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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Donatella Casablanca Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1437/2024
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 23/09/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dagli avv. D'ANGELO Parte_1
FRANCESCO e DALE' FABRIZIO
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. TOSI PAOLO Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 2835 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc ha impugnato il licenziamento Parte_1 disciplinare allo stesso intimato da con missiva Controparte_1 dell'11.11.2022, formulando le conclusioni in atti rassegnate e deducendo, in sintesi, la tardività della contestazione disciplinare e l'insussistenza dei fatti posti a base del recesso datoriale.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, valutando insussistente la dedotta tardività della contestazione e congruo il periodo di tempo trascorso di circa 12 mesi tra la conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro – avvenuta in data 25.10.2021, con l'acquisizione del decreto di citazione a giudizio del dipendente - e la contestazione disciplinare del 14.10.2022, in considerazione della gravità dei fatti da contestare, delle dimensioni e della complessità della struttura organizzativa di e CP_1 del numero dei soggetti coinvolti nei fatti, nonché della complessità dell'indagine.
2.1. Il primo giudice, poi, ha ritenuto che la gravità delle condotte addebitate al erano state accertate e documentate nel corso delle indagini Pt_1 preliminari affidate alla Polizia Giudiziaria, sulla base della documentazione depositata dalla società (informativa di polizia giudiziaria e relativi CP_1 allegati, verbali di identificazione, file di videoregistrazione), il cui contenuto non era stato espressamente contestato dal lavoratore;
che nella suddetta relazione informativa si evidenziava che l'attività di analisi da remoto delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza (autorizzate dall' aveva CP_2 consentito di estrapolare ed acquisire su supporto informatico DVD le registrazione degli eventi giornalieri riproducenti le attività illecite messe in pratica, durante l'esercizio delle funzioni, da sei dipendenti oggetto di indagine, tra cui il signor che, in particolare, con riferimento a quest'ultimo, si Pt_1 leggeva nella relazione che “In data 17.9.2020 dalle ore 03:29:14 alle ore
03:31:11 durante il turno lavorativo svolto nella postazione denominata
2 “ripartizione del prodotto voluminoso prioritario/estero”, , Testimone_1 dopo aver danneggiato un pacco per poi nasconderlo in modo furtivo nell'armadietto sito a pochi metri dalla postazione di lavoro, faceva annusare per poi consegnare parte del contenuto a un dipendente postale già identificato in , che cedeva il tutto ad un altro dipendente postale Persona_1 identificato in Natoli Emiliano…”; che il ricorrente non aveva presentato querela di falso, né offerto una specifica prova contraria alle risultanze dell'informativa di P.G., avendo chiesto la prova testimoniale su circostanze inidonee, pur ove confermate, ad escludere la sussistenza del fatto;
che la violazione e sottrazione di corrispondenza destinata a terzi addebitate al si pongono Pt_1 in insanabile contrasto – ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa del recesso – con l'obbligo di fedeltà che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, con lesione irrecuperabile del vincolo di fiducia tra le parti.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentandone l'erroneità laddove:
-Il Tribunale non ha ritenuto violato il principio della immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, essendo l'anno trascorso tra la piena conoscenza dei fatti e l'avvio del procedimento disciplinare un lasso di tempo eccessivo e non giustificabile, tenuto conto che non aveva CP_1 compiuto alcuna indagine o valutazione, limitandosi a contestare quanto risultante dalla indagini di P.G. e che ere stato, altresì, violato il diritto di difesa del lavoratore, stante la difficoltà di ricordare fatti risalenti nel tempo;
-il Tribunale ha ritenuto sussistente il fatto costituente il presunto illecito disciplinare, avendo il medesimo contestato nel ricorso il contenuto dell'informativa di P.G. ed essendo i fatti avvenuti in maniera diversa dalla ricostruzione offerta da , non emergendo dall'informativa e dai relativi CP_1 allegati che il aveva consegnato allo stesso il contenuto del pacco Persona_1 danneggiato e non essendo necessaria la querela di falso per contestare la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni dei verbalizzanti.
3 4. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note, la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
7. In ordine al primo motivo di censura corretta è la valutazione del primo giudice che ha ritenuto, nel caso di specie, non violato il principio della immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare.
7.1 Al riguardo, invero, deve richiamarsi la costante giurisprudenza di legittimità, che ritiene che In materia di licenziamento disciplinare,
l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa (tra le tante, Cass. sent. n. 281 del 2016, Cass. sent. n. 16841 del
2018).
7.2 In altra pronuncia la Suprema Corte, in particolare, ha affermato che “In materia di illecito disciplinare nel rapporto di lavoro privato, i principi della immediatezza della contestazione e della tempestività della irrogazione della misura disciplinare, che costituiscono esplicazione del generale precetto di conformarsi alla buona fede e alla correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite” (Cass. sent. n. 7724 del
2004).
4 7.3 Ciò premesso il lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti contestati da parte di – avvenuta nel mese di ottobre 2021 con CP_1 la trasmissione alla società del decreto di citazione a giudizio del per i Pt_1 reati di cui all'art. 624 e 625, n. 2 e 7, c.p. (unitamente ad altri cinque dipendenti della società) – e la contestazione disciplinare del 14.10.2022 appare adeguato, rileva il Collegio, tenuto conto delle dimensioni e della complessità della struttura organizzativa di , del numero dei CP_1 lavoratori coinvolti nei fatti e delle pluralità di posizioni da esaminare, nonché della complessità dell'indagine eseguita dalla P.G. e dell'insussistenza, per come già evidenziato dal primo giudice, di fatti da cui poter desumere che potesse formarsi in capo al ricorrente un legittimo affidamento circa una eventuale volontà abdicativa della potestà disciplinare da parte del datore di lavoro.
7.4 Nel caso di specie, invero, può certamente escludersi che il ritardo abbia causato affidamento nel dipendente sulla non punibilità delle condotte commesse in ragione della gravità delle stesse concernenti sottrazione di beni, condotte peraltro allo stesso già note a seguito di ricezione del decreto di citazione a giudizio e dei prodromici atti di indagine (indagine originata, in particolare, da un esposto/denuncia di con il quale la società lamentava CP_1 la sottrazione di numerosa corrispondenza lacerata, nonché il rinvenimento di effetti postali deteriorati e manomessi presso il CMP di Fiumicino, ove il signor operava in qualità di operaio addetto allo smistamento della Pt_1 corrispondenza - v. doc. 2 fascicolo di primo grado di parte ricorrente).
7.5 Neanche, altresì, può ritenersi che sia stato violato il diritto di difesa del lavoratore - che il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare mira a presidiare - in considerazione del lasso di tempo trascorso e della difficoltà lamentata dall'appellante di ricordare i fatti contestati, tenuto conto che il signor ha compiutamente reso le proprie giustificazioni in Pt_1
5 data 19.10.2022 (v. doc. 9 fascicolo primo grado di parte ricorrente), riconoscendo peraltro nelle stesse di aver visionato i video richiamati nella lettera di contestazione ed acquisiti dalla P.G., circostanza che esclude le dedotte difficoltà di ricordare i fatti per cui è causa.
8. Passando ad esaminare il secondo motivo di doglianza se ne evidenza pure l'infondatezza.
8.1 Con lettera del 14.10.2022 è stato, in particolare, contestato al Pt_1 quanto segue:
“Solo di recente abbiamo acquisito il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del procedimento penale RG n.4215/2020. Le indagini preliminari, svolte dall'Autorità Giudiziaria mediante attività di videoripresa, hanno permesso di individuare le seguenti condotte da Lei poste in essere:
- in data 17/09/2021, dalle ore 03.29 alle ore 03.31, durante il turno di lavoro svolto presso la postazione denominata "ripartizione del prodotto voluminoso prioritario/estero", dopo aver danneggiato un pacco, in concorso con
e , si impossessava del contenuto dello Persona_1 Testimone_1 stesso.
Per tali fatti, come a Lei noto, è stato rinviato a giudizio poiché imputato del delitto di cui agli artt. 110, 81, 624, 625 comma 1 e 2 in relazione all'art. 61 n.
11 c.p. "perché in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con abuso di prestazione d'opera in qualità di dipendenti di
con mansioni di operaio presso il Centro Meccanografico Postale CP_1
e in particolare addetto allo smistamento della posta, con violenza sulle cose consistita nel danneggiare i plichi affidati al servizio postale, si impossessavano delle cose mobili altrui contenute in tali plichi' (capo F)……………….”.
6 8.2 Tali condotte risultano comprovate dalla documentazione prodotta in atti da – informativa di Polizia giudiziaria, verbali di identificazione e file di CP_1 videoregistrazioni -; in particolare nella relazione di P.G., quanto alla posizione del si legge che “In data 17.9.2020 dalle ore 03:29:14 alle ore Pt_1
03:31:11 durante il turno lavorativo svolto nella postazione denominata
“ripartizione del prodotto voluminoso prioritario/estero”, , Testimone_1 dopo aver danneggiato un pacco per poi nasconderlo in modo furtivo nell'armadietto sito a pochi metri dalla postazione di lavoro, faceva annusare per poi consegnare parte del contenuto a un dipendente postale già identificato in , che cedeva il tutto ad un altro dipendente postale Persona_1 identificato in Natoli Emiliano…”; tali risultanze dell'informativa della Polizia
Giudiziaria – al di là della necessità o meno della proposizione della querela di falso avverso la stessa – sono comprovate dal contenuto del file video prodotto in atti (v. doc. 5 fascicolo di primo grado di ), nonché dai verbali di CP_1 identificazione della Guardia di Finanza – Gruppo Fiumicino e relative foto allegate (doc. 3 del fascicolo ), non corrispondendo al vero quanto CP_1 allegato dal nell'atto di appello, vale a dire non rilevarsi dai documenti Pt_1 allegati all'informativa che il gli aveva consegnato il contenuto dei Persona_1 pacchi (circostanza, invece, chiaramente risultante dal contenuto della videoripresa).
8.3 Pur avendo, quindi, il contestato nel ricorso introduttivo le risultanze Pt_1 dell'informativa di P.G. (ma non il contenuto dei file video e dei verbali di identificazione in atti), la gravità delle condotte dallo stesso poste in essere è confermata proprio dal contenuto di detti file video, emergendo altresì dalla videoripresa del 18.9.2020 (doc. 7 ) che il collega ““durante il CP_1 Persona_1 turno lavorativo svolto nella postazione denominata “ripartizione del prodotto voluminoso/estero”, dopo aver danneggiato una busta di colore bianco ne prelevava in modo furtivo il contenuto occultandola nella tasca sinistra anteriore dei suoi pantaloni, e ciò avveniva dinanzi a tre dipendenti postali, due dei quali già identificati in ed in , il terzo Parte_1 Persona_2 soggetto n.m.i. alias “Mister Brown””.
7
9. Le condotte poste in essere dal (di disinvolta connivenza rispetto alla Pt_1 lacerazione dei plichi postali e di impossessamento del contenuto degli stessi) ben costituiscono, quindi, giusta causa del recesso allo stesso intimato dalla società, ai sensi dell'art. 54, sesto comma, lettere a (illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della società o ad essa affidati e, infine, per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti), lett. c (violazione dolosa di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare danno o pregiudizio alla società o a terzi), lett. k (in generi fatti o atti dolosi compiti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stessi)
e 80, lett. e (giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del c.c. e per giustificato motivo) del CCNL (v. lettera di recesso – doc. 10 fascicolo di parte ricorrente), per come accertato dal Tribunale con statuizione non oggetto di specifica censura e divenuta, quindi, definitiva.
10. L'appello deve essere, in conclusione, respinto.
11. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
12. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
4.300,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del
8 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 23/09/2025
La consigliera est.
Dott. Maria Vittoria Valente La Presidente
Dott. Donatella Casablanca
9