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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3805 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3805 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti, , CP_2 CP_3 CP_4
, , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti Controparte_9
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_10
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmina Maria Federica Perrotta, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Monte di Dio n. 46
Resistente
OGGETTO: iscrizione negli elenchi agricoli
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di con sede in Caraffa del Controparte_11 3
BI (RC), nell'anno 2020 (dal 08/07/2020 al 24/09/2020), per 51 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione del terreno, piantumazione, coltivazione e raccolta degli ortaggi di stagione, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo e percependo una retribuzione giornaliera pari a € 45,00;
- che, in seguito alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli del Comune di residenza, ha appreso di non essere stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2020 per un totale di 51 Controparte_11
giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2020 per Controparte_11
un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la 4
cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
5) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta, essendo stato disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 877 / 2022), depositato in data 07/03/2022, la medesima ricorrente ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di CI NN, con sede in Caraffa del
BI (RC), nell'anno 2019 (dal 28/08/2019 al 31/12/2019), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione del terreno, piantumazione, coltivazione e raccolta degli ortaggi di stagione, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo e percependo una retribuzione giornaliera pari a € 45,00;
- che, con provvedimento notificato dall' in data 12/07/2021, ha CP_1
appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di Locri;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
5
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di per l'anno 2019 per un totale Controparte_11
di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G. n. 525 / 2023), depositato in data 13/02/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha dedotto la mancata liquidazione dell'indennità di malattia per i periodi dal 11/02/2021 al 11/03/2021 e dal 22/03/2021 al 22/04/2021, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di CP_11
nel 2020 per un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o
[...]
maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, 6
per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per
51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4) accertare e dichiarare che la ricorrente, per i periodi: dall'11/02/2021 all'11/03/2021; dal 22/03/2021 al 22/04/2021 è stata colpita da evento morboso e conseguentemente riconoscere il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di malattia relativa al predetto periodo;
5) per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa indennità di CP_1
malattia in favore della ricorrente;
6) condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'
Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza ex art. 22 comma 1 D.L. n. 7/1970, l'infondatezza della domanda proposta essendo stato cancellato il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 2727 / 2023), depositato in data 01/08/2023, la medesima ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
39420230000759273000 del 09/06/2023 (“indebito N. 17559598 – a seguito di disconoscimento prot. N. . 6700.14/12/2020.0561925” – REVOCA CP_1
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA relativa al periodo dallo 01/2019 allo
12/2019 per un importo pari ad euro 1.472,65), l'avviso di addebito n.
39420230000774439000 del 09/06/2023 (“indebito N. 17582765 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI 7
MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 01/2020 allo 02/2020 per un importo pari ad euro 674,35), l'avviso di addebito n. 39420230000774540000 del 9/06/2023 (“indebito N. 17582783 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 02/2020 allo 03/2020 per un importo pari ad euro
633,48) e l'avviso di addebito n. 394202300007746410000 del 09/06/2023
(“indebito N. 17582806 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var –
10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 03/2020 allo 05/2020 per un importo pari ad euro 780,59), formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, in via preliminare: A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la Sig.ra
, bracciante agricola, a seguito dell'esecuzione per una somma Parte_2
cospicua; in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone certamente come questione pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B. accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non può considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n 39420230000759273000, n. 39420230000774439000 n.
39420230000774540000 e n. 394202300007746410000, tutti del 9/06/2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3.
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in 8
ogni caso condannare l' in Persona del Legale Rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 3805/2021, 877/2022 e
525/2023, eccependo l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 1981 / 2024), depositato in data 12/07/2024, la medesima ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400011562000, notificata in data 11/06/2024, con la quale ha intimato il pagamento della somma Controparte_12
di euro 3.712,42 a titolo di “DS 2019 e malattia 2020”, formulando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: - disponga la sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnato preavviso per le motivazioni in epigrafe indicate, concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la Signora
a seguito della esecuzione di una iscrizione al PRA di un fermo sul Pt_3
veicolo; - nel merito: - accerti la nullità del preavviso di fermo perché emessa in violazione dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs. n. 46/1999 per le somme avanzate a titolo di indebito per revoca DS agricola e malattia;
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento nella parte oggetto di impugnazione poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
-
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito somme CP_1
aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dal preavviso di fermo ed oggetto di impugnativa;
- in ogni caso condannare l' , in Persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 9
legge, con distrazione in favore egli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la legittimità del proprio operato, il difetto di Controparte_12
legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 30/10/2024, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 3805/2021 e 877/2022, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimenti del 14/09/2023, del 19/06/2024 e del 21/03/2025, i procedimenti sopra richiamati sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, con provvedimento del 14/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate dal difensore dell' e verificato CP_1
che non sono pervenute note dai difensori di parte ricorrente, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Le domande proposte sono parzialmente fondate, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. 10
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione/mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte della contestazione della non 11
genuinità del rapporto di lavoro incombe sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente ha parzialmente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola CP_11
[...]
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
In particolare, parte ricorrente ha prodotto i contratti di lavoro sottoscritti con il signor e i prospetti paga. Controparte_11
La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2020 e il disconoscimento delle giornate denunciate per l'anno 2019 è conseguenza dell'accertamento ispettivo effettuato dall' presso l'azienda di CP_1 CP_11
che, però, come si evince dalla consultazione del verbale stesso
[...]
allegato dall' riguarda il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020. CP_1
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono 12
dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, il verbale ispettivo riguarda un periodo parzialmente diverso rispetto ai periodi oggetto della cancellazione dei rapporti di lavoro dell'odierna ricorrente, arrestandosi l'accertamento al 30 giugno 2020.
In particolare, nel corso dell'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità del titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione del numero di braccianti dichiarato sarebbe stata del tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso dell'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Alla luce della inesistente documentazione rinvenuta, delle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni della loro assenza), della carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità. 13
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre del CP_11
2011 al II trimestre 2020.
Inoltre, è stata inibita la denuncia di lavoratori per il periodo successivo.
Nondimeno, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state solo in parte in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, che ha allegato di aver lavorato anche in un periodo successivo, non oggetto di accertamento.
È vero che, nel verbale, nella parte relativa al periodo oggetto di accertamento, si legge che non è preclusa la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere in seguito all'acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovo che “potranno essere contestati successivamente”.
Tuttavia, nessuna altra documentazione o certificazione è stata allegata dall' relativamente al periodo successivo al 30 giugno 2020. CP_1
Inoltre, dall'istruttoria processuale, dinanzi ad una contestazione della genuinità del rapporto di lavoro non adeguatamente sorretta da idonea documentazione con riferimento al rapporto di lavoro denunciato per l'anno
2020, ma soltanto con riferimento all'anno 2019, è emerso un principio di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno per alcune giornate nell'anno 2020, tra la ricorrente e l'azienda di CP_11
sotto la direzione del figlio che, come si evince dalla
[...] CP_13
stessa consultazione del verbale ispettivo allegato dall' , risulta essere CP_1
“institore”, nominato con atto notarile di procura redatto il 29 luglio 2020 rep.
5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020).
In particolare, il teste , pur premettendo di aver Testimone_1
lavorato per l'azienda sia nel 2019 che nel 2020, ha tuttavia Controparte_11
confermato la presenza della ricorrente soltanto con riferimento al 2020, 14
riferendo che: “con la sig.ra ho lavorato nel 2020 da luglio a Parte_1
settembre; io nel 2020 ho svolto 51 giornate lavorative;
non so quante giornate lavorative ha svolto la sig.ra in quanto non siamo rimaste in contatto, ma Pt_1
finché io sono stata lì lei c'era; io ho lavorato per l'azienda agricola CP_11
negli anni 2019 2020”,
[...]
Con specifico riferimento all'attività e alle mansioni svolte anche dalla ricorrente, il teste ha riferito che: “Io lavoravo sui terreni e mi occupavo di piantare e raccogliere gli ortaggi e mi occupavo anche della pulizia del caseificio;
infatti nell'azienda vi era un caseificio io mi occupavo di pulire a terra e di pulire le macchine che mettevano i formaggi sotto vuoto: le macchine per mettere il formaggio sotto vuoto sono formate da un ripiano dove si mette il formaggio;
vi sono dei pulsanti che si premono per mettere il formaggio sotto vuoto e poi si sigilla;
durante questa operazione può sporcarsi la macchina con il formaggio se è fresco oppure si accumula della polvere e a me capitava se vi era bisogno di pulirla;
le signore (…) e facevano il mio stesso Parte_1
lavoro ma non facevamo sempre tutte insieme lo stesso lavoro e capitavano dei giorni in cui non eravamo neanche insieme”,
Inoltre, il teste ha riferito in ordine all'esercizio del potere datoriale dapprima da parte di e poi da parte del figlio , Controparte_11 CP_13
dichiarando che: “Ci diceva cosa fare nel 2019 il sig. e nel Controparte_11
2020 è subentrato il figlio che si chiama Quando arrivavamo la CP_13
mattina il sig. prima e il sig. dopo ci diceva Controparte_11 CP_13
cosa fare;
si occupava invece del caseificio la moglie del sig. CP_11
.
[...]
Quanto all'orario di lavoro e agli altri elementi della subordinazione, quali l'esecuzione di una prestazione in cambio di una retribuzione, il teste ha riferito che: “Il nostro orario di lavoro era in inverno dalle 7:00 alle 15:00 e in estate dalle 6:00 alle 14:00; le signore (…) e osservavano lo stesso orario di Pt_1
lavoro; lavoravamo dal lunedì al sabato, sia io che le signore (…) e Pt_1 15
penso; mi capitava anche di non vedere le signore e qualche Pt_4 Pt_1
giorno. Che io ricordi sia nel 2019 che nel 2020 eravamo, presso l'azienda
circa 15 dipendenti. Percepivamo una retribuzione di € 45 al giorno;
ci CP_11
pagava il primo anno e il secondo anno;
Controparte_11 CP_13
avevo regolare busta paga;
ci pagava in contanti, o al bisogno oppure ogni una
o due. settimane;
per pagarci ci chiamava in un ufficio che si trovava nell'azienda; io andavo sempre da sola a riscuotere la retribuzione e non ho mai visto i signori o consegnare la retribuzione alle Controparte_11 CP_13
signore (…) e ”. Parte_1
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate penso tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda infatti, ho ricevuto delle CP_11
lettere dall' ho fatto causa avverso la cancellazione che è ancora in CP_1
corso; Che io sappia le signore (…) e non sono state chiamate Parte_1
come testimoni nella mia causa e non sono più in contatto con loro”.
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_2
nel 2020 da luglio a dicembre per 102 giornate, ha riferito Controparte_11
che: “ho conosciuto la IG in quella occasione ma lei ha finito di Pt_1
lavorare prima di me;
la ricorrente ha lavorato da luglio a settembre per 51 giornate penso, visto che ha finito prima di me;
Io e la IG Pt_1
lavoravamo insieme e facevamo lo stesso lavoro: ci occupavamo di raccogliere gli ortaggi per poi sistemarli nelle cassette, di pulire i terreni;
inoltre, ci occupavamo della pulizia del caseificio quando avevano finito di lavorare;
noi non lavoravamo nel caseificio ma ci occupavamo solo della pulizia dello stesso;
del caseificio si occupavano altre persone, ma non so chi;
il caseificio era del titolare dell'azienda ; “Né io né la IG ci Controparte_11 Pt_1
occupavamo degli animali, ma se ne occupavano altre persone;
eravamo circa
15 persone che lavoravamo insieme;
oltre alla IG c'era un Parte_1
certo il cui cognome mi sembra fosse , ricordo un certo Per_1 Per_2 Per_3
o un certo , ma non ricordo i cognomi;
ricordo che eravamo sia uomini Per_4 16
che donne. Lavoravo dal lunedì al sabato;
nel periodo invernale lavoravo dalle
7:00 alle 15:00, con un'ora di pausa;
nel periodo estivo lavoravo dalle 6:00 alle
14:00 sempre con un'ora di pausa;
la IG lavorava negli stessi Pt_1
giorni, con gli stessi orari;
la vedevo tutti i giorni;
quando arrivavamo ci ritrovavamo tutti sui terreni e poi ognuno aveva il suo compito;
vedevo la ricorrente anche quando andava via perché andavamo via tutti alla stessa ora.
Percepivo una retribuzione di € 45,00 a giornata;
avevo busta paga;
mi pagava il sig. e se non c'era lui mi pagava il figlio, ma per lo più mi Controparte_11
pagava il sig. mi pagava in contanti;
mi pagava ogni mese Controparte_11
ma, se vi era bisogno, mi dava anche qualche anticipo;
non so quanto la IG
percepisse di retribuzione;
non ho mai visto il sig. Pt_1 Controparte_11
consegnare dei soldi alla IG;
infatti, il sig. ci Parte_1 CP_11
convocava personalmente per pagarci nell'ufficio che era vicino ai terreni”.
Quanto all'esercizio del potere datoriale, il teste ha riferito che: “Il mio datore di lavoro era che era quasi sempre presente sui Controparte_11
terreni e se non c'era il figlio, del quale non ricordo il nome, che ci diceva cosa fare al posto del padre;
altrimenti era il sig. che ci diceva Controparte_11
cosa fare;
la mattina quando arrivavamo ci mandava dove vi era bisogno”.
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda di non ho fatto causa Controparte_11
all' avverso la cancellazione”. CP_1
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_3
nel 2019 da agosto a dicembre per 102 giornate, ha Controparte_11
genericamente dichiarato, con riferimento alla ricorrente, che: “ho visto la IG , nel 2019, solo ad agosto e settembre e penso abbia Parte_1
lavorato per 51 giornate perché poi non l'ho più vista”, laddove il concetto di
“visto” non corrisponde all'esercizio di un'attività lavorativa considerando anche che il teste, in relazione alla mera presenza della ricorrente e all'eventuale rapporto di lavoro, si è espressa in forma dubitativa (“penso”)”. 17
Inoltre il teste ha ammesso di aver lavorato solo qualche volta con la ricorrente, riferendo che: “Io e la IG a volte lavoravamo Parte_1
insieme e a volte no, ma facevamo lo stesso lavoro;
ci occupavamo di piantare le piantine di ortaggi, come melanzane pomodori zucchine poi mettevamo i teli per la pacciamatura, le ali gocciolanti sempre sui terreni dove erano coltivati gli ortaggi;
ci occupavamo di pulire il caseificio dove la moglie del sig. produceva formaggi;
il caseificio era sui terreni;
sui terreni vi Controparte_11
erano anche animali, come ovo caprini e qualche mucca;
né io né la IG
ci occupavamo degli animali ma se ne occupavano gli uomini”. CP_14
È vero che il teste ha offerto una descrizione dell'aspetto fisico della ricorrente;
tuttavia, il fatto che l'abbia “vista” come dallo stesso riferita, non implica che la ricorrente, magari presente qualche volta sui terreni, abbia svolto un'attività connotata dal vincolo della subordinazione, i cui elementi, con riferimento all'anno 2019, non sono emersi dalle dichiarazioni del teste.
Altrettanto genericamente, anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, il teste ha riferito che: “il mio datore di lavoro era Controparte_11
che mi diceva cosa fare di mattina quando arrivavo e mi diceva se dovevo andare sui terreni o nel caseificio;
infatti, di mattina, quando arrivavamo, il sig. ci mandava o sui terreni nel caseificio;
nel caseificio noi ci Controparte_11
occupavano solo delle pulizie. Io lavoravo dal lunedì al sabato;
nel periodo invernale dalle 7:00 alle 15:00 e nel periodo estivo dalle 6:00 alle 14:00, sempre con un'ora di pausa;
la IG lavorava negli stessi Parte_1
giorni e con gli stessi orari;
io la vedevo più o meno ogni giorno. Percepivo una retribuzione di € 43,00 a giornata che mi venivano corrisposte dal sig. CP_11
che ogni 10/15 giorni mi dava un acconto e poi mi dava il saldo a fine mese;
ero pagata in contanti;
avevo busta paga;
la IG percepiva la Parte_1
stessa retribuzione” ammettendo tra l'altro che: “non ho mai visto il sig. consegnare dei soldi alla IG perché ci Controparte_11 Parte_1 18
convocava singolarmente nell'ufficio per pagarci;
l'ufficio era vicino al caseificio”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' le CP_1
giornate denunciate per l'azienda nel 2019; ho fatto causa Controparte_11
avverso la cancellazione, che è stata accolta e le giornate cancellate mi sono state riconfermate;
la IG non è stata chiamata come Parte_1
testimone nella mia causa”.
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_4
nel 2019 per 102 giornate da agosto a dicembre, ha riferito Controparte_11
che la IG “ha lavorato da luglio a settembre del 2019; so Parte_1
che ha iniziato a lavorare a luglio perché quando sono arrivata mi ha detto che era lì già da un mesetto;
prima di allora non conoscevo la ricorrente e dopo allora non l'ho più rivista”.
Genericamente il teste ha riferito che: “Io e la IG Parte_1
facevamo lo stesso lavoro e ci occupavamo della preparazione del terreno per la piantagione delle verdure;
ad esempio sistemavamo il telo e le ali gocciolanti;
inoltre raccoglievamo le verdure che variavano a seconda della stagione;
raccoglievamo quindi o pomodori o peperoni o broccoli o finocchi in base alla stagione;
inoltre ci occupavamo della pulizia del caseificio;
infatti nell'azienda vi era un caseificio sempre del titolare dell'azienda; ci occupavamo solo delle pulizie nel caseificio
Anche in relazione all'esercizio del potere datoriale il teste è stato generico nel riferire: “Ci diceva se dovevamo andare sui terreni o nel caseificio il sig. che ci dava le direttive quando arrivavamo la mattina;
il sig. CP_11
che io ricordi era presente ogni giorno e quando mancava lui vi era il CP_11
figlio che si chiama . CP_13
Pur avendo confermato l'orario di lavoro, il teste ha ammesso di non ricordare di aver visto la ricorrente ogni giorno, dichiarando che: “Lavoravo dalle 6:00 alle 14:00 in estate e dalle 7:00 alle 15:00 in inverno;
lavoravo dal 19
lunedì al sabato;
la IG lavorava negli stessi giorni e con gli Parte_1
stessi orari;
non ricordo se la vedevo ogni giorno;
qualche volta abbiamo lavorato fianco a fianco altrimenti, comunque, la vedevo nell'arco della giornata”
Quanto alla retribuzione, il teste ha riferito in maniera imprecisa che:
“Percepivo una retribuzione di circa € 43,00 al giorno;
mi pagava il sig. ogni 10/15 giorni in base alla sua disponibilità; mi pagava in contanti;
CP_11
avevo busta paga” esprimendosi in forma dubitativa sia con riferimento alla presenza della ricorrente, ammettendo di aver lavorato con lei fianco a fianco solo qualche volta, sia con riferimento alla retribuzione dalla stessa percepita
(esprimendosi in forma dubitativa sulla stessa percezione della retribuzione, dichiarando: “penso che la sig.ra percepisse la stessa retribuzione;
non Pt_1
ho mai visto il sig. dare dei soldi alla IG;
il sig. Controparte_11 Pt_1
mi consegnava la retribuzione in uno stanzino vicino al caseificio che CP_11
era adibito ad ufficio”).
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda ho fatto causa all avverso la Controparte_11 CP_1
cancellazione, che è in corso;
non so se la IG sia stata Parte_1
chiamata come testimone nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato presso l'azienda Testimone_5
di nel 2020 da agosto a settembre, con specifico riferimento Controparte_11
alla ricorrente ha confermato che: “Ho conosciuto i sig.ri e (…) Parte_1
quando ho lavorato per l'azienda di prima non li conoscevo;
Controparte_11
non li incontravo tutti i giorni ma ricordo che entrambi lavoravano lì; c'erano nello stesso periodo anche altre persone che lavoravano tra cui ricordo il nome di;
non mi vengono in mente altri nomi ma c'erano tante Testimone_2
persone. L'azienda si trova a Caraffa del BI in contrada San NN se ben ricordo, dove vi erano dei terreni agricoli e un caseificio;
io lavoravo nei 20
terreni agricoli e mi occupavo della pulizia di togliere le erbacce di mettere i teli neri sul terreno, di seminare gli ortaggi e della raccolta degli stessi”.
Con riferimento al numero di giornate che la ricorrente avrebbe svolto, il teste ha dichiarato che: “ricordo che la IG ha lavorato di meno del Pt_1
sig. penso per 51 giornate. Pt_5
Inoltre, il teste ha dimostrato di ricordare l'aspetto della ricorrente, dichiarando che: “Ricordo che la IG era bionda con capelli Parte_1
lunghi era un po' alta di corporatura normale ma non la vedo da tanto;
non ricordo se avesse gli occhi chiari o gli occhi scuri”.
Con riferimento all'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il teste ha riferito che: “ Io lavoravo in inverno dalle 7:00 alle
15:00 con una pausa pranzo e in estate dalle 6:00 alle 14:00 con una pausa pranzo;
lavoravo dal lunedì al venerdì; ricordo che il sig. aveva gli Pt_5
stessi orari in quanto, come ho detto, lo incontravo più spesso e ha lavorato per più tempo;
anche la IG aveva gli stessi orari di lavoro io la vedevo Pt_1
di mattina e quando ci vedevamo ci salutavamo soltanto”.
Con riferimento alla retribuzione e all'esercizio del potere datoriale il teste ha riferito che: “Io percepivo una retribuzione di 45 euro giornaliere e se avevo bisogno di un anticipo lo chiedevo;
mi pagava in contanti il sig. CP_13
che è il figlio di che è il titolare dell'azienda; io
[...] Controparte_11
avevo firmato il contratto con il sig. ma le direttive su cosa Controparte_11
dovevo fare mi venivano impartite da infatti il sig. CP_13 CP_11
non era presente sui terreni quando lavoravo;
quando arrivavo di
[...]
mattina trovavo il sig. che mi diceva di cosa dovevo occuparmi, CP_13
mi diceva se dovevo pulire o togliere le erbacce;
penso che anche i signori
e (…) venissero pagati e penso che venissero pagati allo stesso Parte_1
modo; non ho mai visto il sig. né il sig. Controparte_11 CP_13
consegnare dei soldi ai signori e (…); il sig. dava Parte_1 CP_13
ordini a tutti la mattina quando arrivavamo;
era lui che dirigeva;
l'ho visto 21
parlare sia con la IG che con (…) e penso che desse loro degli Pt_1
ordini”.
Infine, il teste ha riferito che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate per l'azienda di ho fatto causa all avverso Controparte_11 CP_1
la cancellazione che è ancora in corso;
che io sappia i signori e Parte_1
non sono stati chiamati come testimoni nella mia Parte_6
causa”.
Orbene, l'istruttoria processuale non è stata in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento alla ricorrente per l'anno 2019, in quanto il teste ha dichiarato di aver lavorato per l'azienda Testimone_1
sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020 ma ha smentito la Controparte_11
presenza della ricorrente nell'anno 2019, riferendo di aver lavorato con la stessa soltanto nel 2020 e confermando che ella avrebbe lavorato per 51 giornate.
Il teste , confermando gli elementi che connotano la Testimone_2
subordinazione, ha riferito di aver lavorato con la ricorrente soltanto nell'anno
2020.
I testi e pur avendo riferito di aver Testimone_3 Testimone_4
lavorato per l'azienda nell'anno 2019, hanno dichiarato di Controparte_11
aver “visto” la ricorrente, circostanza che di per sé non implica che la ricorrente fosse una dipendente in virtù di un contratto di lavoro subordinato, avendo peraltro il teste ammesso di aver lavorato “a volte” con la ricorrente, senza riferire parametri temporali precisi.
Il teste descrivendo l'aspetto della ricorrente, ha Testimone_5
confermato di aver lavorato insieme alla stessa nel solo anno 2020 e che la stessa ha lavorato per 51 giornate.
Giova rimarcare che la ricorrente lamenta la mancata iscrizione, sorretta solo in parte dall'accertamento ispettivo dell' che concerne il periodo CP_1
fino al 30 giugno 2020 e richiede il riconoscimento del rapporto di lavoro per il 22
periodo dal 28/08/2019, per 102 giornate e del rapporto di lavoro per il periodo dal 8/07/2020 al 24/09/2020, per 51 giornate.
In difetto di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione per una parte del periodo oggetto di domanda, considerando che l'ispezione dell' ha riguardo un periodo non del tutto coincidente rispetto CP_1
al periodo in cui parte ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze dell'azienda
- fermo restando l'onere incombente sul ricorrente di provare la CP_11
sussistenza del rapporto di lavoro dinanzi alla contestazione della genuinità dello stesso - non può non evidenziarsi che le testimonianze rese sono convergenti e concordanti con riferimento agli elementi che connotano il rapporto di lavoro limitatamente al periodo da agosto a settembre 2020.
È vero che nel caso che ci occupa, i testi potrebbero in astratto avere interesse al giudizio, tale da legittimarne la partecipazione, circostanza che li renderebbe incompatibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c., atteso che una pronuncia di accoglimento produrrebbe effetti nella loro sfera giuridica, contribuendo a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro.
Pur non volendo ravvisare un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano una controversia per le medesime ragioni, relativamente anche agli stessi anni e con riferimento alla stessa azienda incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Tuttavia, la valutazione sull'attendibilità del teste va operata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto allegate e di tutte le risultanze istruttorie, da verificare nel loro complesso.
Nella specie, da un lato, il rapporto di lavoro della ricorrente è stato solo in parte (per l'anno 2019) interessato dall'ispezione dell' ( culminata con CP_1
l'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati nel periodo di riferimento); dall'altro, in assenza di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione, le risultanze istruttorie sono state convergenti nel confermare la 23
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'anno 2020, concentrato, in particolare, nel periodo da luglio a settembre per 51 giornate.
Nondimeno, dal verbale ispettivo, possono ricavarsi elementi a sostegno di quanto reclamato dal ricorrente;
infatti, si evince che , figlio di CP_13
e indicato dal ricorrente e da tutti i testi escussi come colui Controparte_11
che impartiva le direttive in assenza del padre, era “institore” nominato con atto notarile di procura redatto il 29 luglio 2020 rep. 5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020).
Infine, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno concluso che la consistenza dell'attività - non valutata inesistente - poteva essere gestita dai familiari del titolare con l'aiuto di qualche lavoratore, circostanza che non può che essere letta in combinato con la presenza di alcuni operai.
Pertanto, alla luce di un esame complessivo delle risultanze processuali, la circostanza che l'accertamento ispettivo si arresta al 30 giugno 2020 e che non vi siano ulteriori e successivi documenti in atti relativi all'azienda di CP_11
supera ogni eventuale profilo di inattendibilità che potrebbe ipotizzarsi
[...]
per i testi escussi, considerando che le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e sono perfettamente sovrapponibili.
[...] Testimone_5
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, ma anche tenendo conto delle risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito dall' che, in difetto di CP_1
ulteriori e successivi documenti, si è arrestato al 30 giugno 2020, il ricorso proposto dall'odierna ricorrente, che reclama l'accertamento, ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza, del rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda per 102 giornate dal Controparte_11
28/08/2019 al 31/12/2019, con ogni conseguenza di legge e per 51 giornate dal
8/07/2020 al 24/09/2020, con ogni conseguenza di legge, va parzialmente accolto, avendo la stessa ottemperato all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro reclamato, limitatamente all'anno 2020 per 51 giornate. 24
Invece, con riferimento all'anno 2019, coperto dall'accertamento ispettivo, il ricorso va rigettato, considerando che, dall'istruttoria processuale, è emerso che la ricorrente ha lavorato, nell'anno 2020, da agosto a settembre, mentre non è stata confermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'anno 2019.
Ne discende il rigetto anche delle domande conseguenti al mancato riconoscimento delle giornate lavorative denunciate per l'anno 2019, relative alle indennità connesse, alle ripetizioni di indebito alle opposizioni ad avvisi di addebito e alle opposizioni conseguenti.
Infatti, la ricorrente non ha provato documentalmente né attraverso l'istruttoria processuale il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle indennità connesse all'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2019.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3805 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha diritto ad essere iscritta negli elenchi agricoli del comune di Parte_1
residenza per l'anno 2020 per 51 giornate, con ogni conseguenza di legge;
-Rigetta ogni altra domanda proposta;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3805 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3805 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Marconi n. 25
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Patrizia Sanguineti, , CP_2 CP_3 CP_4
, , , e Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, con i quali è elettivamente domiciliato come in atti Controparte_9
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_10
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmina Maria Federica Perrotta, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Via Monte di Dio n. 46
Resistente
OGGETTO: iscrizione negli elenchi agricoli
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/12/2021, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di con sede in Caraffa del Controparte_11 3
BI (RC), nell'anno 2020 (dal 08/07/2020 al 24/09/2020), per 51 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione del terreno, piantumazione, coltivazione e raccolta degli ortaggi di stagione, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo e percependo una retribuzione giornaliera pari a € 45,00;
- che, in seguito alla pubblicazione dell'elenco nominativo annuale dei braccianti agricoli del Comune di residenza, ha appreso di non essere stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2020 per un totale di 51 Controparte_11
giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2020 per Controparte_11
un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per 51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
4) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la 4
cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
5) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo l'infondatezza della domanda proposta, essendo stato disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 877 / 2022), depositato in data 07/03/2022, la medesima ricorrente ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola di CI NN, con sede in Caraffa del
BI (RC), nell'anno 2019 (dal 28/08/2019 al 31/12/2019), per 102 giornate lavorative;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia e preparazione del terreno, piantumazione, coltivazione e raccolta degli ortaggi di stagione, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore 15:00, con un'ora di pausa pranzo e percependo una retribuzione giornaliera pari a € 45,00;
- che, con provvedimento notificato dall' in data 12/07/2021, ha CP_1
appreso di essere stata cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del
Comune di Locri;
- che ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che incombe sull'Istituto l'onere di provare la non genuinità del rapporto di lavoro;
5
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di per l'anno 2019 per un totale Controparte_11
di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2019 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1
di legge;
4) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, procuratori antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G. n. 525 / 2023), depositato in data 13/02/2023, la medesima ricorrente, premesse le medesime circostanze di cui al primo ricorso presentato, ha dedotto la mancata liquidazione dell'indennità di malattia per i periodi dal 11/02/2021 al 11/03/2021 e dal 22/03/2021 al 22/04/2021, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, nel merito: 1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di CP_11
nel 2020 per un totale di 51 giornate lavorative o in quello minore o
[...]
maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, 6
per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2020 per
51 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall perché tardiva e, CP_1
comunque, in violazione di legge;
4) accertare e dichiarare che la ricorrente, per i periodi: dall'11/02/2021 all'11/03/2021; dal 22/03/2021 al 22/04/2021 è stata colpita da evento morboso e conseguentemente riconoscere il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di malattia relativa al predetto periodo;
5) per l'effetto condannare l' al pagamento della relativa indennità di CP_1
malattia in favore della ricorrente;
6) condannare l' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'
Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime
e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito, la decadenza ex art. 22 comma 1 D.L. n. 7/1970, l'infondatezza della domanda proposta essendo stato cancellato il rapporto di lavoro della ricorrente all'esito di un accertamento ispettivo effettuato presso l'azienda datrice di lavoro e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 2727 / 2023), depositato in data 01/08/2023, la medesima ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n.
39420230000759273000 del 09/06/2023 (“indebito N. 17559598 – a seguito di disconoscimento prot. N. . 6700.14/12/2020.0561925” – REVOCA CP_1
DISOCCUPAZIONE AGRICOLA relativa al periodo dallo 01/2019 allo
12/2019 per un importo pari ad euro 1.472,65), l'avviso di addebito n.
39420230000774439000 del 09/06/2023 (“indebito N. 17582765 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI 7
MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 01/2020 allo 02/2020 per un importo pari ad euro 674,35), l'avviso di addebito n. 39420230000774540000 del 9/06/2023 (“indebito N. 17582783 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var – 10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 02/2020 allo 03/2020 per un importo pari ad euro
633,48) e l'avviso di addebito n. 394202300007746410000 del 09/06/2023
(“indebito N. 17582806 – a seguito di disconoscimento 4 elenco var –
10/03/2020” – REVOCA INDENNITA' DI MALATTIA n. 6791 IMM relativa al periodo dallo 03/2020 allo 05/2020 per un importo pari ad euro 780,59), formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, in via preliminare: A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la Sig.ra
, bracciante agricola, a seguito dell'esecuzione per una somma Parte_2
cospicua; in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone certamente come questione pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B. accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non può considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n 39420230000759273000, n. 39420230000774439000 n.
39420230000774540000 e n. 394202300007746410000, tutti del 9/06/2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3.
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in 8
ogni caso condannare l' in Persona del Legale Rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 3805/2021, 877/2022 e
525/2023, eccependo l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso (R.G. n. 1981 / 2024), depositato in data 12/07/2024, la medesima ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400011562000, notificata in data 11/06/2024, con la quale ha intimato il pagamento della somma Controparte_12
di euro 3.712,42 a titolo di “DS 2019 e malattia 2020”, formulando le seguenti conclusioni: “Preliminarmente: - disponga la sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnato preavviso per le motivazioni in epigrafe indicate, concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la Signora
a seguito della esecuzione di una iscrizione al PRA di un fermo sul Pt_3
veicolo; - nel merito: - accerti la nullità del preavviso di fermo perché emessa in violazione dell'art. 24 c. 3 del D.Lgs. n. 46/1999 per le somme avanzate a titolo di indebito per revoca DS agricola e malattia;
- accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento nella parte oggetto di impugnazione poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, per tutti i motivi sopra meglio indicati;
-
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito somme CP_1
aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dal preavviso di fermo ed oggetto di impugnativa;
- in ogni caso condannare l' , in Persona del Legale Rappresentante pro-tempore, al CP_1
pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per 9
legge, con distrazione in favore egli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la legittimità del proprio operato, il difetto di Controparte_12
legittimazione passiva e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 30/10/2024, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 3805/2021 e 877/2022, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, l'infondatezza della domanda proposta e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimenti del 14/09/2023, del 19/06/2024 e del 21/03/2025, i procedimenti sopra richiamati sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa ed escussi i testi indicati nel ricorso introduttivo, con provvedimento del 14/11/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate dal difensore dell' e verificato CP_1
che non sono pervenute note dai difensori di parte ricorrente, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Le domande proposte sono parzialmente fondate, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”. 10
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione/mancata iscrizione negli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte della contestazione della non 11
genuinità del rapporto di lavoro incombe sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, possiamo affermare che, nella specie, tenuto anche conto delle concrete risultanze del verbale ispettivo, la ricorrente ha parzialmente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
A tal fine, anche la documentazione prodotta non è idonea di per sé a comprovare quanto reclamato in ricorso, ma rappresenta un principio di prova, da esaminare in combinato con le risultanze istruttorie e con le risultanze dell'accertamento ispettivo, quali emergono dal verbale ispettivo allegato in atti e redatto in seguito ad un'ispezione eseguita sull'azienda agricola CP_11
[...]
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
In particolare, parte ricorrente ha prodotto i contratti di lavoro sottoscritti con il signor e i prospetti paga. Controparte_11
La mancata iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2020 e il disconoscimento delle giornate denunciate per l'anno 2019 è conseguenza dell'accertamento ispettivo effettuato dall' presso l'azienda di CP_1 CP_11
che, però, come si evince dalla consultazione del verbale stesso
[...]
allegato dall' riguarda il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2020. CP_1
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono 12
dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nella specie, il verbale ispettivo riguarda un periodo parzialmente diverso rispetto ai periodi oggetto della cancellazione dei rapporti di lavoro dell'odierna ricorrente, arrestandosi l'accertamento al 30 giugno 2020.
In particolare, nel corso dell'ispezione - eseguita sull'azienda che aveva dichiarato, nella denuncia aziendale, la conduzione di ha 05,09,05 di terreni di titolarità del titolare, occupati quasi per la totalità da pascolo, con capi di bestiame pari a 150 pecore e 120 capre - gli ispettori hanno riscontrato l'assenza di fatture, ad eccezione di quelle relative a costi fissi (quali corrente elettrica servizio idrico ecc. e relative solo agli anni 2017, 2018 2019), circostanza dalla quale si evince che, nel periodo dal 2011 al 2019, l'azienda non ha prodotto ricavi sufficienti né ha generato utili, per cui l'assunzione del numero di braccianti dichiarato sarebbe stata del tutto anti economica.
Inoltre, gli ispettori hanno rilevato che, nell'ambito di un'azienda volta per lo più al pascolo, che richiederebbe, dunque, manodopera costante nel corso dell'anno, l'assunzione dei dipendenti risulta concentrata per lo più nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno, ad eccezione degli anni 2014 e 2017.
Alla luce della inesistente documentazione rinvenuta, delle scarne dichiarazioni rese dai pochi operai che, in seguito alla convocazione, si sono presentati (considerando che la maggior parte dei braccianti convocati non si sono presentati e non hanno fornito giustificazioni della loro assenza), della carenza di ricavi, gli ispettori hanno concluso che tutte le attività aziendali e il fabbisogno di manodopera fossero attribuibili quasi esclusivamente al nucleo familiare dl titolare, con l'ausilio di due o tre braccianti agricoli nei casi di necessità. 13
Pertanto, sono stati annullati i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall'azienda con i lavoratori agricoli nel periodo dal II trimestre del CP_11
2011 al II trimestre 2020.
Inoltre, è stata inibita la denuncia di lavoratori per il periodo successivo.
Nondimeno, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti sono state solo in parte in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, che ha allegato di aver lavorato anche in un periodo successivo, non oggetto di accertamento.
È vero che, nel verbale, nella parte relativa al periodo oggetto di accertamento, si legge che non è preclusa la possibilità di riscontrare eventuali inadempimenti che dovessero emergere in seguito all'acquisizione di documenti, dichiarazioni o altri elementi nuovo che “potranno essere contestati successivamente”.
Tuttavia, nessuna altra documentazione o certificazione è stata allegata dall' relativamente al periodo successivo al 30 giugno 2020. CP_1
Inoltre, dall'istruttoria processuale, dinanzi ad una contestazione della genuinità del rapporto di lavoro non adeguatamente sorretta da idonea documentazione con riferimento al rapporto di lavoro denunciato per l'anno
2020, ma soltanto con riferimento all'anno 2019, è emerso un principio di prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno per alcune giornate nell'anno 2020, tra la ricorrente e l'azienda di CP_11
sotto la direzione del figlio che, come si evince dalla
[...] CP_13
stessa consultazione del verbale ispettivo allegato dall' , risulta essere CP_1
“institore”, nominato con atto notarile di procura redatto il 29 luglio 2020 rep.
5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020).
In particolare, il teste , pur premettendo di aver Testimone_1
lavorato per l'azienda sia nel 2019 che nel 2020, ha tuttavia Controparte_11
confermato la presenza della ricorrente soltanto con riferimento al 2020, 14
riferendo che: “con la sig.ra ho lavorato nel 2020 da luglio a Parte_1
settembre; io nel 2020 ho svolto 51 giornate lavorative;
non so quante giornate lavorative ha svolto la sig.ra in quanto non siamo rimaste in contatto, ma Pt_1
finché io sono stata lì lei c'era; io ho lavorato per l'azienda agricola CP_11
negli anni 2019 2020”,
[...]
Con specifico riferimento all'attività e alle mansioni svolte anche dalla ricorrente, il teste ha riferito che: “Io lavoravo sui terreni e mi occupavo di piantare e raccogliere gli ortaggi e mi occupavo anche della pulizia del caseificio;
infatti nell'azienda vi era un caseificio io mi occupavo di pulire a terra e di pulire le macchine che mettevano i formaggi sotto vuoto: le macchine per mettere il formaggio sotto vuoto sono formate da un ripiano dove si mette il formaggio;
vi sono dei pulsanti che si premono per mettere il formaggio sotto vuoto e poi si sigilla;
durante questa operazione può sporcarsi la macchina con il formaggio se è fresco oppure si accumula della polvere e a me capitava se vi era bisogno di pulirla;
le signore (…) e facevano il mio stesso Parte_1
lavoro ma non facevamo sempre tutte insieme lo stesso lavoro e capitavano dei giorni in cui non eravamo neanche insieme”,
Inoltre, il teste ha riferito in ordine all'esercizio del potere datoriale dapprima da parte di e poi da parte del figlio , Controparte_11 CP_13
dichiarando che: “Ci diceva cosa fare nel 2019 il sig. e nel Controparte_11
2020 è subentrato il figlio che si chiama Quando arrivavamo la CP_13
mattina il sig. prima e il sig. dopo ci diceva Controparte_11 CP_13
cosa fare;
si occupava invece del caseificio la moglie del sig. CP_11
.
[...]
Quanto all'orario di lavoro e agli altri elementi della subordinazione, quali l'esecuzione di una prestazione in cambio di una retribuzione, il teste ha riferito che: “Il nostro orario di lavoro era in inverno dalle 7:00 alle 15:00 e in estate dalle 6:00 alle 14:00; le signore (…) e osservavano lo stesso orario di Pt_1
lavoro; lavoravamo dal lunedì al sabato, sia io che le signore (…) e Pt_1 15
penso; mi capitava anche di non vedere le signore e qualche Pt_4 Pt_1
giorno. Che io ricordi sia nel 2019 che nel 2020 eravamo, presso l'azienda
circa 15 dipendenti. Percepivamo una retribuzione di € 45 al giorno;
ci CP_11
pagava il primo anno e il secondo anno;
Controparte_11 CP_13
avevo regolare busta paga;
ci pagava in contanti, o al bisogno oppure ogni una
o due. settimane;
per pagarci ci chiamava in un ufficio che si trovava nell'azienda; io andavo sempre da sola a riscuotere la retribuzione e non ho mai visto i signori o consegnare la retribuzione alle Controparte_11 CP_13
signore (…) e ”. Parte_1
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate penso tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda infatti, ho ricevuto delle CP_11
lettere dall' ho fatto causa avverso la cancellazione che è ancora in CP_1
corso; Che io sappia le signore (…) e non sono state chiamate Parte_1
come testimoni nella mia causa e non sono più in contatto con loro”.
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_2
nel 2020 da luglio a dicembre per 102 giornate, ha riferito Controparte_11
che: “ho conosciuto la IG in quella occasione ma lei ha finito di Pt_1
lavorare prima di me;
la ricorrente ha lavorato da luglio a settembre per 51 giornate penso, visto che ha finito prima di me;
Io e la IG Pt_1
lavoravamo insieme e facevamo lo stesso lavoro: ci occupavamo di raccogliere gli ortaggi per poi sistemarli nelle cassette, di pulire i terreni;
inoltre, ci occupavamo della pulizia del caseificio quando avevano finito di lavorare;
noi non lavoravamo nel caseificio ma ci occupavamo solo della pulizia dello stesso;
del caseificio si occupavano altre persone, ma non so chi;
il caseificio era del titolare dell'azienda ; “Né io né la IG ci Controparte_11 Pt_1
occupavamo degli animali, ma se ne occupavano altre persone;
eravamo circa
15 persone che lavoravamo insieme;
oltre alla IG c'era un Parte_1
certo il cui cognome mi sembra fosse , ricordo un certo Per_1 Per_2 Per_3
o un certo , ma non ricordo i cognomi;
ricordo che eravamo sia uomini Per_4 16
che donne. Lavoravo dal lunedì al sabato;
nel periodo invernale lavoravo dalle
7:00 alle 15:00, con un'ora di pausa;
nel periodo estivo lavoravo dalle 6:00 alle
14:00 sempre con un'ora di pausa;
la IG lavorava negli stessi Pt_1
giorni, con gli stessi orari;
la vedevo tutti i giorni;
quando arrivavamo ci ritrovavamo tutti sui terreni e poi ognuno aveva il suo compito;
vedevo la ricorrente anche quando andava via perché andavamo via tutti alla stessa ora.
Percepivo una retribuzione di € 45,00 a giornata;
avevo busta paga;
mi pagava il sig. e se non c'era lui mi pagava il figlio, ma per lo più mi Controparte_11
pagava il sig. mi pagava in contanti;
mi pagava ogni mese Controparte_11
ma, se vi era bisogno, mi dava anche qualche anticipo;
non so quanto la IG
percepisse di retribuzione;
non ho mai visto il sig. Pt_1 Controparte_11
consegnare dei soldi alla IG;
infatti, il sig. ci Parte_1 CP_11
convocava personalmente per pagarci nell'ufficio che era vicino ai terreni”.
Quanto all'esercizio del potere datoriale, il teste ha riferito che: “Il mio datore di lavoro era che era quasi sempre presente sui Controparte_11
terreni e se non c'era il figlio, del quale non ricordo il nome, che ci diceva cosa fare al posto del padre;
altrimenti era il sig. che ci diceva Controparte_11
cosa fare;
la mattina quando arrivavamo ci mandava dove vi era bisogno”.
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate tutte le giornate lavorative denunciate per l'azienda di non ho fatto causa Controparte_11
all' avverso la cancellazione”. CP_1
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_3
nel 2019 da agosto a dicembre per 102 giornate, ha Controparte_11
genericamente dichiarato, con riferimento alla ricorrente, che: “ho visto la IG , nel 2019, solo ad agosto e settembre e penso abbia Parte_1
lavorato per 51 giornate perché poi non l'ho più vista”, laddove il concetto di
“visto” non corrisponde all'esercizio di un'attività lavorativa considerando anche che il teste, in relazione alla mera presenza della ricorrente e all'eventuale rapporto di lavoro, si è espressa in forma dubitativa (“penso”)”. 17
Inoltre il teste ha ammesso di aver lavorato solo qualche volta con la ricorrente, riferendo che: “Io e la IG a volte lavoravamo Parte_1
insieme e a volte no, ma facevamo lo stesso lavoro;
ci occupavamo di piantare le piantine di ortaggi, come melanzane pomodori zucchine poi mettevamo i teli per la pacciamatura, le ali gocciolanti sempre sui terreni dove erano coltivati gli ortaggi;
ci occupavamo di pulire il caseificio dove la moglie del sig. produceva formaggi;
il caseificio era sui terreni;
sui terreni vi Controparte_11
erano anche animali, come ovo caprini e qualche mucca;
né io né la IG
ci occupavamo degli animali ma se ne occupavano gli uomini”. CP_14
È vero che il teste ha offerto una descrizione dell'aspetto fisico della ricorrente;
tuttavia, il fatto che l'abbia “vista” come dallo stesso riferita, non implica che la ricorrente, magari presente qualche volta sui terreni, abbia svolto un'attività connotata dal vincolo della subordinazione, i cui elementi, con riferimento all'anno 2019, non sono emersi dalle dichiarazioni del teste.
Altrettanto genericamente, anche con riferimento all'esercizio del potere datoriale, il teste ha riferito che: “il mio datore di lavoro era Controparte_11
che mi diceva cosa fare di mattina quando arrivavo e mi diceva se dovevo andare sui terreni o nel caseificio;
infatti, di mattina, quando arrivavamo, il sig. ci mandava o sui terreni nel caseificio;
nel caseificio noi ci Controparte_11
occupavano solo delle pulizie. Io lavoravo dal lunedì al sabato;
nel periodo invernale dalle 7:00 alle 15:00 e nel periodo estivo dalle 6:00 alle 14:00, sempre con un'ora di pausa;
la IG lavorava negli stessi Parte_1
giorni e con gli stessi orari;
io la vedevo più o meno ogni giorno. Percepivo una retribuzione di € 43,00 a giornata che mi venivano corrisposte dal sig. CP_11
che ogni 10/15 giorni mi dava un acconto e poi mi dava il saldo a fine mese;
ero pagata in contanti;
avevo busta paga;
la IG percepiva la Parte_1
stessa retribuzione” ammettendo tra l'altro che: “non ho mai visto il sig. consegnare dei soldi alla IG perché ci Controparte_11 Parte_1 18
convocava singolarmente nell'ufficio per pagarci;
l'ufficio era vicino al caseificio”.
Infine, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' le CP_1
giornate denunciate per l'azienda nel 2019; ho fatto causa Controparte_11
avverso la cancellazione, che è stata accolta e le giornate cancellate mi sono state riconfermate;
la IG non è stata chiamata come Parte_1
testimone nella mia causa”.
Il teste premettendo di aver lavorato per l'azienda Testimone_4
nel 2019 per 102 giornate da agosto a dicembre, ha riferito Controparte_11
che la IG “ha lavorato da luglio a settembre del 2019; so Parte_1
che ha iniziato a lavorare a luglio perché quando sono arrivata mi ha detto che era lì già da un mesetto;
prima di allora non conoscevo la ricorrente e dopo allora non l'ho più rivista”.
Genericamente il teste ha riferito che: “Io e la IG Parte_1
facevamo lo stesso lavoro e ci occupavamo della preparazione del terreno per la piantagione delle verdure;
ad esempio sistemavamo il telo e le ali gocciolanti;
inoltre raccoglievamo le verdure che variavano a seconda della stagione;
raccoglievamo quindi o pomodori o peperoni o broccoli o finocchi in base alla stagione;
inoltre ci occupavamo della pulizia del caseificio;
infatti nell'azienda vi era un caseificio sempre del titolare dell'azienda; ci occupavamo solo delle pulizie nel caseificio
Anche in relazione all'esercizio del potere datoriale il teste è stato generico nel riferire: “Ci diceva se dovevamo andare sui terreni o nel caseificio il sig. che ci dava le direttive quando arrivavamo la mattina;
il sig. CP_11
che io ricordi era presente ogni giorno e quando mancava lui vi era il CP_11
figlio che si chiama . CP_13
Pur avendo confermato l'orario di lavoro, il teste ha ammesso di non ricordare di aver visto la ricorrente ogni giorno, dichiarando che: “Lavoravo dalle 6:00 alle 14:00 in estate e dalle 7:00 alle 15:00 in inverno;
lavoravo dal 19
lunedì al sabato;
la IG lavorava negli stessi giorni e con gli Parte_1
stessi orari;
non ricordo se la vedevo ogni giorno;
qualche volta abbiamo lavorato fianco a fianco altrimenti, comunque, la vedevo nell'arco della giornata”
Quanto alla retribuzione, il teste ha riferito in maniera imprecisa che:
“Percepivo una retribuzione di circa € 43,00 al giorno;
mi pagava il sig. ogni 10/15 giorni in base alla sua disponibilità; mi pagava in contanti;
CP_11
avevo busta paga” esprimendosi in forma dubitativa sia con riferimento alla presenza della ricorrente, ammettendo di aver lavorato con lei fianco a fianco solo qualche volta, sia con riferimento alla retribuzione dalla stessa percepita
(esprimendosi in forma dubitativa sulla stessa percezione della retribuzione, dichiarando: “penso che la sig.ra percepisse la stessa retribuzione;
non Pt_1
ho mai visto il sig. dare dei soldi alla IG;
il sig. Controparte_11 Pt_1
mi consegnava la retribuzione in uno stanzino vicino al caseificio che CP_11
era adibito ad ufficio”).
Infine, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda ho fatto causa all avverso la Controparte_11 CP_1
cancellazione, che è in corso;
non so se la IG sia stata Parte_1
chiamata come testimone nella mia causa”.
Il teste , premettendo di aver lavorato presso l'azienda Testimone_5
di nel 2020 da agosto a settembre, con specifico riferimento Controparte_11
alla ricorrente ha confermato che: “Ho conosciuto i sig.ri e (…) Parte_1
quando ho lavorato per l'azienda di prima non li conoscevo;
Controparte_11
non li incontravo tutti i giorni ma ricordo che entrambi lavoravano lì; c'erano nello stesso periodo anche altre persone che lavoravano tra cui ricordo il nome di;
non mi vengono in mente altri nomi ma c'erano tante Testimone_2
persone. L'azienda si trova a Caraffa del BI in contrada San NN se ben ricordo, dove vi erano dei terreni agricoli e un caseificio;
io lavoravo nei 20
terreni agricoli e mi occupavo della pulizia di togliere le erbacce di mettere i teli neri sul terreno, di seminare gli ortaggi e della raccolta degli stessi”.
Con riferimento al numero di giornate che la ricorrente avrebbe svolto, il teste ha dichiarato che: “ricordo che la IG ha lavorato di meno del Pt_1
sig. penso per 51 giornate. Pt_5
Inoltre, il teste ha dimostrato di ricordare l'aspetto della ricorrente, dichiarando che: “Ricordo che la IG era bionda con capelli Parte_1
lunghi era un po' alta di corporatura normale ma non la vedo da tanto;
non ricordo se avesse gli occhi chiari o gli occhi scuri”.
Con riferimento all'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il teste ha riferito che: “ Io lavoravo in inverno dalle 7:00 alle
15:00 con una pausa pranzo e in estate dalle 6:00 alle 14:00 con una pausa pranzo;
lavoravo dal lunedì al venerdì; ricordo che il sig. aveva gli Pt_5
stessi orari in quanto, come ho detto, lo incontravo più spesso e ha lavorato per più tempo;
anche la IG aveva gli stessi orari di lavoro io la vedevo Pt_1
di mattina e quando ci vedevamo ci salutavamo soltanto”.
Con riferimento alla retribuzione e all'esercizio del potere datoriale il teste ha riferito che: “Io percepivo una retribuzione di 45 euro giornaliere e se avevo bisogno di un anticipo lo chiedevo;
mi pagava in contanti il sig. CP_13
che è il figlio di che è il titolare dell'azienda; io
[...] Controparte_11
avevo firmato il contratto con il sig. ma le direttive su cosa Controparte_11
dovevo fare mi venivano impartite da infatti il sig. CP_13 CP_11
non era presente sui terreni quando lavoravo;
quando arrivavo di
[...]
mattina trovavo il sig. che mi diceva di cosa dovevo occuparmi, CP_13
mi diceva se dovevo pulire o togliere le erbacce;
penso che anche i signori
e (…) venissero pagati e penso che venissero pagati allo stesso Parte_1
modo; non ho mai visto il sig. né il sig. Controparte_11 CP_13
consegnare dei soldi ai signori e (…); il sig. dava Parte_1 CP_13
ordini a tutti la mattina quando arrivavamo;
era lui che dirigeva;
l'ho visto 21
parlare sia con la IG che con (…) e penso che desse loro degli Pt_1
ordini”.
Infine, il teste ha riferito che: “l' mi ha cancellato le giornate CP_1
denunciate per l'azienda di ho fatto causa all avverso Controparte_11 CP_1
la cancellazione che è ancora in corso;
che io sappia i signori e Parte_1
non sono stati chiamati come testimoni nella mia Parte_6
causa”.
Orbene, l'istruttoria processuale non è stata in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento alla ricorrente per l'anno 2019, in quanto il teste ha dichiarato di aver lavorato per l'azienda Testimone_1
sia nell'anno 2019 che nell'anno 2020 ma ha smentito la Controparte_11
presenza della ricorrente nell'anno 2019, riferendo di aver lavorato con la stessa soltanto nel 2020 e confermando che ella avrebbe lavorato per 51 giornate.
Il teste , confermando gli elementi che connotano la Testimone_2
subordinazione, ha riferito di aver lavorato con la ricorrente soltanto nell'anno
2020.
I testi e pur avendo riferito di aver Testimone_3 Testimone_4
lavorato per l'azienda nell'anno 2019, hanno dichiarato di Controparte_11
aver “visto” la ricorrente, circostanza che di per sé non implica che la ricorrente fosse una dipendente in virtù di un contratto di lavoro subordinato, avendo peraltro il teste ammesso di aver lavorato “a volte” con la ricorrente, senza riferire parametri temporali precisi.
Il teste descrivendo l'aspetto della ricorrente, ha Testimone_5
confermato di aver lavorato insieme alla stessa nel solo anno 2020 e che la stessa ha lavorato per 51 giornate.
Giova rimarcare che la ricorrente lamenta la mancata iscrizione, sorretta solo in parte dall'accertamento ispettivo dell' che concerne il periodo CP_1
fino al 30 giugno 2020 e richiede il riconoscimento del rapporto di lavoro per il 22
periodo dal 28/08/2019, per 102 giornate e del rapporto di lavoro per il periodo dal 8/07/2020 al 24/09/2020, per 51 giornate.
In difetto di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione per una parte del periodo oggetto di domanda, considerando che l'ispezione dell' ha riguardo un periodo non del tutto coincidente rispetto CP_1
al periodo in cui parte ricorrente avrebbe lavorato alle dipendenze dell'azienda
- fermo restando l'onere incombente sul ricorrente di provare la CP_11
sussistenza del rapporto di lavoro dinanzi alla contestazione della genuinità dello stesso - non può non evidenziarsi che le testimonianze rese sono convergenti e concordanti con riferimento agli elementi che connotano il rapporto di lavoro limitatamente al periodo da agosto a settembre 2020.
È vero che nel caso che ci occupa, i testi potrebbero in astratto avere interesse al giudizio, tale da legittimarne la partecipazione, circostanza che li renderebbe incompatibili ai sensi dell'art. 246 c.p.c., atteso che una pronuncia di accoglimento produrrebbe effetti nella loro sfera giuridica, contribuendo a provare la sussistenza dei rapporti di lavoro.
Pur non volendo ravvisare un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che i testimoni abbiano una controversia per le medesime ragioni, relativamente anche agli stessi anni e con riferimento alla stessa azienda incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Tuttavia, la valutazione sull'attendibilità del teste va operata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto allegate e di tutte le risultanze istruttorie, da verificare nel loro complesso.
Nella specie, da un lato, il rapporto di lavoro della ricorrente è stato solo in parte (per l'anno 2019) interessato dall'ispezione dell' ( culminata con CP_1
l'annullamento dei rapporti di lavoro denunciati nel periodo di riferimento); dall'altro, in assenza di sufficiente documentazione a sostegno della mancata iscrizione, le risultanze istruttorie sono state convergenti nel confermare la 23
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'anno 2020, concentrato, in particolare, nel periodo da luglio a settembre per 51 giornate.
Nondimeno, dal verbale ispettivo, possono ricavarsi elementi a sostegno di quanto reclamato dal ricorrente;
infatti, si evince che , figlio di CP_13
e indicato dal ricorrente e da tutti i testi escussi come colui Controparte_11
che impartiva le direttive in assenza del padre, era “institore” nominato con atto notarile di procura redatto il 29 luglio 2020 rep. 5908, ossia in data successiva al periodo oggetto di accertamento (che copre il periodo fino al 30 giugno 2020).
Infine, all'esito dell'accertamento, gli ispettori hanno concluso che la consistenza dell'attività - non valutata inesistente - poteva essere gestita dai familiari del titolare con l'aiuto di qualche lavoratore, circostanza che non può che essere letta in combinato con la presenza di alcuni operai.
Pertanto, alla luce di un esame complessivo delle risultanze processuali, la circostanza che l'accertamento ispettivo si arresta al 30 giugno 2020 e che non vi siano ulteriori e successivi documenti in atti relativi all'azienda di CP_11
supera ogni eventuale profilo di inattendibilità che potrebbe ipotizzarsi
[...]
per i testi escussi, considerando che le dichiarazioni rese dai testi Tes_1
e sono perfettamente sovrapponibili.
[...] Testimone_5
Pertanto, alla luce delle risultanze processuali, ma anche tenendo conto delle risultanze dell'accertamento ispettivo eseguito dall' che, in difetto di CP_1
ulteriori e successivi documenti, si è arrestato al 30 giugno 2020, il ricorso proposto dall'odierna ricorrente, che reclama l'accertamento, ai fini dell'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza, del rapporto di lavoro intrattenuto con l'azienda per 102 giornate dal Controparte_11
28/08/2019 al 31/12/2019, con ogni conseguenza di legge e per 51 giornate dal
8/07/2020 al 24/09/2020, con ogni conseguenza di legge, va parzialmente accolto, avendo la stessa ottemperato all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro reclamato, limitatamente all'anno 2020 per 51 giornate. 24
Invece, con riferimento all'anno 2019, coperto dall'accertamento ispettivo, il ricorso va rigettato, considerando che, dall'istruttoria processuale, è emerso che la ricorrente ha lavorato, nell'anno 2020, da agosto a settembre, mentre non è stata confermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con riferimento all'anno 2019.
Ne discende il rigetto anche delle domande conseguenti al mancato riconoscimento delle giornate lavorative denunciate per l'anno 2019, relative alle indennità connesse, alle ripetizioni di indebito alle opposizioni ad avvisi di addebito e alle opposizioni conseguenti.
Infatti, la ricorrente non ha provato documentalmente né attraverso l'istruttoria processuale il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento delle indennità connesse all'iscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2019.
In ragione della soccombenza reciproca, le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3805 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra ha diritto ad essere iscritta negli elenchi agricoli del comune di Parte_1
residenza per l'anno 2020 per 51 giornate, con ogni conseguenza di legge;
-Rigetta ogni altra domanda proposta;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci