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Sentenza 6 luglio 2023
Sentenza 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/07/2023, n. 19218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19218 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
Testo completo
S E N T E N Z A sul ricorso n. 26029/21 proposto da: -) F.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e OL RG, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato Antonio Napolitano in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro -) EZ WT Italy s.r.l., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Vittorio Ciavarella in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione 17 marzo 2021 n. 7405; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza 17.3.2021 n. 7405 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società FD s.r.l. e da OL Oggetto: revocazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19218 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/07/2023 2 di 4 RG avverso la sentenza 6.10.2017 n. 4229 della Corte d’appello di Milano. La suddetta ordinanza ritenne che il ricorso fosse inammissibile perché privo di una valida procura speciale. La procura prodotta dai ricorrenti fu ritenuta “spillata all’ultima pagina del ricorso e del tutto generica”, cioè non riferita espressamente all’impugnazione della sentenza 4229/17 della Corte d’appello di Milano. 2. La società F.D. s.r.l. e OL RG hanno impugnato per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. la suddetta ordinanza di questa Corte, con ricorso fondato su un motivo. 3. La EZ WT Italy s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione si deduce che per errore percettivo il Collegio giudicante non si è avveduto del fatto che la procura alle liti non era apposta su un foglio separato, ma era apposta in calce al ricorso. Osservano i ricorrenti che il ricorso per cassazione deciso dall’ordinanza revocanda si componeva di 38 pagine numerate e progressive, e la procura alle liti non era l’ultima di esse: essa era infatti estesa alla p. 37, e seguita dalla relazione di notificazione precompilata. 1.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto esso - per come è argomentato - prospetta non un errore percettivo, ma un errore di diritto, quale è lo stabilire se una procura alle liti sia valida od invalida. L’ordinanza revocanda, infatti, ritenne la procura speciale a ricorrere per cassazione invalida, in quanto non riferibile al ricorso: sia perché “spillata” all’ultimo foglio, sia perché contenente indicazioni generiche. Non mette conto in questa sede stabilire se quella valutazione fu corretta o meno: quel che rileva è che il giudizio di “non riferibilità” della procura al ricorso avverso la sentenza 4229/17 della Corte d’appello di Milano costituisce per l’appunto, un giudizio e non un apprezzamento di fatto. Né può avere rilievo, al fine di ammissibilità della fase rescissoria, la circostanza sulla quale così tanto insistono i ricorrenti, e cioè che la 3 di 4 procura speciale non era “spillata” all’ultimo foglio del ricorso, ma era stampata, e per di più su un foglio che non era l’ultimo. Ciò per due ragioni indipendenti. La prima ragione è che il participio “spillata”, per come usualmente impiegato nella sintassi giudiziaria e forense, è usato anfibologicamente per indicare tutte e due le ipotesi descritte dall’art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.: e cioè sia l’ipotesi della procura rilasciata su “foglio separato congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”, sia l’ipotesi della procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. La seconda ragione è che la procura stampata dopo il ricorso e prima della predisposizione della relata di notificazione, la rende per ciò solo “spillata”, cioè congiunta all’atto di ricorso, il quale come noto non comprende la relata, che è un atto che si aggiunge al ricorso e distinto da esso. Irrilevante, poi, al fine di ipotizzare un errore percettivo è la circostanza che tutte le pagine del ricorso fossero numerate. La numerazione delle pagine, infatti, teoricamente non esclude di per sé che un foglio possa essere numerato e “materialmente congiunto” all’atto. Anche sotto questo riguardo, pertanto, la valutazione compiuta dall’ordinanza di cui si chiede la revoca non può ritenersi un errore percettivo. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto il controricorso depositato dalla EZ WT è inammissibile per tardività. Il ricorso per revocazione è stato infatti notificato alla EZ WT il 7.10.2021. Il termine di 40 giorni per la notifica del controricorso sarebbe dunque scaduto il 16.11.2021, mentre il controricorso è stato notificato il 17.2.2022.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
4 di 4 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
- ricorrenti -
contro -) EZ WT Italy s.r.l., elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Vittorio Ciavarella in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione 17 marzo 2021 n. 7405; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell'Erba che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza 17.3.2021 n. 7405 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società FD s.r.l. e da OL Oggetto: revocazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 19218 Anno 2023 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 06/07/2023 2 di 4 RG avverso la sentenza 6.10.2017 n. 4229 della Corte d’appello di Milano. La suddetta ordinanza ritenne che il ricorso fosse inammissibile perché privo di una valida procura speciale. La procura prodotta dai ricorrenti fu ritenuta “spillata all’ultima pagina del ricorso e del tutto generica”, cioè non riferita espressamente all’impugnazione della sentenza 4229/17 della Corte d’appello di Milano. 2. La società F.D. s.r.l. e OL RG hanno impugnato per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. la suddetta ordinanza di questa Corte, con ricorso fondato su un motivo. 3. La EZ WT Italy s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione si deduce che per errore percettivo il Collegio giudicante non si è avveduto del fatto che la procura alle liti non era apposta su un foglio separato, ma era apposta in calce al ricorso. Osservano i ricorrenti che il ricorso per cassazione deciso dall’ordinanza revocanda si componeva di 38 pagine numerate e progressive, e la procura alle liti non era l’ultima di esse: essa era infatti estesa alla p. 37, e seguita dalla relazione di notificazione precompilata. 1.1. Il ricorso è inammissibile, in quanto esso - per come è argomentato - prospetta non un errore percettivo, ma un errore di diritto, quale è lo stabilire se una procura alle liti sia valida od invalida. L’ordinanza revocanda, infatti, ritenne la procura speciale a ricorrere per cassazione invalida, in quanto non riferibile al ricorso: sia perché “spillata” all’ultimo foglio, sia perché contenente indicazioni generiche. Non mette conto in questa sede stabilire se quella valutazione fu corretta o meno: quel che rileva è che il giudizio di “non riferibilità” della procura al ricorso avverso la sentenza 4229/17 della Corte d’appello di Milano costituisce per l’appunto, un giudizio e non un apprezzamento di fatto. Né può avere rilievo, al fine di ammissibilità della fase rescissoria, la circostanza sulla quale così tanto insistono i ricorrenti, e cioè che la 3 di 4 procura speciale non era “spillata” all’ultimo foglio del ricorso, ma era stampata, e per di più su un foglio che non era l’ultimo. Ciò per due ragioni indipendenti. La prima ragione è che il participio “spillata”, per come usualmente impiegato nella sintassi giudiziaria e forense, è usato anfibologicamente per indicare tutte e due le ipotesi descritte dall’art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c.: e cioè sia l’ipotesi della procura rilasciata su “foglio separato congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”, sia l’ipotesi della procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici. La seconda ragione è che la procura stampata dopo il ricorso e prima della predisposizione della relata di notificazione, la rende per ciò solo “spillata”, cioè congiunta all’atto di ricorso, il quale come noto non comprende la relata, che è un atto che si aggiunge al ricorso e distinto da esso. Irrilevante, poi, al fine di ipotizzare un errore percettivo è la circostanza che tutte le pagine del ricorso fossero numerate. La numerazione delle pagine, infatti, teoricamente non esclude di per sé che un foglio possa essere numerato e “materialmente congiunto” all’atto. Anche sotto questo riguardo, pertanto, la valutazione compiuta dall’ordinanza di cui si chiede la revoca non può ritenersi un errore percettivo. 2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto il controricorso depositato dalla EZ WT è inammissibile per tardività. Il ricorso per revocazione è stato infatti notificato alla EZ WT il 7.10.2021. Il termine di 40 giorni per la notifica del controricorso sarebbe dunque scaduto il 16.11.2021, mentre il controricorso è stato notificato il 17.2.2022.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
4 di 4 (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile