuna quota ed espressamente riportate sulla planimetria allegata.
Risulta evidente come, al 30 gennaio 1955, il “fabbricato rurale” non risultasse accatastato autonomamente, essendo mera pertinenza del terreno sul quale insisteva,
posto che, a quella data, i fabbricati rurali erano censiti esclusivamente nel catasto terreni, in quanto considerati, appunto, pertinenze dei terreni agricoli sui quali sorgevano ed erano, quindi, privi di autonomia reddituale, mentre, soltanto con D.L. n.
262/2006, convertito in legge n. 286/2006, è stato introdotto l'obbligo di procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali, “per i quali siano venuti meno i requisiti per il
pag. 6/15 riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati
al catasto”, al catasto fabbricati con conseguente attribuzione di rendita catastale.
Nel richiamato atto di divisione, inoltre, veniva precisato sia che “In tali zone è
vietata la sosta degli animali e il passaggio sulla cisterna, la quale rimarrà di uso
comune tra gli assegnatari delle singole porzioni di fabbricato, per usi domestici. A tal
fine i germani ed , loro eredi ed aventi causa, per attingere acqua Pt_4 Per_4
dalla cisterna, avranno diritto di attraversare per il tratto più breve le zone di rispetto
dei vani di ed ”, sia che, “A seguito della ripartizione del fondo Lama Pt_3 Per_5
Palomba fra i quattro germani viene costituita espressamente una servitù di Parte_2
passaggio con carro della larghezza costante di m. 2,40”, sia, infine, che “L'impianto
irriguo esistente nella 4^ quota rimarrà di uso comune fra i germani eredi ed Parte_2
aventi causa, per soddisfare le esigenze delle rispettive quote”.
Le precise determinazioni adottate in detto atto di divisione non lasciano spazio,
quindi, ad alcuna “interpretazione” circa la proprietà dei beni, per cui deve ritenersi che,
come dedotto dall'attore, vi sia, a monte, un'errata iscrizione catastale delle rispettive
“zone di rispetto”, per il mancato “distacco”, dalle particelle 166 e 413, delle aree di pertinenza della proprietà del . Pt_1
Tale errata iscrizione catastale ha consentito, poi, il trasferimento altrettanto errato di beni di proprietà dell'attore in favore della convenuta.
Sempre della documentazione prodotta dall'attore, merita considerazione la relazione tecnica del 20.4.2017, a firma del geom. che, muovendo dall'esame Controparte_2
dello stesso atto di divisione, ha confermato che “Il fabbricato rurale esistente fu diviso
in 4 quote, di un vano ciascuno, con zone di rispetto davanti all'ingresso di ciascun
pag. 7/15 vano. Infatti, all'atto predetto è allegata una planimetria sulla quale è ben descritta
ogni porzione di pertinenza scoperta, con le corrispondenti misure lineari”, precisando che “Dall'esame della documentazione catastale, il sottoscritto ha constatato che i due
vani di proprietà del signor sono correttamente a lui intestati, anche se quello Pt_1
identificato dalla particella 182 (fabbricato rurale) deve essere accatastato negli
archivi del Catasto Fabbricati, per le ultime disposizioni di legge. Invece l'area di
rispetto antistate i due predetti locali (part. 166) risulta in ditta al catasto terreni alla
sig.ra pervenutale con atto di donazione con riserva di usufrutto a Parte_5
favore della sig.ra del 21.1.1981”, pervenendo alla conclusione che, a Parte_3
causa delle anomalie esistenti, “a) La particella 166, in catasto in ditta alla sig.ra
, deve essere frazionata e trasferita parzialmente al signor P_ [...]
perché alle danti causa (germani e ) furono Pt_1 Parte_3 Pt_4
assegnate le porzioni ben descritte sul grafico allegato all'atto pubblico del 30.01.1955
a rogito Dott. , esattamente le particelle 416, ex 11, e 182. Persona_1
b) Una porzione della particella 413 (ex 164), in catasto in ditta alla signora P_
, deve essere frazionata e trasferita parzialmente al signor per
[...] Parte_1
le motivazioni esposte al punto a) predetto”.
Nella stessa relazione, il tecnico di parte dell'attore rilevava, inoltre, un errato posizionamento dei confini, per cui riteneva “necessario effettuare un rilievo
celerimetrico delle aree e fabbricati oggetto dell'originaria divisione dell'anno 1955 e
successivamente verificare i frazionamenti dei terreni succedutisi nel tempo”.
Da ultimo, soccorre la relazione tecnica redatta congiuntamente da entrambi i tecnici delle parti, il geom. per l'attore ed il geom. per la Controparte_2 Persona_2
pag. 8/15 convenuta, e dagli stessi sottoscritta il 1° dicembre 2017, dalla quale si rileva come essi tecnici, “effettuato un rilievo celerimetrico (stazione GPS Leica) dello stato dei luoghi
ed effettuato accertamenti presso gli uffici del Territorio di Bari… e presso l'Archivio
Notarile della Provincia di Bari”, siano pervenuti, quanto alle “zone di rispetto”, alle stesse conclusioni riportate nella perizia del 20.4.2017 a firma del solo geom. Magistà,
e, quanto ai confini, provvedendo a rideterminarli secondo “il grafico allegato all'atto
di Donazione e Divisione del 30/01/1955”, confermato dalla “ricostruzione delle
misure riportate sul tipo di frazionamento dell'anno 1981”.
A riguardo di tale ultima relazione tecnica, deve rilevarsi come la convenuta non l'abbia mai contestata, né abbia mai negato di aver conferito apposito incarico al geom.
di predisporla unitamente al geom. per cui è assolutamente plausibile CP_3 CP_2
che la intendesse effettivamente porre rimedio alla situazione di errore catastale P_
venutasi a creare, in tal modo riconoscendo l'errore stesso, sebbene abbia poi adottato una linea di difesa assolutamente diversa.
Del resto, le sopra descritte circostanze, come rilevate dai tecnici di parte, sono state tutte confermate dal C.T.U., con una relazione le cui risultanze questo Giudicante ritiene di condividere, anche nelle risposte alle osservazioni delle parti, in quanto frutto di un
iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato.
Infatti, posto che “L'oggetto del contenzioso verte essenzialmente sull'utilizzo delle
due zone di rispetto prospicienti i vani del sig. sulla p.lla 166 di Parte_1
proprietà e sull'utilizzo della cisterna di uso comune ubicata sulla P_
particella 413 ugualmente di proprietà di ” (cfr. pag. 11 della relazione), P_
pag. 9/15 dalla “Planimetria del fabbricato rurale, della cisterna e delle quattro zone di rispetto
annesse ai rispettivi vani rurali per il loro comodo disimpegno e accesso esistenti nel
fondo “Lamapalomba” allegata all'atto di divisione del notaio ”, Persona_1
riportata dal C.T.U. a pagina 11 della relazione, si rileva agevolmente come le ridette
“zone di rispetto” siano state previste persino nelle singole misure, una per ciascuna quota del fabbricato rurale, individuando, invece, come di “uso comune” la cisterna ivi posta.
Individuate tali “aree di rispetto”, il C.T.U. ha precisato che “La individuazione di
dette aree sui luoghi è stata effettuata congiuntamente ai consulenti di parte nel rispetto
delle misure riportate sull'atto con l'utilizzo di una rollina metrica. I due spigoli che
determinano i confini delle aree di rispetto della proprietà sulla p.lla Parte_1
166 di proprietà sono stati quindi contrassegnati in rosso con una vernice P_
sulla muratura in pietra a confine e sulla pavimentazione della cisterna e fotografati”
(cfr. pagg. 12 e 13 della relazione).
Quanto alla cisterna comune, il C.T.U. ha precisato che “Per visionare l'interno
della cisterna è stato necessario rimuovere il tombino di chiusura sigillato con del
silicone bianco”, chiusura che, “secondo quanto riferito dalla sig.ra ”, si P_
era “resa necessaria al fine di non consentire all'acqua piovana di entrare nella
cisterna attualmente non più idonea alla raccolta dell'acqua per obsolescenza e perché
necessita di lavori di manutenzione” (cfr. pag. 14 della relazione).
All'esito dei necessari accertamenti, il C.T.U. è pervenuto alla conclusione che le
“rispettive zone di rispetto” sono quelle precisamente riportate nella planimetria allegata all'atto di divisione del 1955, aggiornata da esso C.T.U. con l'indicazione delle pag. 10/15 rispettive proprietà attuali (cfr. pag. 17 della relazione), per cui l'esatto confine sia delle rispettive proprietà, sia delle rispettive zone di rispetto devono ritenersi proprio quelle stabilite nell'atto del 1955, sebbene non abbia redatto alcun grafico recante la situazione a realizzarsi per effetto degli operandi frazionamenti, come, invece, precisamente indicato dai tecnici di parte nella ridetta relazione tecnica del 1° dicembre 2017 e, più
precisamente, nella “tavola 3”.
Quanto alla cisterna “di uso comune tra gli assegnatari delle singole porzioni di
fabbricato per usi domestici” (cfr. pag. 19 della relazione), giusta l'atto di divisione del
1955, il C.T.U ha rilevato sia che il suo stato manutentivo “è tale da non consentirne
l'utilizzo”, sia che “Di fatto la convenuta impedisce volutamente all'attore il
riempimento della cisterna ed il successivo utilizzo da parte dell'attore” (cfr. pag. 20
della relazione), avendo la stessa provveduto alla sigillatura del tombino di chiusura della cisterna, facendo defluire le acque provenienti dal lastrico solare nel sottosuolo,
anziché convogliarle nella cisterna stessa.
Da ultimo, in risposta al quesito relativo “ad eventuali impedimenti posti in essere
dalla sig.ra all'utilizzo dei vani e delle rispettive aree di rispetto tutte di P_
proprietà del sig. , il C.T.U. li ha rinvenuti in “vasi con piante, un Parte_1
cancello in legno e piccoli manufatti in ferro”, precisando che “All'atto del
sopralluogo, avendo preso contezza delle zone di rispetto di parte attrice, parte
convenuta ha dichiarato nel verbale delle operazioni peritali che provvederà con
immediatezza alla loro rimozione assicurando di non occupare più dette zone” (cfr.
pag. 21 della relazione).
pag. 11/15 Il C.T.U., quindi, ha concluso che “Il sig. ha diritto ad attingere Parte_1
l'acqua per uso domestico dalla cisterna di utilità comune con la sig.ra P_
esistente sul piazzale di pertinenza del fabbricato in catasto al Comune di Mola di Bari
fg. 21 p.lla 413 sub 1 ed all'uso esclusivo della zona di rispetto prospiciente il suddetto
locale, così come individuata nel corso delle operazioni peritali e che insiste in parte
sul piazzale di pertinenza di detto fabbricato ed in parte sulla p.lla 166 del fg. 21” (cfr.
pag. 22 della relazione).
Al riguardo, è necessaria una precisazione.
Nella comparsa conclusionale, la convenuta ha dedotto che il C.T.U., “affermando il diritto all'uso esclusivo da parte del delle zone di rispetto prospicienti Pt_1
l'immobile di sua proprietà, ha evidentemente escluso il diritto di proprietà sulle aree ingiustamente rivendicate con l'azione incardinata dall'attore” (cfr. pag. 5 della conclusionale), ma, in realtà - in disparte la considerazione che al C.T.U. è preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche, riservate al giudice - l'attore non ha diritto all'uso esclusivo delle ridette aree, bensì ne è proprietario, e questo in virtù del più volte richiamato atto di divisione del 1955, rispetto al quale non sono intervenuti mutamenti nella proprietà, ma soltanto un errore catastale.
Va, infine, stigmatizzato il comportamento della convenuta che, dopo aver dichiarato, in sede di C.T.U., sottoscrivendo il verbale di sopralluogo: “Per quanto
concerne gli impedimenti mobili attualmente esistenti sull'area di rispetto, piante in
vaso, ecc., sarà mia cura levarle con immediatezza e non occupare più detta zona di
rispetto i cui vertici ora sono alla sottoscritta ben noti”, nonché “di essere disponibile
ad eliminare la tubazione ed il cancello in legno che comunque ha posto in opera per
pag. 12/15 evitare che i cani randagi entrassero sulle scale esistenti, comunque entro e non oltre la
fine del mese di maggio provvederà alla rimozione di quanto non gradito al sig.
[...]
, ha poi frapposto ostacoli alla definizione bonaria del giudizio. Pt_1
In definitiva, la domanda attrice va accolta integralmente.
Per effetto della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta le spese del giudizio, in queste comprese quelle relative alla procedura di mediazione, che vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della controversia, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto:
1. Dichiara nato a [...] il 1° febbraio 1949 (C.F.: Parte_1
, proprietario esclusivo sia della porzione di area C.F._1
pertinenziale antistante l'immobile in agro di Mola di Bari, riportato in catasto terreni al foglio 21, particella 182, fabbricato rurale, superficie are 00.16, sia della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in agro di Mola di
Bari, riportato in catasto fabbricati al foglio 21, particella 416 sub 1, cat. C/2,
classe 4, consistenza 10 mq., superficie catastale 15 mq., rendita € 21,69, aree a distaccarsi, a mezzo di apposito frazionamento, dalla particella 166 del foglio 21
del catasto terreni, intestata per intero a . P_
pag. 13/15 2. Dichiara nato a [...] il 1° febbraio 1949 (C.F.: Parte_1
, proprietario esclusivo della porzione dell'area - a C.F._1
distaccarsi a mezzo di apposito frazionamento - sulla quale insiste la cisterna comune, area riportata in catasto terreni al foglio 21, particella 413, intestata per intero a . P_
3. Autorizza l'attore a depositare, presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle
Entrate - Settore Territorio, il frazionamento delle particelle 166 e 413 del foglio
21, intestate per intero a nel catasto terreni del Comune di Mola di P_
Bari, secondo le misure indicate nella planimetria allegata all'atto pubblico del
30.1.1955, rep n. 8180, a ministero del notaio da Triggiano, Persona_1
come già rielaborate in loco dai tecnici di parte, geom. e Controparte_2
geom. e riportate nella “tavola 3” allegata alla relazione Persona_2
tecnica del 1° dicembre 2017, con spese a carico di e Parte_1 P_
.
[...]
1. Dispone che e provvedano a rispristinare la Parte_1 P_
cisterna comune insistente sulla particella 413 del foglio 21, con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, provvedendo poi a redigere apposito piano di prelievo dell'acqua secondo tempi e modalità condivise.
3. Ordina a di rilasciare nel pieno possesso di le aree P_ Parte_1
oggetto di frazionamento, provvedendo a liberarle da oggetti sulle stesse depositati.
4. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Vito Cerri, ex art. 93 P_
c.p.c., delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.614,65, dei quali €
pag. 14/15 2.714,65 per il presente giudizio, compresi € 162,65 per esborsi, ed € 900,00 per la procedura di mediazione, compresi € 50,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge, nonché a rimborsare all'attore la somma di € 1.120,37, quale quota pari alla metà del compenso dallo stesso versata al C.T.U., come liquidato con decreto del 1° ottobre 2019.
5. Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari -
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Bari, lì 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 15/15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Prima Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 5842 dell'anno 2018
TRA
elett ivam ent e domi cili ato in Conversano presso l o Parte_1
studio dell'avv. Vito Cerri, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -
E
elet tivam ente domicili at a i n Noi catt aro presso lo studio P_
dell'avv. Maria Positano, che la rappresenta e difende in virtù di mandat o all egato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8.10.2024
- CONVENUT A -
Oggetto: p rop ri età
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, proprietario di unità Parte_1
immobiliari in agro di Mola di Bari, consistenti in un fondo rustico, un fabbricato rurale ed un fabbricato urbano, confinanti con proprietà di assumendo che la P_
zona antistante i due fabbricati, sebbene di sua proprietà, fosse catastalmente intestata ad essa la conveniva in giudizio al fine di ottenere declaratoria di indebita P_
occupazione, da parte della convenuta, di superficie di sua proprietà, con conseguente definizione degli effettivi confini tra le rispettive proprietà e con condanna della convenuta a rilasciare la porzione di terreno indebitamente occupata e ad eseguire, a sua cura e spese, il frazionamento catastale atto a ripristinare la reale situazione.
Premetteva l'attore:
- che i beni di sua proprietà rinvenivano da atto di divisione tra i germani del Parte_2
30.1.1955, a ministero del notaio da Triggiano, con il quale “Il Persona_1
fabbricato rurale esistente è diviso in 4 quote, di un vano ciascuna, per cui vengono
costituite davanti all'ingresso di ciascun vano una zona di rispetto”;
- che, a fronte della detta divisione, negli atti catastali, per mero errore materiale, le aree di rispetto dei vani insistenti sulle particelle 416 e 182, all'epoca di proprietà di e risultavano intestate alla Parte_3 Parte_4 Parte_3
proprietaria, in realtà, del solo vano insistente sulla particella 413;
- che esso attore, a far data dall'acquisizione del bene contraddistinto dalla particella
182 del foglio 21, pervenutogli per atto di donazione del 27.3.2006 - e, prima di lui, sua madre, a far data dall'atto di divisione del 1955 - aveva regolarmente utilizzato il vano insistente sulla particella 182 e la relativa zona di rispetto, usufruendo anche del diritto di passaggio costituto con l'atto pubblico di divisione del 1955, acquisendo poi, con atto del 18.5.2015, anche il vano insistente sulla particella 416 e la relativa zona di rispetto;
pag. 2/15 - che, per effetto dell'errore catastale esistente, trasferiva a Parte_3 P_
, con atto di donazione del 21.1.1981, anche la particella 166, sulla quale
[...]
insistevano, all'epoca, le aree di rispetto appartenenti a e a Parte_3
, aree, comunque, da sempre utilizzate dalle rispettive proprietarie;
Parte_4
- che, a seguito di redazione, da parte del geom. all'uopo incaricato Controparte_2
da esso attore, di apposita relazione tecnica che accertava lo stato dei luoghi e, quindi,
l'irregolarità dei confini con la proprietà della quest'ultima, opportunamente P_
compulsata, in data 19.10.2017, nel corso di un procedimento di mediazione attivato dallo stesso attore, manifestava la sua volontà di addivenire ad una soluzione transattiva della questione, per cui, nel corso di un sopralluogo del 26.10.2017, conferivano ai rispettivi tecnici di fiducia - geom. Magistà per il Misto e geom. per la - CP_3 P_
presenti in loco, incarico di redigere apposita relazione tecnica;
- che la relazione, redatta in via congiunta e sottoscritta dai tecnici il 1° dicembre 2017,
confermava le circostanze addotte dall'attore, concludendo per la necessità di un frazionamento delle particelle 166 e 413, catastalmente intestate alla al P_
fine di trasferire al le porzioni “ben descritte sul grafico allegato all'atto Pt_1
pubblico del 30/01/1955 a rogito Dott. ”; Persona_1
- che, ciò nonostante, la convenuta si sottraeva inopinatamente alla definizione bonaria della vicenda, adducendo verbalmente di aver revocato l'incarico al suo tecnico di fiducia, geom. Persona_2
Precisava, inoltre, che la gli impediva pure di accedere alla cisterna e di P_
utilizzarla.
pag. 3/15 Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava la domanda, spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere il riconoscimento della proprietà dei beni de quibus
per maturata usucapione, domanda alla quale rinunciava con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, del codice di rito.
In corso di istruttoria veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio,
all'esito della quale, “considerato che la causa può essere decisa allo stato degli atti”,
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, giusta ordinanza resa all'udienza del 15.10.2020 e riservata per la decisione nell'udienza del 23.9.2021.
Con ordinanza del 3 gennaio 2022, il giudicante, “ritenuto opportuno… invitare le
parti a definire consensualmente la controversia sulla scorta di quanto già condiviso
nell'elaborato predisposto dai tecnici di fiducia, e tanto in considerazione della
rinuncia della convenuta alla domanda di usucapione (sostanzialmente giustificata
dalla sua inammissibilità) e dell'accertata fondatezza delle domande attoree…
invita(va) le parti a definire la controversia… depositando agli atti di causa, trenta
giorni prima dell'udienza, note scritte nelle quali le stesse dovranno dar conto
congiuntamente dell'intervenuto accordo o delle ragioni della mancata definizione
della controversia” ma, nell'udienza del 21 aprile 2022, le parti davano “atto di non
aver raggiunto un accordo”, per cui la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa nell'udienza del 14 marzo 2025, veniva disposta la trattazione della causa nell'udienza odierna mediante il deposito di note scritte, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza.
pag. 4/15 In via preliminare, il giudicante, nell'ambito del suo potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione, ritiene di dover aderire alla qualificazione indicata da parte convenuta, in quanto la domanda stessa è riconducibile ad azione di rivendicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 del codice civile.
Ed invero, alla luce di consolidato orientamento della Suprema Corte, con l'azione di rivendicazione “di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e,
non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde
conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di
proprietà” (Cass., n. 25084/2022), per cui l'azione stessa trova il suo fondamento non in un rapporto obbligatorio personale esistente inter partes, bensì nel diritto di proprietà
tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data piena dimostrazione,
mediante la cosiddetta “probatio diabolica”.
Nell'ambito di tale azione, pertanto, “chi agisce in rivendicazione deve provare la
sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche
attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando il compimento dell'usucapione” (Cass., n. 32386/2018), per cui l'attore aveva l'onere di fornire la dimostrazione dell'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa per un periodo di almeno un ventennio, onere che è stato adempiuto da esso attore - senza, peraltro,
alcuna contestazione in merito da parte della convenuta - il quale ha dimostrato, in capo ai suoi danti causa, l'acquisto “a titolo originario” del bene per il quale è causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 922 del codice civile, versando in atti documentazione attestante la provenienza della proprietà del bene stesso sin dal 31 gennaio 1955, data dell'atto pag. 5/15 pubblico di divisione tra i quattro germani a ministero del notaio Parte_2 Per_1
da Triggiano, con il quale dante causa di
[...] Parte_3 Per_3
e , a loro volta danti causa di , e
[...] Pt_4 P_ Parte_1 Parte_4
a sua volta dante causa di acquisivano ciascuna una delle
[...] Parte_1
quattro quote in cui veniva diviso l'esistente fabbricato rurale.
Ciò posto, essendo chiara la proprietà delle dette due porzioni in capo all'attore, è
evidente come lo stesso sia proprietario anche delle due zone di rispetto relative,
sebbene catastalmente intestate alla convenuta.
Al riguardo, soccorre la documentazione versata in atti dall'attore, della quale va valorizzato, in primo luogo, il già richiamato atto pubblico del 30 gennaio 1955, a ministero del notaio da Triggiano, nel quale si legge, tra l'altro: “Il Persona_1
fabbricato rurale esistente è diviso in 4 quote, di un vano ciascuna, per cui vengono
costituite davanti all'ingresso di ciascun vano una zona di rispetto”, zone precisamente descritte nell'atto stesso per ciascuna quota ed espressamente riportate sulla planimetria allegata.
Risulta evidente come, al 30 gennaio 1955, il “fabbricato rurale” non risultasse accatastato autonomamente, essendo mera pertinenza del terreno sul quale insisteva,
posto che, a quella data, i fabbricati rurali erano censiti esclusivamente nel catasto terreni, in quanto considerati, appunto, pertinenze dei terreni agricoli sui quali sorgevano ed erano, quindi, privi di autonomia reddituale, mentre, soltanto con D.L. n.
262/2006, convertito in legge n. 286/2006, è stato introdotto l'obbligo di procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali, “per i quali siano venuti meno i requisiti per il
pag. 6/15 riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati
al catasto”, al catasto fabbricati con conseguente attribuzione di rendita catastale.
Nel richiamato atto di divisione, inoltre, veniva precisato sia che “In tali zone è
vietata la sosta degli animali e il passaggio sulla cisterna, la quale rimarrà di uso
comune tra gli assegnatari delle singole porzioni di fabbricato, per usi domestici. A tal
fine i germani ed , loro eredi ed aventi causa, per attingere acqua Pt_4 Per_4
dalla cisterna, avranno diritto di attraversare per il tratto più breve le zone di rispetto
dei vani di ed ”, sia che, “A seguito della ripartizione del fondo Lama Pt_3 Per_5
Palomba fra i quattro germani viene costituita espressamente una servitù di Parte_2
passaggio con carro della larghezza costante di m. 2,40”, sia, infine, che “L'impianto
irriguo esistente nella 4^ quota rimarrà di uso comune fra i germani eredi ed Parte_2
aventi causa, per soddisfare le esigenze delle rispettive quote”.
Le precise determinazioni adottate in detto atto di divisione non lasciano spazio,
quindi, ad alcuna “interpretazione” circa la proprietà dei beni, per cui deve ritenersi che,
come dedotto dall'attore, vi sia, a monte, un'errata iscrizione catastale delle rispettive
“zone di rispetto”, per il mancato “distacco”, dalle particelle 166 e 413, delle aree di pertinenza della proprietà del . Pt_1
Tale errata iscrizione catastale ha consentito, poi, il trasferimento altrettanto errato di beni di proprietà dell'attore in favore della convenuta.
Sempre della documentazione prodotta dall'attore, merita considerazione la relazione tecnica del 20.4.2017, a firma del geom. che, muovendo dall'esame Controparte_2
dello stesso atto di divisione, ha confermato che “Il fabbricato rurale esistente fu diviso
in 4 quote, di un vano ciascuno, con zone di rispetto davanti all'ingresso di ciascun
pag. 7/15 vano. Infatti, all'atto predetto è allegata una planimetria sulla quale è ben descritta
ogni porzione di pertinenza scoperta, con le corrispondenti misure lineari”, precisando che “Dall'esame della documentazione catastale, il sottoscritto ha constatato che i due
vani di proprietà del signor sono correttamente a lui intestati, anche se quello Pt_1
identificato dalla particella 182 (fabbricato rurale) deve essere accatastato negli
archivi del Catasto Fabbricati, per le ultime disposizioni di legge. Invece l'area di
rispetto antistate i due predetti locali (part. 166) risulta in ditta al catasto terreni alla
sig.ra pervenutale con atto di donazione con riserva di usufrutto a Parte_5
favore della sig.ra del 21.1.1981”, pervenendo alla conclusione che, a Parte_3
causa delle anomalie esistenti, “a) La particella 166, in catasto in ditta alla sig.ra
, deve essere frazionata e trasferita parzialmente al signor P_ [...]
perché alle danti causa (germani e ) furono Pt_1 Parte_3 Pt_4
assegnate le porzioni ben descritte sul grafico allegato all'atto pubblico del 30.01.1955
a rogito Dott. , esattamente le particelle 416, ex 11, e 182. Persona_1
b) Una porzione della particella 413 (ex 164), in catasto in ditta alla signora P_
, deve essere frazionata e trasferita parzialmente al signor per
[...] Parte_1
le motivazioni esposte al punto a) predetto”.
Nella stessa relazione, il tecnico di parte dell'attore rilevava, inoltre, un errato posizionamento dei confini, per cui riteneva “necessario effettuare un rilievo
celerimetrico delle aree e fabbricati oggetto dell'originaria divisione dell'anno 1955 e
successivamente verificare i frazionamenti dei terreni succedutisi nel tempo”.
Da ultimo, soccorre la relazione tecnica redatta congiuntamente da entrambi i tecnici delle parti, il geom. per l'attore ed il geom. per la Controparte_2 Persona_2
pag. 8/15 convenuta, e dagli stessi sottoscritta il 1° dicembre 2017, dalla quale si rileva come essi tecnici, “effettuato un rilievo celerimetrico (stazione GPS Leica) dello stato dei luoghi
ed effettuato accertamenti presso gli uffici del Territorio di Bari… e presso l'Archivio
Notarile della Provincia di Bari”, siano pervenuti, quanto alle “zone di rispetto”, alle stesse conclusioni riportate nella perizia del 20.4.2017 a firma del solo geom. Magistà,
e, quanto ai confini, provvedendo a rideterminarli secondo “il grafico allegato all'atto
di Donazione e Divisione del 30/01/1955”, confermato dalla “ricostruzione delle
misure riportate sul tipo di frazionamento dell'anno 1981”.
A riguardo di tale ultima relazione tecnica, deve rilevarsi come la convenuta non l'abbia mai contestata, né abbia mai negato di aver conferito apposito incarico al geom.
di predisporla unitamente al geom. per cui è assolutamente plausibile CP_3 CP_2
che la intendesse effettivamente porre rimedio alla situazione di errore catastale P_
venutasi a creare, in tal modo riconoscendo l'errore stesso, sebbene abbia poi adottato una linea di difesa assolutamente diversa.
Del resto, le sopra descritte circostanze, come rilevate dai tecnici di parte, sono state tutte confermate dal C.T.U., con una relazione le cui risultanze questo Giudicante ritiene di condividere, anche nelle risposte alle osservazioni delle parti, in quanto frutto di un
iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti in atti ed allo stato di fatto analizzato.
Infatti, posto che “L'oggetto del contenzioso verte essenzialmente sull'utilizzo delle
due zone di rispetto prospicienti i vani del sig. sulla p.lla 166 di Parte_1
proprietà e sull'utilizzo della cisterna di uso comune ubicata sulla P_
particella 413 ugualmente di proprietà di ” (cfr. pag. 11 della relazione), P_
pag. 9/15 dalla “Planimetria del fabbricato rurale, della cisterna e delle quattro zone di rispetto
annesse ai rispettivi vani rurali per il loro comodo disimpegno e accesso esistenti nel
fondo “Lamapalomba” allegata all'atto di divisione del notaio ”, Persona_1
riportata dal C.T.U. a pagina 11 della relazione, si rileva agevolmente come le ridette
“zone di rispetto” siano state previste persino nelle singole misure, una per ciascuna quota del fabbricato rurale, individuando, invece, come di “uso comune” la cisterna ivi posta.
Individuate tali “aree di rispetto”, il C.T.U. ha precisato che “La individuazione di
dette aree sui luoghi è stata effettuata congiuntamente ai consulenti di parte nel rispetto
delle misure riportate sull'atto con l'utilizzo di una rollina metrica. I due spigoli che
determinano i confini delle aree di rispetto della proprietà sulla p.lla Parte_1
166 di proprietà sono stati quindi contrassegnati in rosso con una vernice P_
sulla muratura in pietra a confine e sulla pavimentazione della cisterna e fotografati”
(cfr. pagg. 12 e 13 della relazione).
Quanto alla cisterna comune, il C.T.U. ha precisato che “Per visionare l'interno
della cisterna è stato necessario rimuovere il tombino di chiusura sigillato con del
silicone bianco”, chiusura che, “secondo quanto riferito dalla sig.ra ”, si P_
era “resa necessaria al fine di non consentire all'acqua piovana di entrare nella
cisterna attualmente non più idonea alla raccolta dell'acqua per obsolescenza e perché
necessita di lavori di manutenzione” (cfr. pag. 14 della relazione).
All'esito dei necessari accertamenti, il C.T.U. è pervenuto alla conclusione che le
“rispettive zone di rispetto” sono quelle precisamente riportate nella planimetria allegata all'atto di divisione del 1955, aggiornata da esso C.T.U. con l'indicazione delle pag. 10/15 rispettive proprietà attuali (cfr. pag. 17 della relazione), per cui l'esatto confine sia delle rispettive proprietà, sia delle rispettive zone di rispetto devono ritenersi proprio quelle stabilite nell'atto del 1955, sebbene non abbia redatto alcun grafico recante la situazione a realizzarsi per effetto degli operandi frazionamenti, come, invece, precisamente indicato dai tecnici di parte nella ridetta relazione tecnica del 1° dicembre 2017 e, più
precisamente, nella “tavola 3”.
Quanto alla cisterna “di uso comune tra gli assegnatari delle singole porzioni di
fabbricato per usi domestici” (cfr. pag. 19 della relazione), giusta l'atto di divisione del
1955, il C.T.U ha rilevato sia che il suo stato manutentivo “è tale da non consentirne
l'utilizzo”, sia che “Di fatto la convenuta impedisce volutamente all'attore il
riempimento della cisterna ed il successivo utilizzo da parte dell'attore” (cfr. pag. 20
della relazione), avendo la stessa provveduto alla sigillatura del tombino di chiusura della cisterna, facendo defluire le acque provenienti dal lastrico solare nel sottosuolo,
anziché convogliarle nella cisterna stessa.
Da ultimo, in risposta al quesito relativo “ad eventuali impedimenti posti in essere
dalla sig.ra all'utilizzo dei vani e delle rispettive aree di rispetto tutte di P_
proprietà del sig. , il C.T.U. li ha rinvenuti in “vasi con piante, un Parte_1
cancello in legno e piccoli manufatti in ferro”, precisando che “All'atto del
sopralluogo, avendo preso contezza delle zone di rispetto di parte attrice, parte
convenuta ha dichiarato nel verbale delle operazioni peritali che provvederà con
immediatezza alla loro rimozione assicurando di non occupare più dette zone” (cfr.
pag. 21 della relazione).
pag. 11/15 Il C.T.U., quindi, ha concluso che “Il sig. ha diritto ad attingere Parte_1
l'acqua per uso domestico dalla cisterna di utilità comune con la sig.ra P_
esistente sul piazzale di pertinenza del fabbricato in catasto al Comune di Mola di Bari
fg. 21 p.lla 413 sub 1 ed all'uso esclusivo della zona di rispetto prospiciente il suddetto
locale, così come individuata nel corso delle operazioni peritali e che insiste in parte
sul piazzale di pertinenza di detto fabbricato ed in parte sulla p.lla 166 del fg. 21” (cfr.
pag. 22 della relazione).
Al riguardo, è necessaria una precisazione.
Nella comparsa conclusionale, la convenuta ha dedotto che il C.T.U., “affermando il diritto all'uso esclusivo da parte del delle zone di rispetto prospicienti Pt_1
l'immobile di sua proprietà, ha evidentemente escluso il diritto di proprietà sulle aree ingiustamente rivendicate con l'azione incardinata dall'attore” (cfr. pag. 5 della conclusionale), ma, in realtà - in disparte la considerazione che al C.T.U. è preclusa la formulazione di valutazioni giuridiche, riservate al giudice - l'attore non ha diritto all'uso esclusivo delle ridette aree, bensì ne è proprietario, e questo in virtù del più volte richiamato atto di divisione del 1955, rispetto al quale non sono intervenuti mutamenti nella proprietà, ma soltanto un errore catastale.
Va, infine, stigmatizzato il comportamento della convenuta che, dopo aver dichiarato, in sede di C.T.U., sottoscrivendo il verbale di sopralluogo: “Per quanto
concerne gli impedimenti mobili attualmente esistenti sull'area di rispetto, piante in
vaso, ecc., sarà mia cura levarle con immediatezza e non occupare più detta zona di
rispetto i cui vertici ora sono alla sottoscritta ben noti”, nonché “di essere disponibile
ad eliminare la tubazione ed il cancello in legno che comunque ha posto in opera per
pag. 12/15 evitare che i cani randagi entrassero sulle scale esistenti, comunque entro e non oltre la
fine del mese di maggio provvederà alla rimozione di quanto non gradito al sig.
[...]
, ha poi frapposto ostacoli alla definizione bonaria del giudizio. Pt_1
In definitiva, la domanda attrice va accolta integralmente.
Per effetto della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta le spese del giudizio, in queste comprese quelle relative alla procedura di mediazione, che vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento al valore della controversia, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto:
1. Dichiara nato a [...] il 1° febbraio 1949 (C.F.: Parte_1
, proprietario esclusivo sia della porzione di area C.F._1
pertinenziale antistante l'immobile in agro di Mola di Bari, riportato in catasto terreni al foglio 21, particella 182, fabbricato rurale, superficie are 00.16, sia della porzione di area pertinenziale antistante l'immobile in agro di Mola di
Bari, riportato in catasto fabbricati al foglio 21, particella 416 sub 1, cat. C/2,
classe 4, consistenza 10 mq., superficie catastale 15 mq., rendita € 21,69, aree a distaccarsi, a mezzo di apposito frazionamento, dalla particella 166 del foglio 21
del catasto terreni, intestata per intero a . P_
pag. 13/15 2. Dichiara nato a [...] il 1° febbraio 1949 (C.F.: Parte_1
, proprietario esclusivo della porzione dell'area - a C.F._1
distaccarsi a mezzo di apposito frazionamento - sulla quale insiste la cisterna comune, area riportata in catasto terreni al foglio 21, particella 413, intestata per intero a . P_
3. Autorizza l'attore a depositare, presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle
Entrate - Settore Territorio, il frazionamento delle particelle 166 e 413 del foglio
21, intestate per intero a nel catasto terreni del Comune di Mola di P_
Bari, secondo le misure indicate nella planimetria allegata all'atto pubblico del
30.1.1955, rep n. 8180, a ministero del notaio da Triggiano, Persona_1
come già rielaborate in loco dai tecnici di parte, geom. e Controparte_2
geom. e riportate nella “tavola 3” allegata alla relazione Persona_2
tecnica del 1° dicembre 2017, con spese a carico di e Parte_1 P_
.
[...]
1. Dispone che e provvedano a rispristinare la Parte_1 P_
cisterna comune insistente sulla particella 413 del foglio 21, con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, provvedendo poi a redigere apposito piano di prelievo dell'acqua secondo tempi e modalità condivise.
3. Ordina a di rilasciare nel pieno possesso di le aree P_ Parte_1
oggetto di frazionamento, provvedendo a liberarle da oggetti sulle stesse depositati.
4. Condanna al pagamento, in favore dell'avv. Vito Cerri, ex art. 93 P_
c.p.c., delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.614,65, dei quali €
pag. 14/15 2.714,65 per il presente giudizio, compresi € 162,65 per esborsi, ed € 900,00 per la procedura di mediazione, compresi € 50,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge, nonché a rimborsare all'attore la somma di € 1.120,37, quale quota pari alla metà del compenso dallo stesso versata al C.T.U., come liquidato con decreto del 1° ottobre 2019.
5. Ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Bari -
Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Bari, lì 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 15/15