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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/12/2025, n. 5104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5104 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
già Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonzio Capobianco presso il cui studio
[...] elettivamente domicilia come in atti
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Paraggio presso il cui studio elettivamente
[...] domicilia come in atti
E rappresentati e difesi dall'avv. Parte_7 Parte_8
TO TR presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-opposto- RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2152/2012 del 24.10.12 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla
[...] ed ai fideiussori, signori Parte_9 Parte_7 Parte_3 Parte_8
e di pagare alla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] la somma complessiva di € 80.993,96, pari al saldo debitorio del Controparte_2 conto corrente intestato alla n. 5620761, e successsivamente n. Parte_9
30005620.
La ed i signori proponevano opposizione contestando Pt_9 Parte_9 Pt_9 integralmente il credito della ed eccependo che, nel corso del rapporto, quest'ultima aveva CP_1 illegittimamente incassato la somma complessiva di € 178.018,43 a titolo di interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese, che aveva applicato tassi di interesse variabili nel tempo, diversi da quelli legali, e violato il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. I fideiussori eccepivano altresì l'illegittimità della fideiussione omnibus.
Gli opponenti, pertanto, chiedevano che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato privo di effetto per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emissione dello stesso;
il ricalcolo di quanto indebitamente incassato dalla CP_1
nel corso del rapporto mediante l'applicazione di interessi e commissioni non dovute e, per l'effetto, la condanna della alla restituzione in favore della società opponente di ogni somma da essa CP_1 corrisposta, con gli interessi a decorrere dalla data dell'incasso, e con la eventuale compensazione del credito della società con quanto eventualmente realmente dovuto all'opposta.
In via istruttoria, gli opponenti chiedevano disporsi la consulenza tecnica di ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente e, ai sensi dell'art. 119 TUB, che la fosse invitata CP_1
a produrre in giudizio la documentazione originale attestante i numerosi movimenti bancari inerenti ai rapporti contestati.
Gli opponenti, infine, chiedevano la condanna della per lite temeraria, ex art. 96 cp.c., nonché CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patiti, nella misura determinata dalla consulenza tecnica d'ufficio, o in quella ritenuta congrua, e al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
La causa veniva iscritta al n. 8847/12 r.g. e con comparsa di risposta del 29.4.23 si costituiva in giudizio la chiedendo, in via pregiudiziale, Controparte_2 oltre ad alcune domande nei confronti della sola signora di accertare e dichiarare Parte_8
l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito proposta dagli opponenti e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, ed avendo fornito prova idonea del proprio credito mediante documentazione rilevante anche nella fase di opposizione.
L'opposta chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare inammissibili ed improponibili le domande, eccezioni, deduzioni e difese proposte dagli opponenti con riferimento al rapporto di conto corrente da cui sarebbe derivato il credito contestato, garantito per effetto di una transazione intervenuta il
10.3.2003, e per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la banca chiedeva che fosse accertato il suo credito di € 80.993,96 nei confronti della e dei fideiussori Parte_9
e che, per l'effetto, questa fosse condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi maturati e maturandi dal 1.7.12 al tasso annuo di interesse indicato, oltre interessi convenzionali dalla data di maturazione dei crediti e sino al soddisfo. L'opposta chiedeva altresì la condanna degli opponenti per lite temeraria. Con vittoria di spese ed onorari.
L'opposta, in via istruttoria, chiedeva il rigetto della richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio e dell'invito alla produzione della documentazione riguardante il rapporto contestato.
Con provvedimento del 5.6.13 il Giudice rigettava la richiesta degli opponenti di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Dopo numerosi rinvii la causa veniva poi rinviata nello stato pendendo tra le parti trattative per il bonario componimento della controversia;
successivamente, in assenza di accordo, la causa veniva rinviata al 31.5.24 per la precisazione delle conclusioni.
il Giudice, sciogliendo la riserva assunta il 31.5.24, accoglieva la richiesta degli opponenti di revocare l'ordinanza del 29.04.24 di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ed ammetteva la ctu tecnica nominando il dott. attesa la rinuncia all'incarico da parte di Persona_1 quest'ultimo, il Giudice lo sostituiva con il dott. cui veniva conferito l'incarico il Persona_2
22.11.24.
Il 21.8.25, a seguito del deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
…………… Va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione,
e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697
c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va accolta.- Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti. Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 155.460,17. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -85.717,99 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 69.742,18 a credito del correntista. La differenza tra i saldi è scomponibile in €
60.931,66 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 7.332,58 come Commissioni di
Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 2.393,49 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di €
84.802,44, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.
I rilievi sopra esposti sono stati condivisi dal c.t.u., dott. il quale, nell'elaborato Persona_2 peritale depositato il 04/05/2025, ha ricostruito l'esatto dare /avere tra le parti del contratto di conto corrente n. 562061, pervenendo alla conclusione che, a fronte di un saldo contabile prospettato dalla banca che riconosceva un debito della società di € 80.993,96 il saldo reale Parte_9 vede un debito della istituto nei confronti della di € 69.742,18. Parte_9
Il ctu, in risposta al quesito n. 1, precisa che dagli estratti conto, alla data del 10/03/2003, non risulta nessun versamento o nessun azzeramento del saldo debitore, riconducibile all'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 10/03/2003, in forza del quale, la banca, ha “rinunciato definitivamente ad ogni diritto o pretesa nascente dal citato rapporto di conto corrente”. Il consulente, ci tiene a precisare però che, il ricalcolo surriferito è stato effettuato azzerando il saldo negativo iniziale, in quanto la documentazione agli atti, è carente degli estratti conto dalla data di apertura, come da quesiti.
Il contratto del 21/ 9/1989 certifica l'assoluta assenza di qualsiasi pattuizione scritta in ordine a tutti gli oneri economici applicati, nel corso degli anni dalla banca. Scorrendo le due pagine che compongono il testo negoziale ci si avvede, infatti, che manca qualsiasi previsione in ordine agli interessi attivi e passivi da applicare al rapporto;
alle spese ed alle commissioni addebitate dall'istituto di credito;
alla misura ed alla modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, anch'essa puntualmente annotata tra le voci passive dei saldi del rapporto;
ai cd. “giorni valuta” ovvero ai giorni in cui sono stati realmente addebitati o accreditati gli importi versati o prelevati dal conto corrente. A fronte di un simile quadro negoziale, appare evidente che ogni costo, onere e commissione che siano stati annotati dalla banca sui saldi del conto sono assolutamente illegittimi e, pertanto, non dovuti.
Inoltre, il contratto di conto corrente prevede, all'art. 7 che la capitalizzazione degli interessi avvenga con duplice periodicità: trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori. Tale pratica anatocistica è stata censurata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 21095/2004 ha affermato che “Le clausole anatocistiche di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario sono nulle per contrasto con l'art. 1283 c.c., e, pertanto,
l'efficacia "ex tunc" della succitata nullità si estende anche alle clausole "de quibus" inserite nei contratti stipulati anteriormente al 1999).” (cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004).
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, è evidente che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore della banca convenuta sono inefficaci a causa del comportamento del tutto scorretto assunto dalla stessa nell'esecuzione del contratto di conto corrente.
La fideiussione, com'è noto, costituisce obbligazione accessoria, con identità di oggetto e di debitore rispetto all'obbligazione garantita.
Elemento normale ed essenziale del vincolo fideiussorio è proprio l'identità con l'obbligazione principale, nella sua stessa quantità e nelle sue stesse condizioni, cosicché il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. L'accessorietà della fideiussione comparta un continuo collegamento tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del fideiussore;
la seconda presuppone la validità della prima, ed il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.
La l. 154 del 1992, all'art. 10, ha introdotto una novità essenziale al testo dell'art. 1938 c.c., precisando che la fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni condizionali o future, ma con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. La novella del '92 ha così posto «un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche» (Cass., 26.01.10, n. 1520 in Banca Dati Juris Data), ed ha risolto, nel suo principale aspetto pratico e concreto, l'antica incertezza circa la validità, sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto, della fideiussione omnibus, vale a dire della garanzia prestata per tutte le obbligazioni, anche quelle future, del debitore.
In verità detta fattispecie era riconosciuta come valida dalla giurisprudenza di legittimità anche prima della legge n. 154.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza, «stante la validità, in linea di principio: 1) della fideiussione,
c.d. "omnibus", prestata per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti della banca, in vista della determinabilità dell'oggetto "per relationem";2) della clausola contrattuale con cui si conviene che la banca, per far credito al sovvenuto, è dispensata dalla richiesta speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c. deve tuttavia escludersi che rientrino nella copertura fideiussoria così determinata le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del principio di buona fede» (Cass., 18.7.1989, n. 3362.in De Jure).
Ed ancora, «posti la determinabilità "per relationem" dell'oggetto contrattuale ed il carattere non meramente potestativo della facoltà della banca di allargare il credito garantito con operazioni successive (regolate da un calcolo di convenienza e non affidate a mero arbitrio), la fideiussione c.d.
"omnibus" de correttezza e buona fede da osservarsi nei riguardi del fideiussore» (Cass., 20.7.1989,
n. 3386, in De Jure).
La giurisprudenza citata ha giustamente spostato l'attenzione dalla valutazione astratta della validità della fideiussione omnibus alla considerazione dello svolgimento concreto del rapporto, ovvero dalla fase della conclusione a quella dell'esecuzione del contratto, con la conseguenza che l'operatività stessa delle clausole della fideiussione bancaria deve essere paralizzata in caso di comportamento scorretto della banca creditrice.
All'astratta validità del negozio fideiussorio, quindi, corrisponde l'obbligo della banca di comportarsi secondo buona fede nel momento esecutivo, con la conseguente esclusione dall'opponibilità ai fideiussori della garanzia e di tutte le operazioni che discendano, come nel caso di specie, da un comportamento contrario a buona fede, di abuso delle clausole fideiussorie, e di esplicazione anomala e fraudolenta dell'attività creditizia.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità - seppure con riferimento all'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 c.c., che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore, e che rappresenta una specificazione della fideiussione omnibus, e che pertanto si ritiene applicabile al caso di specie - ha sancito che l'operatività della garanzia «rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art. 1956 c.c., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli art. 1175 e 1375 c.c.» (Cass., 24.02.04, n. 3610 in De Jure).
E' peraltro indirettamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore». (cfr. Cass., 28.4.22, n. 13418 in De Jure;
in tal senso anche App. Brescia, 15.6.20, n. 623, ivi).
In ordine alla transazione in atti la Banca opposta nel “mettere, ancora una volta, a fuoco il fatto storico da cui trae origine la pretesa attivata con il procedimento sommario”, ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in ragione dell'intervenuto accordo transattivo del 10/03/2023.
Secondo quanto afferma l'opposta infatti, poiché con quella scrittura privata sia la società sia i garanti avrebbero rinunciato a qualsiasi contestazione in ordine al rapporto di conto corrente azionato in via monitoria, la ed i garanti non avrebbero potuto sollevare le Controparte_3 doglianze articolate in citazione.
Il rilievo è assolutamente privo di pregio.
Come ampiamente dedotto nella comparsa conclusionale, infatti, e come riportato nell'omologo scritto avverso a pagina 14, in quell'accordo, si legge che entrambe “le parti indicate in premessa
( e rinunziano Controparte_4 Parte_9 definitivamente ad ogni diritto o pretesa nascente dal citato rapporto di conto corrente”. Alla luce del tenore letterale dell'accordo, non si comprende per quale ragione, solo gli odierni opponenti, e non la avrebbero rinunciato ad ogni diritto o pretesa nascente dal rapporto oggi dedotto in giudizio. CP_1
Al contrario, proprio una serena disamina del documento negoziale e degli estratti conto ex adverso prodotti, certifica la pretestuosità dell'avversa richiesta di pagamento. La rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte dell'istituto di credito si sarebbe, infatti, dovuta concretizzare, sotto il profilo contabile, nella chiusura del rapporto in parola, ovvero, quanto meno, nell'azzeramento del saldo del conto.
Tuttavia, esaminando gli estratti conto depositati da parte avversa e riferiti al primo trimestre dell'anno
2003, relativo al periodo in cui il documento è stato sottoscritto, ci si avvede che la banca non ha operato alcun azzeramento del saldo (cfr. produzione avv. Esposito caricata nel fascicolo telematico il 29/04/2013 pag. 125). Al contrario, quel documento contabile reca un saldo iniziale negativo di €
73.661,83 a debito della correntista e riporta, di seguito, tutte le movimentazioni eseguite, come se non fosse mai intercorso alcuna transazione tra le parti.
Né può ritenersi che la missiva del 20/03/2003, recante la concessione, da parte della Banca, di un fido si € 73.000,00 alla società restituisca pregio all'avversa domanda. In particolare, manca qualsiasi riferimento alle modalità di utilizzo dell'affidamento; alla sua regolamentazione in un apposito ed autonomo conto corrente, ovvero in un conto separato e collegato a quello già intestato alla società; al tasso di interesse convenuto ed agli altri oneri e spese;
ed alla durata dell'affidamento.
Le spese considerata la vetustà della presente controversia vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. Accoglie l'opposizione formulata dalla società e dai fideiussori e revoca il decreto ingiuntivo n.2152/2012 emesso in data 24.10.2012;
2. Condanna la convenuta alla restituzione in favore della società opponente la somma di € CP_1
69.742,18, come quantificata dal CTU dott. oltre agli interessi dalla data dei Persona_2 pagamenti;
3. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
già Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonzio Capobianco presso il cui studio
[...] elettivamente domicilia come in atti
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Paraggio presso il cui studio elettivamente
[...] domicilia come in atti
E rappresentati e difesi dall'avv. Parte_7 Parte_8
TO TR presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
-opponente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Lavita con il quale elettivamente domicilia giusta mandato in atti
-opposto- RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2152/2012 del 24.10.12 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla
[...] ed ai fideiussori, signori Parte_9 Parte_7 Parte_3 Parte_8
e di pagare alla
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] la somma complessiva di € 80.993,96, pari al saldo debitorio del Controparte_2 conto corrente intestato alla n. 5620761, e successsivamente n. Parte_9
30005620.
La ed i signori proponevano opposizione contestando Pt_9 Parte_9 Pt_9 integralmente il credito della ed eccependo che, nel corso del rapporto, quest'ultima aveva CP_1 illegittimamente incassato la somma complessiva di € 178.018,43 a titolo di interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese, che aveva applicato tassi di interesse variabili nel tempo, diversi da quelli legali, e violato il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. I fideiussori eccepivano altresì l'illegittimità della fideiussione omnibus.
Gli opponenti, pertanto, chiedevano che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato privo di effetto per la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emissione dello stesso;
il ricalcolo di quanto indebitamente incassato dalla CP_1
nel corso del rapporto mediante l'applicazione di interessi e commissioni non dovute e, per l'effetto, la condanna della alla restituzione in favore della società opponente di ogni somma da essa CP_1 corrisposta, con gli interessi a decorrere dalla data dell'incasso, e con la eventuale compensazione del credito della società con quanto eventualmente realmente dovuto all'opposta.
In via istruttoria, gli opponenti chiedevano disporsi la consulenza tecnica di ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente e, ai sensi dell'art. 119 TUB, che la fosse invitata CP_1
a produrre in giudizio la documentazione originale attestante i numerosi movimenti bancari inerenti ai rapporti contestati.
Gli opponenti, infine, chiedevano la condanna della per lite temeraria, ex art. 96 cp.c., nonché CP_1 la condanna al risarcimento dei danni patiti, nella misura determinata dalla consulenza tecnica d'ufficio, o in quella ritenuta congrua, e al pagamento delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore antistatario.
La causa veniva iscritta al n. 8847/12 r.g. e con comparsa di risposta del 29.4.23 si costituiva in giudizio la chiedendo, in via pregiudiziale, Controparte_2 oltre ad alcune domande nei confronti della sola signora di accertare e dichiarare Parte_8
l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione di indebito proposta dagli opponenti e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di tutti gli opponenti, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di facile e pronta soluzione, ed avendo fornito prova idonea del proprio credito mediante documentazione rilevante anche nella fase di opposizione.
L'opposta chiedeva, nel merito, di accertare e dichiarare inammissibili ed improponibili le domande, eccezioni, deduzioni e difese proposte dagli opponenti con riferimento al rapporto di conto corrente da cui sarebbe derivato il credito contestato, garantito per effetto di una transazione intervenuta il
10.3.2003, e per l'effetto, previo rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la banca chiedeva che fosse accertato il suo credito di € 80.993,96 nei confronti della e dei fideiussori Parte_9
e che, per l'effetto, questa fosse condannata al pagamento della predetta somma oltre interessi maturati e maturandi dal 1.7.12 al tasso annuo di interesse indicato, oltre interessi convenzionali dalla data di maturazione dei crediti e sino al soddisfo. L'opposta chiedeva altresì la condanna degli opponenti per lite temeraria. Con vittoria di spese ed onorari.
L'opposta, in via istruttoria, chiedeva il rigetto della richiesta di nomina del consulente tecnico d'ufficio e dell'invito alla produzione della documentazione riguardante il rapporto contestato.
Con provvedimento del 5.6.13 il Giudice rigettava la richiesta degli opponenti di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.
Dopo numerosi rinvii la causa veniva poi rinviata nello stato pendendo tra le parti trattative per il bonario componimento della controversia;
successivamente, in assenza di accordo, la causa veniva rinviata al 31.5.24 per la precisazione delle conclusioni.
il Giudice, sciogliendo la riserva assunta il 31.5.24, accoglieva la richiesta degli opponenti di revocare l'ordinanza del 29.04.24 di rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, ed ammetteva la ctu tecnica nominando il dott. attesa la rinuncia all'incarico da parte di Persona_1 quest'ultimo, il Giudice lo sostituiva con il dott. cui veniva conferito l'incarico il Persona_2
22.11.24.
Il 21.8.25, a seguito del deposito della relazione da parte del consulente tecnico d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
…………… Va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione,
e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697
c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opposizione a seguito delle risultanze della CTU va accolta.- Il consulente ha parzialmente ritenuto fondate le contestazioni degli opponenti. Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 155.460,17. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -85.717,99 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 69.742,18 a credito del correntista. La differenza tra i saldi è scomponibile in €
60.931,66 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 7.332,58 come Commissioni di
Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 2.393,49 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla ricostruzione dei movimenti effettuata è emersa una differenza contabile di €
84.802,44, dovuta alle rettifiche applicate alle date valuta e alle operazioni riportate negli estratti conto analizzati.
I rilievi sopra esposti sono stati condivisi dal c.t.u., dott. il quale, nell'elaborato Persona_2 peritale depositato il 04/05/2025, ha ricostruito l'esatto dare /avere tra le parti del contratto di conto corrente n. 562061, pervenendo alla conclusione che, a fronte di un saldo contabile prospettato dalla banca che riconosceva un debito della società di € 80.993,96 il saldo reale Parte_9 vede un debito della istituto nei confronti della di € 69.742,18. Parte_9
Il ctu, in risposta al quesito n. 1, precisa che dagli estratti conto, alla data del 10/03/2003, non risulta nessun versamento o nessun azzeramento del saldo debitore, riconducibile all'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 10/03/2003, in forza del quale, la banca, ha “rinunciato definitivamente ad ogni diritto o pretesa nascente dal citato rapporto di conto corrente”. Il consulente, ci tiene a precisare però che, il ricalcolo surriferito è stato effettuato azzerando il saldo negativo iniziale, in quanto la documentazione agli atti, è carente degli estratti conto dalla data di apertura, come da quesiti.
Il contratto del 21/ 9/1989 certifica l'assoluta assenza di qualsiasi pattuizione scritta in ordine a tutti gli oneri economici applicati, nel corso degli anni dalla banca. Scorrendo le due pagine che compongono il testo negoziale ci si avvede, infatti, che manca qualsiasi previsione in ordine agli interessi attivi e passivi da applicare al rapporto;
alle spese ed alle commissioni addebitate dall'istituto di credito;
alla misura ed alla modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto, anch'essa puntualmente annotata tra le voci passive dei saldi del rapporto;
ai cd. “giorni valuta” ovvero ai giorni in cui sono stati realmente addebitati o accreditati gli importi versati o prelevati dal conto corrente. A fronte di un simile quadro negoziale, appare evidente che ogni costo, onere e commissione che siano stati annotati dalla banca sui saldi del conto sono assolutamente illegittimi e, pertanto, non dovuti.
Inoltre, il contratto di conto corrente prevede, all'art. 7 che la capitalizzazione degli interessi avvenga con duplice periodicità: trimestrale per gli interessi debitori e annuale per gli interessi creditori. Tale pratica anatocistica è stata censurata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione n. 21095/2004 ha affermato che “Le clausole anatocistiche di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario sono nulle per contrasto con l'art. 1283 c.c., e, pertanto,
l'efficacia "ex tunc" della succitata nullità si estende anche alle clausole "de quibus" inserite nei contratti stipulati anteriormente al 1999).” (cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004).
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, è evidente che le fideiussioni rilasciate dagli opponenti in favore della banca convenuta sono inefficaci a causa del comportamento del tutto scorretto assunto dalla stessa nell'esecuzione del contratto di conto corrente.
La fideiussione, com'è noto, costituisce obbligazione accessoria, con identità di oggetto e di debitore rispetto all'obbligazione garantita.
Elemento normale ed essenziale del vincolo fideiussorio è proprio l'identità con l'obbligazione principale, nella sua stessa quantità e nelle sue stesse condizioni, cosicché il fideiussore garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui. L'accessorietà della fideiussione comparta un continuo collegamento tra obbligazione del debitore principale e obbligazione del fideiussore;
la seconda presuppone la validità della prima, ed il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale.
La l. 154 del 1992, all'art. 10, ha introdotto una novità essenziale al testo dell'art. 1938 c.c., precisando che la fideiussione può essere prestata anche per obbligazioni condizionali o future, ma con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito. La novella del '92 ha così posto «un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche» (Cass., 26.01.10, n. 1520 in Banca Dati Juris Data), ed ha risolto, nel suo principale aspetto pratico e concreto, l'antica incertezza circa la validità, sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto, della fideiussione omnibus, vale a dire della garanzia prestata per tutte le obbligazioni, anche quelle future, del debitore.
In verità detta fattispecie era riconosciuta come valida dalla giurisprudenza di legittimità anche prima della legge n. 154.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza, «stante la validità, in linea di principio: 1) della fideiussione,
c.d. "omnibus", prestata per tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti della banca, in vista della determinabilità dell'oggetto "per relationem";2) della clausola contrattuale con cui si conviene che la banca, per far credito al sovvenuto, è dispensata dalla richiesta speciale autorizzazione prevista dall'art. 1956 c.c. deve tuttavia escludersi che rientrino nella copertura fideiussoria così determinata le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del principio di buona fede» (Cass., 18.7.1989, n. 3362.in De Jure).
Ed ancora, «posti la determinabilità "per relationem" dell'oggetto contrattuale ed il carattere non meramente potestativo della facoltà della banca di allargare il credito garantito con operazioni successive (regolate da un calcolo di convenienza e non affidate a mero arbitrio), la fideiussione c.d.
"omnibus" de correttezza e buona fede da osservarsi nei riguardi del fideiussore» (Cass., 20.7.1989,
n. 3386, in De Jure).
La giurisprudenza citata ha giustamente spostato l'attenzione dalla valutazione astratta della validità della fideiussione omnibus alla considerazione dello svolgimento concreto del rapporto, ovvero dalla fase della conclusione a quella dell'esecuzione del contratto, con la conseguenza che l'operatività stessa delle clausole della fideiussione bancaria deve essere paralizzata in caso di comportamento scorretto della banca creditrice.
All'astratta validità del negozio fideiussorio, quindi, corrisponde l'obbligo della banca di comportarsi secondo buona fede nel momento esecutivo, con la conseguente esclusione dall'opponibilità ai fideiussori della garanzia e di tutte le operazioni che discendano, come nel caso di specie, da un comportamento contrario a buona fede, di abuso delle clausole fideiussorie, e di esplicazione anomala e fraudolenta dell'attività creditizia.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità - seppure con riferimento all'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 c.c., che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore, e che rappresenta una specificazione della fideiussione omnibus, e che pertanto si ritiene applicabile al caso di specie - ha sancito che l'operatività della garanzia «rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art. 1956 c.c., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli art. 1175 e 1375 c.c.» (Cass., 24.02.04, n. 3610 in De Jure).
E' peraltro indirettamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore». (cfr. Cass., 28.4.22, n. 13418 in De Jure;
in tal senso anche App. Brescia, 15.6.20, n. 623, ivi).
In ordine alla transazione in atti la Banca opposta nel “mettere, ancora una volta, a fuoco il fatto storico da cui trae origine la pretesa attivata con il procedimento sommario”, ribadisce l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in ragione dell'intervenuto accordo transattivo del 10/03/2023.
Secondo quanto afferma l'opposta infatti, poiché con quella scrittura privata sia la società sia i garanti avrebbero rinunciato a qualsiasi contestazione in ordine al rapporto di conto corrente azionato in via monitoria, la ed i garanti non avrebbero potuto sollevare le Controparte_3 doglianze articolate in citazione.
Il rilievo è assolutamente privo di pregio.
Come ampiamente dedotto nella comparsa conclusionale, infatti, e come riportato nell'omologo scritto avverso a pagina 14, in quell'accordo, si legge che entrambe “le parti indicate in premessa
( e rinunziano Controparte_4 Parte_9 definitivamente ad ogni diritto o pretesa nascente dal citato rapporto di conto corrente”. Alla luce del tenore letterale dell'accordo, non si comprende per quale ragione, solo gli odierni opponenti, e non la avrebbero rinunciato ad ogni diritto o pretesa nascente dal rapporto oggi dedotto in giudizio. CP_1
Al contrario, proprio una serena disamina del documento negoziale e degli estratti conto ex adverso prodotti, certifica la pretestuosità dell'avversa richiesta di pagamento. La rinuncia ad ogni diritto e pretesa da parte dell'istituto di credito si sarebbe, infatti, dovuta concretizzare, sotto il profilo contabile, nella chiusura del rapporto in parola, ovvero, quanto meno, nell'azzeramento del saldo del conto.
Tuttavia, esaminando gli estratti conto depositati da parte avversa e riferiti al primo trimestre dell'anno
2003, relativo al periodo in cui il documento è stato sottoscritto, ci si avvede che la banca non ha operato alcun azzeramento del saldo (cfr. produzione avv. Esposito caricata nel fascicolo telematico il 29/04/2013 pag. 125). Al contrario, quel documento contabile reca un saldo iniziale negativo di €
73.661,83 a debito della correntista e riporta, di seguito, tutte le movimentazioni eseguite, come se non fosse mai intercorso alcuna transazione tra le parti.
Né può ritenersi che la missiva del 20/03/2003, recante la concessione, da parte della Banca, di un fido si € 73.000,00 alla società restituisca pregio all'avversa domanda. In particolare, manca qualsiasi riferimento alle modalità di utilizzo dell'affidamento; alla sua regolamentazione in un apposito ed autonomo conto corrente, ovvero in un conto separato e collegato a quello già intestato alla società; al tasso di interesse convenuto ed agli altri oneri e spese;
ed alla durata dell'affidamento.
Le spese considerata la vetustà della presente controversia vanno compensate unitamente alle spese della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1. Accoglie l'opposizione formulata dalla società e dai fideiussori e revoca il decreto ingiuntivo n.2152/2012 emesso in data 24.10.2012;
2. Condanna la convenuta alla restituzione in favore della società opponente la somma di € CP_1
69.742,18, come quantificata dal CTU dott. oltre agli interessi dalla data dei Persona_2 pagamenti;
3. compensa le spese tra le parti comprese quelle della CTU.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio