CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32979 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
• SENTENZA sul ricorso proposto da: SO UC nato a [...],i101/01/1976 avverso l'ordinanza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32979 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11.10.2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da SS NO in relazione alla privazione della libertà personale sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 27.1.2012 al 19.10.2012, poi sostituita con gli arresti domiciliari sino al 6.2.2013, in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 cod.pen. (capo 11) e artt. 110, 81, 3 della I. 9 dicembre 1941 n. 1383 (capo 12). In particolare dalla lettura della contestazione cautelare risulta che il SS, pubblico ufficiale in servizio presso il secondo Nucleo Operativo della Guarda di Finanza di Milano, fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, in concorso con HE OT, Di IO HE e NG LU, dei seguenti reati. - Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa ed essersi fatto consegnare somme di denaro (che NG riceveva e divideva con gli altri) da AR LE, DO LE, LI DA e CE DA (componenti della associazione mafiosa LE - DA) al fine di compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell'avvertire preventivamente dei controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali erano installate slot nnachines di proprietà delle società facenti capo ai LE e ai DA;
nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottoporre a controllo così consentendo loro di mantenere le proprie slot machines scollegate dalla rete telematica della Amministrazione Monopoli e di appropriarsi della quota delle giocate destinate all'Erario; nel comunicare ai componenti della associazione che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia LE-DA e delle società a loro riconducibili (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). - Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 per aver colluso tra loro al fine di eludere l'accertamento di violazioni finanziarie commesse dalle società sopra indicate (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). L'ordinanza cautelare si fondava sul contenuto di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da LI DA. Tali dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinsecamente coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci. Con specifico riferimento alla posizione del SS, tali riscontri furono ritenuti individualizzanti - anche se DA risultava aver sempre consegnato il denaro al solo NG - perché, più volte, questi aveva detto che doveva dividere la somma percepita con i colleghi incaricati dei controlli;
perché l'entità delle somme era tale da far ritenere che fosse destinate a più persone (non meno di 720.000 euro nell'arco 2 di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle slot machines venivano effettuati da Di IO, OT e SS sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro. Quanto al merito, in sintesi: con sentenza del 6.2.2013 il Tribunale di Milano aveva assolto SS NO, Di IO HE e OT HE per non aver commesso il fatto;
a seguito di impugnazione della Procura Generale, con sentenza del 17.6.2014 la Corte d'appello di Milano IV Sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato SS NO, Di IO HE e OT HE per entrambi i reati loro ascritti ai capi 11) e 12) alla pena ritenuta di giustizia oltre alla confisca per equivalente di Euro 160.000; con sentenza del 20.10.2015 la Corte di Cassazione, VI sezione penale, aveva annullato detta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio;
con sentenza del 10.11.2016 la Corte d'appello di Milano, V sezione penale, aveva confermato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 6.2.2013; a seguito di impugnazione della Procura generale con sentenza del 19.1.2018 la Corte di cassazione, II sezione penale, aveva annullato la decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio;
con sentenza del 21.12.2021 la Corte d'appello di Milano I sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato SS, Di IO e OT;
Con sentenza del 4.5.2021 la Corte di Cassazione VI sezione penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. SS NO, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.proc.pen., 40, 41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che il rigetto della domanda di riparazione motivato sulla solidità iniziale del quadro indiziario é del tutto irrilevante ed insufficiente e viola il dettato dell'art. 314 cod.proc.pen. nonché tutto l'impianto normativo in tema di causalità necessario al fine di valutare l'incidenza causale del comportamento del richiedente rispetto all'applicazione della misura. 3 Inoltre l'ordinanza impugnata non si confronta con i dati emersi nel giudizio di merito relativi ai contatti telefonici intercorsi tra DA, OT e SS, che avvenivano su utenze istituzionali della caserma di via Valtellina per concordare notifiche di sequestri e con la circostanza che solo la squadra costituita dai tre marescialli era incaricata di effettuare i controlli su tutti i gestori di Milano sicché necessariamente erano sempre loro i soggetti interessati. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.proc.pen. 40,41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la Corte di merito non ha verificato se la partecipazione della moglie del SS alla Financial Consulting s.r.I., avvenuta tramite uno schermo fiduciario, abbia inciso causalmente ed in modo determinate sull'applicazione della misura cautelare. Peraltro, il comportamento in questione non è stato neppure qualificato quale illecito disciplinare dall'Arma di appartenzenza né • peraltro può ritenersi il mendacio del SS sulla circostanza della Financial Consulting s.r.l. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria integrativa. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto connessi, é infondato. 2.Va premesso che, secondo costante insegnamento di questa Corte, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa 4 attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della caiutela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione;
ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa». La valutazione del giudice della riparazione si svolge quindi su un piano diverso ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice, infatti, deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e 5 valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; nello stesso senso, tra le Sezioni semplici successive, Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 271739). 3. Ebbene, l'ordinanza impugnata nel rigettare l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui delineati. Ed invero, dopo aver riepilogato le fasi di una complessa indagine sfociata in un altrettanto complesso giudizio, esaminando ai fini che ci occupano la posizione del SS ha evidenziato che lo stesso, interrogato dal Gip dopo l'esecuzione della misura cautelare, aveva reso dichiarazioni contraddittorie e discordanti rispetto a quelle rese dagli indagati e quindi mendaci in ordine alla circostanza che la moglie, ON CA, era socia attraverso lo schermo di una società fiduciaria (la Fidimed Fiduciaria Mediolanum), della Financial Consulting s.r.I., società che operava nello stesso settore del noleggio e installazione di macchine da gioco in pubblici esercizi al cui controllo il SS era deputato. Inoltre il SS aveva richiesto un posto di lavoro per la moglie al IG, soggetto sottoposto a controllo da parte sua e dei suoi colleghi, accettando anche che alla moglie fossero intestate gratuitamente le quote della società operante nello stesso settore del gioco e delle scommesse a cui egli era addetto, che detta intestazione permanesse nel tempo e fosse schermata dietro una fiduciaria. Tali condotte che all'evidenza integrano una macroscopica violazione dei doveri deontologici connessi alla funzione svolta dall'odierno istante unitamente alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, nel giudizio espresso dalla Corte di merito, sono state correttamente qualificate come gravemente colpose sia nella fase antecedente all'arresto che in quella successiva, e tali da aver contribuito all'applicazione ed al mantenimento della misura custodiale. In tal senso, ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca che rileva sull'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, in corso di massimazione). Ed inoltre facendo del pari buon governo del principio secondo cui in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti 6 deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1000,00. Così deciso in Roma il 2.7.2024
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 32979 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11.10.2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da SS NO in relazione alla privazione della libertà personale sofferta in regime di custodia cautelare in carcere dal 27.1.2012 al 19.10.2012, poi sostituita con gli arresti domiciliari sino al 6.2.2013, in esecuzione dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 cod.pen. (capo 11) e artt. 110, 81, 3 della I. 9 dicembre 1941 n. 1383 (capo 12). In particolare dalla lettura della contestazione cautelare risulta che il SS, pubblico ufficiale in servizio presso il secondo Nucleo Operativo della Guarda di Finanza di Milano, fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, in concorso con HE OT, Di IO HE e NG LU, dei seguenti reati. - Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa ed essersi fatto consegnare somme di denaro (che NG riceveva e divideva con gli altri) da AR LE, DO LE, LI DA e CE DA (componenti della associazione mafiosa LE - DA) al fine di compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell'avvertire preventivamente dei controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali erano installate slot nnachines di proprietà delle società facenti capo ai LE e ai DA;
nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottoporre a controllo così consentendo loro di mantenere le proprie slot machines scollegate dalla rete telematica della Amministrazione Monopoli e di appropriarsi della quota delle giocate destinate all'Erario; nel comunicare ai componenti della associazione che la Sezione criminalità organizzata della Questura di Milano aveva in corso indagini nei confronti della famiglia LE-DA e delle società a loro riconducibili (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). - Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 per aver colluso tra loro al fine di eludere l'accertamento di violazioni finanziarie commesse dalle società sopra indicate (in Milano dal 2008 alla fine del 2009). L'ordinanza cautelare si fondava sul contenuto di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da LI DA. Tali dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinsecamente coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci. Con specifico riferimento alla posizione del SS, tali riscontri furono ritenuti individualizzanti - anche se DA risultava aver sempre consegnato il denaro al solo NG - perché, più volte, questi aveva detto che doveva dividere la somma percepita con i colleghi incaricati dei controlli;
perché l'entità delle somme era tale da far ritenere che fosse destinate a più persone (non meno di 720.000 euro nell'arco 2 di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle slot machines venivano effettuati da Di IO, OT e SS sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro. Quanto al merito, in sintesi: con sentenza del 6.2.2013 il Tribunale di Milano aveva assolto SS NO, Di IO HE e OT HE per non aver commesso il fatto;
a seguito di impugnazione della Procura Generale, con sentenza del 17.6.2014 la Corte d'appello di Milano IV Sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato SS NO, Di IO HE e OT HE per entrambi i reati loro ascritti ai capi 11) e 12) alla pena ritenuta di giustizia oltre alla confisca per equivalente di Euro 160.000; con sentenza del 20.10.2015 la Corte di Cassazione, VI sezione penale, aveva annullato detta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo giudizio;
con sentenza del 10.11.2016 la Corte d'appello di Milano, V sezione penale, aveva confermato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 6.2.2013; a seguito di impugnazione della Procura generale con sentenza del 19.1.2018 la Corte di cassazione, II sezione penale, aveva annullato la decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio;
con sentenza del 21.12.2021 la Corte d'appello di Milano I sezione penale, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato SS, Di IO e OT;
Con sentenza del 4.5.2021 la Corte di Cassazione VI sezione penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. SS NO, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.proc.pen., 40, 41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che il rigetto della domanda di riparazione motivato sulla solidità iniziale del quadro indiziario é del tutto irrilevante ed insufficiente e viola il dettato dell'art. 314 cod.proc.pen. nonché tutto l'impianto normativo in tema di causalità necessario al fine di valutare l'incidenza causale del comportamento del richiedente rispetto all'applicazione della misura. 3 Inoltre l'ordinanza impugnata non si confronta con i dati emersi nel giudizio di merito relativi ai contatti telefonici intercorsi tra DA, OT e SS, che avvenivano su utenze istituzionali della caserma di via Valtellina per concordare notifiche di sequestri e con la circostanza che solo la squadra costituita dai tre marescialli era incaricata di effettuare i controlli su tutti i gestori di Milano sicché necessariamente erano sempre loro i soggetti interessati. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.proc.pen. 40,41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Si assume che la Corte di merito non ha verificato se la partecipazione della moglie del SS alla Financial Consulting s.r.I., avvenuta tramite uno schermo fiduciario, abbia inciso causalmente ed in modo determinate sull'applicazione della misura cautelare. Peraltro, il comportamento in questione non è stato neppure qualificato quale illecito disciplinare dall'Arma di appartenzenza né • peraltro può ritenersi il mendacio del SS sulla circostanza della Financial Consulting s.r.l. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria integrativa. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto connessi, é infondato. 2.Va premesso che, secondo costante insegnamento di questa Corte, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa 4 attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l'unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della caiutela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio;
dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione;
ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa». La valutazione del giudice della riparazione si svolge quindi su un piano diverso ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice, infatti, deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e 5 valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; nello stesso senso, tra le Sezioni semplici successive, Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 271739). 3. Ebbene, l'ordinanza impugnata nel rigettare l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui delineati. Ed invero, dopo aver riepilogato le fasi di una complessa indagine sfociata in un altrettanto complesso giudizio, esaminando ai fini che ci occupano la posizione del SS ha evidenziato che lo stesso, interrogato dal Gip dopo l'esecuzione della misura cautelare, aveva reso dichiarazioni contraddittorie e discordanti rispetto a quelle rese dagli indagati e quindi mendaci in ordine alla circostanza che la moglie, ON CA, era socia attraverso lo schermo di una società fiduciaria (la Fidimed Fiduciaria Mediolanum), della Financial Consulting s.r.I., società che operava nello stesso settore del noleggio e installazione di macchine da gioco in pubblici esercizi al cui controllo il SS era deputato. Inoltre il SS aveva richiesto un posto di lavoro per la moglie al IG, soggetto sottoposto a controllo da parte sua e dei suoi colleghi, accettando anche che alla moglie fossero intestate gratuitamente le quote della società operante nello stesso settore del gioco e delle scommesse a cui egli era addetto, che detta intestazione permanesse nel tempo e fosse schermata dietro una fiduciaria. Tali condotte che all'evidenza integrano una macroscopica violazione dei doveri deontologici connessi alla funzione svolta dall'odierno istante unitamente alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, nel giudizio espresso dalla Corte di merito, sono state correttamente qualificate come gravemente colpose sia nella fase antecedente all'arresto che in quella successiva, e tali da aver contribuito all'applicazione ed al mantenimento della misura custodiale. In tal senso, ponendosi nel solco della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca che rileva sull'accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, in corso di massimazione). Ed inoltre facendo del pari buon governo del principio secondo cui in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportamenti 6 deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad altri elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689). 4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi Euro 1000,00. Così deciso in Roma il 2.7.2024