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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7532 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N.43216/2023 R.G.
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dotta Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11/12/2023 rimessa al
Collegio in data 16/09/2025 e discussa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 promossa da
GARBAGNATE NE (MI), 12/08/1990)Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 12 20030 SENAGO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. presso cui ha eletto domicilio giusta procura in Parte 2 atti
-Parte attrice-
nei confronti di
(EGITTO, 01/10/1990) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 12 20030 SENAGO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Incerto Antonella presso cui ha eletto domicilio in giusta procura in atti
-Parte convenuta- con l'intervento di nato a [...] l' 1/08/2017 in persona del curatore speciale Avv. CP_3 Controparte_2
[...] in proprio ex 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero il 6 gennaio 2024
Oggetto: separazione
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 16 settembre 2025
I genitori ed il curatore, in adesione con quanto suggerito dai servizi sociali e vista la bontà del percorso e dell'intervento a tutela del minore attivato e proposto, nell'interesse del minore chiedono di definire il procedimento alle seguenti conlusioni: 1) confermare la fido all'ente di CP_2 come già stabilito per la durata di 18 mesi
2) disporre che i servizi sociali del Comune di Senago dove madre e minore sono residenti e di
Cormano dove il padre è domiciliato pur residendo ancora a Senago, agendo di concerto con le competenti ASST provvedano a: attivare in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti;
attivare nell'interesse dei genitori, che si sono detti disponibili in tale senso, un percorso di supporto alla genitorialità dapprima disgiunto e poi congiunto che gli aiuti a recuperare l'esercizio di una genitorialità effettivamente condivisa;
garantire che CP 2 possa proseguire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della Prateria, Dott.ssa Persona 1 con interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per
SE e l'invito a prendere i contatti con l'associazione LA TENDA ODV - "Gli
Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato. I genitori in caso di tardiva attivazione dei supporti pubblici, previa verifica dei costi, si impegno a sostenerne nella misura del 50% ciascuno l'impegno economico per un'attivazione privatistica;
organizzare e scandire gli incontri del bambino con il papà in ottica ampliativa e, tenute in conto le specifiche esigenze di cui SE è portatore, introdurre in tempi celeri pernottamenti e tempi significativi di permanenza del minore presso il padre tenendo conto che, nell'attualità, il bambino trascorre con il padre una settimana tre pomeriggi e la settimana successiva quattro pomeriggi;
attivare nell'interesse del bambino tutti i percorsi che si ritengano necessari
3) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre;
4) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 l'importo di 400 € mensili che verrà versato entro la data del 7 di ogni m3ese Oltre rivalutazione di legge;
5) La madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per CP_2 nonché tutte le elargizioni ed aiuti che dovessero essere riconosciuti al minore;
6) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 la madre sosterrà direttamente i costi delle utenze della casa familiare che si impegna ad intestare a proprio nome;
7) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 il padre si impegna a concorrere nella misura del 50% nel pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Spese condominiali straordinarie come per legge;
8) spese extra assegno come da Linee guida del giugno 2025;
9) spese legali compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e Controparte_1 hanno contratto matrimonio ad Parte_1
Alessandria d'Egitto, atto che veniva trascritto in CORMANO -MI- il 22/04/2016 (anno 2016 atto n.
24 reg., parte II, serie C)
Dall'unione è nato il figlio Controparte_2 a MILANO il 01/08/2017. Con ricorso iscritto a ruolo il data 11/12/2023 Parte 1 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande sulla genitorialità e parte convenuta si è costituita in data 04/03/2024 eccependo che le parti erano divorziate Giusta sentenza emessa dall'Autorità Egiziana.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc dell'11 giugno 2024, presenti entrambi i coniugi, il Giudice
Delegato ha ritenuto che non fosse riconoscibile in Italia la sentenza di divorzio n. 5854/2023 del 22 novembre 2023 emessa dalla Procura Totale di Alessandria per gli Affari della famiglia di Per 2 per violazione degli art. VI comma 3 e VIII della L. 764 del 24/10/1980 di Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il
3 dicembre 1977.
Ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separati riservandosi sul resto.
Con successiva ordinanza del 5 luglio 2024 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
Premesso:
Che nel corso dell'udienza dell'11.6.2024, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio: le parti, convengono sulla necessità di fare intervenire i SS e che venga fin d'ora limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tempi e modi di frequentazioni con delega ai SS di diversamente modulare gli incontri;
In via provvisoria, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore ed il padre, concordano che, salve diverse indicazioni dei SS, CP_2 vedrà il papà:
- a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario.
- In caso non ci sia la scuola/l'oratorio il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00.
I Genitori concordano che, in via temporanea, la casa famigliare sia assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con CP 2 Il padre continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari...) e le utenze.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre.
Ritenuto:
Quanto alla responsabilità genitoriale.
-È pacifico che tra i genitori vi è una non trascurabile conflittualità che - all'evidenza non consente loro di farsi interpreti delle esigenze del figlio minore CP_2 e rende impraticabile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Emblematica dell'incapacità dei genitori di mettere in campo strumenti tutelanti per il minore e di mettere al centro il figlio, in modo da riuscire, insieme, a dare risposta ai suoi bisogni, è il fatto che entrambi sia negli atti introduttivi che all'udienza dell'11.6.2024 si sono rivolti reciproche accuse mettendo in dubbio ciascuno la capacità genitoriale dell'altro.
Infatti, da un alto il signor Pt 1 ha accusato la moglie di ostacolare il suo rapporto con il figlio, nonché di non prendersi adeguatamente cura del minore, non avendo la stessa provveduto in diverse occasioni a lavarlo e a dargli la merenda (in particolare, il ricorrente ha riportato che quando rientrava a casa dal lavoro trovava il minore affamato e trasandato) e non aiutandolo a superare i suoi problemi di socializzazione evidenziati dall'UONPIA nella relazione del 10 novembre 2023 negandogli Controparte 1 ha riferito occasioni di incontro con i suoi coetanei;
dall'altro, la signora che il marito negli ultimi 7 anni non è mai stato un padre presente, che è sempre lei a interfacciarsi con le insegnanti di CP_2 e che quando il padre tornava a casa la sera (quando ancora viveva con lei e
CP 2 nella casa coniugale) faceva mangiare al bambino "junk food".
Tale conflittualità è resa manifesta anche dal fatto che i genitori hanno sporto denuncia - querela l'uno nei confronti dell'altro il marito nei confronti della moglie in data 9.9.2023 per avere la moglie
-
installato a sua insaputa nel salone della ex casa coniugale una videocamera e la moglie nei confronti del marito in data 8.9.2023 per minacce e percosse.
Inoltre, quanto si legge nella relazione dell'UONPIA del 10.11.2023 "il minore CP 2 un ritardo globale dello sviluppo caratterizzato dalla presenza di comportamenti ed attitudini nell'interazione sociale, nella comunicazione e nella condotta anomali e non corrispondenti agli assi di riferimento dei bambini della stessa età" rende ancora più necessario un supporto attivo da parte dell'Ente.
Nel contesto dato, a tutela di CP_2 occorre introdurre un soggetto terzo con importanti compiti di indirizzo e decisori con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed affidamento ex art. 5 bis 1. 183/1984 e 333 c.c. di CP_2 nato il [...], al Servizio sociale del Comune di Senago (luogo dell'attuale residenza anagrafica del minore).
Alla luce della disposta limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e nella temporanea incapacità dei predetti di rappresentare in giudizio gli interessi dei quattro figli, occorre nominare ex art. 473 bis.2 e 8 c.p.c. l'avv. Controparte_3 curatore speciale di Controparte_2 nato l'[...], a [...] va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale al minore ed eventualmente richiedere al Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a sua tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione.
I Servizi sociali dell'Ente affidatario Comune di Senago, di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale, dovranno provvedere a:
- mantenere, allo stato, il minore CP 2 collocato presso e con la mamma nell'abitazione di Senago, via
Mascagni, n. 12;
- regolamentare, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore e il padre, le modalità e tempistiche di frequentazione con il padre secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario;
come da concorde richiesta delle parti, in caso non ci sia la scuola/l'oratorio, il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00;
- attivare nell'interesse del minore un percorso riabilitativo psicomotorio individuale come prescritto da
PI (cfr relazione 10 novembre 2023);
- eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione padre/figlio con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati;
-- garantire l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso ad un'unica figura professionale al fine di armonizzare il più possibile abitudini e stili educativi;
attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori ed evidenziare gli altri interventi necessari
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio;
Quanto all'assegnazione della casa famigliare.
La casa coniugale, sita in Senago, via Mascagni, n. 12, anche tenuto conto della concorde richiesta delle parti sul punto, deve essere assegnata alla madre, genitore collocatario del figlio minore CP_2
Quanto al contributo nel mantenimento del minore e della moglie.
All'udienza dell'11.6.2024 il padre ha offerto di contribuire al mantenimento di moglie e figlio versando l'importo complessivo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese extra assegno per il figlio minore come da Linee guida del Tribunale di Milano.
La madre, invece, ha chiesto porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento per il figlio minore mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00 e al suo mantenimento mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00.
Quanto alla situazione economico/reddituale del ricorrente, il signor Pt_1 da settembre 2023 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time presso l'impresa di pulizie del padre con uno stipendio mensile di euro 1.300,00 netti e precedentemente al 2023 aveva svolto solo in alcuni brevi periodi lavoretti saltuari.
Il ricorrente, inoltre, da metà ottobre ha lasciato la casa coniugale e vive a casa dei suoi genitori.
Quanto alla resistente, invece, la signora Controparte_1 secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti e dalla stessa riferito, dal 2020 svolge piccole attività di compravendita di abiti online e negli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un reddito pari a 1.800,00, mentre nell'anno d'imposta 2023 non ha prodotto redditi (cfr. modello disclosure depositato in data 4.3.2023).
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti dalla stessa parte resistente e da quanto dalla tessa dichiarato è emerso che il nucleo famigliare fino a settembre 2023 (quindi, fino a quando il signor
Pt 1 non ha trovato un lavoro) ha affrontato tutte le spese grazie alle regolari elargizioni economiche del padre della signora Controparte_1 - nel 2020, 2021 e 2022 lo stesso ha versato alla signora un importo totale di euro 9.000,00 e nel 2023 un importo totale di euro 12.000,00 - dal momento che il ricorrente durante la convivenza matrimoniale o non lavorava o svolgeva lavori saltuari e la resistente percepiva introiti modesti dalla sua piccola attività di vendita di vestiti online.
La resistente attualmente vive nella ex casa coniugale (in comproprietà col marito al 50%) su cui non grava alcun onere di mutuo.
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre porre a carico del padre, come da richiesta di parte resistente, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di euro
500,00 mensili per il mantenimento del figlio CP_2 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, tenuto conto di quanto sopra e visto che, seppur all'udienza dell'11.6.2024 il signor Pt 1 si è reso disponibile a versare un contributo complessivo per il mantenimento di moglie e figlio pari a euro 500,00 mensili, lo stesso non ha formulato una domanda specifica in ordine al contributo al mantenimento per la moglie Controparte 1 la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla resistente deve essere respinta.
Il padre, su concorde richiesta delle parti, continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari)
e le utenze.
L'AUU per il figlio minore CP_2 su concorde richiesta delle parti, verrà percepito interamente dalla madre.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
I procuratori di entrambe le parti hanno riservato di insistere nelle istanze istruttorie all'esito del deposito della relazione dei SS con prosecuzione udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c.ed hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art. 473bis.27 c.p.c., ritenendo sufficiente l'udienza in presenza. Il procedimento deve, pertanto, essere rinviato per valutare nel contraddittorio delle parti gli esiti degli interventi disposti ed acquisire relazione di aggiornamento dei SS.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'11.6.2024;
2) Affida ex art. 5 bis L. 183/1984 e 333 c.c. Controparte 2 nato l'[...], ai Servizi sociali del
Comune Senago;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
4) Dispone che i SS del Comune di Senago (il nucleo vive in Senago, via Mascagni, n. 12), di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale, provvedano a: mantenere, allo stato, il minore CP 2 collocato presso e con la mamma nell'abitazione di Senago, via
Mascagni, n. 12;
- regolamentare, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore e il padre, le modalità e tempistiche di frequentazione con il padre secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario;
come da concorde richiesta delle parti, in caso non ci sia la scuola/l'oratorio, il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00;
- attivare nell'interesse del minore un percorso riabilitativo psicomotorio individuale come prescritto da
PI (cfr relazione 10 novembre 2023);
- eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione padre/figlio con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati;
- garantire l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso ad un'unica figura professionale al fine di armonizzare il più possibile abitudini e stili educativi;
attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori ed evidenziare gli altri interventi necessari
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4) Nomina ex art. 473 bis.2 e 8 c.p.c. l'avv. Controparte 3 curatore speciale del minore a cui va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale al minore ed eventualmente richiedere al Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a sua tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione;
5) Assegna al nominato curatore termine fino al 20 settembre 2024 per la costituzione in giudizio;
6) Assegna la casa famigliare di Senago, via Mascagni, n. 12, a Controparte_1 perché continui ad abitarla con il figlio minore CP_2
7) Pone a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore
CP 2 oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione luglio 2025); 8) Pone a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese extra assegno come individuate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
9) Dispone, su concorde richiesta delle parti, che il signor Parte 1 continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari) e le utenze;
10) Dispone, come da accordo tra i genitori, che l'assegno unico universale per il figlio minore CP 2 venga percepito per intero dalla madre;
11) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
12) Rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti e per l'ulteriore corso all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 13.00
All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti e il curatore hanno chiesto di rinviare il procedimento per attivare un percorso valutativo del padre presso il SERD, verificare l'evoluzione Contr della situazione a fronte dell'auspicata attivazione dell' e dare incarico al SS del Comune di
Cormano luogo di domicilio del padre della sua presa in carico rinunciando al deposito delle memorie ex art. 473bis. 27 c.p.c. ritenendo sufficiente l'udienza in presenza. Inoltre i coniugi hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo stato delle persone.
Il Giudice delegato, pertanto, ha così provveduto:
1) Dispone che i SS del Comune di Senago in collaborazione con i SS del Comune di Cormano dove attualmente il padre è domiciliato lavorando di concerto con il curatore ed in collaborazione con le competenti ASST provvedano a
- Attivare e proseguire gli interventi già disposti con ordinanza 4/5 luglio 2024 con particolare riferimento all'attivazione i un' dedicata domiciliare in entrambi i contesti;
- Aggiornare la valutazione UONPIA del minore evidenziando le sue particolari esigenze anche nella scansione dei tempi di permanenza con i genitori;
- valutativa per il tramite del SERD territorialmente competente sulla persona di Pt_1 Pt 1 al fine di valutare se il predetto presenti un Disturbo da uso di sostanze cannabinoidi (hashish e marijuana), con deposito di relazione entro il 10 luglio 2025;
- Procedere a visita domiciliare presso l'abitazione paterna ed a colloqui conoscitivi con i genitori conviventi (i nonni paterni)
Depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio 2025 o immediatamente in caso di pregiudizio
2) Rinvia il procedimento all'udienza del 15 settembre 2025 ore 9.30 (poi rinviata al 16 settembre
2025 NDR) per l'esame nel contraddittorio della relazione dei SS
3) Riserva di riferire al Collegio con riferimento alla domanda di separazione
Con sentenza non definitiva n. 11038/2024 depositata il 21 dicembre 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e con ordinanza resa in pari data il procedimento è stato rimesso sul ruolo del
Giudice delegato per l'ulteriore corso.
All'udienza del 16/09/2025 i genitori ed il curatore, in adesione con quanto suggerito dai servizi sociali e vista la bontà del percorso e dell'intervento a tutela del minore attivato e proposto, nell'interesse del minore hanno chiesto di definire il procedimento alle conclusioni trascritte in epigrafe con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. Il Giudice sulle conclusioni congiunte precisate ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
E' pacifico e confermato anche nell'ultima relazione di aggiornamento dell'Ente affidatario depositata il 05 luglio 2025 che i genitori siano ancora molto conflittuali e che detta acredine sia ancora, per ora, incompatibile con l'esercizio di una genitorialità condivisa. Di detta incompatibilità sono pienamente consapevoli anche le parti che, facendosi interpreti delle esigenze del figlio hanno chiesto la conferma del suo Affidamento al Comune di Senago e l'attivazione nell'interesse loro e del bambino di massicci interventi funzionali al ripristino di una genitorialità effettivamente condivisa.
Come richiesto da genitori e curatore speciale, deve, pertanto, essere confermato l'affidamento di
CP 2 ai Servizi Sociali di ulteriori per 18 mesi, ritenendo che la permanenza di un soggetto terzo con compiti decisionali e di indirizzo importanti possa supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento al fine di tutelare il minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori. Nell'ottica di una progressiva indipendenza comunicativa tra i genitori, deve essere previsto in un primo momento il potenziamento del lavoro individuale di supporto alla genitorialità, con l'invio presso il Consultorio familiare territorialmente competente al fine di avviare una riflessione circa il proprio ruolo e le proprie responsabilità all'interno del conflitto, per poi avviare un lavoro congiunto.
Il Comune dii Senago (comune di residenza della madre e del bambino) ed il Comune di Cormano
(dove il padre risulta ad oggi domiciliato) dovranno, pertanto, continuare ad offrire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, mantenere un monitoraggio sulla situazione del minore e proseguire gli interventi in atto con particolare attenzione all'ampliamento dei tempi di permanenza del bambino presso il papà alla luce dell'evoluzione degli interventi disposti con mandato a modularli nel solo interesse del minore-, offrendo altresì ogni ulteriore misura di sostegno ritenuta necessaria o opportuna per il tempo necessario e ciò anche attraverso l'attivazione in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti
E' infine fondamentale per CP_2 portatore di difficoltà certificate, che i genitori si impegnino a garantire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della "Prateria", la Dott.ssa Persona 1 con l'interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per il minore e l'invito a prendere contatti con l'associazione “La Tenda
ODV - Gli Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato prendendo atto dell'impegno, da parte dei genitori, di farsi carico nella misura del
50% ciascuno, dell'esborso economico per l'attivazione privatistica, qualora vi sia una tardiva attivazione del supporto pubblico.
Sul mantenimento del figlio CP_2 e sugli ulteriori accordi dei genitori
Le intese economiche raggiunte dai genitori e trascritte in epigrafe devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le concordi determinazioni dei genitori possono, pertanto, essere recepite dal Collegio.
Sulle spese di lite Su accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
43216 del 2023, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 11038/24 del Tribunale di
Milano depositata il 21 dicembre 2024, sulle conclusioni congiunte precisate così provvede:
1. Affida ex art. 5 bis L. 183/1984 e 333 c.c. Controparte_2 nato l'[...], ai Servizi sociali del Comune Senago per un periodo di 18 mesi;
tre mesi prima della scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
3. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre nell'abitazione di Senago, Via Mascagni n. 12
4. Dispone che i SS del Comune di Senago (il nucleo vive in Senago, via Mascagni, n. 12), di concerto con i SS del Comune di Cormano e con le competenti ASST, provvedano a:
- attivare in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti;
attivare nell'interesse dei genitori, che si sono detti disponibili in tale senso, un percorso di supporto alla genitorialità dapprima disgiunto e poi congiunto che gli aiuti a recuperare l'esercizio di una genitorialità effettivamente condivisa;
garantire che CP 2 possa proseguire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della Prateria, Dott.ssa Persona 1 con interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per
SE e l'invito a prendere i contatti con l'associazione LA TENDA ODV - "Gli
Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato. I genitori in caso di tardiva attivazione dei supporti pubblici, previa verifica dei costi, si impegno a sostenerne nella misura del 50% ciascuno l'impegno economico per un'attivazione privatistica;
organizzare e scandire gli incontri del bambino con il papà in ottica ampliativa e, tenute in conto le specifiche esigenze di cui SE è portatore, introdurre in tempi celeri pernottamenti e tempi significativi di permanenza del minore presso il padre tenendo conto che, nell'attualità, il bambino trascorre con il padre una settimana tre pomeriggi e la settimana successiva quattro pomeriggi. I SS dell'Ente affidatario, tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi attivati e dell'interesse del minore dovranno apportare al calendario di frequntazioni tutte le modifiche ( ampliative e/o restrittive) che si dovessero rendere necessarie per il bambino;
attivare nell'interesse del bambino tutti i percorsi che si ritengano necessari e/o opportuni segnalare situazioni di pregiudizio per il minore che rendano necessaria l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano 5. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
6. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori a
-
esperienziali/psicomotori secondo il POF Piano Offerta Formativa dell'istituto
-
frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, il minore assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale/Curatore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11. Conferma l'assegnazione della casa famigliare di Senago, via Mascagni, n. 12, di cui i coniugi sono comproprietari a perché continui ad abitarla con Controparte 1 il figlio minore CP_2
12. Su accordo della parti pone a a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di ottobre
2025 l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 7 di ogni mese l'importo di euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio minore CP_2 oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione novembre 2026;
13. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
· spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 14. Prende atto, che con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 il signor Parte 1 continuerà a sostenere il 50% delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Spese straordinarie come per Legge;
15. Prende atto che la madre, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 sosterrà direttamente i costi delle utenze della casa familiare che si impegna a intestare a proprio nome oltre il 50% delle spese condominiali ordinarie;
16. Dispone, come da accordo tra i genitori, che l'assegno unico universale per il figlio minore
CP_2 continui ad essere percepito per intero dalla madre così come tutte le elargizioni ed aiuti che dovessero essere riconosciuti al minore;
17. Invita i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario e dei Sevizi Specialistici della ASST;
18. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi, ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario del Comune di Senago, ai Servizi Sociali del
Comune di Cormano,
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria
Cosmai
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
PresidenteDott. Laura Maria Cosmai
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dotta Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 11/12/2023 rimessa al
Collegio in data 16/09/2025 e discussa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 promossa da
GARBAGNATE NE (MI), 12/08/1990)Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 12 20030 SENAGO ITALIA rappresentato e difeso dall'Avv. presso cui ha eletto domicilio giusta procura in Parte 2 atti
-Parte attrice-
nei confronti di
(EGITTO, 01/10/1990) Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 12 20030 SENAGO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Incerto Antonella presso cui ha eletto domicilio in giusta procura in atti
-Parte convenuta- con l'intervento di nato a [...] l' 1/08/2017 in persona del curatore speciale Avv. CP_3 Controparte_2
[...] in proprio ex 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero il 6 gennaio 2024
Oggetto: separazione
Conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 16 settembre 2025
I genitori ed il curatore, in adesione con quanto suggerito dai servizi sociali e vista la bontà del percorso e dell'intervento a tutela del minore attivato e proposto, nell'interesse del minore chiedono di definire il procedimento alle seguenti conlusioni: 1) confermare la fido all'ente di CP_2 come già stabilito per la durata di 18 mesi
2) disporre che i servizi sociali del Comune di Senago dove madre e minore sono residenti e di
Cormano dove il padre è domiciliato pur residendo ancora a Senago, agendo di concerto con le competenti ASST provvedano a: attivare in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti;
attivare nell'interesse dei genitori, che si sono detti disponibili in tale senso, un percorso di supporto alla genitorialità dapprima disgiunto e poi congiunto che gli aiuti a recuperare l'esercizio di una genitorialità effettivamente condivisa;
garantire che CP 2 possa proseguire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della Prateria, Dott.ssa Persona 1 con interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per
SE e l'invito a prendere i contatti con l'associazione LA TENDA ODV - "Gli
Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato. I genitori in caso di tardiva attivazione dei supporti pubblici, previa verifica dei costi, si impegno a sostenerne nella misura del 50% ciascuno l'impegno economico per un'attivazione privatistica;
organizzare e scandire gli incontri del bambino con il papà in ottica ampliativa e, tenute in conto le specifiche esigenze di cui SE è portatore, introdurre in tempi celeri pernottamenti e tempi significativi di permanenza del minore presso il padre tenendo conto che, nell'attualità, il bambino trascorre con il padre una settimana tre pomeriggi e la settimana successiva quattro pomeriggi;
attivare nell'interesse del bambino tutti i percorsi che si ritengano necessari
3) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre;
4) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 l'importo di 400 € mensili che verrà versato entro la data del 7 di ogni m3ese Oltre rivalutazione di legge;
5) La madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico universale per CP_2 nonché tutte le elargizioni ed aiuti che dovessero essere riconosciuti al minore;
6) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 la madre sosterrà direttamente i costi delle utenze della casa familiare che si impegna ad intestare a proprio nome;
7) con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 il padre si impegna a concorrere nella misura del 50% nel pagamento delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Spese condominiali straordinarie come per legge;
8) spese extra assegno come da Linee guida del giugno 2025;
9) spese legali compensate
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE e Controparte_1 hanno contratto matrimonio ad Parte_1
Alessandria d'Egitto, atto che veniva trascritto in CORMANO -MI- il 22/04/2016 (anno 2016 atto n.
24 reg., parte II, serie C)
Dall'unione è nato il figlio Controparte_2 a MILANO il 01/08/2017. Con ricorso iscritto a ruolo il data 11/12/2023 Parte 1 a chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale avanzando ulteriori domande sulla genitorialità e parte convenuta si è costituita in data 04/03/2024 eccependo che le parti erano divorziate Giusta sentenza emessa dall'Autorità Egiziana.
All'udienza ex art. 473 bis 21 cpc dell'11 giugno 2024, presenti entrambi i coniugi, il Giudice
Delegato ha ritenuto che non fosse riconoscibile in Italia la sentenza di divorzio n. 5854/2023 del 22 novembre 2023 emessa dalla Procura Totale di Alessandria per gli Affari della famiglia di Per 2 per violazione degli art. VI comma 3 e VIII della L. 764 del 24/10/1980 di Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il
3 dicembre 1977.
Ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separati riservandosi sul resto.
Con successiva ordinanza del 5 luglio 2024 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
Premesso:
Che nel corso dell'udienza dell'11.6.2024, i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo provvisorio: le parti, convengono sulla necessità di fare intervenire i SS e che venga fin d'ora limitata la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tempi e modi di frequentazioni con delega ai SS di diversamente modulare gli incontri;
In via provvisoria, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore ed il padre, concordano che, salve diverse indicazioni dei SS, CP_2 vedrà il papà:
- a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario.
- In caso non ci sia la scuola/l'oratorio il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00.
I Genitori concordano che, in via temporanea, la casa famigliare sia assegnata alla madre che continuerà ad abitarla con CP 2 Il padre continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari...) e le utenze.
L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre.
Ritenuto:
Quanto alla responsabilità genitoriale.
-È pacifico che tra i genitori vi è una non trascurabile conflittualità che - all'evidenza non consente loro di farsi interpreti delle esigenze del figlio minore CP_2 e rende impraticabile una gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Emblematica dell'incapacità dei genitori di mettere in campo strumenti tutelanti per il minore e di mettere al centro il figlio, in modo da riuscire, insieme, a dare risposta ai suoi bisogni, è il fatto che entrambi sia negli atti introduttivi che all'udienza dell'11.6.2024 si sono rivolti reciproche accuse mettendo in dubbio ciascuno la capacità genitoriale dell'altro.
Infatti, da un alto il signor Pt 1 ha accusato la moglie di ostacolare il suo rapporto con il figlio, nonché di non prendersi adeguatamente cura del minore, non avendo la stessa provveduto in diverse occasioni a lavarlo e a dargli la merenda (in particolare, il ricorrente ha riportato che quando rientrava a casa dal lavoro trovava il minore affamato e trasandato) e non aiutandolo a superare i suoi problemi di socializzazione evidenziati dall'UONPIA nella relazione del 10 novembre 2023 negandogli Controparte 1 ha riferito occasioni di incontro con i suoi coetanei;
dall'altro, la signora che il marito negli ultimi 7 anni non è mai stato un padre presente, che è sempre lei a interfacciarsi con le insegnanti di CP_2 e che quando il padre tornava a casa la sera (quando ancora viveva con lei e
CP 2 nella casa coniugale) faceva mangiare al bambino "junk food".
Tale conflittualità è resa manifesta anche dal fatto che i genitori hanno sporto denuncia - querela l'uno nei confronti dell'altro il marito nei confronti della moglie in data 9.9.2023 per avere la moglie
-
installato a sua insaputa nel salone della ex casa coniugale una videocamera e la moglie nei confronti del marito in data 8.9.2023 per minacce e percosse.
Inoltre, quanto si legge nella relazione dell'UONPIA del 10.11.2023 "il minore CP 2 un ritardo globale dello sviluppo caratterizzato dalla presenza di comportamenti ed attitudini nell'interazione sociale, nella comunicazione e nella condotta anomali e non corrispondenti agli assi di riferimento dei bambini della stessa età" rende ancora più necessario un supporto attivo da parte dell'Ente.
Nel contesto dato, a tutela di CP_2 occorre introdurre un soggetto terzo con importanti compiti di indirizzo e decisori con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori ed affidamento ex art. 5 bis 1. 183/1984 e 333 c.c. di CP_2 nato il [...], al Servizio sociale del Comune di Senago (luogo dell'attuale residenza anagrafica del minore).
Alla luce della disposta limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e nella temporanea incapacità dei predetti di rappresentare in giudizio gli interessi dei quattro figli, occorre nominare ex art. 473 bis.2 e 8 c.p.c. l'avv. Controparte_3 curatore speciale di Controparte_2 nato l'[...], a [...] va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale al minore ed eventualmente richiedere al Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a sua tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione.
I Servizi sociali dell'Ente affidatario Comune di Senago, di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale, dovranno provvedere a:
- mantenere, allo stato, il minore CP 2 collocato presso e con la mamma nell'abitazione di Senago, via
Mascagni, n. 12;
- regolamentare, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore e il padre, le modalità e tempistiche di frequentazione con il padre secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario;
come da concorde richiesta delle parti, in caso non ci sia la scuola/l'oratorio, il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00;
- attivare nell'interesse del minore un percorso riabilitativo psicomotorio individuale come prescritto da
PI (cfr relazione 10 novembre 2023);
- eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione padre/figlio con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati;
-- garantire l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso ad un'unica figura professionale al fine di armonizzare il più possibile abitudini e stili educativi;
attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori ed evidenziare gli altri interventi necessari
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio;
Quanto all'assegnazione della casa famigliare.
La casa coniugale, sita in Senago, via Mascagni, n. 12, anche tenuto conto della concorde richiesta delle parti sul punto, deve essere assegnata alla madre, genitore collocatario del figlio minore CP_2
Quanto al contributo nel mantenimento del minore e della moglie.
All'udienza dell'11.6.2024 il padre ha offerto di contribuire al mantenimento di moglie e figlio versando l'importo complessivo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese extra assegno per il figlio minore come da Linee guida del Tribunale di Milano.
La madre, invece, ha chiesto porsi a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento per il figlio minore mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00 e al suo mantenimento mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00.
Quanto alla situazione economico/reddituale del ricorrente, il signor Pt_1 da settembre 2023 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato full time presso l'impresa di pulizie del padre con uno stipendio mensile di euro 1.300,00 netti e precedentemente al 2023 aveva svolto solo in alcuni brevi periodi lavoretti saltuari.
Il ricorrente, inoltre, da metà ottobre ha lasciato la casa coniugale e vive a casa dei suoi genitori.
Quanto alla resistente, invece, la signora Controparte_1 secondo quanto emerso dalla documentazione versata in atti e dalla stessa riferito, dal 2020 svolge piccole attività di compravendita di abiti online e negli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 ha percepito un reddito pari a 1.800,00, mentre nell'anno d'imposta 2023 non ha prodotto redditi (cfr. modello disclosure depositato in data 4.3.2023).
Inoltre, dalla documentazione depositata in atti dalla stessa parte resistente e da quanto dalla tessa dichiarato è emerso che il nucleo famigliare fino a settembre 2023 (quindi, fino a quando il signor
Pt 1 non ha trovato un lavoro) ha affrontato tutte le spese grazie alle regolari elargizioni economiche del padre della signora Controparte_1 - nel 2020, 2021 e 2022 lo stesso ha versato alla signora un importo totale di euro 9.000,00 e nel 2023 un importo totale di euro 12.000,00 - dal momento che il ricorrente durante la convivenza matrimoniale o non lavorava o svolgeva lavori saltuari e la resistente percepiva introiti modesti dalla sua piccola attività di vendita di vestiti online.
La resistente attualmente vive nella ex casa coniugale (in comproprietà col marito al 50%) su cui non grava alcun onere di mutuo.
Alla luce di quanto sopra esposto, occorre porre a carico del padre, come da richiesta di parte resistente, con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo di euro
500,00 mensili per il mantenimento del figlio CP_2 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, tenuto conto di quanto sopra e visto che, seppur all'udienza dell'11.6.2024 il signor Pt 1 si è reso disponibile a versare un contributo complessivo per il mantenimento di moglie e figlio pari a euro 500,00 mensili, lo stesso non ha formulato una domanda specifica in ordine al contributo al mantenimento per la moglie Controparte 1 la domanda di assegno di mantenimento per sé avanzata dalla resistente deve essere respinta.
Il padre, su concorde richiesta delle parti, continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari)
e le utenze.
L'AUU per il figlio minore CP_2 su concorde richiesta delle parti, verrà percepito interamente dalla madre.
Quanto alla prosecuzione del procedimento.
I procuratori di entrambe le parti hanno riservato di insistere nelle istanze istruttorie all'esito del deposito della relazione dei SS con prosecuzione udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c.ed hanno rinunciato al deposito delle memorie ex art. 473bis.27 c.p.c., ritenendo sufficiente l'udienza in presenza. Il procedimento deve, pertanto, essere rinviato per valutare nel contraddittorio delle parti gli esiti degli interventi disposti ed acquisire relazione di aggiornamento dei SS.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art 473 bis. 22 ss c.p.c.
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati l'11.6.2024;
2) Affida ex art. 5 bis L. 183/1984 e 333 c.c. Controparte 2 nato l'[...], ai Servizi sociali del
Comune Senago;
3) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
4) Dispone che i SS del Comune di Senago (il nucleo vive in Senago, via Mascagni, n. 12), di concerto con le competenti ASST e previo coordinamento con il curatore speciale, provvedano a: mantenere, allo stato, il minore CP 2 collocato presso e con la mamma nell'abitazione di Senago, via
Mascagni, n. 12;
- regolamentare, al fine di garantire continuità nella relazione tra il minore e il padre, le modalità e tempistiche di frequentazione con il padre secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati con la mamma il sabato e la domenica: il sabato dalle 10.00 alle 21.00 e la domenica dalla 10. 00 alle 18.00. Durante la settimana il martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola alle
20.30 e nei fine settimana in cui il bambino sta con la mamma anche il mercoledì stesso orario;
come da concorde richiesta delle parti, in caso non ci sia la scuola/l'oratorio, il papà vedrà il minore nei giorni stabiliti infrasettimanali dalle ore 10.00 alle 18.00;
- attivare nell'interesse del minore un percorso riabilitativo psicomotorio individuale come prescritto da
PI (cfr relazione 10 novembre 2023);
- eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione padre/figlio con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario del figlio minore, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico del figlio, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati;
- garantire l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso ad un'unica figura professionale al fine di armonizzare il più possibile abitudini e stili educativi;
attivare un percorso di supporto alla genitorialità per i genitori ed evidenziare gli altri interventi necessari
- trasmettere una relazione di aggiornamento entro il 30 novembre 2024 o immediatamente in caso di pregiudizio;
4) Nomina ex art. 473 bis.2 e 8 c.p.c. l'avv. Controparte 3 curatore speciale del minore a cui va delegato il compito di interfacciarsi con i SS, dare voce processuale al minore ed eventualmente richiedere al Tribunale l'adozione di ogni provvedimento opportuno a sua tutela anche alla luce dell'evolversi della situazione;
5) Assegna al nominato curatore termine fino al 20 settembre 2024 per la costituzione in giudizio;
6) Assegna la casa famigliare di Senago, via Mascagni, n. 12, a Controparte_1 perché continui ad abitarla con il figlio minore CP_2
7) Pone a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024 l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di euro 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore
CP 2 oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione luglio 2025); 8) Pone a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 50% le spese extra assegno come individuate dalle Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
9) Dispone, su concorde richiesta delle parti, che il signor Parte 1 continuerà a sostenere tutte le spese di casa (condominio, tari) e le utenze;
10) Dispone, come da accordo tra i genitori, che l'assegno unico universale per il figlio minore CP 2 venga percepito per intero dalla madre;
11) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla resistente;
12) Rinvia il procedimento per la comparizione personale delle parti e per l'ulteriore corso all'udienza del 18 dicembre 2024 ore 13.00
All'udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti e il curatore hanno chiesto di rinviare il procedimento per attivare un percorso valutativo del padre presso il SERD, verificare l'evoluzione Contr della situazione a fronte dell'auspicata attivazione dell' e dare incarico al SS del Comune di
Cormano luogo di domicilio del padre della sua presa in carico rinunciando al deposito delle memorie ex art. 473bis. 27 c.p.c. ritenendo sufficiente l'udienza in presenza. Inoltre i coniugi hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo stato delle persone.
Il Giudice delegato, pertanto, ha così provveduto:
1) Dispone che i SS del Comune di Senago in collaborazione con i SS del Comune di Cormano dove attualmente il padre è domiciliato lavorando di concerto con il curatore ed in collaborazione con le competenti ASST provvedano a
- Attivare e proseguire gli interventi già disposti con ordinanza 4/5 luglio 2024 con particolare riferimento all'attivazione i un' dedicata domiciliare in entrambi i contesti;
- Aggiornare la valutazione UONPIA del minore evidenziando le sue particolari esigenze anche nella scansione dei tempi di permanenza con i genitori;
- valutativa per il tramite del SERD territorialmente competente sulla persona di Pt_1 Pt 1 al fine di valutare se il predetto presenti un Disturbo da uso di sostanze cannabinoidi (hashish e marijuana), con deposito di relazione entro il 10 luglio 2025;
- Procedere a visita domiciliare presso l'abitazione paterna ed a colloqui conoscitivi con i genitori conviventi (i nonni paterni)
Depositare una relazione di aggiornamento entro il 10 luglio 2025 o immediatamente in caso di pregiudizio
2) Rinvia il procedimento all'udienza del 15 settembre 2025 ore 9.30 (poi rinviata al 16 settembre
2025 NDR) per l'esame nel contraddittorio della relazione dei SS
3) Riserva di riferire al Collegio con riferimento alla domanda di separazione
Con sentenza non definitiva n. 11038/2024 depositata il 21 dicembre 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e con ordinanza resa in pari data il procedimento è stato rimesso sul ruolo del
Giudice delegato per l'ulteriore corso.
All'udienza del 16/09/2025 i genitori ed il curatore, in adesione con quanto suggerito dai servizi sociali e vista la bontà del percorso e dell'intervento a tutela del minore attivato e proposto, nell'interesse del minore hanno chiesto di definire il procedimento alle conclusioni trascritte in epigrafe con rinuncia ai termini ex art 473 bis. 28 c.p.c. Il Giudice sulle conclusioni congiunte precisate ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
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Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
E' pacifico e confermato anche nell'ultima relazione di aggiornamento dell'Ente affidatario depositata il 05 luglio 2025 che i genitori siano ancora molto conflittuali e che detta acredine sia ancora, per ora, incompatibile con l'esercizio di una genitorialità condivisa. Di detta incompatibilità sono pienamente consapevoli anche le parti che, facendosi interpreti delle esigenze del figlio hanno chiesto la conferma del suo Affidamento al Comune di Senago e l'attivazione nell'interesse loro e del bambino di massicci interventi funzionali al ripristino di una genitorialità effettivamente condivisa.
Come richiesto da genitori e curatore speciale, deve, pertanto, essere confermato l'affidamento di
CP 2 ai Servizi Sociali di ulteriori per 18 mesi, ritenendo che la permanenza di un soggetto terzo con compiti decisionali e di indirizzo importanti possa supportare i genitori e sopperire alle difficoltà di coordinamento al fine di tutelare il minore dal conflitto e dalle ricadute pratiche delle difficoltà comunicative dei genitori. Nell'ottica di una progressiva indipendenza comunicativa tra i genitori, deve essere previsto in un primo momento il potenziamento del lavoro individuale di supporto alla genitorialità, con l'invio presso il Consultorio familiare territorialmente competente al fine di avviare una riflessione circa il proprio ruolo e le proprie responsabilità all'interno del conflitto, per poi avviare un lavoro congiunto.
Il Comune dii Senago (comune di residenza della madre e del bambino) ed il Comune di Cormano
(dove il padre risulta ad oggi domiciliato) dovranno, pertanto, continuare ad offrire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, mantenere un monitoraggio sulla situazione del minore e proseguire gli interventi in atto con particolare attenzione all'ampliamento dei tempi di permanenza del bambino presso il papà alla luce dell'evoluzione degli interventi disposti con mandato a modularli nel solo interesse del minore-, offrendo altresì ogni ulteriore misura di sostegno ritenuta necessaria o opportuna per il tempo necessario e ciò anche attraverso l'attivazione in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti
E' infine fondamentale per CP_2 portatore di difficoltà certificate, che i genitori si impegnino a garantire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della "Prateria", la Dott.ssa Persona 1 con l'interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per il minore e l'invito a prendere contatti con l'associazione “La Tenda
ODV - Gli Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato prendendo atto dell'impegno, da parte dei genitori, di farsi carico nella misura del
50% ciascuno, dell'esborso economico per l'attivazione privatistica, qualora vi sia una tardiva attivazione del supporto pubblico.
Sul mantenimento del figlio CP_2 e sugli ulteriori accordi dei genitori
Le intese economiche raggiunte dai genitori e trascritte in epigrafe devono essere accolte in quanto conformi alle rispettive capacità economiche e tali da garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le concordi determinazioni dei genitori possono, pertanto, essere recepite dal Collegio.
Sulle spese di lite Su accordo delle parti le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
43216 del 2023, richiamata la sentenza non definitiva di separazione n. 11038/24 del Tribunale di
Milano depositata il 21 dicembre 2024, sulle conclusioni congiunte precisate così provvede:
1. Affida ex art. 5 bis L. 183/1984 e 333 c.c. Controparte_2 nato l'[...], ai Servizi sociali del Comune Senago per un periodo di 18 mesi;
tre mesi prima della scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il minore relative alla salute, istruzione, educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio;
3. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, del figlio minore presso la madre nell'abitazione di Senago, Via Mascagni n. 12
4. Dispone che i SS del Comune di Senago (il nucleo vive in Senago, via Mascagni, n. 12), di concerto con i SS del Comune di Cormano e con le competenti ASST, provvedano a:
- attivare in entrambi i contesti abitativi un supporto di educativa domiciliare, possibilmente con lo stesso educatore, che possa consentire al minore una uniformità educativa e di indirizzo in entrambi i contesti;
attivare nell'interesse dei genitori, che si sono detti disponibili in tale senso, un percorso di supporto alla genitorialità dapprima disgiunto e poi congiunto che gli aiuti a recuperare l'esercizio di una genitorialità effettivamente condivisa;
garantire che CP 2 possa proseguire il percorso di supporto suggerito dalla neuropsichiatra infantile della Prateria, Dott.ssa Persona 1 con interessamento dell'UONPIA di ER DU per l'assegnazione di un neuropsichiatra infantile per
SE e l'invito a prendere i contatti con l'associazione LA TENDA ODV - "Gli
Sgusciati" presente sul territorio di VA MI (MI) per la costruzione di un progetto individualizzato. I genitori in caso di tardiva attivazione dei supporti pubblici, previa verifica dei costi, si impegno a sostenerne nella misura del 50% ciascuno l'impegno economico per un'attivazione privatistica;
organizzare e scandire gli incontri del bambino con il papà in ottica ampliativa e, tenute in conto le specifiche esigenze di cui SE è portatore, introdurre in tempi celeri pernottamenti e tempi significativi di permanenza del minore presso il padre tenendo conto che, nell'attualità, il bambino trascorre con il padre una settimana tre pomeriggi e la settimana successiva quattro pomeriggi. I SS dell'Ente affidatario, tenuto conto dell'evoluzione dei percorsi attivati e dell'interesse del minore dovranno apportare al calendario di frequntazioni tutte le modifiche ( ampliative e/o restrittive) che si dovessero rendere necessarie per il bambino;
attivare nell'interesse del bambino tutti i percorsi che si ritengano necessari e/o opportuni segnalare situazioni di pregiudizio per il minore che rendano necessaria l'attivazione dell'Autorità Giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano 5. I genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvederanno alla cura ed alla gestione ordinaria del figlio minore;
6. Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori a
-
esperienziali/psicomotori secondo il POF Piano Offerta Formativa dell'istituto
-
frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7. Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre prevalente, l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, sentiti i genitori medesimi, il minore assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8. Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore ed il Curatore Speciale/Curatore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
10. Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11. Conferma l'assegnazione della casa famigliare di Senago, via Mascagni, n. 12, di cui i coniugi sono comproprietari a perché continui ad abitarla con Controparte 1 il figlio minore CP_2
12. Su accordo della parti pone a a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di ottobre
2025 l'obbligo di corrispondere alla madre entro il 7 di ogni mese l'importo di euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio minore CP_2 oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione novembre 2026;
13. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
-- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
· spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente. 14. Prende atto, che con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 il signor Parte 1 continuerà a sostenere il 50% delle spese condominiali ordinarie della casa coniugale. Spese straordinarie come per Legge;
15. Prende atto che la madre, con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 sosterrà direttamente i costi delle utenze della casa familiare che si impegna a intestare a proprio nome oltre il 50% delle spese condominiali ordinarie;
16. Dispone, come da accordo tra i genitori, che l'assegno unico universale per il figlio minore
CP_2 continui ad essere percepito per intero dalla madre così come tutte le elargizioni ed aiuti che dovessero essere riconosciuti al minore;
17. Invita i genitori di attenersi, nell'esclusivo interesse del figlio minore e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita del medesimo, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare massima collaborazione agli operatori dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario e dei Sevizi Specialistici della ASST;
18. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi, ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario del Comune di Senago, ai Servizi Sociali del
Comune di Cormano,
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria
Cosmai