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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 174/2024
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicolò Crasci Presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.174/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...]e residente a [...]
già titolare della ditta individuale Controparte 1 C.F. C.F. 1
"rappresentato e difeso, con sede a San Giovanni La Punta (CT) via Marche n. 8 P.I P.IVA 1
giusta procura in atti dall'Avv. Vittorio Mazzoccoli, C.F. C.F. 2
APPELLANTE
CONTRO
sito in Mascali, in persona del suo amministratore pro Controparte 2
Controparte 3 , cod. fis. P.IVA 2 elettivamente domiciliato in Giarre piazza tempore Rag.
Sac. Spina n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Patané (cod. fis. C.F. 3 ) che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATO
In fatto e in diritto
Controparte_1 del geom. Parte 1 Con atto di citazione notificato in data 02/08/2012 la ditta conveniva innanzi al Tribunale Civile di Catania Sezione Distaccata di Giarre il condominio
[...]
CP 2 angolo CP 2 sito in Mascali fraz. Parte 2 . L'attore esponeva:
di aver stipulato con il predetto condominio un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di restauro sull'edificio condominiale sito in Mascali fraz. Fondachello, CP 2 angolo CP 2 .
Il complessivo importo dei lavori appaltati era pari ad € 148.841,77 IVA esclusa;
che il CP_2 ometteva di versare l'acconto iniziale del 20% sui lavori e ritardava nel pagamento dei SAL;
comunicava la sospensione dei lavori a partire dal
-- che in data 27.07.2011 la Controparte_1
2.8.2011, per come realmente fatto;
-- che in data 13.10.2011 la Controparte_1 invitava l'amministratore al pagamento della fattura n.
23 del 13.10.2011 per € 24.842,00;
― che successivamente la medesima ditta richiedeva il pagamento della somma di € 33.325,84 come da conteggi redatti dal D.L.;
-che a causa dell'inadempimento del condominio l'impresa appaltatrice non poteva incamerare la residuale somma di € 66.614,07 che avrebbe potuto ottenere dal completamento delle opere commissionatele.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva al Tribunale Civile di Catania Sezione Distaccata di Giarre:
― di dichiarare l'inadempimento del condominio e conseguentemente risolto il contratto d'appalto per esclusiva responsabilità di quest'ultimo;
CP 2 a pagare l'importo ancora dovuto sui lavori realizzati che quantificava
-- di condannare il in € 12.923,26;
- di condannare il condominio al risarcimento dei danni che l'appaltatore avrebbe subito e che stimava in € 66.614,07 ricavandolo dalla differenza aritmetica fra l'importo dei lavori di cui in contratto e quelli effettivamente eseguiti. Ciò oltre alla condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio in data 7.12.2012 il condominio convenuto il quale chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti dalla ditta Controparte 1 e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale. Evidenziava l'Ente di gestione: che ad essere inadempiente era stata piuttosto l'impresa di costruzioni la quale, alla data in cui sospendeva i lavori, cioè nel luglio del 2011, aveva ricevuto il pagamento di tutte le fatture emesse, tutte pagate entro il termine di giorni 10 stabilito dal contratto. Al contrario era stata invece la ditta appaltatrice che, con una decisione repentina e senza preavviso, nel giro di una settimana, aveva smontato ingiustificatamente il ponteggio e abbandonato il cantiere;
- che la sospensione dei lavori da parte della ditta avveniva non per inadempienze del condominio ma perché l'impresa, nel frattempo, aveva ritenuto più conveniente effettuare lavori presso altro condominio;
- che, alla data in cui l'impresa sospendeva definitivamente i lavori, tutte le fatture emesse risultavano essere state pagate e, pertanto, non poteva dirsi sussistere un inadempimento del CP_2 : infatti condizione sine qua non per il pagamento alla ditta, da parte del CP_2 era l'emissione della
,
relativa fattura. Non a caso e fino a quel momento nessuna diffida di pagamento era pervenuta al condominio da parte dell'impresa;
- che successivamente alla sospensione dei lavori, avvenuta nel luglio del 2011, la Controparte_1 emetteva ulteriori fatture, per lavori già effettuati e quantificati dalla D.L., che venivano regolarmente e tempestivamente pagate dal condominio;
- che in data 13.10.2011 si verificava un episodio paradossale allorquando l'impresa, da una parte emetteva la fattura di importo pari ad € 24.482,00, dall'altro, unitamente alla stessa, inviava al condominio una missiva di pari data (anch'essa del 13.10.2011), redatta dal legale dell'impresa, ove si lamentava il mancato pagamento proprio della predetta fattura appena inviata ed emessa quello stesso giorno. Tale diffida, la prima ricevuta fino a quel momento dal CP 2 era da quest'ultimo "
prontamente contestata con racc. a/r del 3.11.2011 (Doc. all. n. 5 fascicolo primo grado), ove piuttosto veniva messo in risalto che ad aver contravvenuto agli obblighi contrattuali era la Controparte_1 per l'illegittima sospensione dei lavori;
- che seguivano successivamente contatti tra le parti per una possibile ripresa dei lavori che sembravano aver avuto una positiva conclusione nell'assemblea condominiale del 31.5.2012, svoltasi alla presenza del geom. e del D.L., nella quale si concordava la ripresa degli Parte 1
interventi edilizi appaltati a partire da gennaio 2013. Tuttavia, prima di quella data, perveniva al CP 2 l'atto di citazione di cui al presente giudizio, che poneva fine alla possibilità di definire bonariamente la controversia.
Descritto come sopra il fatto storico, parte convenuta evidenziava che l'importo residuo eventualmente dovuto alla ditta, alla luce dei lavori eseguiti e di quanto previsto in contratto, era in ogni caso di molto inferiore a quanto richiesto in citazione, sicché nessun grave inadempimento che legittimasse la risoluzione del contratto poteva dirsi sussistente. Difatti, tenendo conto dei lavori quantificati dalla D.L. negli stati di avanzamento emessi e dei pagamenti fatti, il residuo dovuto era, salvo errori e omissioni, di € 5.643,93. Somma che diveniva addirittura 1.121,41 se si detraeva il 5% di accantonamento sui lavori, previsto a garanzia dall'art. 5 del contratto di appalto. Importo che il CP 2 non era tenuto a versare in assenza di autorizzazione da parte della Direzione Lavori, che sarebbe dovuta avvenire all'esito della constatazione dei lavori finiti. In via riconvenzionale, inoltre, il CP 2 convenuto rilevava che,
qualche mese dopo l'abbandono del cantiere e precisamente nel novembre 2012, nelle aree oggetto di intervento, erano emersi vizi sui lavori eseguiti, nello specifico costituiti da rigonfiamenti e microlesioni della tinteggiatura dell'intonaco e, in relazione agli stessi, formulava domanda riconvenzionale per il complessivo importo di euro 10.000,00 unitamente al danno subito dal mancato completamento dei lavori appaltati, quantificati in ulteriori euro 15.000.
CP 4In data 11.07.2019 veniva espletata la prova testimoniale, con l'audizione dell'ing. mentre il geom. Parte 1 non si presentava a rendere interrogatorio formale.
Dopo l'acquisizione della prova orale il CP_2 insisteva per la nomina di CTU che veniva disposta con successiva ordinanza del 06.07.2020 a mezzo della quale veniva nominato un perito con mandato di accertare l'iter esecutivo dei lavori e la consistenza delle opere eseguite, i rapporti dare/ avere, l'eventuale esistenza di vizi nelle opere e la quantificazione di danni riconducibili ad essi e alla mancata esecuzione dei lavori
. Quest'ultimo, La Consulenza veniva rinnovata e veniva nominato l'ing. Persona 1
espletata la consulenza e fornita risposta alle note del condominio (seppur in modo non CP_2 esauriente nella parte relativa alla quantificazione dei danni patiti dal condominio, per come tempestivamente contestato allo stesso CTU e successivamente rilevato dal convenuto all'udienza cartolare del 5.5.2022 ove si chiedeva il richiamo del CTU), depositava infine la propria relazione.
Nella stessa quantificava in € 7.134,26 il residuo saldo dovuto all'impresa Controparte_1 e in €
2.500,00 la quantificazione dei danni lamentati dal CP_2 per la cattiva esecuzione dei lavori e
i vizi riscontrati. Pertanto, fatta la differenza tra i superiori importi, quantificava in € 4.634,26 quanto infine dovuto dal Condominio alla ditta Controparte_1
Trasferita la causa dalla sede distaccata alla sede centrale del Tribunale di Catania, all'udienza del
12.06.2023 la stessa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti e con preliminare richiesta del Controparte_2 di richiamo del CTU, ritenendo parte convenuta che il Consulente avesse omesso di quantificare ulteriori danni determinati da vizi nell'esecuzione dei lavori.
In data 4.1.2024 veniva pubblicata la sentenza emessa all'esito del giudizio sopra descritto. Nella stessa il Giudice di primo grado faceva proprie le risultanze della CTU, e per l'effetto regolava i rapporti dare/ avere tra le parti alla luce di quanto emerso dalla stessa. Nello specifico, quantificato in € 7.134,26 l'importo residuo dovuto alla ditta, detraeva da tale somma il risarcimento riconosciuto al CP 2 per la cattiva esecuzione dei lavori e determinato dal CTU in € 2.500, riconoscendo infine a parte attrice la differenza derivante tra i due importi e pari ad € 4.634,26. Indi compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la che eccepiva la nullità Parte 3
della sentenza di primo grado per omessa motivazione, essendosi la stessa limitata a richiamare le risultanze della CTU, nulla giustificando in merito alle richieste formulate da parte attrice, sicché non era dato sapere le ragioni del loro rigetto. Oltre a quanto sopra riteneva comunque ingiusta la sentenza CP in questione. Rilevava al riguardo che, dalla deposizione resa dal D.L. Ing. emergeva che i lavori erano stati eseguiti sotto la sua stretta sorveglianza, con predisposizione dei SAL, previa verifica delle loro corretta esecuzione. Piuttosto, sarebbe stato il condominio a pagare i lavori con ritardo in violazione degli impegni contrattuali assunti, con conseguenti gravi danni economici per l'appaltatore per la difficoltà di pagare le maestranze e i fornitori. Precisava che le fatture emesse tenevano conto delle disponibilità economiche del condominio e non dell'effettiva quantità, ben maggiore, dei lavori eseguiti e che la stessa assemblea condominiale dava atto dei lamentati ritardi nella riunione del
31.05.2012. Inoltre, dalla stessa CTU, emergeva ad aprile 2020 un saldo negativo di 24.835,65 tra i pagamenti effettuati dal condominio e l'importo lavori quantificato nei SAL, mentre solo nell'anno
2012 l'importo residuo a credito dell'impresa veniva ridotto ad € 7.134,26 per come accertato dal
CTU. In conclusione controparte riteneva che andasse accertato l'esclusivo inadempimento del CP_2 con pronuncia di risoluzione del contratto per suo inadempimento (che a suo dire in assenza di pronuncia sul punto sarebbe ancora in vita) e condanna dell'appellato al risarcimento, da calcolarsi nella differenza tra l'importo dei lavori appaltati e quelli eseguiti e cioè in € 66.614,07 cifra che però limitava - come da rinuncia economica effettuata nel giudizio di primo grado nel rispetto della competenza per valore del GOT subentrato nella causa a €. 45.000,00 quale differenza tra l'importo dei lavori di cui in contratto e i lavori già eseguiti. Infine chiedeva la condanna del condominio CP 2 al pagamento di €. 7.134,26 quale residuo dovuto così come dal CTU.
Costituitosi, il CP_2 eccepiva la inammissibilità del gravame per mancato rispetto del novellato art. 342 c.p.c. Indi eccepiva altresì l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza non appellati. Rilevava infatti che nessuna censura, né impugnazione era stata formulata in relazione al capo di sentenza che riconosceva e accoglieva, seppur parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dal per l'esistenza di vizi nell'esecuzione dei lavori, con riconoscimento dell'importo di € CP 2
2.500,00 di talchè su tale punto di sentenza poteva quindi considerarsi sceso il giudicato, non essendo oggetto di alcuna censura nell'atto di appello. Conseguentemente deduceva che l'unica questione da esaminare, ove l'appello proposto avesse il vaglio dell'ammissibilità, atteneva alla chiesta risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del CP 2 e al rigetto delle domande risarcitorie formulate dalla ditta CP_1
[...] e quantificate nella differenza tra l'importo appaltato e quello dei lavori eseguiti, poi ulteriormente ridotto in € 45.000.
In ordine alla domanda di risoluzione evidenziava che entrambe le parti avevano avuto interesse alla risoluzione del rapporto dovendosi solo definire in sede di giudizio i rapporti economici tra le stesse alla stregua della condotta tenuta in sede di esecuzione del rapporto contrattuale.
Faceva rilevare a questi fini che l'inadempimento del rapporto non era imputabile al condominio poiché la ditta Controparte_1 aveva abbandonato il cantiere sua sponte a fine del mese di luglio del 2011, per dedicarsi ad altro appalto in diverso condominio e che da quel momento tutte le fatture da essa emesse e inoltrate al Condominio CP 2 Controparte_2 erano state regolarmente pagate entro 10 giorni dalla loro emissione, come da contratto. Inoltre evidenziava che l'abbandono del cantiere era stato motivato dal fatto che la ditta aveva trovato più conveniente lavorare presso un altro cantiere.
Deduceva che al contrario - parte danneggiata dall'altrui inadempimento era il CP 2 stesso il quale era stato costretto a riappaltare i rimanenti lavori, sopportando spese ulteriori di natura tecnica e amministrativa, oltre i conseguenti aumenti di costi delle materie prime, nel frattempo verificatisi.
Metteva ancora in evidenza che nessuna prova era stata fornita dalla ditta appaltante in ordine ai danni subiti e che conseguentemente anche la compensazione delle spese effettuata dal primo giudice era corretta. Chiedeva quindi il rigetto del gravame.
Tanto esposto in punto di fatto osserva la Corte, in ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata dal CP 2 che non vi è dubbio che il gravame proposto sia succinto e poco approfondito in ordine alla disamina fattuale della lunga vicenda che ha interessato le parti, ciò nonostante è chiaramente evincibile dal tenore dell'atto che l'appellante - dopo avere formulato una eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione - si duole della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo decidente e invoca una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e condanna al risarcimento del danno ripercorrendo le motivazioni che sostengono tale istanza.
Tale doglianza, sia pure espressa in modo sintetico (ma non poteva essere diversamente data la assoluta stringatezza della motivazione espressa dal primo giudice), è tuttavia idonea a far ritenere che sia stato sufficientemente assolto quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Tanto esposto, e dovendo essere vagliata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, va detto che la stessa è certamente fondata.
La decisione emessa dal Tribunale infatti si limita a riproporre le conclusioni del CTU in termini di mera quantificazione dei rapporti di dare e avere tra le parti limitandosi poi a stabilire, in relazione alle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno dalle stesse formulate: "La
reciproca soccombenza parziale delle parti in ordine alle rispettive domande giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali", senza spiegare su cosa si fondi in termini di diritto e di prova tale soccombenza parziale (e senza che in tal senso possa certamente ovviare la
CTU-sia pure succintamente richiamata dal primo giudice - cui è demandato solo un vaglio di natura tecnica e contabile).
Nei fatti cioè il primo decidente nulla spiega in ordine alle motivazioni logico giuridiche afferenti i motivi di doglianza di ciascuna parte (ossia per la ditta appaltatrice il mancato pagamento del corrispettivo nel termine previsto e per il CP 2 la doglianza afferente la cattiva esecuzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della impresa di lavori in data antecedente alla scadenza naturale del contratto). Né minimamente si addentra nella valutazione della gravità di siffatte doglianze, della vigenza delle clausole contrattuali, delle modalità di fatturazione utilizzate dall'odierno appellante. E nemmeno valuta le prove pure espletate in prime cure nulla riferendo in ordine alla testimonianza del direttore dei lavori.
Tutto il decisum non è che un mero calcolo afferente alle sole conclusioni del perito cui il giudicante si limita ad aderire senza il benchè minimo apporto critico, così da rendere impossibile comprendere quali siano le ragioni che hanno condotto alla soluzione finale. come di qualsiasi altro provvedimentoIn tema si rammenti invero che la motivazione della sentenza reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini
-
di "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma, cost., stabilisce che "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento - imprescindibile - che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È infatti la motivazione che consente alla parte di valutare - ed eventualmente censurare - l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
I principi esposti peraltro sono ben noti alla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto (sia pure nell'ipotesi relativa al giudizio in Cassazione, da considerare tuttavia analogicamente estensibile alla presente) che "la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost" (v. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass.
7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
Alla luce dei principi sopra menzionati la decisione del Tribunale è certamente nulla.
Passando alle conseguenze di tale nullità, va detto che essa non comporta la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c, atteso che detta norma la prevede solo nelle ipotesi del primo comma (ossia nullità della notificazione dell'atto introduttivo;
ipotesi in cui si riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
oppure nel caso di omessa sottoscrizione della sentenza ai sensi del comma secondo dell'articolo 161 c.p.c.)
Invece negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza tra cui quello in esame opera il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame previsto dal primo comma dell'art. 161
c.p.c. in forza del quale le nullità della sentenza possono essere fatte valere, al fine della loro rimozione, soltanto attraverso il sistema dei mezzi di impugnazione e soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi.
Ne deriva che spetta a questa Corte valutare il vizio dedotto come motivo di gravame e che lo stesso, come detto, si palesa assolutamente fondato di talchè deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione.
Ciò posto, dato che gli atti non vanno rimessi al primo giudice, la controversia va da questa Corte decisa anche nel merito con sostituzione quindi della presente sentenza a quella di primo grado atteso che le parti hanno chiaramente preso posizione in ordine ai fatti e hanno formulato conseguentemente le proprie domande.
Ebbene, deve innanzi tutto essere esaminata in via logica la questione sulla risoluzione del contratto intercorso con il condominio avanzata dalla ditta Controparte 1 ", domanda con la quale l'odierno 66
appellante si è lamentato del ritardato pagamento dei SAL e del mancato pagamento da parte del
CP 2 dell'acconto iniziale del 20% sui lavori. L'appellante deduce in sostanza che il ritardo nei pagamenti è stato di gravità tale da legittimare l'impresa a richiedere la risoluzione del rapporto per esclusiva responsabilità dell'Ente di gestione.
L'assunto è fondato.
Quanto alla mancata corresponsione dell'acconto del 20% emerge dal tenore dell'art. 5 comma 2° del contratto che l'appaltatore aveva facoltà di chiederlo entro 15 giorni dall'inizio dei lavori ("Su richiesta dell'Appaltatore sarà concessa entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dei lavori un acconto del 20% dell'ammontare del presunto appalto").
Tuttavia l'impresa ha comunque iniziato l'esecuzione pur in assenza di tale acconto (la circostanza
è pacifica) emettendo la nota di credito n. 10 bis in data 24.06.2010 in relazione alla fattura n. 10 del
24.6.2010.
Tale contegno si può dire certamente connotato da correttezza contrattuale considerato che pur in carenza di tale importo l'impresa non si è sottratta a dare inizio all'opera concordata e ha sopportato un pagamento molto dilazionato nel tempo.
-Infatti l'importo di tale acconto quantificato correttamente dal CTU nel 20 % dell'importo dell'appalto dei lavori (€148.841,77) ossia in € 29.768,35 - è stato pagato dal CP_2 in netto
ritardo anche rispetto a tale ultima fattura.
Il CTU infatti ha verificato che il pagamento dell'acconto è stato pagato nel modo seguente:
-25/06/2010: Il condominio effettua un primo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 2.830,19;
-01/02/2011: Il condominio effettua un secondo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 4.717,00;
-24/02/2011: Il condominio effettua un terzo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 7.000,00;
-16/03/2011: Il condominio effettua un quarto versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 8.000,00;
- 13/04/2011: Il condominio effettua un quinto versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 6.603,77.
Alla fine l'importo totale raggiunto ai fini dell'ammontare dell'anticipazione è pari ad € 29.150,96, sostanzialmente equivalente, a meno di circa seicento euro, alla somma prevista per questo titolo pari ad € 29.768,35.
E' quindi indubbio che l'acconto sia stato versato con un ritardo di dieci mesi rispetto alla nota di credito del 24 giugno 2010 e rispetto alle previsioni contrattuali. Del pari devono essere evidenziati – in base ai rilievi del CTU - i ritardi nel pagamento dei vari SAL.
E invero il CTU ha elencato le varie date di emissione dei SAL con relativo (ritardato e parziale pagamento da parte del CP 2 ():
30/04/2011: Viene redatto un Primo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 20.587,30;
19/05/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
5.660,37;
20/05/2011: Viene redatto un Secondo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 34.162,17
13/06/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
5.660,37;
15/06/2011: Viene redatto un Terzo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 54.775,15;
04/07/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
4.717,00;
15/07/2011: Viene redatto un Quarto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 63.162,39
27/07/2011: L'impresa comunica al Condominio che dal 02/08/2011 sospenderà i lavori per inadempimento dei pagamenti;
31/07/2011: Viene redatto un Quinto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 76.583,62;
02/08/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
3.301,89;
05/08/2011: Il CP 2 effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
3.301,89;
10/08/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
3.301,89; 06/10/2011: Il CP 2 effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
909,09 ;
27/10/2011: Viene redatto un Sesto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 82.227,57;
17/11/2011: I Condomini e CP 7 effettuano il versamento di €CP_5 CP_6
5.361,75 nette a saldo del Parte 4 ;
26/03/2012: Il condominio effettua un tredicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 4.545,45;
05/04/2012: Il condominio effettua un quattordicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 3.636,36;
21/06/2012: Il condominio effettua un quindicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 1.818,18; 29/06/2012: Il condominio effettua un sedicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 3.728,11.
Dal prospetto offerto dal CTU emerge inconfutabilmente che ogni volta che la ditta ha emesso un
SAL il condominio ha effettuato un pagamento solo parziale di esso oltre che ritardato. E ciò in spregio alle statuizioni contrattuali intercorse tra le parti.
L'art.5 prescriveva infatti che i lavori dovevano essere pagati secondo stati di avanzamento ogni qualvolta la ditta appaltatrice avesse raggiunto un importo di € 15.000,00.
E l'art. 15 fissava l'obbligo del pagamento della fattura emessa dall'appaltatore ogni qualvolta la D.L. redigesse un SAL, in un tempo non superiore a 10 giorni. Tale articolo prescriveva altresì:
"se entro trenta giorni dall'emissione della fattura il Committente non avrà provveduto al saldo della stessa, l'appaltatore avrà diritto a rimuovere tutti i ponteggi atti all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto
Ne deriva che la sospensione dei lavori comunicata in data 27.07.2011 dalla Controparte_1 è avvenuta del tutto legittimamente poiché a quella data la ditta aveva emesso il quarto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 63.162,39 e già il condominio era indietro con i pagamenti dovuti. Né il CP 2 ha dimostrato di poter andare esente da responsabilità.
E, invero, in base ai generali principi di cui all'art. 1218 c.c. il debitore è responsabile per il solo fatto dell'inadempimento salva la prova della impossibilità della prestazione o la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
CP 2 che si è difeso soltantoMa nella specie tale dimostrazione non è stata offerta dal deducendo che la decorrenza del pagamento a suo carico andava fissata a far data dalla emissione della fattura, e che esso CP 2 aveva sempre assolto all'onere di effettuare il pagamento entro
10 giorni.
Tale motivazione tuttavia è solo apparentemente in linea con la previsione contrattuale.
E, infatti, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1 la Controparte 1 "ha dedotto che il Condominio
tramite il proprio amministratore le chiedeva espressamente di non emettere la fattura per l'intero importo dovuto non avendo la provvista. La circostanza, contestata solo genericamente dalla controparte nelle successive memorie ex art 183 n. 2 c.p.c. si palesa veritiera data la contestualità delle date tra emissione della fattura e pagamento e data la morosità dei condomini dello stabile conclamata e ammessa nei verbali assembleari prodotti in atti (morosità che in tutta evidenza portava l'amministratore del condominio a chiedere alla ditta di tardare l'emissione delle fatture).
E, invero, dal verbale dell'assemblea dei condomini prodotto in atti (cfr fascicolo appellante) del 31 maggio 2012 vi è un riconoscimento espresso da parte del CP 2 della grave situazione di morosità verso la ditta. In esso si legge: "l'assemblea prende atto che ad oggi la ditta Controparte_1 non ha ricevuto per CP in quanto risultano pagamentiintero le somme dovute in base ai SAL predisposti dall'Ingegnere non effettuati da alcuni condomini per come stabilito nelle varie assemblee condominiali. Pertanto
l'amministratore per come deliberato dal Condominio su richiesta della stessa Controparte_8 comunicherà entro una settimana su proposta del Geom. Pt_1 i nominativi dei morosi in base ai CP conteggi redatti dall'ingegnere in modo tale da permettere alla Ditta il recupero del proprio credito mediante decreto ingiuntivo ai singoli condomini".
Non è quindi possibile sostenere da parte del CP 2 che non si versasse in una ipotesi di inadempimento grave, atteso che per recuperare i propri crediti la ditta è stata autorizzata ad agire giudizialmente attraverso ingiunzioni di pagamento e che la data di emissione delle fatture era nei fatti condizionata dalla incapienza del CP 2 E nemmeno si può sostenere che la ditta abbia abbandonato il Cantiere per lucrare un altro lavoro, atteso che anzi la stessa si era resa disponibile a riprendere i lavori per come emerge sempre dal verbale assembleare, da cui però è altresì leggibile che tale disponibilità era pur sempre subordinata “alla preventiva dimostrazione delle somme nelle casse del condominio".
Tali conclusioni sono avvalorate dalla espletata Consulenza espletata in prime cure.
Infatti è lo stesso CTU a rilevare nel grafico allegato alla sua perizia (All. 1) che
- il CP 2 effettua il saldo dell'anticipazione contrattuale (ex art. 5) solo in data
13/04/2011 cioè dopo circa 10 mesi dal formale inizio dei lavori avvenuto il 24/06/2010.
L'impresa a far data dal cantieramento (effettuato i primi giorni di febbraio) ha continuato ad eseguire i lavori appaltati, in quanto il grafico permette di rilevare che gli interventi edilizi posti in essere dalla ditta assumono un andamento regolare nell'avanzamento dei lavori sin da tale periodo di febbraio e che il CP 2 risulta temporalmente indietro nei pagamenti,
rispetto ai Sal emessi dalla D.L., ad iniziare dal Parte_5 detta differenza continua ad aumentare sino ad arrivare al Parte 4 ove si rileva un scarto tra lavori eseguiti e bonifici effettuati alla data del 17/11/2011 pari, al netto, alla differenza tra € 82.227,57 (avanzamento lavori al 27/10/2011) ed € 61.365,21 (bonifici eseguiti al 17/11/2011) e cioè ad € 20.862,36.
IL Condominio, nell'anno 2012 riesce a ridurre detta differenza versando, dal 26/03/2012 al
29/06/2012 altri € 13.728,10 Pertanto, il corrispettivo netto ancora dovuto all'impresa è pari ad € 7.134,26 dato dalla differenza tra € 20.862,36 ed € 13.728,10.
Si può quindi ritenere che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo del CP 2 sia del tutto fondata, irrilevante essendo che la ditta abbia attrice abbia poi svolto altri lavori per altri cantieri, come dedotto dal CP 2 atteso che è documentale che la sospensione dei lavori sia stata direttamente causata dall'adempimento parziale e ritardato del CP 2 al pagamento sia dell'acconto che dei SAL (pur a fronte di una documentata disponibilità dell'impresa a proseguire i lavori).
Attesa la pronuncia di risoluzione, si deve adesso verificare la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla parte appellante, che si palesa del tutto fondata atteso che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno (poste passive certamente subite dall'impresa di lavori, per come sopra detto data la morosità del condominio).
Quanto ai criteri ai quali commisurare il danno patito dall'appaltatore si ritiene che venga in rilievo la norma dell'art 1671 c.c. la quale, anche se dettata per l'ipotesi del recesso del committente ha identica ratio nel definire a quali elementi ci si debba riferire per la quantificazione del predetto nocumento, in quanto tale norma afferma che il committente deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Tuttavia data la oggettiva difficoltà di stabilire tale posta di danno per consolidata giurisprudenza il danno da mancato guadagno può essere liquidato anche in via equitativa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1226 c.c. e, in questo senso, è prassi stimare il mancato guadagno subito dall'appaltatore in una percentuale, pari al 10% del prezzo della commessa (epurato da emolumenti già versati), similmente a quanto avviene nelle ipotesi di appalti pubblici (cfr: “In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione,
e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, vedi Cass. Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n.
11361 del 2.5.2023)".
Volendo quindi utilizzare una valutazione equitativa del danno, il CP 2 va condannato al pagamento a titolo di mancato guadagno del 10% dell'importo originariamente pattuito ( €
148.841,77 IVA esclusa), meno l'importo già pagato ( E. 75093,31 ossia E. 61.365,21 - importo pagato al 17.11.2011 più E, 13.728,10 – versati dal 26.3.2012 al 29.6.2012), cioè E.73.748,46 cui aggiungere anche il valore dei lavori eseguiti ma non ancora pagati stimati dal CTU in E. 7.134,26 per un totale di E. 14.509,106 (ossia il 10% di E. 73.748,46 più 7.134,26) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (atteso che si tratta di credito di valore). Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno formulata dal CP 2 essa è del tutto sfornita di prova, atteso che gravava sulla parte appellata dimostrare il danno e il nesso causale con i lavori eseguiti dalla ditta Controparte 1 ".
In tema va infatti detto che tale onere probatorio gravava sul CP 2
E, invero, come è noto, se il committente si limita a sollevare, in via di mera difesa, un'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., è l'appaltatore che, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve fornire la prova di aver adempiuto regolarmente l'obbligazione. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.
Ma nella specie il CP 2 si è posto nella posizione di attore sostanziale rispetto alla pretesa, e pertanto gli competeva dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi, nonché l'entità del risarcimento richiesto.
La sua istanza infatti non può essere considerata un'eccezione, ma una domanda riconvenzionale che amplia il thema decidendum, e che, come tale, è soggetta al regime probatorio proprio dell'azione di garanzia.
Tanto detto, va evidenziato che non vi è prova della attribuibilità del danno lamentato alla ditta appellante nonostante in base al principio di vicinanza della prova fosse colui che aveva la disponibilità fisica e giuridica dell'opera (cioè il committente, una volta acquisita l'opera) a trovarsi nella posizione più idonea per dimostrare l'esistenza dei difetti, ed era quindi sullo stesso che gravava l'onere probatorio.
Ora.
Il Direttore Lavori nella dichiarazione scritta del 28.11.2012 (Doc. n. 8 fascicolo di parte
CP_2 ) ultimo capoverso afferma: “Ad oggi non si era ritenuta necessaria alcuna verifica in quanto la nel corso dell'ultima Assemblea aveva dichiarato di accettare le Controparte_8 condizioni del CP 2 e di voler riprendere i lavori nel mese di gennaio 2013, e quindi si sarebbe effettuata la verifica successivamente alla ripresa dei lavori" (ipotesi poi non verificatasi).
E anche quanto rilevato dal CTU nella sua relazione non offre prova della riconducibilità del danno alla parte appellante, atteso che egli ha verificato i luoghi ben dieci anni dopo l'esecuzione dei lavori e facendo un mero raffronto con fotografie, senza quindi un accertamento tecnico verificato nel contraddittorio delle parti nella immediatezza del fatto.
Ne deriva che la domanda di risarcimento avanzata dal CP 2 è rimasta indimostrata poiché è
mancata una verifica dei luoghi al momento del fatto (per come detto dal direttore dei lavori) né tale lacuna è stata colmata con un accertamento tecnico preventivo che avrebbe potuto fissare nel contraddittorio delle parti la situazione. La domanda pertanto è indimostrata, non potendosi nemmeno ritenere che tale statuizione sia coperta dal giudicato, così come eccepito dal CP 2 data la nullità della sentenza di primo grado (su cui non può formarsi alcun giudicato) e di tutte le relative statuizioni, compresa quella sul risarcimento del danno.
In definitiva quindi le domande dell'appellante vanno accolte mentre la riconvenzionale del
CP 2 va necessariamente rigettata.
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna del CP 2 al pagamento della CTU espletata in prime cure e delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidare applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 14.509,106 ) e delle fasi del giudizio
(introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che la sola fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 416/24 RG:
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 133/2024 del Tribunale di Catania, Sezione I civile, depositata in data 31.12.2023 e pubblicata in data 04.01.2024; dichiara che il contratto di appalto intercorso tra le parti si è risolto per inadempimento esclusivo del
CP 2 appellato;
per l'effetto condanna il CP 2 al pagamento in favore dell'appellante della somma di E.
14.509,106 oltre interessi come in parte motiva a far data dalla messa in mora;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal CP 2
per l'effetto condanna il appellato alle spese della espletata CTU e al rimborso, in CP 2 favore della Controparte 1 delle spese di lite che liquida per il primo grado in e. 5077,00 oltre "
al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo grado in e. 4888,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Nicolò Crasci
BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Nicolò Crasci Presidente
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere relatore estensore
Dott. Sergio Florio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.174/24
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...]e residente a [...]
già titolare della ditta individuale Controparte 1 C.F. C.F. 1
"rappresentato e difeso, con sede a San Giovanni La Punta (CT) via Marche n. 8 P.I P.IVA 1
giusta procura in atti dall'Avv. Vittorio Mazzoccoli, C.F. C.F. 2
APPELLANTE
CONTRO
sito in Mascali, in persona del suo amministratore pro Controparte 2
Controparte 3 , cod. fis. P.IVA 2 elettivamente domiciliato in Giarre piazza tempore Rag.
Sac. Spina n. 5 presso lo studio dell'avv. Andrea Patané (cod. fis. C.F. 3 ) che lo
rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATO
In fatto e in diritto
Controparte_1 del geom. Parte 1 Con atto di citazione notificato in data 02/08/2012 la ditta conveniva innanzi al Tribunale Civile di Catania Sezione Distaccata di Giarre il condominio
[...]
CP 2 angolo CP 2 sito in Mascali fraz. Parte 2 . L'attore esponeva:
di aver stipulato con il predetto condominio un contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori di restauro sull'edificio condominiale sito in Mascali fraz. Fondachello, CP 2 angolo CP 2 .
Il complessivo importo dei lavori appaltati era pari ad € 148.841,77 IVA esclusa;
che il CP_2 ometteva di versare l'acconto iniziale del 20% sui lavori e ritardava nel pagamento dei SAL;
comunicava la sospensione dei lavori a partire dal
-- che in data 27.07.2011 la Controparte_1
2.8.2011, per come realmente fatto;
-- che in data 13.10.2011 la Controparte_1 invitava l'amministratore al pagamento della fattura n.
23 del 13.10.2011 per € 24.842,00;
― che successivamente la medesima ditta richiedeva il pagamento della somma di € 33.325,84 come da conteggi redatti dal D.L.;
-che a causa dell'inadempimento del condominio l'impresa appaltatrice non poteva incamerare la residuale somma di € 66.614,07 che avrebbe potuto ottenere dal completamento delle opere commissionatele.
Tutto ciò premesso l'attore chiedeva al Tribunale Civile di Catania Sezione Distaccata di Giarre:
― di dichiarare l'inadempimento del condominio e conseguentemente risolto il contratto d'appalto per esclusiva responsabilità di quest'ultimo;
CP 2 a pagare l'importo ancora dovuto sui lavori realizzati che quantificava
-- di condannare il in € 12.923,26;
- di condannare il condominio al risarcimento dei danni che l'appaltatore avrebbe subito e che stimava in € 66.614,07 ricavandolo dalla differenza aritmetica fra l'importo dei lavori di cui in contratto e quelli effettivamente eseguiti. Ciò oltre alla condanna del convenuto al pagamento delle spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio in data 7.12.2012 il condominio convenuto il quale chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti dalla ditta Controparte 1 e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale. Evidenziava l'Ente di gestione: che ad essere inadempiente era stata piuttosto l'impresa di costruzioni la quale, alla data in cui sospendeva i lavori, cioè nel luglio del 2011, aveva ricevuto il pagamento di tutte le fatture emesse, tutte pagate entro il termine di giorni 10 stabilito dal contratto. Al contrario era stata invece la ditta appaltatrice che, con una decisione repentina e senza preavviso, nel giro di una settimana, aveva smontato ingiustificatamente il ponteggio e abbandonato il cantiere;
- che la sospensione dei lavori da parte della ditta avveniva non per inadempienze del condominio ma perché l'impresa, nel frattempo, aveva ritenuto più conveniente effettuare lavori presso altro condominio;
- che, alla data in cui l'impresa sospendeva definitivamente i lavori, tutte le fatture emesse risultavano essere state pagate e, pertanto, non poteva dirsi sussistere un inadempimento del CP_2 : infatti condizione sine qua non per il pagamento alla ditta, da parte del CP_2 era l'emissione della
,
relativa fattura. Non a caso e fino a quel momento nessuna diffida di pagamento era pervenuta al condominio da parte dell'impresa;
- che successivamente alla sospensione dei lavori, avvenuta nel luglio del 2011, la Controparte_1 emetteva ulteriori fatture, per lavori già effettuati e quantificati dalla D.L., che venivano regolarmente e tempestivamente pagate dal condominio;
- che in data 13.10.2011 si verificava un episodio paradossale allorquando l'impresa, da una parte emetteva la fattura di importo pari ad € 24.482,00, dall'altro, unitamente alla stessa, inviava al condominio una missiva di pari data (anch'essa del 13.10.2011), redatta dal legale dell'impresa, ove si lamentava il mancato pagamento proprio della predetta fattura appena inviata ed emessa quello stesso giorno. Tale diffida, la prima ricevuta fino a quel momento dal CP 2 era da quest'ultimo "
prontamente contestata con racc. a/r del 3.11.2011 (Doc. all. n. 5 fascicolo primo grado), ove piuttosto veniva messo in risalto che ad aver contravvenuto agli obblighi contrattuali era la Controparte_1 per l'illegittima sospensione dei lavori;
- che seguivano successivamente contatti tra le parti per una possibile ripresa dei lavori che sembravano aver avuto una positiva conclusione nell'assemblea condominiale del 31.5.2012, svoltasi alla presenza del geom. e del D.L., nella quale si concordava la ripresa degli Parte 1
interventi edilizi appaltati a partire da gennaio 2013. Tuttavia, prima di quella data, perveniva al CP 2 l'atto di citazione di cui al presente giudizio, che poneva fine alla possibilità di definire bonariamente la controversia.
Descritto come sopra il fatto storico, parte convenuta evidenziava che l'importo residuo eventualmente dovuto alla ditta, alla luce dei lavori eseguiti e di quanto previsto in contratto, era in ogni caso di molto inferiore a quanto richiesto in citazione, sicché nessun grave inadempimento che legittimasse la risoluzione del contratto poteva dirsi sussistente. Difatti, tenendo conto dei lavori quantificati dalla D.L. negli stati di avanzamento emessi e dei pagamenti fatti, il residuo dovuto era, salvo errori e omissioni, di € 5.643,93. Somma che diveniva addirittura 1.121,41 se si detraeva il 5% di accantonamento sui lavori, previsto a garanzia dall'art. 5 del contratto di appalto. Importo che il CP 2 non era tenuto a versare in assenza di autorizzazione da parte della Direzione Lavori, che sarebbe dovuta avvenire all'esito della constatazione dei lavori finiti. In via riconvenzionale, inoltre, il CP 2 convenuto rilevava che,
qualche mese dopo l'abbandono del cantiere e precisamente nel novembre 2012, nelle aree oggetto di intervento, erano emersi vizi sui lavori eseguiti, nello specifico costituiti da rigonfiamenti e microlesioni della tinteggiatura dell'intonaco e, in relazione agli stessi, formulava domanda riconvenzionale per il complessivo importo di euro 10.000,00 unitamente al danno subito dal mancato completamento dei lavori appaltati, quantificati in ulteriori euro 15.000.
CP 4In data 11.07.2019 veniva espletata la prova testimoniale, con l'audizione dell'ing. mentre il geom. Parte 1 non si presentava a rendere interrogatorio formale.
Dopo l'acquisizione della prova orale il CP_2 insisteva per la nomina di CTU che veniva disposta con successiva ordinanza del 06.07.2020 a mezzo della quale veniva nominato un perito con mandato di accertare l'iter esecutivo dei lavori e la consistenza delle opere eseguite, i rapporti dare/ avere, l'eventuale esistenza di vizi nelle opere e la quantificazione di danni riconducibili ad essi e alla mancata esecuzione dei lavori
. Quest'ultimo, La Consulenza veniva rinnovata e veniva nominato l'ing. Persona 1
espletata la consulenza e fornita risposta alle note del condominio (seppur in modo non CP_2 esauriente nella parte relativa alla quantificazione dei danni patiti dal condominio, per come tempestivamente contestato allo stesso CTU e successivamente rilevato dal convenuto all'udienza cartolare del 5.5.2022 ove si chiedeva il richiamo del CTU), depositava infine la propria relazione.
Nella stessa quantificava in € 7.134,26 il residuo saldo dovuto all'impresa Controparte_1 e in €
2.500,00 la quantificazione dei danni lamentati dal CP_2 per la cattiva esecuzione dei lavori e
i vizi riscontrati. Pertanto, fatta la differenza tra i superiori importi, quantificava in € 4.634,26 quanto infine dovuto dal Condominio alla ditta Controparte_1
Trasferita la causa dalla sede distaccata alla sede centrale del Tribunale di Catania, all'udienza del
12.06.2023 la stessa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti e con preliminare richiesta del Controparte_2 di richiamo del CTU, ritenendo parte convenuta che il Consulente avesse omesso di quantificare ulteriori danni determinati da vizi nell'esecuzione dei lavori.
In data 4.1.2024 veniva pubblicata la sentenza emessa all'esito del giudizio sopra descritto. Nella stessa il Giudice di primo grado faceva proprie le risultanze della CTU, e per l'effetto regolava i rapporti dare/ avere tra le parti alla luce di quanto emerso dalla stessa. Nello specifico, quantificato in € 7.134,26 l'importo residuo dovuto alla ditta, detraeva da tale somma il risarcimento riconosciuto al CP 2 per la cattiva esecuzione dei lavori e determinato dal CTU in € 2.500, riconoscendo infine a parte attrice la differenza derivante tra i due importi e pari ad € 4.634,26. Indi compensava le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame la che eccepiva la nullità Parte 3
della sentenza di primo grado per omessa motivazione, essendosi la stessa limitata a richiamare le risultanze della CTU, nulla giustificando in merito alle richieste formulate da parte attrice, sicché non era dato sapere le ragioni del loro rigetto. Oltre a quanto sopra riteneva comunque ingiusta la sentenza CP in questione. Rilevava al riguardo che, dalla deposizione resa dal D.L. Ing. emergeva che i lavori erano stati eseguiti sotto la sua stretta sorveglianza, con predisposizione dei SAL, previa verifica delle loro corretta esecuzione. Piuttosto, sarebbe stato il condominio a pagare i lavori con ritardo in violazione degli impegni contrattuali assunti, con conseguenti gravi danni economici per l'appaltatore per la difficoltà di pagare le maestranze e i fornitori. Precisava che le fatture emesse tenevano conto delle disponibilità economiche del condominio e non dell'effettiva quantità, ben maggiore, dei lavori eseguiti e che la stessa assemblea condominiale dava atto dei lamentati ritardi nella riunione del
31.05.2012. Inoltre, dalla stessa CTU, emergeva ad aprile 2020 un saldo negativo di 24.835,65 tra i pagamenti effettuati dal condominio e l'importo lavori quantificato nei SAL, mentre solo nell'anno
2012 l'importo residuo a credito dell'impresa veniva ridotto ad € 7.134,26 per come accertato dal
CTU. In conclusione controparte riteneva che andasse accertato l'esclusivo inadempimento del CP_2 con pronuncia di risoluzione del contratto per suo inadempimento (che a suo dire in assenza di pronuncia sul punto sarebbe ancora in vita) e condanna dell'appellato al risarcimento, da calcolarsi nella differenza tra l'importo dei lavori appaltati e quelli eseguiti e cioè in € 66.614,07 cifra che però limitava - come da rinuncia economica effettuata nel giudizio di primo grado nel rispetto della competenza per valore del GOT subentrato nella causa a €. 45.000,00 quale differenza tra l'importo dei lavori di cui in contratto e i lavori già eseguiti. Infine chiedeva la condanna del condominio CP 2 al pagamento di €. 7.134,26 quale residuo dovuto così come dal CTU.
Costituitosi, il CP_2 eccepiva la inammissibilità del gravame per mancato rispetto del novellato art. 342 c.p.c. Indi eccepiva altresì l'intervenuto giudicato sui capi di sentenza non appellati. Rilevava infatti che nessuna censura, né impugnazione era stata formulata in relazione al capo di sentenza che riconosceva e accoglieva, seppur parzialmente, la domanda riconvenzionale formulata dal per l'esistenza di vizi nell'esecuzione dei lavori, con riconoscimento dell'importo di € CP 2
2.500,00 di talchè su tale punto di sentenza poteva quindi considerarsi sceso il giudicato, non essendo oggetto di alcuna censura nell'atto di appello. Conseguentemente deduceva che l'unica questione da esaminare, ove l'appello proposto avesse il vaglio dell'ammissibilità, atteneva alla chiesta risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale del CP 2 e al rigetto delle domande risarcitorie formulate dalla ditta CP_1
[...] e quantificate nella differenza tra l'importo appaltato e quello dei lavori eseguiti, poi ulteriormente ridotto in € 45.000.
In ordine alla domanda di risoluzione evidenziava che entrambe le parti avevano avuto interesse alla risoluzione del rapporto dovendosi solo definire in sede di giudizio i rapporti economici tra le stesse alla stregua della condotta tenuta in sede di esecuzione del rapporto contrattuale.
Faceva rilevare a questi fini che l'inadempimento del rapporto non era imputabile al condominio poiché la ditta Controparte_1 aveva abbandonato il cantiere sua sponte a fine del mese di luglio del 2011, per dedicarsi ad altro appalto in diverso condominio e che da quel momento tutte le fatture da essa emesse e inoltrate al Condominio CP 2 Controparte_2 erano state regolarmente pagate entro 10 giorni dalla loro emissione, come da contratto. Inoltre evidenziava che l'abbandono del cantiere era stato motivato dal fatto che la ditta aveva trovato più conveniente lavorare presso un altro cantiere.
Deduceva che al contrario - parte danneggiata dall'altrui inadempimento era il CP 2 stesso il quale era stato costretto a riappaltare i rimanenti lavori, sopportando spese ulteriori di natura tecnica e amministrativa, oltre i conseguenti aumenti di costi delle materie prime, nel frattempo verificatisi.
Metteva ancora in evidenza che nessuna prova era stata fornita dalla ditta appaltante in ordine ai danni subiti e che conseguentemente anche la compensazione delle spese effettuata dal primo giudice era corretta. Chiedeva quindi il rigetto del gravame.
Tanto esposto in punto di fatto osserva la Corte, in ordine alla eccezione di inammissibilità sollevata dal CP 2 che non vi è dubbio che il gravame proposto sia succinto e poco approfondito in ordine alla disamina fattuale della lunga vicenda che ha interessato le parti, ciò nonostante è chiaramente evincibile dal tenore dell'atto che l'appellante - dopo avere formulato una eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione - si duole della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del primo decidente e invoca una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e condanna al risarcimento del danno ripercorrendo le motivazioni che sostengono tale istanza.
Tale doglianza, sia pure espressa in modo sintetico (ma non poteva essere diversamente data la assoluta stringatezza della motivazione espressa dal primo giudice), è tuttavia idonea a far ritenere che sia stato sufficientemente assolto quanto richiesto dal novellato art. 342 c.pc. a tenore del quale l'appellante per ciascuno dei motivi di impugnazione deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione impugnato, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge.
Tanto esposto, e dovendo essere vagliata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, va detto che la stessa è certamente fondata.
La decisione emessa dal Tribunale infatti si limita a riproporre le conclusioni del CTU in termini di mera quantificazione dei rapporti di dare e avere tra le parti limitandosi poi a stabilire, in relazione alle domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno dalle stesse formulate: "La
reciproca soccombenza parziale delle parti in ordine alle rispettive domande giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali", senza spiegare su cosa si fondi in termini di diritto e di prova tale soccombenza parziale (e senza che in tal senso possa certamente ovviare la
CTU-sia pure succintamente richiamata dal primo giudice - cui è demandato solo un vaglio di natura tecnica e contabile).
Nei fatti cioè il primo decidente nulla spiega in ordine alle motivazioni logico giuridiche afferenti i motivi di doglianza di ciascuna parte (ossia per la ditta appaltatrice il mancato pagamento del corrispettivo nel termine previsto e per il CP 2 la doglianza afferente la cattiva esecuzione dei lavori e l'abbandono del cantiere da parte della impresa di lavori in data antecedente alla scadenza naturale del contratto). Né minimamente si addentra nella valutazione della gravità di siffatte doglianze, della vigenza delle clausole contrattuali, delle modalità di fatturazione utilizzate dall'odierno appellante. E nemmeno valuta le prove pure espletate in prime cure nulla riferendo in ordine alla testimonianza del direttore dei lavori.
Tutto il decisum non è che un mero calcolo afferente alle sole conclusioni del perito cui il giudicante si limita ad aderire senza il benchè minimo apporto critico, così da rendere impossibile comprendere quali siano le ragioni che hanno condotto alla soluzione finale. come di qualsiasi altro provvedimentoIn tema si rammenti invero che la motivazione della sentenza reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c., in termini
-
di "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione" (art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, 6° comma, cost., stabilisce che "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
La motivazione si qualifica, quindi, come l'elemento - imprescindibile - che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio. È infatti la motivazione che consente alla parte di valutare - ed eventualmente censurare - l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
I principi esposti peraltro sono ben noti alla giurisprudenza di legittimità la quale ha ritenuto (sia pure nell'ipotesi relativa al giudizio in Cassazione, da considerare tuttavia analogicamente estensibile alla presente) che "la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 Cost" (v. Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; conf. Cass.
7 aprile 2017, ord. n. 9105; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).
Alla luce dei principi sopra menzionati la decisione del Tribunale è certamente nulla.
Passando alle conseguenze di tale nullità, va detto che essa non comporta la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art 354 c.p.c, atteso che detta norma la prevede solo nelle ipotesi del primo comma (ossia nullità della notificazione dell'atto introduttivo;
ipotesi in cui si riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte;
oppure nel caso di omessa sottoscrizione della sentenza ai sensi del comma secondo dell'articolo 161 c.p.c.)
Invece negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza tra cui quello in esame opera il diverso principio di conversione della nullità in motivi di gravame previsto dal primo comma dell'art. 161
c.p.c. in forza del quale le nullità della sentenza possono essere fatte valere, al fine della loro rimozione, soltanto attraverso il sistema dei mezzi di impugnazione e soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi.
Ne deriva che spetta a questa Corte valutare il vizio dedotto come motivo di gravame e che lo stesso, come detto, si palesa assolutamente fondato di talchè deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione.
Ciò posto, dato che gli atti non vanno rimessi al primo giudice, la controversia va da questa Corte decisa anche nel merito con sostituzione quindi della presente sentenza a quella di primo grado atteso che le parti hanno chiaramente preso posizione in ordine ai fatti e hanno formulato conseguentemente le proprie domande.
Ebbene, deve innanzi tutto essere esaminata in via logica la questione sulla risoluzione del contratto intercorso con il condominio avanzata dalla ditta Controparte 1 ", domanda con la quale l'odierno 66
appellante si è lamentato del ritardato pagamento dei SAL e del mancato pagamento da parte del
CP 2 dell'acconto iniziale del 20% sui lavori. L'appellante deduce in sostanza che il ritardo nei pagamenti è stato di gravità tale da legittimare l'impresa a richiedere la risoluzione del rapporto per esclusiva responsabilità dell'Ente di gestione.
L'assunto è fondato.
Quanto alla mancata corresponsione dell'acconto del 20% emerge dal tenore dell'art. 5 comma 2° del contratto che l'appaltatore aveva facoltà di chiederlo entro 15 giorni dall'inizio dei lavori ("Su richiesta dell'Appaltatore sarà concessa entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dei lavori un acconto del 20% dell'ammontare del presunto appalto").
Tuttavia l'impresa ha comunque iniziato l'esecuzione pur in assenza di tale acconto (la circostanza
è pacifica) emettendo la nota di credito n. 10 bis in data 24.06.2010 in relazione alla fattura n. 10 del
24.6.2010.
Tale contegno si può dire certamente connotato da correttezza contrattuale considerato che pur in carenza di tale importo l'impresa non si è sottratta a dare inizio all'opera concordata e ha sopportato un pagamento molto dilazionato nel tempo.
-Infatti l'importo di tale acconto quantificato correttamente dal CTU nel 20 % dell'importo dell'appalto dei lavori (€148.841,77) ossia in € 29.768,35 - è stato pagato dal CP_2 in netto
ritardo anche rispetto a tale ultima fattura.
Il CTU infatti ha verificato che il pagamento dell'acconto è stato pagato nel modo seguente:
-25/06/2010: Il condominio effettua un primo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 2.830,19;
-01/02/2011: Il condominio effettua un secondo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 4.717,00;
-24/02/2011: Il condominio effettua un terzo versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 7.000,00;
-16/03/2011: Il condominio effettua un quarto versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 8.000,00;
- 13/04/2011: Il condominio effettua un quinto versamento della sopra richiamata anticipazione pari ad un importo netto di € 6.603,77.
Alla fine l'importo totale raggiunto ai fini dell'ammontare dell'anticipazione è pari ad € 29.150,96, sostanzialmente equivalente, a meno di circa seicento euro, alla somma prevista per questo titolo pari ad € 29.768,35.
E' quindi indubbio che l'acconto sia stato versato con un ritardo di dieci mesi rispetto alla nota di credito del 24 giugno 2010 e rispetto alle previsioni contrattuali. Del pari devono essere evidenziati – in base ai rilievi del CTU - i ritardi nel pagamento dei vari SAL.
E invero il CTU ha elencato le varie date di emissione dei SAL con relativo (ritardato e parziale pagamento da parte del CP 2 ():
30/04/2011: Viene redatto un Primo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 20.587,30;
19/05/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
5.660,37;
20/05/2011: Viene redatto un Secondo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 34.162,17
13/06/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
5.660,37;
15/06/2011: Viene redatto un Terzo SAL per lavori eseguiti per un importo di € 54.775,15;
04/07/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
4.717,00;
15/07/2011: Viene redatto un Quarto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 63.162,39
27/07/2011: L'impresa comunica al Condominio che dal 02/08/2011 sospenderà i lavori per inadempimento dei pagamenti;
31/07/2011: Viene redatto un Quinto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 76.583,62;
02/08/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
3.301,89;
05/08/2011: Il CP 2 effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
3.301,89;
10/08/2011: Il condominio effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
-
3.301,89; 06/10/2011: Il CP 2 effettua un versamento sui lavori pari ad un importo netto di €
909,09 ;
27/10/2011: Viene redatto un Sesto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 82.227,57;
17/11/2011: I Condomini e CP 7 effettuano il versamento di €CP_5 CP_6
5.361,75 nette a saldo del Parte 4 ;
26/03/2012: Il condominio effettua un tredicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 4.545,45;
05/04/2012: Il condominio effettua un quattordicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 3.636,36;
21/06/2012: Il condominio effettua un quindicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 1.818,18; 29/06/2012: Il condominio effettua un sedicesimo versamento sui lavori pari ad un importo netto di € 3.728,11.
Dal prospetto offerto dal CTU emerge inconfutabilmente che ogni volta che la ditta ha emesso un
SAL il condominio ha effettuato un pagamento solo parziale di esso oltre che ritardato. E ciò in spregio alle statuizioni contrattuali intercorse tra le parti.
L'art.5 prescriveva infatti che i lavori dovevano essere pagati secondo stati di avanzamento ogni qualvolta la ditta appaltatrice avesse raggiunto un importo di € 15.000,00.
E l'art. 15 fissava l'obbligo del pagamento della fattura emessa dall'appaltatore ogni qualvolta la D.L. redigesse un SAL, in un tempo non superiore a 10 giorni. Tale articolo prescriveva altresì:
"se entro trenta giorni dall'emissione della fattura il Committente non avrà provveduto al saldo della stessa, l'appaltatore avrà diritto a rimuovere tutti i ponteggi atti all'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto
Ne deriva che la sospensione dei lavori comunicata in data 27.07.2011 dalla Controparte_1 è avvenuta del tutto legittimamente poiché a quella data la ditta aveva emesso il quarto SAL per lavori eseguiti per un importo di € 63.162,39 e già il condominio era indietro con i pagamenti dovuti. Né il CP 2 ha dimostrato di poter andare esente da responsabilità.
E, invero, in base ai generali principi di cui all'art. 1218 c.c. il debitore è responsabile per il solo fatto dell'inadempimento salva la prova della impossibilità della prestazione o la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
CP 2 che si è difeso soltantoMa nella specie tale dimostrazione non è stata offerta dal deducendo che la decorrenza del pagamento a suo carico andava fissata a far data dalla emissione della fattura, e che esso CP 2 aveva sempre assolto all'onere di effettuare il pagamento entro
10 giorni.
Tale motivazione tuttavia è solo apparentemente in linea con la previsione contrattuale.
E, infatti, nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 1 la Controparte 1 "ha dedotto che il Condominio
tramite il proprio amministratore le chiedeva espressamente di non emettere la fattura per l'intero importo dovuto non avendo la provvista. La circostanza, contestata solo genericamente dalla controparte nelle successive memorie ex art 183 n. 2 c.p.c. si palesa veritiera data la contestualità delle date tra emissione della fattura e pagamento e data la morosità dei condomini dello stabile conclamata e ammessa nei verbali assembleari prodotti in atti (morosità che in tutta evidenza portava l'amministratore del condominio a chiedere alla ditta di tardare l'emissione delle fatture).
E, invero, dal verbale dell'assemblea dei condomini prodotto in atti (cfr fascicolo appellante) del 31 maggio 2012 vi è un riconoscimento espresso da parte del CP 2 della grave situazione di morosità verso la ditta. In esso si legge: "l'assemblea prende atto che ad oggi la ditta Controparte_1 non ha ricevuto per CP in quanto risultano pagamentiintero le somme dovute in base ai SAL predisposti dall'Ingegnere non effettuati da alcuni condomini per come stabilito nelle varie assemblee condominiali. Pertanto
l'amministratore per come deliberato dal Condominio su richiesta della stessa Controparte_8 comunicherà entro una settimana su proposta del Geom. Pt_1 i nominativi dei morosi in base ai CP conteggi redatti dall'ingegnere in modo tale da permettere alla Ditta il recupero del proprio credito mediante decreto ingiuntivo ai singoli condomini".
Non è quindi possibile sostenere da parte del CP 2 che non si versasse in una ipotesi di inadempimento grave, atteso che per recuperare i propri crediti la ditta è stata autorizzata ad agire giudizialmente attraverso ingiunzioni di pagamento e che la data di emissione delle fatture era nei fatti condizionata dalla incapienza del CP 2 E nemmeno si può sostenere che la ditta abbia abbandonato il Cantiere per lucrare un altro lavoro, atteso che anzi la stessa si era resa disponibile a riprendere i lavori per come emerge sempre dal verbale assembleare, da cui però è altresì leggibile che tale disponibilità era pur sempre subordinata “alla preventiva dimostrazione delle somme nelle casse del condominio".
Tali conclusioni sono avvalorate dalla espletata Consulenza espletata in prime cure.
Infatti è lo stesso CTU a rilevare nel grafico allegato alla sua perizia (All. 1) che
- il CP 2 effettua il saldo dell'anticipazione contrattuale (ex art. 5) solo in data
13/04/2011 cioè dopo circa 10 mesi dal formale inizio dei lavori avvenuto il 24/06/2010.
L'impresa a far data dal cantieramento (effettuato i primi giorni di febbraio) ha continuato ad eseguire i lavori appaltati, in quanto il grafico permette di rilevare che gli interventi edilizi posti in essere dalla ditta assumono un andamento regolare nell'avanzamento dei lavori sin da tale periodo di febbraio e che il CP 2 risulta temporalmente indietro nei pagamenti,
rispetto ai Sal emessi dalla D.L., ad iniziare dal Parte_5 detta differenza continua ad aumentare sino ad arrivare al Parte 4 ove si rileva un scarto tra lavori eseguiti e bonifici effettuati alla data del 17/11/2011 pari, al netto, alla differenza tra € 82.227,57 (avanzamento lavori al 27/10/2011) ed € 61.365,21 (bonifici eseguiti al 17/11/2011) e cioè ad € 20.862,36.
IL Condominio, nell'anno 2012 riesce a ridurre detta differenza versando, dal 26/03/2012 al
29/06/2012 altri € 13.728,10 Pertanto, il corrispettivo netto ancora dovuto all'impresa è pari ad € 7.134,26 dato dalla differenza tra € 20.862,36 ed € 13.728,10.
Si può quindi ritenere che la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo del CP 2 sia del tutto fondata, irrilevante essendo che la ditta abbia attrice abbia poi svolto altri lavori per altri cantieri, come dedotto dal CP 2 atteso che è documentale che la sospensione dei lavori sia stata direttamente causata dall'adempimento parziale e ritardato del CP 2 al pagamento sia dell'acconto che dei SAL (pur a fronte di una documentata disponibilità dell'impresa a proseguire i lavori).
Attesa la pronuncia di risoluzione, si deve adesso verificare la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla parte appellante, che si palesa del tutto fondata atteso che ai sensi dell'art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno (poste passive certamente subite dall'impresa di lavori, per come sopra detto data la morosità del condominio).
Quanto ai criteri ai quali commisurare il danno patito dall'appaltatore si ritiene che venga in rilievo la norma dell'art 1671 c.c. la quale, anche se dettata per l'ipotesi del recesso del committente ha identica ratio nel definire a quali elementi ci si debba riferire per la quantificazione del predetto nocumento, in quanto tale norma afferma che il committente deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Tuttavia data la oggettiva difficoltà di stabilire tale posta di danno per consolidata giurisprudenza il danno da mancato guadagno può essere liquidato anche in via equitativa, in virtù di quanto previsto dall'art. 1226 c.c. e, in questo senso, è prassi stimare il mancato guadagno subito dall'appaltatore in una percentuale, pari al 10% del prezzo della commessa (epurato da emolumenti già versati), similmente a quanto avviene nelle ipotesi di appalti pubblici (cfr: “In tema di appalto di opere pubbliche, la L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 345, all. F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte della committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione,
e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, vedi Cass. Sez. 1, n. 1114 del 1.2.1995, richiamata anche di recente da Sez.1, n.
11361 del 2.5.2023)".
Volendo quindi utilizzare una valutazione equitativa del danno, il CP 2 va condannato al pagamento a titolo di mancato guadagno del 10% dell'importo originariamente pattuito ( €
148.841,77 IVA esclusa), meno l'importo già pagato ( E. 75093,31 ossia E. 61.365,21 - importo pagato al 17.11.2011 più E, 13.728,10 – versati dal 26.3.2012 al 29.6.2012), cioè E.73.748,46 cui aggiungere anche il valore dei lavori eseguiti ma non ancora pagati stimati dal CTU in E. 7.134,26 per un totale di E. 14.509,106 (ossia il 10% di E. 73.748,46 più 7.134,26) oltre interessi e rivalutazione dalla domanda (atteso che si tratta di credito di valore). Quanto invece alla domanda di risarcimento del danno formulata dal CP 2 essa è del tutto sfornita di prova, atteso che gravava sulla parte appellata dimostrare il danno e il nesso causale con i lavori eseguiti dalla ditta Controparte 1 ".
In tema va infatti detto che tale onere probatorio gravava sul CP 2
E, invero, come è noto, se il committente si limita a sollevare, in via di mera difesa, un'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., è l'appaltatore che, agendo per ottenere il pagamento del corrispettivo, deve fornire la prova di aver adempiuto regolarmente l'obbligazione. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum.
Ma nella specie il CP 2 si è posto nella posizione di attore sostanziale rispetto alla pretesa, e pertanto gli competeva dimostrare l'esistenza delle difformità e dei vizi, nonché l'entità del risarcimento richiesto.
La sua istanza infatti non può essere considerata un'eccezione, ma una domanda riconvenzionale che amplia il thema decidendum, e che, come tale, è soggetta al regime probatorio proprio dell'azione di garanzia.
Tanto detto, va evidenziato che non vi è prova della attribuibilità del danno lamentato alla ditta appellante nonostante in base al principio di vicinanza della prova fosse colui che aveva la disponibilità fisica e giuridica dell'opera (cioè il committente, una volta acquisita l'opera) a trovarsi nella posizione più idonea per dimostrare l'esistenza dei difetti, ed era quindi sullo stesso che gravava l'onere probatorio.
Ora.
Il Direttore Lavori nella dichiarazione scritta del 28.11.2012 (Doc. n. 8 fascicolo di parte
CP_2 ) ultimo capoverso afferma: “Ad oggi non si era ritenuta necessaria alcuna verifica in quanto la nel corso dell'ultima Assemblea aveva dichiarato di accettare le Controparte_8 condizioni del CP 2 e di voler riprendere i lavori nel mese di gennaio 2013, e quindi si sarebbe effettuata la verifica successivamente alla ripresa dei lavori" (ipotesi poi non verificatasi).
E anche quanto rilevato dal CTU nella sua relazione non offre prova della riconducibilità del danno alla parte appellante, atteso che egli ha verificato i luoghi ben dieci anni dopo l'esecuzione dei lavori e facendo un mero raffronto con fotografie, senza quindi un accertamento tecnico verificato nel contraddittorio delle parti nella immediatezza del fatto.
Ne deriva che la domanda di risarcimento avanzata dal CP 2 è rimasta indimostrata poiché è
mancata una verifica dei luoghi al momento del fatto (per come detto dal direttore dei lavori) né tale lacuna è stata colmata con un accertamento tecnico preventivo che avrebbe potuto fissare nel contraddittorio delle parti la situazione. La domanda pertanto è indimostrata, non potendosi nemmeno ritenere che tale statuizione sia coperta dal giudicato, così come eccepito dal CP 2 data la nullità della sentenza di primo grado (su cui non può formarsi alcun giudicato) e di tutte le relative statuizioni, compresa quella sul risarcimento del danno.
In definitiva quindi le domande dell'appellante vanno accolte mentre la riconvenzionale del
CP 2 va necessariamente rigettata.
Alla soccombenza come sopra delineata segue altresì la condanna del CP 2 al pagamento della CTU espletata in prime cure e delle spese di lite dei due gradi di giudizio da liquidare applicando i parametri medi della vigente tariffa forense (ex D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle) tenendo conto del valore della causa (E. 14.509,106 ) e delle fasi del giudizio
(introduttiva, studio, istruttoria, decisionale, valore medio, precisando che la sola fase di trattazione va liquidata secondo i parametri minimi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 416/24 RG:
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado n. 133/2024 del Tribunale di Catania, Sezione I civile, depositata in data 31.12.2023 e pubblicata in data 04.01.2024; dichiara che il contratto di appalto intercorso tra le parti si è risolto per inadempimento esclusivo del
CP 2 appellato;
per l'effetto condanna il CP 2 al pagamento in favore dell'appellante della somma di E.
14.509,106 oltre interessi come in parte motiva a far data dalla messa in mora;
rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dal CP 2
per l'effetto condanna il appellato alle spese della espletata CTU e al rimborso, in CP 2 favore della Controparte 1 delle spese di lite che liquida per il primo grado in e. 5077,00 oltre "
al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge e per il secondo grado in e. 4888,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e Iva come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte d'Appello, il 6.11.25
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Lo Iacono Dott. Nicolò Crasci