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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4670/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Nerina Marniga e dell'avv. Elisa Martinelli, entrambe del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza ex art. 429 c.p.c. del giorno 30.1.2025, conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo quando segue.
[...]
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sito in Gardone Val Trompia, via Zanardelli 43, pervenutole in eredità dalla madre, che, nel dicembre del 2020, lo aveva concesso in comodato al convenuto, tramite l'intermediazione di una terza persona (tal . Secondo gli Persona_1 accordi, il comodatario si sarebbe fatto carico di un modesto indennizzo e avrebbe dovuto restituire il bene a semplice richiesta della comodante. A seguito della morte di quest'ultima, gli eredi hanno chiesto invano la liberazione dell'immobile, motivo per il quale la ricorrente ha agito in tale sede (mentre l'originaria domanda di risarcimento del danno è stata rinunciata all'udienza del 12.12.2024).
Il convenuto non si è costituito in giudizio (nonostante all'udienza del 20.6.2024 fosse comparso a suo nome l'avv. Bellarosa, esibendo una procura alle liti e preannunciando il deposito di una comparsa, in realtà mai avvenuto) e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
Il giudizio è stato istruito mediante prova per testi.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un contratto di comodato verbale con il convenuto contumace.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste (“confermo che Testimone_1 nel dicembre 2020 la signora sentita la signora ha concesso in Parte_1 Testimone_2 prestito temporaneo al signor l'appartamento sito in Gardone Val Trompia via Controparte_1
Zanardelli n. 43. La circostanza mi è stata riferita sia da che da sua madre. Parte_1 Testimone_2
Io abito nell'appartamento posto al piano superiore rispetto a quello oggetto di causa”) e dal teste Tes_3
(“confermo che la signora sentita la signora concedeva in
[...] Parte_1 Testimone_2 prestito temporaneo al signor l'appartamento sito in Gardone Val Trompia via Controparte_1
Zanardelli n. 43. ADR “ io ero presente quando il convenuto è entrato in casa e gli ho anche prestato dei mobili”) all'udienza del giorno 25.10.2024.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c. il contratto di comodato senza un termine stabilito (cd. precario) comporta l'obbligo del comodatario di restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato di averne chiesto la restituzione mediante inoltro di raccomandata a.r. (cfr. docc. 6, 10 fasc. ric.).
Altrettanto dimostrato è il perdurare dell'occupazione da parte del convenuto, nonostante la volontà contraria degli attuali proprietari (cfr. ancora testi e - verbale ud. Tes_1 Tes_2
25.10.2024).
2 In conclusione, il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte di deve ritenersi CP_1 illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di ottenere il rilascio dell'immobile da parte del convenuto.
Il rilascio deve essere disposto con effetto immediato, stante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di qualsivoglia giustificazione in merito a tale inadempimento.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico del convenuto contumace.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti dinanzi al Tribunale rientranti nello scaglione di riferimento.
Devono essere liquidate a favore della ricorrente anche le spese del procedimento di mediazione, obbligatorio ex lege, secondo la nota proforma prodotta sub doc. 12 fasc. ric., poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo l'immobile sito in Gardone Controparte_1
Val Trompia, via Zanardelli 43, identificato catastalmente al NCU del predetto comune al
Foglio 14, Particella n. 718, subalterno n. 5 e, per l'effetto,
- dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato a favore di Controparte_1 Pt_1 dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose;
[...]
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 del procedimento di mediazione e del presente giudizio che liquida in complessivi €
4.229,00 per compensi, € 593,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 30 gennaio 2025.
La presente sentenza, dopo la lettura, viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4670/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Nerina Marniga e dell'avv. Elisa Martinelli, entrambe del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza ex art. 429 c.p.c. del giorno 30.1.2025, conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo quando segue.
[...]
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sito in Gardone Val Trompia, via Zanardelli 43, pervenutole in eredità dalla madre, che, nel dicembre del 2020, lo aveva concesso in comodato al convenuto, tramite l'intermediazione di una terza persona (tal . Secondo gli Persona_1 accordi, il comodatario si sarebbe fatto carico di un modesto indennizzo e avrebbe dovuto restituire il bene a semplice richiesta della comodante. A seguito della morte di quest'ultima, gli eredi hanno chiesto invano la liberazione dell'immobile, motivo per il quale la ricorrente ha agito in tale sede (mentre l'originaria domanda di risarcimento del danno è stata rinunciata all'udienza del 12.12.2024).
Il convenuto non si è costituito in giudizio (nonostante all'udienza del 20.6.2024 fosse comparso a suo nome l'avv. Bellarosa, esibendo una procura alle liti e preannunciando il deposito di una comparsa, in realtà mai avvenuto) e, pertanto, è stato dichiarato contumace.
Il giudizio è stato istruito mediante prova per testi.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza di un contratto di comodato verbale con il convenuto contumace.
Tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste (“confermo che Testimone_1 nel dicembre 2020 la signora sentita la signora ha concesso in Parte_1 Testimone_2 prestito temporaneo al signor l'appartamento sito in Gardone Val Trompia via Controparte_1
Zanardelli n. 43. La circostanza mi è stata riferita sia da che da sua madre. Parte_1 Testimone_2
Io abito nell'appartamento posto al piano superiore rispetto a quello oggetto di causa”) e dal teste Tes_3
(“confermo che la signora sentita la signora concedeva in
[...] Parte_1 Testimone_2 prestito temporaneo al signor l'appartamento sito in Gardone Val Trompia via Controparte_1
Zanardelli n. 43. ADR “ io ero presente quando il convenuto è entrato in casa e gli ho anche prestato dei mobili”) all'udienza del giorno 25.10.2024.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1810 c.c. il contratto di comodato senza un termine stabilito (cd. precario) comporta l'obbligo del comodatario di restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Nel caso in esame, la ricorrente ha documentato di averne chiesto la restituzione mediante inoltro di raccomandata a.r. (cfr. docc. 6, 10 fasc. ric.).
Altrettanto dimostrato è il perdurare dell'occupazione da parte del convenuto, nonostante la volontà contraria degli attuali proprietari (cfr. ancora testi e - verbale ud. Tes_1 Tes_2
25.10.2024).
2 In conclusione, il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte di deve ritenersi CP_1 illegittima, con conseguente diritto della ricorrente di ottenere il rilascio dell'immobile da parte del convenuto.
Il rilascio deve essere disposto con effetto immediato, stante il lasso di tempo trascorso e l'assenza di qualsivoglia giustificazione in merito a tale inadempimento.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a integrale carico del convenuto contumace.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal d.m. 55/2014 per i procedimenti dinanzi al Tribunale rientranti nello scaglione di riferimento.
Devono essere liquidate a favore della ricorrente anche le spese del procedimento di mediazione, obbligatorio ex lege, secondo la nota proforma prodotta sub doc. 12 fasc. ric., poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone:
- accerta e dichiara che occupa senza titolo l'immobile sito in Gardone Controparte_1
Val Trompia, via Zanardelli 43, identificato catastalmente al NCU del predetto comune al
Foglio 14, Particella n. 718, subalterno n. 5 e, per l'effetto,
- dichiara tenuto e condanna al rilascio immediato a favore di Controparte_1 Pt_1 dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose;
[...]
- dichiara tenuto e condanna a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 del procedimento di mediazione e del presente giudizio che liquida in complessivi €
4.229,00 per compensi, € 593,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Brescia, 30 gennaio 2025.
La presente sentenza, dopo la lettura, viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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