Articolo 5 della Legge 11 novembre 1971, n. 1046
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 dicembre 1971
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Versione
29 gennaio 1981
Art. 5.
Il contributo previsto dall' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , e' dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.
Il limite massimo, entro il quale puo' essere stabilito il contributo di cui al comma precedente e elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo e ridotto alla meta.
Il contributo e dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso e' commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo e' effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179 .
Il contributo non e' dovuto:
a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;
b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.
Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo e' subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 3 gennaio 1981, n.6 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il contributo di cui all' articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179 , ed all' articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 , cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985."
Entrata in vigore il 29 gennaio 1981
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