Sentenza 15 novembre 2013
Massime • 1
La Magistratura di Sorveglianza non ha competenza esclusiva sui diritti dei detenuti nè, in particolare, può pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione. (In motivazione, la Corte ha anche precisato che tale assetto normativo non è in contrasto, nelle sue linee generali, con i principi sanciti dall'art. 3 della CEDU).
Commentario • 1
- 1. Art. 1 c.p.p. Giurisdizione penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2013, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 15/11/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3662
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 6904/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU MA n. il 7 febbraio 1967;
avverso l'ordinanza 24 maggio 2012 - Magistrato di Sorveglianza di Lecce;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 24 maggio 2012, depositata in cancelleria il 31 dicembre 2012, il Magistrato di Sorveglianza di Lecce e Brindisi rigettava il reclamo avanzato nell'interesse di MU MA volto a ottenere l'accertamento delle lesione dei diritti soggettivi del detenuto previsti dalla L. n. 354 del 1975, artt. 1, 5, 6 e 12 e D.P.R. n. 230 del 2000, artt. 6 e 7, art. 3 CEDU
e artt. 2, 3 e 7 Cost. e la conseguente liquidazione a titolo di indennizzo della somma di Euro 15.000 o quella maggiore ritenuta di equità.
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che, valutata la documentazione inviata dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce, le condizioni di restrizione del detenuto non erano tali da violare l'art. 3 CEDU atteso che, anche a voler considerare il solo profilo dello spazio personale, ignorando quindi la rilevanza di tutti gli altri parametri indicati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella fattispecie presenti (quali la dotazione di mobilia, l'ampiezza della finestra, la fruibilità dei locali docce, al congrue numero di ore da trascorrere fuori dalla cella, la sussistenza di una saletta di socialità ed altro) lo stesso superava ancorché di poco quello fruito da MA e ritenuto dalla Corte insufficiente (e da qui la condanna sul punto del nostro Paese) se esaminato isolatamente a raggiungere il livello minimo di gravità richiesto dall'art. 3 della Convenzione. Il detenuto ha per vero usufruito anche di diverse e più ampie sistemazioni integrando una condizione conforme ai parametri europei e ai principi costituzionali di rieducazione della pena.
2. - Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione MU MA chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali rilevando altresì che il giudice avrebbe dovuto altresì riconoscere il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c. per responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione ovvero extracontrattuale secondo il principio del neminem laedere. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1 - Si osserva per vero che il gravame, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova valutazione del merito già esaminato dal giudice, sviluppandosi inoltre in modo generico e non concreto, proponendo per di più questioni argomentative inammissibili in questa sede di legittimità consistendo in una mera reiterazione di censure in ordine alle quali il giudice di sorveglianza ha già adeguatamente risposto. Va pertanto ravvisata non solo la reiterazione inammissibile di argomentazioni fattuali non proponibili in questa sede di legittimità stante la valutazione argomentata del giudice della cognizione, ma altresì la mancanza della reale correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione davanti a questa Corte. Con il riproporre le doglianze già scrutinate il ricorrente non tiene inoltre conto che il sindacato di questo Supremo Collegio ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di effettuare una rilettura degli elementi di fatto posti a suo fondamento, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (v. ex pluribus, Cass., Sez. 5, 27 gennaio 2009, n. 19399, Rozzi). 3.2 - Il provvedimento gravato, peraltro, dando conto in modo analitico delle ragioni della propria decisione, ha correttamente esaminato tutti gli elementi risultanti dagli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronee applicazioni della legge penale e processuale e come tale non censurabile in questa sede di legittimità. Punto necessario e prioritario da cui muovere l'argomentazione è che in materia risarcitoria ed indennitaria il sistema normativo prevede in via generale la sua attribuzione alla giurisdizione civile. La summa divisio tra giurisdizione civile e penale è sancita invero dall'art. 1 cod. proc. civ. e dall'art. 1 cod. proc. pen. cui corrispondono le pertinenti norme del vigente
Ordinamento Giudiziario.
Da tale presupposto consegue che le attribuzioni al giudice penale di competenze in materia risarcitoria si pongono come eccezioni a tale generale ripartizione e, come tali, devono essere specificamente previste dalla normativa, quali si rinvengono, ad esempio, ove il giudice penale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria del danneggiato da un reato costituito parte civile (art. 74 cod. proc pen.) o su quella per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) od anche per riparazione dell'errore giudiziario (art. 643 cod. proc. pen.).
È però certo che una siffatta attribuzione specifica non si riscontra nelle leggi in materia penitenziaria che, in via testuale, non prevedono alcuna attribuzione di competenza alla Magistratura di Sorveglianza della materia risarcitoria o indennitaria pur discendente da quegli aspetti dell'ambito penitenziario, o più strettamente carcerario, che vengono attribuiti alla sua specifica competenza (che è sempre legata alla giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penale). Il dato è pacifico, dovendosi del resto rilevare come il ricorrente, non potendo invocare una specifica disposizione di legge a sostegno del suo assunto, fa appello ad una asserita responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione ovvero extracontrattuale non meglio chiarite oltre che ravvisabili.
4. Quanto alla invocata "violazione dei diritti dei condannati e degli internati" che possano essere rilevate "nel corso del trattamento" - l'art. 69 ord. pen., comma 5, ultima parte, puntualmente prevede che il Magistrato di Sorveglianza impartisca "disposizioni dirette ad eliminare" siffatte eventuali violazioni, così all'evidenza delimitando in modo preciso il campo d'intervento, in coerenza con la generale funzione della Magistratura di Sorveglianza che è quella di vigilare "sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena" (art. 69 ord. pen., comma 1) ai fini di una corretta esecuzione, in termini di legalità, della pena o della misura di sicurezza. È invero fuor di dubbio che le disposizioni dirette ad eliminare le rilevate violazioni hanno proiezione ripristinatoria volta al futuro, e dunque funzione preventiva, ma non possono contenere, per insito limite concettuale, l'ambito di un ristoro risarcitorio per il passato. Nessuno può invero ragionevolmente sostenere che condannare ad un risarcimento sia compreso nel diverso concetto di "eliminare le violazioni", ponendosi le due espressioni su piani diversi. Del resto la stessa clausola di chiusura di cui al cit. art. 69, u.c. secondo cui il Magistrato di Sorveglianza "svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge", giustifica proprio la conclusione che le sue funzioni devono comunque avere un testuale e specifico riferimento normativo - e non se ne rinvengono sul tema risarcitorio - così già ponendo un chiaro limite a quella onnicomprensività per materia (competenza funzionale esclusiva) predicata dal ricorrente. Inoltre, sempre per restare ai dati testuali ricavabili dalla legge fondamentale dell'ordinamento penitenziario, l'art. 35, unico riferimento possibile, in concreto attivato dal ricorrente, prevede che detenuti ed internati possano "rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, anche in busta chiusa". Orbene, per quanto se ne voglia dare interpretazione dilatata, non è chi non veda come la stessa terminologia sia lontana da quella che può contrassegnare l'inizio di un'azione civile a contenuto risarcitorio, a parte l'assoluta anomalia che deriverebbe da una causa civile iniziata con istanza orale (ancorché poi verbalizzata) e raccolta anche dal direttore dell'istituto (anche se poi trasmessa al Magistrato di Sorveglianza). Ricordiamo in proposito il disposto dell'art. 99 cod. proc. civ.:
"Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente". Anche le azioni civili proponibili in ambito penale, ex artt. 74, 314 e 643 cod. proc. pen., devono essere avanzate con domanda al giudice competente. Addirittura clamorose, poi, sono le distonie del procedimento di sorveglianza, rispetto a quello ordinario in ambito civilistico, e non facilmente adattabili (si pensi solo al regime delle prove, alle impugnazioni, ecc.).- Occorre dunque riconoscere che l'esame della normativa specifica consente di affermare la coerente saldatura dell'inesistenza, da un lato, di un potere di condanna di natura civilistica in capo al Magistrato di Sorveglianza con l'inesistenza, dall'altro, di una facoltà di analoga richiesta in capo al detenuto o all'internato.
5. Si deve inoltre osservare che la magistratura di sorveglianza non ha competenze generali di cognizione se non quelle specifiche in ambito esecutivo (resta eccezionale la disposizione di cui all'art.680 c.p.c., comma 2, che trova ragione nella specialità della materia); il Magistrato di Sorveglianza, nella sua essenza, resta un giudice che sovrintende all'esecuzione della pena (dato confermato dalla stessa collocazione della figura all'interno del Libro decimo del Cod. Proc. Pen.). Non può dirsi, dunque, che l'ordinamento disegni un suo potere generale di jus dicere per qualsiasi questione afferente i diritti dei detenuti, pur collegati all'esecuzione della pena. Non c'è dubbio che un fatto costituente reato commesso in ambito carcerario, ai danni di un detenuto, anche se, per ipotesi, ad opera di un appartenente all'Amministrazione, non potrebbe essere sottratto alla normale competenza del giudice penale e di certo non potrebbe essere attribuito a quella della Magistratura di Sorveglianza in forza di un'inesistente competenza esclusiva. Nè può essere dubitato che un detenuto che intenda essere risarcito per un danno che egli lamenti, ancorché subito in ambiente carcerario, non potrà essere sottratto ai giudice naturale precostituito per legge per tale tipo di vertenza che è il giudice civile, competente per materia e territorio. Tanto deve valere anche ove il danno venga attribuito dal detenuto alla stessa Amministrazione penitenziaria, non essendovi ragioni di differenziazione. Non è chi non veda, dunque, che la tesi di una competenza esclusiva della Magistratura di Sorveglianza in ordine ai diritti dei detenuti prova troppo, perché trascinerebbe in tale ambito tante competenze, creando una sorta di tribunale specializzato del detenuto (simile a quello per i Minorenni) il che l'ordinamento di certo non ha voluto. Quanto fin qui elaborato è confermato poi dall'avvenuta eliminazione, per intervento della Corte Costituzionale, dell'art. 69 ord. Pen., comma 6, lett. a) (sentenza 341/2006) che, se da un iato ha rilevato l'inadeguatezza dello strumento processuale fornito dal rito di competenza penitenziaria (art. 14 ter Ord. Pen.), ha evidentemente escluso, dall'altro, la configurabilità di una pretesa competenza esclusiva. Nè può dirsi che gli interventi giurisprudenziali in materia, correttamente letti ed inquadrati, abbiano disegnato quella competenza esclusiva che il ricorrente ipotizza. Ed invero si è ben consolidato il principio (v., per tutte, SS.UU. 25079/2003, Giannl) secondo cui il reclamo al Magistrato di Sorveglianza ex art. 35 Ord. Pen. può essere legittimamente attivato - e sempre ai fini di ottenere dallo stesso disposizioni dirette ad eliminare le relative violazioni - solo in ipotesi che la doglianza investa un diritto soggettivo (ad esempio in tema di tutela della salute) che il detenuto assume violato o compresso ad opera della Amministrazione, restandone fuori quelle lamentele che non raggiungono tale livello (e la casistica è quanto mai ampia: ad esempio la ricezione della televisione). Ciò significa una limitazione alla tutela giurisdizionale in tema di reclamo generico, restandone escluse doglianze che trovano collocazione nell'ambito amministrativo, ma non significa certo che tutti i diritti soggettivi che si pretendono violati debbano necessariamente essere convogliati alla Magistratura di Sorveglianza e tutelati con gli strumenti processuali, spediti e contratti, previsti dal relativo ordinamento. Anche in base all'esame sistematico della vigente normativa, dunque, e pur alla stregua del bagaglio giurisprudenziale in materia, deve essere escluso che sussista una sorta di competenza esclusiva della Magistratura di Sorveglianza in materia di tutti i diritti soggettivi dei detenuti. Non va poi sottovalutato - ed anzi è argomento primario - che comunque la procedura ex art. 14 ter Ord. Pen., imposta dall'art. 69, comma 6, concepita avendo a mente le necessità di speditezza insite nella materia penitenziaria, neppure prevede la comparizione dell'Amministrazione penitenziaria che, invece, in ipotesi sarebbe la parte convenuta che dovrebbe essere condannata, ammettendo solo - quale ben limitata difesa - la presentazione di memorie. Si produrrebbe pertanto la stessa situazione che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 69, comma 6, lett. a), per insufficiente contraddittorio, compressione dei diritti difensivi e disparità di trattamento rispetto alle normali procedure per domande di carattere risarcitorio davanti alla giurisdizione civile. Una lettura costituzionalmente orientata impone, dunque, di evitare siffatta conseguenza che sarebbe connessa - in mancanza di interventi legislativi - alla tesi sostenuta dal ricorrente.
6. In definitiva la ricognizione dello stato attuale della pertinente normativa deve far escludere che alla Magistratura di Sorveglianza sia attribuita la competenza a pronunce su domande di carattere risarcitorio pur derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti anche se connessi allo stesso stato di detenzione. In definitiva ancora deve affermarsi che la Magistratura di Sorveglianza non ha competenza esclusiva sui diritti dei detenuti, ma attribuzioni specifiche legate all'esecuzione penale. In materia di diritti di cui si assuma la violazione, la Magistratura di Sorveglianza ha il riconosciuto potere di impartire disposizioni all'Amministrazione con un accertamento, quindi, assolutamente incidentale ed a tale specifico fine preventivo, quello di eliminare eventuali violazioni. Risarcimento o indennità restano, nell'attuale stato della legislazione, nell'ambito della ordinaria competenza del giudice civile.
7. Il quadro fin qui delineato non viene in contrasto, nelle sue linee generali, con i principi sanciti dalla CEDU, anche se resta l'indiscutibile insufficienza del sistema allo stato della normativa vigente. La Corte Europea, che già si era pronunciata affermando la necessità che in ambito carcerario siano rispettati i diritti fondamentali della persona, ed imponendo che la loro eventuale violazione avesse effettivo rimedio (v. decisione 16.07.2009, MA
contro
Italia), ha del tutto recentemente ribadito tali principi (si veda caso EG ed altri
contro
Italia, decisione 08.01.2013) investendo sostanzialmente tre piani diversi ma tra loro funzionalmente collegati: 1) un nuovo disegno delle previsioni sanzionatorie e delle modalità di esecuzione, con più ampio ricorso alle misure alternative, ed un rafforzamento delle strutture logistiche;
2) un sistema che assicuri effettività alla sollecita eliminazione delle violazioni in concreto rilevate;
3) un esito compensativo per chi abbia sofferto violazione dei diritti fondamentali. Il primo profilo è di spettanza costituzionale del Legislatore o di competenza del Governo. Per gli altri due il giudice nazionale, per i casi a lui sottoposti, deve procedere alla ricognizione del sistema, anche con interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. In tal senso va rilevato come, nella sopra citata ultima pronuncia della CEDU, si prenda atto che il rimedio offerto dall'ordinamento interno dato dalla legge penitenziaria (con riferimento proprio ai reclamo ex art. 35 Ord. Pen.) è ritenuto, con quell'interpretazione che in questa sede si convalida (si citano anche le ordinanze 18.04.2011 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli e 24.12.2011 di quello di Udine, tesi maggioritaria, restando isolata la contraria opinione espressa dal giudice penitenziario di Lecce in data 09.06.2011), avere carattere preventivo, proprio assolvendo - ove ne segua effettività di esecuzione - alla funzione di eliminare il protrarsi di eventuali violazioni. Si tratta di ricorso accessibile, ma la cui reale effettività è limitata dalla incapacità delle strutture di far fronte al sovraffollamento delle carceri. La stessa decisione della CEDU, però, come detto, avverte che le accertate violazioni comportano obblighi per lo Stato non solo di carattere preventivo, e cioè di eliminare le violazioni (per cui è predisposto lo strumento ex art. 35 Ord. Pen.), ma anche compensativo, e cioè del ristoro per il detenuto che abbia visto riconosciuto la violazione dei suoi diritti soggettivi, prevedendo perciò la (peraltro già affermata) risarcibilità di tali riscontrate violazioni. Proprio la scarsa efficacia concreta del rimedio preventivo (che imporrebbe reclami continui, in presenza di una sovraffollamento sistemico), e la ben nota lunghezza della via dell'azione risarcitoria in sede civile hanno condotto la CEDU ad impartire all'Italia la disposizione di predisporre rimedi appropriati, pronti ed effettivi, e cioè di modificare i ricorsi esistenti o crearne di nuovi. Non c'è dubbio, in definitiva, che non può trarsi dalla giurisprudenza della CEDU il principio che l'aspetto compensativo (o risarcitorio), che pure si impone, debba essere compreso di necessità nell'ambito del ricorso alla Magistratura di Sorveglianza, avendo i giudici comunitari ribadito che il profilo preventivo che ne emerge (che pure può rivelarsi in concreto scarsamente efficace) non è esaustivo degli obblighi per lo Stato, ma non avendo indirizzato una particolare lettura della normativa, ne' dato limiti ristretti allo Stato per l'adeguamento. Non è questa la sede per individuare i percorsi normativi de jure condendo per l'anzidetto sollecito adeguamento sul piano dei più efficaci rimedi preventivi e, per quel che qui interessa, compensativi (anche se non mancano nel sistema istituti che possono fornire spunti di riflessione: si pensi all'art. 314 Cod. Proc. Pen.), ferma restando l'imprescindibile necessità di provvedere ai profili logistici ed alle più ampie misure alternative, ma resta (a conclusione che lo stato attuale della normativa esclude il profilo compensativo dall'ambito di competenza della Magistratura di Sorveglianza, ne' un tanto può direttamente trarsi dalla giurisprudenza della CEDU.
8. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014