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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...] rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Brini Giuseppe (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Pontedera (PI), Piazza Curtatone (pec ; Email_1
PREMESSO che:
La ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 10/11/2023 l'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Per_1
che ha accettato l'incarico in pari data.
[...]
pagina 1 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
Il 9/1/2025 la debitrice ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1.- Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa atteso che la ricorrente risiede in San Miniato (PI).
La debitrice, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice.
In particolare, i debiti della ricorrente ammontano ad € 1.412.447,8 di cui € 643.140,39 in privilegio ed € 769.307,41 in chirografo (dei quali ultimi, € 338.319,00 verso la Banca di Pisa e Fornacette quale fideiussore di un debito garantito anche da ipoteca su immobile di un terzo), secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di un reddito mensile di € 1.297,00, ha debitrice detiene una partecipazione pari al 50% nella società ELIVIR S.R.L. costituiva nel 2001 che, secondo la relazione particolareggiata risulta “inattiva dalla costituzione” e per la quale in data 18/03/2024 la
Camera di Commercio ha avviato la pratica di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 2 DL n. 76/2020. Non è proprietaria di beni immobili né mobili, come da relazione particolareggiata dell'OCC. Possiede, infine, a una polizza n.
082646630 per il rischio vita, infortunio, morte da infortunio e morte da suicidio e una polizza pensionistica, presso Generali spa, con totale premi versati € 7.500,00 e per la quale, secondo il contratto, l'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per: spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese per la realizzazione degli interventi di cui alle pagina 2 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
lettera), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente alla prima casa di abitazione e per “ulteriori esigenze degli aderenti” (lett. d).
Negli ultimi cinque anni non sono stati posti in essere atti straordinari.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2.- Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3.- Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura.
4.- QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio, il ricorrente ha indicato l'importo di € 2.519,00 al mese. 2.519,00 al mese dettagliate come di seguito:
pagina 3 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
DESCRIZIONE SPESA MENSILE
Spese alimentari € 1.200,00
Spese per Utenze
€ 206,00
(acqua/luce/gas)
Spese scolastiche € 200,00
Spese mediche € 375,00
Spese abbigliamento € 334,00
Spese auto € 100,00
Assicurazioni € 104,00
Totale € 2.519,00
La ricorrente vive con la madre, che gode di una pensione di € 800,00 mensili che le garantisce di mantenersi autonomamente, con il marito, che lavora e percepisce una retribuzione di € 2.300,00 netti mensili e le due figlie.
La ricorrente e il suo nucleo familiare vivono in abitazione della quale la ricorrente ha il diritto di abitazione, intestata alla nipote e per la quale, quindi, non ha spese.
Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma
4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di pagina 4 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate
13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€ 7.002,97 x ½) e cioè di €
3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,46 per quattro persone, vista l'indipendenza della madre della ricorrente posto che la convivente non è sullo stato di famiglia del ricorrente), suddiviso per 12 mesi fa € 2.153,41.
Le spese di mantenimento per il nucleo familiare vanno, quindi, rideterminate in € 2.153,41.
Vista la retribuzione dei coniugi, la ricorrente partecipa alle spese di mantenimento così determinate nella misura del 35% e quindi per € 753,69.
In base a quanto precede, la somma esclusa dalla liquidazione controllata può essere determinata in
€ 754,00, salva verifica delle spese da parte del Liquidatore, mentre tutto il resto sarà acquisito alla procedura
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.
pagina 5 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 754,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il
Liquidatore aprirà.
Il Liquidatore dovrà, inoltre, verificare se sussistano le condizioni di contratto per ottenere l'anticipazione dalla forma pensionistica complementare, ai fini dell'acquisizione alla procedura, relazionando specificamente sul punto.
6.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione della somma di € 754,00 mensile, che resterà nella disponibilità della ricorrente;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
pagina 6 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.153,41 e dunque esclude dalla liquidazione controllata la somma di € 754,00 in relazione ai redditi della ricorrente.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 30/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente in [...] rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Brini Giuseppe (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Pontedera (PI), Piazza Curtatone (pec ; Email_1
PREMESSO che:
La ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della
Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.
Con provvedimento del 10/11/2023 l'OCC ha provveduto alla nomina della dott.ssa Per_1
che ha accettato l'incarico in pari data.
[...]
pagina 1 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
Il 9/1/2025 la debitrice ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;
RILEVATO e RITENUTO che:
1.- Sussiste la competenza del Tribunale di Pisa atteso che la ricorrente risiede in San Miniato (PI).
La debitrice, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice.
In particolare, i debiti della ricorrente ammontano ad € 1.412.447,8 di cui € 643.140,39 in privilegio ed € 769.307,41 in chirografo (dei quali ultimi, € 338.319,00 verso la Banca di Pisa e Fornacette quale fideiussore di un debito garantito anche da ipoteca su immobile di un terzo), secondo l'elenco creditori fornito. Gode attualmente di un reddito mensile di € 1.297,00, ha debitrice detiene una partecipazione pari al 50% nella società ELIVIR S.R.L. costituiva nel 2001 che, secondo la relazione particolareggiata risulta “inattiva dalla costituzione” e per la quale in data 18/03/2024 la
Camera di Commercio ha avviato la pratica di scioglimento senza liquidazione finalizzato alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 40 comma 2 DL n. 76/2020. Non è proprietaria di beni immobili né mobili, come da relazione particolareggiata dell'OCC. Possiede, infine, a una polizza n.
082646630 per il rischio vita, infortunio, morte da infortunio e morte da suicidio e una polizza pensionistica, presso Generali spa, con totale premi versati € 7.500,00 e per la quale, secondo il contratto, l'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per: spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese per la realizzazione degli interventi di cui alle pagina 2 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
lettera), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente alla prima casa di abitazione e per “ulteriori esigenze degli aderenti” (lett. d).
Negli ultimi cinque anni non sono stati posti in essere atti straordinari.
Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.
2.- Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, “in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
3.- Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura.
4.- QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni,
i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio, il ricorrente ha indicato l'importo di € 2.519,00 al mese. 2.519,00 al mese dettagliate come di seguito:
pagina 3 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
DESCRIZIONE SPESA MENSILE
Spese alimentari € 1.200,00
Spese per Utenze
€ 206,00
(acqua/luce/gas)
Spese scolastiche € 200,00
Spese mediche € 375,00
Spese abbigliamento € 334,00
Spese auto € 100,00
Assicurazioni € 104,00
Totale € 2.519,00
La ricorrente vive con la madre, che gode di una pensione di € 800,00 mensili che le garantisce di mantenersi autonomamente, con il marito, che lavora e percepisce una retribuzione di € 2.300,00 netti mensili e le due figlie.
La ricorrente e il suo nucleo familiare vivono in abitazione della quale la ricorrente ha il diritto di abitazione, intestata alla nipote e per la quale, quindi, non ha spese.
Va ricordato che la determinazione della somma esclusa dalla procedura ai sensi dell'art. 268 comma
4 CCII, spetta al giudice, il quale si attiene ai criteri fissati dalla detta norma e al parametro indicato dall'art. 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il criterio del minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di pagina 4 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.
La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.
L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese;
tale valore su base annuale, considerate
13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà (€ 7.002,97 x ½) e cioè di €
3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,46 per quattro persone, vista l'indipendenza della madre della ricorrente posto che la convivente non è sullo stato di famiglia del ricorrente), suddiviso per 12 mesi fa € 2.153,41.
Le spese di mantenimento per il nucleo familiare vanno, quindi, rideterminate in € 2.153,41.
Vista la retribuzione dei coniugi, la ricorrente partecipa alle spese di mantenimento così determinate nella misura del 35% e quindi per € 753,69.
In base a quanto precede, la somma esclusa dalla liquidazione controllata può essere determinata in
€ 754,00, salva verifica delle spese da parte del Liquidatore, mentre tutto il resto sarà acquisito alla procedura
Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà inoltre verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.
5.- MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.
L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.
pagina 5 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata;
2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di € 754,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente;
3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il
Liquidatore aprirà.
Il Liquidatore dovrà, inoltre, verificare se sussistano le condizioni di contratto per ottenere l'anticipazione dalla forma pensionistica complementare, ai fini dell'acquisizione alla procedura, relazionando specificamente sul punto.
6.- Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;
Visti gli artt. 268 ss. CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;
NOMINA Liquidatore la dott.ssa ; Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con esclusione della somma di € 754,00 mensile, che resterà nella disponibilità della ricorrente;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale;
pagina 6 di 7 N. R.G. P.U. 2- 1 /2025
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.153,41 e dunque esclude dalla liquidazione controllata la somma di € 754,00 in relazione ai redditi della ricorrente.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 30/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi dott.ssa Eleonora Polidori pagina 7 di 7