Sentenza 25 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2003, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2003 |
Testo completo
2 82 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sprefoamust SEZIONE TERZA CIVILE Faurussia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.4010/00 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 6445 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. 798 Dott. Luigi F. DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 03.12.02 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da elettivamente domiciliato in Pescara CO NICOLA i presso l'avv. Angelo Scudieri via Firenze n. 10 } che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IL rappresentata e difesa 'D'ALESSANDRO giusta delega in atti dall'avv. Rocco Flacco che ha eletto domicilio in Roma via Attilio ' Regolo n. 12 D presso lo studio dell'avv. Italo - controricorrente HAT le Castaldi;
2407 nonché LM DO LI AR RT UG 肇 'PESANTE OM RT TO CH UI 量 ME IA e CH MAFALDA intimati B avversO la sentenza della Corte di Appello de L'Aquila n. 442 del 21.12.1998 . Uditi l'avv. Castaldi ( per delega della ) ed il P.M. in persona delcontroricorrente Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il relatore;
Osserva : Con sentenza del 21 dicembre 1998 la Corte di Appello de L'Aquila provvedendo sull'impugnazione proposta da ' AN D'AL ed altri avversO la sentenza in data 6.5.1997 del Tribunale di Chieti , confermata nel merito tale decisione ha disposto la compensazione per giusti motivi delle spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra la predetta e CO IC ' con il rilievo che quest'ultimo con la sua dell'assegno di inadempienza nel versamento mantenimento dei figli conviventi con la madre AN D'AL aveva spinto costei oltre alle denunce penali a tentare di recuperare la comproprietà degli ' 2 immobili Ricorre per cassazione il IC il quale con due " ' si duole della disposta compensazione motivi deducendo vizi motivazionali e la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Osserva la Corte che le censure sono manifestamente infondate e comportano il rigetto del ricorso ai sensi dell' art. 375 c.p.c. come ' modificato dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 . La compensazione anche totale delle spese di causa per giusti motivi quale nella specie adottata è infatti attribuita al giudice dall'art. 92 secondo comma c.p.c. Nella specie la Corte di Appello ha ritenuto di già riportata esercitare tale potere con la sufficiente a sorreggere la motivazione , decisione ed a renderla insindacabile in questa sede sono inammissibili nella parte in Le censure cui il ricorrente pretende nella sostanza un diverso apprezzamento di quella condotta che ' stata ritenuta decisiva per la compensazione delle spese Nei soli rapporti tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità seguono la le f 3 soccombenza
p.q.m.
La Corte ricorrente al rigetta il ricorso e condanna il pagamento delle spese del giudizio di cassazione ' liquidate in euro 100,00 ( cento/00 ) oltre euro 1.000,00 ( mille/00 ) di onorari in favore della controricorrente Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte , il 3 dicembre 2002 . Il Consigliere est. Il Presidente ancera sbrici IL CANCELLERE C1 कि Aiello aria M ott.ssa D Cancelleria 95 02 .03 VANDELLIER 01 Dott.ssa Mera Aiello 4