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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo LE Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 521/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 28.06.2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano C.F._2
Epicoco
APPELLANTI contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) (c.f. ), CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
(c.f. ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Antonello CodiceFiscale_7
BR
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
28.06.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“ , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale e Controparte_4 Parte_1 [...]
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art. Pt_2
2901 c.c., dell'atto di vendita a rogito del Notaio dell'11.7.2013, Persona_1 rep. N. 1442, con il quale il primo aveva venduto al secondo – figlio – la propria quota di proprietà, pari ad un mezzo, di una unità immobiliare, sita in San Vito dei
Normanni, alla via A. Gramsci sn, domandando altresì l'autorizzazione alla annotazione della emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di vendita, con vittoria e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Assumevano gli attori di essere creditori nei confronti di , quali Parte_1 prossimi congiunti (rispettivamente moglie e figli) di , deceduto Persona_2 nell'espletamento della propria attività lavorativa e del cui decesso il sarebbe Pt_1 stato riconosciuto responsabile in virtù della sentenza n. 2713/2014 emessa dal
Tribunale di Brindisi, con la quale lo stesso, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. per avere cagionato, per negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte del ed era stato condannato alla pena di anni due di CP_2 reclusione e al risarcimento del danno in favore degli odierni attori, costituiti parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede e riconoscendo una provvisionale di € 40.000,00 per ciascuna di esse.
Lamentavano gli attori che il suddetto atto – stipulato in pendenza del menzionato procedimento penale – era stato preordinato al fine di sottrarre uno dei beni del convenuto alle garanzie del credito ed era pertanto pregiudizievole nei loro confronti, avendo determinato una apprezzabile diminuzione del patrimonio del debitore, già di per sé insufficiente a soddisfare il credito da loro già vantato ed a maggior ragione di quello che in seguito sarebbe stato liquidato dal giudice civile.
Ritualmente costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, perché inammissibile ed infondata, rilevando, in particolare, che l'azione revocatoria era stata esperita senza indicazione alcuna della consistenza dell'intero patrimonio immobiliare del convenuto – già sottoposto ad esecuzione forzata da uno degli attori
2 – e sulla semplice allegazione del rapporto di parentela fra debitore ed acquirente, il quale aveva invece acquistato il bene a titolo oneroso, corrispondendo il prezzo convenuto attraverso la accensione di un mutuo.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti nonché attraverso C.T.U. volta alla stima del valore dell'immobile”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1435/2020, pubblicata il 25.11.2020, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda attoree e per
l'effetto dichiara l'inefficacia a norma dell'art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 dell'atto di compravendita stipulato a ministero del Notaio Persona_1 dell'11.7.2013 rep. 1442 nella parte in cui ha trasferito a Parte_1 [...]
la sua quota pari ad un mezzo della piena proprietà dell'appartamento sito Pt_2 in San Vito dei Normanni alla via Gramsci sn,, posto al piano rialzato (catastalmente piano terra) composto di tre vani e mezzo catastali, confinante con detta via, restanti beni dei venditori e con beni , salvo altri, censito nel Catasto fabbricati del Per_3 comune di San Vito dei Normanni al foglio 26, p.lla 2267 sub 2 cat. A/3 cl.4^, vani
3,5. Rendita € 271,14.;
2) Manda al Conservatore dei RRII per la trascrizione della presente sentenza;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquida in € 818,28 per le borsuali ed € 4.835,00 per compensi oltre 15% per R.S.G., Cap e IVA, nonché in via definitiva ed integrale alle spese di
CTU”.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello e con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 22.05.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria, con vittoria di spese di ctu e di lite di ambo i gradi.
Instaurato il contraddittorio, con unica comparsa depositata il 14.09.2021, si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo CP_4 Controparte_5 il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado.
3 Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.06.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame, gli appellanti contestano l'accoglimento dell'azione revocatoria, sull'assunto che il primo giudice abbia ingiustamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e di un illegittimo ricorso al ragionamento presuntivo.
Gli appellanti deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice:
- rispetto al tempus, l'atto traslativo dell'11.07.2013 per cui vi è revocatoria sarebbe anteriore al sorgere del credito degli appellati, la cui fonte è individuabile nelle disposizioni civili contenute nella sentenza penale pronunciata il 7.10.2014;
- l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito esclude la possibilità di desumere in via presuntiva dal vincolo di parentela i requisiti della scientia damni in capo al debitore alienante e al figlio acquirente, nonché della partecipatio fraudis in capo al figlio (cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019), vieppiù considerato che padre e figlio non erano più conviventi da tempo e che l'accensione di un mutuo e la documentata esecuzione di opere di migliora sull'immobile da parte del figlio escluderebbero di per sé la consapevolezza del pregiudizio e la partecipazione alla dolosa preordinazione in capo al figlio;
- il giudice non avrebbe potuto presume l'esistenza di un maggior credito dalla natura di provvisionale di quello azionato, considerato nel – nel corso del giudizio – non è stata fornita prova dell'evolversi del procedimento penale (e, quindi, alla eventuale conferma/modifica/revoca della pronuncia sulle statuizioni civili), né dell'introduzione di un autonomo giudizio civile per la quantificazione del danno risarcibile;
- l'eventus damni sarebbe insussistente, giacché il prezzo era stato versato con modalità tracciabili (bonifico bancario regolarmente accreditato su libretto postale nominativo – cfr. All. E5) previa accensione di mutuo ipotecario (cfr. All. E4);
l'immobile era stato venduto ad un prezzo congruo, come risulta da CTU (cfr. All. J); il patrimonio immobiliare del debitore (€ 316.830,75 per valore di mercato ovvero €
4 265.602,55 per abbattimento del 15% in funzione della vendita giudiziaria) sarebbe superiore all'importo precettato dal creditore, pari a € 202.371,75.
II. L'appello è infondato.
Preliminarmente alla confutazione dei motivi di gravame giova una premessa teorica.
Giusta disposizione dell'art. 2901 c.c. (“Il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni), quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (n.d.r. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (n.d.r. consilium fraudis);
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio (n.d.r. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (n.d.r. partecipatio fraudis)”), l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore, che – comportando una variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio di quest'ultimo – incidano negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente.
L'azione, dunque, persegue finalità di tipo cautelare e di conservazione dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (“in tema di revocatoria ordinaria, non [è] richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” cfr. Cass. Civ., ord. n. 20312/2024).
Quanto alla tipologia di credito tutelabile in revocatoria, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che per l'esercizio dell'azione revocatoria non sia necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa di credito legittima o una ragione di credito eventuale, anche se litigioso. Tanto si ricava dall'interpretazione letterale della norma (che offre esplicita tutela al credito
5 sottoposto a termine o condizione, quanto dall'interpretazione estensiva della norma per eadem ratio ai rapporti giuridici di aspettativa di credito), sia dalla finalità dell'azione (“l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
“la tutela, si può logicamente concludere, è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. ord. nn.
10548/2025, 1414/2023, 28141/2023);
- quanto al rapporto temporale tra credito e atto dispositivo del debitore, per costante giurisprudenza “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga
e non a quello del suo accertamento giudiziale. In particolare, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. nn. 11121/2020,
22161/2019, 1968 /2009, 12678/2001, 8013/1996);
- l'eventus damni consiste nella compromissione delle possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente;
sussiste allorché gli atti dispositivi del debitore abbiano causato una diminuzione quantitativa o qualitativa della primigenia garanzia patrimoniale, esponendo conseguentemente il creditore a un pericolo di danno, consistente nella incerta, possibile, eventuale infruttuosità dell'esecuzione coattiva del debito e/o nel rendere più complessa e difficoltosa l'esecuzione stessa.
Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, la potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo non deve valutarsi al momento del suo compimento, ma alla fase futura del soddisfacimento del credito tramite un giudizio di prognosi postuma ex ante, per apprezzare l'an e il quantum del fruttuoso soddisfacimento rispetto alla residua consistenza del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024, 20671/2018,
6 11892/2016, 2971/1999: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni”);
- quanto alla scientia damni in capo al debitore, ai fini della revocabilità dell'atto negoziale, non occorre che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere col dolo intenzionale di frodare i creditori ( cioè, di rendersi preordinatamente incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive), essendo sufficiente che egli abbia agito con mero dolo eventuale, cioè con la consapevolezza che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio, accettando tale circostanza come una conseguenza eventuale e collaterale dell'atto negoziale. Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità (Cass. Civ. n. 7262/2020)
In caso di atti a titolo oneroso successivi al credito è richiesta la medesima scientia damni in capo al terzo, “non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr., ex multiis, Cass. civ. nn.
11121/2020, 16825/2013).
Per costante giurisprudenza, la relativa prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici,“ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr., ex multiis, Cass. civ. nn. 11121/2020, 1286/2019);
- il consilium fraudis del debitore(cioè il dolo intenzionale)e la partecipatio fraudis del terzo (cioè la partecipazione o la conoscenza dell'intenzione fraudolenta del debitore) sono requisiti da accertarsi solo in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito.
III. Tanto premesso, a conferma della sentenza impugnata e a dimostrazione dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c. al caso di specie, le doglianze di parte appellante sono confutate come segue:
7 - rispetto al tempus, l'atto traslativo dell'11.07.2013 per cui vi è revocatoria è pacificamente successivo al sorgere del credito degli appellati: trattandosi di credito ex delictu, il fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria è costituito proprio dal decesso di a causa di un incidente sul lavoro verificatosi il Persona_2
29.09.2011. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, le statuizioni civili della sentenza penale non possono considerarsi fonte del credito, giacché le sentenze che pronunciano sull'azione aquiliana non influiscono sulla genesi del rapporto giuridico dedotto in giudizio, limitandosi ad accertare l'esistenza del fatto generatore dell'obbligazione e a determinare il valore del diritto di un diritto di credito già acquisito nella sfera giuridica del danneggiato, sebbene ontologicamente illiquido essendo un credito di valore e non di valuta. Tanto trova conferma nella citata giurisprudenza di legittimità secondo cui “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”;
- richiamando la citata giurisprudenza sulla azionabilità in revocatoria delle aspettative di credito e dei crediti litigiosi, le doglianze sull'incertezza dell'entità del credito risultano inconferenti, atteso che le esigenze cautelari e preventive sono tanto più urgenti quanto più incerta è l'entità del credito, dunque proprio nel periodo intercorrente tra la nascita del diritto di credito e quello dell'esatta determinazione del suo ammontare e, dunque, della effettiva esigibilità, trattandosi del frangente temporale che meglio si presta a preordinate compromissioni della garanzia generica da parte del debitore;
- parimenti non possono apprezzarsi le doglianze sull'eventus damni, atteso che la tracciabilità dell'operazione economica sottesa al negozio dispositivo, l'incasso del pretium, la capienza del patrimonio non sono di per sé indicativi della sicura, celere e fruttuosa solvenza del debitore, laddove – come nel caso di specie – si sia comunque verificata una variazione qualitativa del patrimonio, tramite la monetizzazione di un bene immobiliare, che è idonea a ridurre la garanzia generica data l'agevole consumazione/occultamento del denaro liquido;
- la sentenza non è censurabile nella parte in cui omette di accertare il consilium e la partecipatio fraudis, trattandosi di requisiti richiesti in caso di atto dispositivo oneroso anteriore al sorgere del credito;
8 - è salvo il giudizio per presunzioni cui è ricorso il primo giudice, posto che la richiamata giurisprudenza ammette la prova per presunzioni semplici della scientia damni in caso di atti onerosi successivi al credito, indicando come altamente indiziario il vincolo parentale tra debitore e terzo. Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente evidenziato la commistione tra lo stretto rapporto di parentela tra il debitore (padre) e il terzo (figlio) e la gravità del fatto illecito generatore del credito, inferendo che la morte sul lavoro di un uomo alle dipendenze dell'azienda del padre
è un fatto talmente grave da non poter non essere conosciuto dal figlio, vieppiù considerando l'appartenenza del figlio all'Arma dei Carabinieri già all'epoca dell'occorso e la successiva condanna del padre per omicidio colposo.
Giova precisare che gli appellanti si sono profusi in argomentazioni atte a dimostrare l'insussistenza della partecipatio fraudis, senza fornire elementi utili a contraddire la tesi giudiziale sulla sussistenza della scientia damni.
IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di
Brindisi n. 1435/2020, pubblicata il 25.11.2020;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del grado d'appello, pari a complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.12.2025
9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Patrizia Evangelista
10
Il Presidente
Dott.Riccardo LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo LE Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 521/2021 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 28.06.2023 promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Stefano C.F._2
Epicoco
APPELLANTI contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) (c.f. ), CodiceFiscale_4 Controparte_3 CodiceFiscale_5
(c.f. ) e Controparte_4 CodiceFiscale_6 Controparte_5
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv.to Antonello CodiceFiscale_7
BR
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del
28.06.2023, al cui contenuto qui si rinvia.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“ , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3
hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale e Controparte_4 Parte_1 [...]
, chiedendo la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti, ai sensi dell'art. Pt_2
2901 c.c., dell'atto di vendita a rogito del Notaio dell'11.7.2013, Persona_1 rep. N. 1442, con il quale il primo aveva venduto al secondo – figlio – la propria quota di proprietà, pari ad un mezzo, di una unità immobiliare, sita in San Vito dei
Normanni, alla via A. Gramsci sn, domandando altresì l'autorizzazione alla annotazione della emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di vendita, con vittoria e condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Assumevano gli attori di essere creditori nei confronti di , quali Parte_1 prossimi congiunti (rispettivamente moglie e figli) di , deceduto Persona_2 nell'espletamento della propria attività lavorativa e del cui decesso il sarebbe Pt_1 stato riconosciuto responsabile in virtù della sentenza n. 2713/2014 emessa dal
Tribunale di Brindisi, con la quale lo stesso, era stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. per avere cagionato, per negligenza, imprudenza ed imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte del ed era stato condannato alla pena di anni due di CP_2 reclusione e al risarcimento del danno in favore degli odierni attori, costituiti parti civili, rimettendo la liquidazione in separata sede e riconoscendo una provvisionale di € 40.000,00 per ciascuna di esse.
Lamentavano gli attori che il suddetto atto – stipulato in pendenza del menzionato procedimento penale – era stato preordinato al fine di sottrarre uno dei beni del convenuto alle garanzie del credito ed era pertanto pregiudizievole nei loro confronti, avendo determinato una apprezzabile diminuzione del patrimonio del debitore, già di per sé insufficiente a soddisfare il credito da loro già vantato ed a maggior ragione di quello che in seguito sarebbe stato liquidato dal giudice civile.
Ritualmente costituitisi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, perché inammissibile ed infondata, rilevando, in particolare, che l'azione revocatoria era stata esperita senza indicazione alcuna della consistenza dell'intero patrimonio immobiliare del convenuto – già sottoposto ad esecuzione forzata da uno degli attori
2 – e sulla semplice allegazione del rapporto di parentela fra debitore ed acquirente, il quale aveva invece acquistato il bene a titolo oneroso, corrispondendo il prezzo convenuto attraverso la accensione di un mutuo.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione allegata dalle parti nonché attraverso C.T.U. volta alla stima del valore dell'immobile”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 1435/2020, pubblicata il 25.11.2020, ha così provveduto: “1) Accoglie la domanda attoree e per
l'effetto dichiara l'inefficacia a norma dell'art. 2901 c.c. nei confronti di CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 dell'atto di compravendita stipulato a ministero del Notaio Persona_1 dell'11.7.2013 rep. 1442 nella parte in cui ha trasferito a Parte_1 [...]
la sua quota pari ad un mezzo della piena proprietà dell'appartamento sito Pt_2 in San Vito dei Normanni alla via Gramsci sn,, posto al piano rialzato (catastalmente piano terra) composto di tre vani e mezzo catastali, confinante con detta via, restanti beni dei venditori e con beni , salvo altri, censito nel Catasto fabbricati del Per_3 comune di San Vito dei Normanni al foglio 26, p.lla 2267 sub 2 cat. A/3 cl.4^, vani
3,5. Rendita € 271,14.;
2) Manda al Conservatore dei RRII per la trascrizione della presente sentenza;
3) Condanna i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquida in € 818,28 per le borsuali ed € 4.835,00 per compensi oltre 15% per R.S.G., Cap e IVA, nonché in via definitiva ed integrale alle spese di
CTU”.
2. Avverso la sentenza hanno proposto appello e con atto di Parte_1 Parte_2 citazione notificato il 22.05.2021, proponendo i motivi di seguito enunciati, e chiedendo il rigetto dell'azione revocatoria, con vittoria di spese di ctu e di lite di ambo i gradi.
Instaurato il contraddittorio, con unica comparsa depositata il 14.09.2021, si sono costituiti in giudizio , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e , contestando quanto ex adverso dedotto, e chiedendo CP_4 Controparte_5 il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente grado.
3 Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.06.2023, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con l'atto di gravame, gli appellanti contestano l'accoglimento dell'azione revocatoria, sull'assunto che il primo giudice abbia ingiustamente ritenuto sussistenti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c. sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e di un illegittimo ricorso al ragionamento presuntivo.
Gli appellanti deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice:
- rispetto al tempus, l'atto traslativo dell'11.07.2013 per cui vi è revocatoria sarebbe anteriore al sorgere del credito degli appellati, la cui fonte è individuabile nelle disposizioni civili contenute nella sentenza penale pronunciata il 7.10.2014;
- l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito esclude la possibilità di desumere in via presuntiva dal vincolo di parentela i requisiti della scientia damni in capo al debitore alienante e al figlio acquirente, nonché della partecipatio fraudis in capo al figlio (cfr. Cass. Civ. n. 1286/2019), vieppiù considerato che padre e figlio non erano più conviventi da tempo e che l'accensione di un mutuo e la documentata esecuzione di opere di migliora sull'immobile da parte del figlio escluderebbero di per sé la consapevolezza del pregiudizio e la partecipazione alla dolosa preordinazione in capo al figlio;
- il giudice non avrebbe potuto presume l'esistenza di un maggior credito dalla natura di provvisionale di quello azionato, considerato nel – nel corso del giudizio – non è stata fornita prova dell'evolversi del procedimento penale (e, quindi, alla eventuale conferma/modifica/revoca della pronuncia sulle statuizioni civili), né dell'introduzione di un autonomo giudizio civile per la quantificazione del danno risarcibile;
- l'eventus damni sarebbe insussistente, giacché il prezzo era stato versato con modalità tracciabili (bonifico bancario regolarmente accreditato su libretto postale nominativo – cfr. All. E5) previa accensione di mutuo ipotecario (cfr. All. E4);
l'immobile era stato venduto ad un prezzo congruo, come risulta da CTU (cfr. All. J); il patrimonio immobiliare del debitore (€ 316.830,75 per valore di mercato ovvero €
4 265.602,55 per abbattimento del 15% in funzione della vendita giudiziaria) sarebbe superiore all'importo precettato dal creditore, pari a € 202.371,75.
II. L'appello è infondato.
Preliminarmente alla confutazione dei motivi di gravame giova una premessa teorica.
Giusta disposizione dell'art. 2901 c.c. (“Il creditore, anche se il credito è soggetto
a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (c.d. eventus damni), quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (n.d.r. scientia damni) o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (n.d.r. consilium fraudis);
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio (n.d.r. scientia damni) e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione (n.d.r. partecipatio fraudis)”), l'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inopponibili al creditore gli atti di disposizione compiuti dal debitore, che – comportando una variazione quantitativa e/o qualitativa dell'intero patrimonio di quest'ultimo – incidano negativamente sulla garanzia patrimoniale generica, compromettendo le possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente.
L'azione, dunque, persegue finalità di tipo cautelare e di conservazione dell'integrità futura della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore (“in tema di revocatoria ordinaria, non [è] richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito” cfr. Cass. Civ., ord. n. 20312/2024).
Quanto alla tipologia di credito tutelabile in revocatoria, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che per l'esercizio dell'azione revocatoria non sia necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una aspettativa di credito legittima o una ragione di credito eventuale, anche se litigioso. Tanto si ricava dall'interpretazione letterale della norma (che offre esplicita tutela al credito
5 sottoposto a termine o condizione, quanto dall'interpretazione estensiva della norma per eadem ratio ai rapporti giuridici di aspettativa di credito), sia dalla finalità dell'azione (“l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali;
“la tutela, si può logicamente concludere, è preventiva tanto quanto eventuale è il credito che ne è l'oggetto” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. ord. nn.
10548/2025, 1414/2023, 28141/2023);
- quanto al rapporto temporale tra credito e atto dispositivo del debitore, per costante giurisprudenza “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga
e non a quello del suo accertamento giudiziale. In particolare, nel caso di credito litigioso – comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria – per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. nn. 11121/2020,
22161/2019, 1968 /2009, 12678/2001, 8013/1996);
- l'eventus damni consiste nella compromissione delle possibilità future del creditore di soddisfarsi pienamente e agevolmente;
sussiste allorché gli atti dispositivi del debitore abbiano causato una diminuzione quantitativa o qualitativa della primigenia garanzia patrimoniale, esponendo conseguentemente il creditore a un pericolo di danno, consistente nella incerta, possibile, eventuale infruttuosità dell'esecuzione coattiva del debito e/o nel rendere più complessa e difficoltosa l'esecuzione stessa.
Posto che una situazione di pericolo è tale in relazione alla sua potenzialità cagionatrice di un danno futuro, la potenzialità pregiudizievole dell'atto dispositivo non deve valutarsi al momento del suo compimento, ma alla fase futura del soddisfacimento del credito tramite un giudizio di prognosi postuma ex ante, per apprezzare l'an e il quantum del fruttuoso soddisfacimento rispetto alla residua consistenza del patrimonio del debitore (cfr. Cass. Civ. nn. 20312/2024, 20671/2018,
6 11892/2016, 2971/1999: “in tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell' eventus damni”);
- quanto alla scientia damni in capo al debitore, ai fini della revocabilità dell'atto negoziale, non occorre che l'autore del medesimo lo abbia posto in essere col dolo intenzionale di frodare i creditori ( cioè, di rendersi preordinatamente incapiente rispetto alle loro future azioni esecutive), essendo sufficiente che egli abbia agito con mero dolo eventuale, cioè con la consapevolezza che l'atto negoziale avrebbe reso più difficile per i creditori l'aggressione del suo patrimonio, accettando tale circostanza come una conseguenza eventuale e collaterale dell'atto negoziale. Alla semplice conoscenza va equiparata la agevole conoscibilità (Cass. Civ. n. 7262/2020)
In caso di atti a titolo oneroso successivi al credito è richiesta la medesima scientia damni in capo al terzo, “non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito” (cfr., ex multiis, Cass. civ. nn.
11121/2020, 16825/2013).
Per costante giurisprudenza, la relativa prova può essere ricavata anche da presunzioni semplici,“ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr., ex multiis, Cass. civ. nn. 11121/2020, 1286/2019);
- il consilium fraudis del debitore(cioè il dolo intenzionale)e la partecipatio fraudis del terzo (cioè la partecipazione o la conoscenza dell'intenzione fraudolenta del debitore) sono requisiti da accertarsi solo in caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito.
III. Tanto premesso, a conferma della sentenza impugnata e a dimostrazione dell'applicabilità dell'art. 2901 c.c. al caso di specie, le doglianze di parte appellante sono confutate come segue:
7 - rispetto al tempus, l'atto traslativo dell'11.07.2013 per cui vi è revocatoria è pacificamente successivo al sorgere del credito degli appellati: trattandosi di credito ex delictu, il fatto costitutivo dell'obbligazione risarcitoria è costituito proprio dal decesso di a causa di un incidente sul lavoro verificatosi il Persona_2
29.09.2011. Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, le statuizioni civili della sentenza penale non possono considerarsi fonte del credito, giacché le sentenze che pronunciano sull'azione aquiliana non influiscono sulla genesi del rapporto giuridico dedotto in giudizio, limitandosi ad accertare l'esistenza del fatto generatore dell'obbligazione e a determinare il valore del diritto di un diritto di credito già acquisito nella sfera giuridica del danneggiato, sebbene ontologicamente illiquido essendo un credito di valore e non di valuta. Tanto trova conferma nella citata giurisprudenza di legittimità secondo cui “il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”;
- richiamando la citata giurisprudenza sulla azionabilità in revocatoria delle aspettative di credito e dei crediti litigiosi, le doglianze sull'incertezza dell'entità del credito risultano inconferenti, atteso che le esigenze cautelari e preventive sono tanto più urgenti quanto più incerta è l'entità del credito, dunque proprio nel periodo intercorrente tra la nascita del diritto di credito e quello dell'esatta determinazione del suo ammontare e, dunque, della effettiva esigibilità, trattandosi del frangente temporale che meglio si presta a preordinate compromissioni della garanzia generica da parte del debitore;
- parimenti non possono apprezzarsi le doglianze sull'eventus damni, atteso che la tracciabilità dell'operazione economica sottesa al negozio dispositivo, l'incasso del pretium, la capienza del patrimonio non sono di per sé indicativi della sicura, celere e fruttuosa solvenza del debitore, laddove – come nel caso di specie – si sia comunque verificata una variazione qualitativa del patrimonio, tramite la monetizzazione di un bene immobiliare, che è idonea a ridurre la garanzia generica data l'agevole consumazione/occultamento del denaro liquido;
- la sentenza non è censurabile nella parte in cui omette di accertare il consilium e la partecipatio fraudis, trattandosi di requisiti richiesti in caso di atto dispositivo oneroso anteriore al sorgere del credito;
8 - è salvo il giudizio per presunzioni cui è ricorso il primo giudice, posto che la richiamata giurisprudenza ammette la prova per presunzioni semplici della scientia damni in caso di atti onerosi successivi al credito, indicando come altamente indiziario il vincolo parentale tra debitore e terzo. Nel caso di specie, il primo giudice ha correttamente evidenziato la commistione tra lo stretto rapporto di parentela tra il debitore (padre) e il terzo (figlio) e la gravità del fatto illecito generatore del credito, inferendo che la morte sul lavoro di un uomo alle dipendenze dell'azienda del padre
è un fatto talmente grave da non poter non essere conosciuto dal figlio, vieppiù considerando l'appartenenza del figlio all'Arma dei Carabinieri già all'epoca dell'occorso e la successiva condanna del padre per omicidio colposo.
Giova precisare che gli appellanti si sono profusi in argomentazioni atte a dimostrare l'insussistenza della partecipatio fraudis, senza fornire elementi utili a contraddire la tesi giudiziale sulla sussistenza della scientia damni.
IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di
Brindisi n. 1435/2020, pubblicata il 25.11.2020;
2) condanna e al pagamento, in solido, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 delle spese del grado d'appello, pari a complessivi € 10.000,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 3.12.2025
9 Il Consigliere est.
Dott.ssa Patrizia Evangelista
10
Il Presidente
Dott.Riccardo LE