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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1121/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in San Marcellino (Ce) alla Via G.B. Vico n. 15, presso lo studio dell'avv. Rosetta
Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Firenze (Fi) alla Via Madonna della Tosse n. 6, presso lo studio dell'avv. Chiara
Vannucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 19.03.2025, e Parte_1
, premettevano di avere contratto matrimonio civile in Trentola Parte_2
UC (CE) in data 15.12.2022, evidenziando che dalla loro unione non erano nati figli.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi, la causa vaniva riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
B) i coniugi, provvederanno direttamente alle rispettive necessità, e non si dovranno corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento.
C) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio. D) Spese del presente giudizio integralmente a carico della
Sig.ra . Parte_1
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento pag. 2/3 del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.07.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 riportate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola UC (Ce), (atto n. 23, parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1121/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1121 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in San Marcellino (Ce) alla Via G.B. Vico n. 15, presso lo studio dell'avv. Rosetta
Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 in Firenze (Fi) alla Via Madonna della Tosse n. 6, presso lo studio dell'avv. Chiara
Vannucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di Cancelleria. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato il 19.03.2025, e Parte_1
, premettevano di avere contratto matrimonio civile in Trentola Parte_2
UC (CE) in data 15.12.2022, evidenziando che dalla loro unione non erano nati figli.
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi;
quindi, la causa vaniva riservata al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
B) i coniugi, provvederanno direttamente alle rispettive necessità, e non si dovranno corrispondere alcuna somma a titolo di mantenimento.
C) I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio. D) Spese del presente giudizio integralmente a carico della
Sig.ra . Parte_1
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento pag. 2/3 del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'11.07.1983, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 riportate in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trentola UC (Ce), (atto n. 23, parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2022) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3