CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2026, n. 13047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13047 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON IC nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 19 giugno 2025 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ELe Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Rossi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13047 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, riformando l'originaria assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di falso ideologico in atto pubblico (capo A) e calunnia aggravata (capo C), commessi ai danni di EL ZZ, perché, secondo la prospettazione accusatoria, dopo aver proceduto al suo arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale commesso ai suoi danni, avrebbe falsamente riportato - nel relativo verbale - circostanze fattuali non verificatesi, in grado di rilevare ai fini dell'esclusione del reato e della qualificazione dei fatti come mera resistenza passiva, e così, abusando del suo potere, consapevolmente incolpandolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., pur sapendolo innocente. 2. Il ricorso si compone di tre motivi d'impugnazione, tutti formulati sotto il profilo del vizio di motivazione. 2.1. Il primo censura il travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale affermando che il ZZ avrebbe ammesso la detenzione di droga;
circostanza priva di riscontro probatorio, disattesa da tutti gli atti del procedimento ed incidente sul profilo psicologico del reato, poché il ZZ si dava alla fuga proprio per aver tempo e modo di disfarsi dello stupefacente, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, non aveva consegnato, né ne aveva ammesso la detenzione. 2.2. Il secondo lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo dei reati ascritti, correttamente escluso dal primo giudice. I due militari, come provato dal tenore degli atti a loro firma, avevano sin da subito, concentrato le loro attenzioni ed i loro accertamenti su quello che, ai loro occhi, appariva il reato da perseguire, ovvero la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente. Sicché, nella descrizione della dinamica dei fatti, si soffermavano sul controllo della macchina, sull'atteggiamento sospetto dei tre occupanti, sull'atteggiamento molto nervoso di ZZ, sulla fuga del predetto nel corso della quale questi si sarebbe disfatto dello stupefacente, sul confezionamento della cocaina rinvenuta in quell'occasione (sei dosi da 0,30 grammi, ognuna all'interno di pezzi di carta contrassegnati da iniziali), dello stupefacente sequestrato in seguito presso l'abitazione e sul materiale utile per il confezionamento. Parallelamente, la condotta oppositiva al controllo da parte del ZZ veniva descritta con eccessiva sintesi ed uso improprio di termini;
ma ciò solo in ragione di una colpevole negligenza e non già in forza di una consapevole volontà decettiva, circostanza logicamente desumibile dalla mancanza di una pregressa conoscenza del ZZ, dalla legittimità dell'arresto anche in assenza di qualsiasi condotta di resistenza (alla luce del ritrovamento di un quantitativo tutt'altro che modesto di plurime sostanze stupefacenti, chiaramente destinate alla cessione a terzi), dall'esistenza delle lesioni riportate dal ZZ (peraltro mai refertate non avendo il ON a farle valere in un eventuale giudizio risarcitorio) e dalla pacifica consapevolezza da parte dei militari dell'esistenza di telecamere che avrebbero ripreso ogni dettaglio della dinamica. 2.3. Il terzo attiene specificamente al reato di calunnia e deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo, avendo la repentina manovra del divincolarsi del ZZ comunque giustificato il convincimento del ricorrente di essere stato colpito;
sicché, mancando la prova della certa consapevolezza dell'innocenza dell'accusato, difetterebbe la prova della correlata volontà di calunniare il ZZ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Al vicebrigadiere ON è contestato di aver falsamente attestato, nel verbale di arresto di EL ZZ, circostanze di fatto non verificatesi e di aver consapevolmente incolpato il predetto del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., pur sapendolo innocente. Le circostanze di fatto oggetto di falsa rappresentazione attengono a quella limitata frazione temporale nella quale, secondo quanto ricostruito nel verbale di arresto, il ON stava accompagnando EL ZZ all'interno del veicolo d'ufficio per la perquisizione personale e, improvvisamente, il prevenuto tentava di darsi alla fuga: nel verbale si rappresenta che il ZZ sarebbe stato bloccato dal vicebrigadiere, che lo avrebbe costretto a terra, e quest'ultimo, divincolandosi, avrebbe colpito il militare al polso destro, cagionandogli lievi ma evidenti escoriazioni;
laddove dalla visione dei filmati, rileva la Corte, il ZZ mai risulta caduto a terra, né tantomeno placcato dal ON, e mai alcun contatto vi sarebbe stato tra i due. 3. La difesa deduce, in primo luogo, con i primi due motivi, l'eccentricità della ricostruzione prospettata (nella parte in cui avrebbe affermato che il ZZ aveva ammesso di detenere stupefacente) e, parallelamente, il difetto — nella ricostruzione dei fatti - di una consapevole volontà diretta ad affermare il falso, essendo riscontrabile, alla luce dei plurimi elementi evidenziati, solo un'eccessiva sintesi e un uso improprio dei termini. Entrambe le censure sono infondate. La circostanza afferente al riconoscimento o meno della detenzione di stupefacente è essa stessa eccentrica rispetto alla contestazione, afferendo ad un momento differente, incidente sulle eventuali motivazioni che hanno spinto il ZZ a tentare la fuga (circostanza pacifica ed incontestata); l'esistenza di una consapevole immutatio veri è ampiamente argomentata dalla Corte territoriale e immediatamente percepibile dalla modalità della condotta. Il nucleo della contestazione, per come si è detto, attiene a quella limitatissima frazione temporale in cui, giunti vicino all'autovettura di servizio, il ZZ inizia la fuga;
una frazione temporale chiaramente ed oggettivamente cristallizzata nei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza;
filmati che la Corte territoriale ha dato atto di aver visionato e che hanno permesso di escludere ogni contatto tra il ON e il ZZ: pur essendo riuscito il militare, al momento della fuga, ad afferrare col braccio sinistro il ZZ e, con il piede, a farlo inciampare, il ZZ perde solo il controllo, ma non cade a terra, non viene placcato, né colpisce il ON per sfuggire dalla presa. A fronte di ciò, nel verbale di arresto in flagranza si scrive esplicitamente che: il ZZ, improvvisamente, tentava la fuga;
il ON lo bloccava e lo costringeva a terra;
il ZZ si divincolava e, colpendo il militare, gli cagionava lievi ma evidenti escoriazioni al polso destro. E, su queste basi, il ZZ veniva dichiarato in stato di arresto e denunciato all'autorità per resistenza e violenza nei confronti del pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Ebbene, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, se può essere incerto se vi fu o meno un colpo, anche involontario e indiretto, del ZZ durante la fuga al polso del ON, non può dubitarsi della chiara falsità di quanto esplicitamente descritto nel verbale di arresto: che il ZZ non venne mai placcato a terra e di conseguenza non sferrò volontariamente un colpo al militare per svincolarsi da tale costrizione. La difesa non contesta, in realtà, l'oggettività della ricostruzione prospettata dalla Corte e la sostanziale incoerenza con la naturale storicità dei fatti;
censura la ritenuta sussistenza di una consapevole volontà diretta ad immutare il vero: non già una versione artatamente contraffatta atta a supportare il verbale di arresto, ma una colpevole leggerezza del militare nell'uso dei termini e nella ricostruzione della dinamica dei fatti. Ma tanto confligge con l'oggettività dei fatti rappresentati nei filmati e nella loro assoluta incompatibilità con la relativa rappresentazione contenuta nel vernale di arresto. Va ribadito, in proposito, che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsità dell'attestazione: non è richiesto l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero (dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa), tuttavia non può che considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accadimento in realtà mai avvenuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138). Sicché, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, alcuna negligenza è logicamente ipotizzabile nell'aver attestato come accaduto un fatto (che il ZZ venne placcato a terra e, nel divincolarsi, sferrò un colpo al militare per divincolarsi da tale costrizione) pacificamente nella realtà inesistente. 4. Quanto osservato in relazione al reato di falso, logicamente, si riflette anche sotto il profilo della sussistenza del reato di calunnia contestato al capo C). Va opportunamente premesso che il fatto tipico sanzionato nell'art. 368 cod. pen. (contestato in rubrica al capo C) consiste nell'incolpare di un reato (inteso quale fatto astrattamente punibile) una persona della quale si conosca l'innocenza. Il fatto, oggetto della incolpazione, può essere indifferentemente reale o immaginario, ciò che conta è solo che non ne sia responsabile il soggetto incolpato e il dolo (generico) si sostanzia, appunto, nella volontà dell'incolpazione unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Un dato che, in quanto afferente alla sfera interna dell'agente, si desume, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto;
sicché il suo accertamento si risolve nella considerazione e nella valutazione di quelle circostanze e modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto;
ed in tali termini deve strutturarsi la motivazione che assiste il relativo accertamento (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, Bracchi, Rv. 253270; Sez. 6, n. 31446 del 24/05/2004, Prandelli, Rv. 229271). Ciò considerato, per come detto in precedenza, il verbale d'arresto contiene una descrizione dei fatti radicalmente differente rispetto alla realtà di quanto Alfred 'ano accaduto: il ZZ non è mai stato bloccato dal vicebrigadiere, il vicebrigadiere non lo ha mai costretto a terra, e mai il ZZ, divincolandosi, ha colpito il militare al polso destro. Ebbene, la rappresentazione, nel verbale d'arresto, di un fatto mai effettivamente accaduto, in sé integrante il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non può che essere chiaro indice della volontà di incolpare una persona di un reato nella piena consapevolezza della sua innocenza. Su tali premesse, quindi, le doglianze prospettate dalla difesa si risolvono in considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Corte territoriale, richiedendosi in definitiva una incursione nel "fatto" non consentita al giudice di legittimità. 5. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 febbraio 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere ELe Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Roberto Rossi, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 13047 Anno 2026 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 09/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, riformando l'originaria assoluzione pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile dei reati di falso ideologico in atto pubblico (capo A) e calunnia aggravata (capo C), commessi ai danni di EL ZZ, perché, secondo la prospettazione accusatoria, dopo aver proceduto al suo arresto per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale commesso ai suoi danni, avrebbe falsamente riportato - nel relativo verbale - circostanze fattuali non verificatesi, in grado di rilevare ai fini dell'esclusione del reato e della qualificazione dei fatti come mera resistenza passiva, e così, abusando del suo potere, consapevolmente incolpandolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., pur sapendolo innocente. 2. Il ricorso si compone di tre motivi d'impugnazione, tutti formulati sotto il profilo del vizio di motivazione. 2.1. Il primo censura il travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale affermando che il ZZ avrebbe ammesso la detenzione di droga;
circostanza priva di riscontro probatorio, disattesa da tutti gli atti del procedimento ed incidente sul profilo psicologico del reato, poché il ZZ si dava alla fuga proprio per aver tempo e modo di disfarsi dello stupefacente, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, non aveva consegnato, né ne aveva ammesso la detenzione. 2.2. Il secondo lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo dei reati ascritti, correttamente escluso dal primo giudice. I due militari, come provato dal tenore degli atti a loro firma, avevano sin da subito, concentrato le loro attenzioni ed i loro accertamenti su quello che, ai loro occhi, appariva il reato da perseguire, ovvero la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente. Sicché, nella descrizione della dinamica dei fatti, si soffermavano sul controllo della macchina, sull'atteggiamento sospetto dei tre occupanti, sull'atteggiamento molto nervoso di ZZ, sulla fuga del predetto nel corso della quale questi si sarebbe disfatto dello stupefacente, sul confezionamento della cocaina rinvenuta in quell'occasione (sei dosi da 0,30 grammi, ognuna all'interno di pezzi di carta contrassegnati da iniziali), dello stupefacente sequestrato in seguito presso l'abitazione e sul materiale utile per il confezionamento. Parallelamente, la condotta oppositiva al controllo da parte del ZZ veniva descritta con eccessiva sintesi ed uso improprio di termini;
ma ciò solo in ragione di una colpevole negligenza e non già in forza di una consapevole volontà decettiva, circostanza logicamente desumibile dalla mancanza di una pregressa conoscenza del ZZ, dalla legittimità dell'arresto anche in assenza di qualsiasi condotta di resistenza (alla luce del ritrovamento di un quantitativo tutt'altro che modesto di plurime sostanze stupefacenti, chiaramente destinate alla cessione a terzi), dall'esistenza delle lesioni riportate dal ZZ (peraltro mai refertate non avendo il ON a farle valere in un eventuale giudizio risarcitorio) e dalla pacifica consapevolezza da parte dei militari dell'esistenza di telecamere che avrebbero ripreso ogni dettaglio della dinamica. 2.3. Il terzo attiene specificamente al reato di calunnia e deduce vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo, avendo la repentina manovra del divincolarsi del ZZ comunque giustificato il convincimento del ricorrente di essere stato colpito;
sicché, mancando la prova della certa consapevolezza dell'innocenza dell'accusato, difetterebbe la prova della correlata volontà di calunniare il ZZ. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Al vicebrigadiere ON è contestato di aver falsamente attestato, nel verbale di arresto di EL ZZ, circostanze di fatto non verificatesi e di aver consapevolmente incolpato il predetto del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., pur sapendolo innocente. Le circostanze di fatto oggetto di falsa rappresentazione attengono a quella limitata frazione temporale nella quale, secondo quanto ricostruito nel verbale di arresto, il ON stava accompagnando EL ZZ all'interno del veicolo d'ufficio per la perquisizione personale e, improvvisamente, il prevenuto tentava di darsi alla fuga: nel verbale si rappresenta che il ZZ sarebbe stato bloccato dal vicebrigadiere, che lo avrebbe costretto a terra, e quest'ultimo, divincolandosi, avrebbe colpito il militare al polso destro, cagionandogli lievi ma evidenti escoriazioni;
laddove dalla visione dei filmati, rileva la Corte, il ZZ mai risulta caduto a terra, né tantomeno placcato dal ON, e mai alcun contatto vi sarebbe stato tra i due. 3. La difesa deduce, in primo luogo, con i primi due motivi, l'eccentricità della ricostruzione prospettata (nella parte in cui avrebbe affermato che il ZZ aveva ammesso di detenere stupefacente) e, parallelamente, il difetto — nella ricostruzione dei fatti - di una consapevole volontà diretta ad affermare il falso, essendo riscontrabile, alla luce dei plurimi elementi evidenziati, solo un'eccessiva sintesi e un uso improprio dei termini. Entrambe le censure sono infondate. La circostanza afferente al riconoscimento o meno della detenzione di stupefacente è essa stessa eccentrica rispetto alla contestazione, afferendo ad un momento differente, incidente sulle eventuali motivazioni che hanno spinto il ZZ a tentare la fuga (circostanza pacifica ed incontestata); l'esistenza di una consapevole immutatio veri è ampiamente argomentata dalla Corte territoriale e immediatamente percepibile dalla modalità della condotta. Il nucleo della contestazione, per come si è detto, attiene a quella limitatissima frazione temporale in cui, giunti vicino all'autovettura di servizio, il ZZ inizia la fuga;
una frazione temporale chiaramente ed oggettivamente cristallizzata nei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza;
filmati che la Corte territoriale ha dato atto di aver visionato e che hanno permesso di escludere ogni contatto tra il ON e il ZZ: pur essendo riuscito il militare, al momento della fuga, ad afferrare col braccio sinistro il ZZ e, con il piede, a farlo inciampare, il ZZ perde solo il controllo, ma non cade a terra, non viene placcato, né colpisce il ON per sfuggire dalla presa. A fronte di ciò, nel verbale di arresto in flagranza si scrive esplicitamente che: il ZZ, improvvisamente, tentava la fuga;
il ON lo bloccava e lo costringeva a terra;
il ZZ si divincolava e, colpendo il militare, gli cagionava lievi ma evidenti escoriazioni al polso destro. E, su queste basi, il ZZ veniva dichiarato in stato di arresto e denunciato all'autorità per resistenza e violenza nei confronti del pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Ebbene, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, se può essere incerto se vi fu o meno un colpo, anche involontario e indiretto, del ZZ durante la fuga al polso del ON, non può dubitarsi della chiara falsità di quanto esplicitamente descritto nel verbale di arresto: che il ZZ non venne mai placcato a terra e di conseguenza non sferrò volontariamente un colpo al militare per svincolarsi da tale costrizione. La difesa non contesta, in realtà, l'oggettività della ricostruzione prospettata dalla Corte e la sostanziale incoerenza con la naturale storicità dei fatti;
censura la ritenuta sussistenza di una consapevole volontà diretta ad immutare il vero: non già una versione artatamente contraffatta atta a supportare il verbale di arresto, ma una colpevole leggerezza del militare nell'uso dei termini e nella ricostruzione della dinamica dei fatti. Ma tanto confligge con l'oggettività dei fatti rappresentati nei filmati e nella loro assoluta incompatibilità con la relativa rappresentazione contenuta nel vernale di arresto. Va ribadito, in proposito, che, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsità dell'attestazione: non è richiesto l'animus nocendi, né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero (dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa), tuttavia non può che considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accadimento in realtà mai avvenuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138). Sicché, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, alcuna negligenza è logicamente ipotizzabile nell'aver attestato come accaduto un fatto (che il ZZ venne placcato a terra e, nel divincolarsi, sferrò un colpo al militare per divincolarsi da tale costrizione) pacificamente nella realtà inesistente. 4. Quanto osservato in relazione al reato di falso, logicamente, si riflette anche sotto il profilo della sussistenza del reato di calunnia contestato al capo C). Va opportunamente premesso che il fatto tipico sanzionato nell'art. 368 cod. pen. (contestato in rubrica al capo C) consiste nell'incolpare di un reato (inteso quale fatto astrattamente punibile) una persona della quale si conosca l'innocenza. Il fatto, oggetto della incolpazione, può essere indifferentemente reale o immaginario, ciò che conta è solo che non ne sia responsabile il soggetto incolpato e il dolo (generico) si sostanzia, appunto, nella volontà dell'incolpazione unita alla consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Un dato che, in quanto afferente alla sfera interna dell'agente, si desume, di norma, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive che definiscono l'azione criminosa, dalle quali, con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto;
sicché il suo accertamento si risolve nella considerazione e nella valutazione di quelle circostanze e modalità della condotta che evidenziano la cosciente volontà dell'agente e sono indicative dell'esistenza di una rappresentazione del fatto;
ed in tali termini deve strutturarsi la motivazione che assiste il relativo accertamento (Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 6, n. 32801 del 02/02/2012, Bracchi, Rv. 253270; Sez. 6, n. 31446 del 24/05/2004, Prandelli, Rv. 229271). Ciò considerato, per come detto in precedenza, il verbale d'arresto contiene una descrizione dei fatti radicalmente differente rispetto alla realtà di quanto Alfred 'ano accaduto: il ZZ non è mai stato bloccato dal vicebrigadiere, il vicebrigadiere non lo ha mai costretto a terra, e mai il ZZ, divincolandosi, ha colpito il militare al polso destro. Ebbene, la rappresentazione, nel verbale d'arresto, di un fatto mai effettivamente accaduto, in sé integrante il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non può che essere chiaro indice della volontà di incolpare una persona di un reato nella piena consapevolezza della sua innocenza. Su tali premesse, quindi, le doglianze prospettate dalla difesa si risolvono in considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Corte territoriale, richiedendosi in definitiva una incursione nel "fatto" non consentita al giudice di legittimità. 5. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9 febbraio 2026