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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5946 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4526/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Piacentino Lamesi presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Appellante
contro ONroparte_1
Appellato contumace e
(p. iva ), in persona del legale ONroparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio
EL e TE AL ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Adragna.
e Appellata
(p. iva , in persona del ONroparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido
De NT presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
e Appellata
(p. iva ), nella qualità di società ONroparte_4 P.IVA_3 proprietaria della Casa di Cura LA RR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Maldari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
e Appellata
(P. IVA rappresentata e difesa, dagli ONroparte_5 P.IVA_4 avv.ti Giancarlo Faletti e Domenico Bonaccorsi di Patti presso il cui studio
è elettivamente domiciliata.
Appellata
e
(P. IVA , già ONroparte_6 P.IVA_5 CP_7
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Paolo Tortorano ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tommaso Corapi. Appellata
e
(p. iva , in ONroparte_8 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Liverani presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Appellata
per la riforma della sentenza n. 3125/2018 in data 28.12.18 del Tribunale di Latina sezione II Civile Giudice dr.ssa Gianna Valeri (rgn. 6534/2012) con la quale era così deciso:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna in solido il prof.
[...]
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_9 tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 10.167 oltre interessi legali come in motivazione e al rimborso delle spese di ctu come liquidate;
b) condanna in solido il prof. ONroparte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, al ONroparte_9 pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_2 liquidano in euro 458.00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Ezio Bonanni;
c) condanna
[...]
già in persona del legale ONroparte_6 ONroparte_10 rappresentante pro tempore, a tenere indenne il prof. di ONroparte_1 quanto lo stesso sia stato complessivamente condannato a pagare a parte attrice;
d) condanna , già ONroparte_6 ONroparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le
[...] spese del presente giudizio, liquidate, in favore del convenuto chiamante prof. in ragione della quota ideale delle spese processuali ONroparte_1 anticipate per la sua evocazione in giudizio nella somma di euro 2.418,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Giuseppe Penta e avv. Luigi Vespoli;
e) condanna il prof. a rimborsare le spese del presente ONroparte_1 giudizio in favore di e ONroparte_5 ONroparte_12
rl propria terza chiamata, liquidate per ciascuna parte nella somma
[...] di euro 2.495,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap ed iva;
f) rigetta la domanda attrice nei confronti di e;
CP_13 ONroparte_4
g) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della e della terza CP_13 ONroparte_14 chiamata dalla stessa nonché della liquidate per ONroparte_4 ciascuna parte nella somma di euro 1.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva. Così deciso in Latina il 28.12.18.”
Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la ONroparte_15
, la , la già Casa di Cura
[...] ONroparte_2 CP_4
LA RR e il Prof. al fine di sentirli condannare, ONroparte_1 accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o in subordine extracontrattuale della prima, al risarcimento del danno in forma specifica oltre al maggior danno e in via subordinata al risarcimento di tutti i danni sofferti a seguito dell'intervento effettuato dal dottor CP_1
L'attrice deduce in primo luogo, la responsabilità medica dello specialista neurochirurgo che ebbe a sottoporla presso la ad ONroparte_2 intervento chirurgico, in data 16 aprile 2007, di impianto di dispositivo elastico interspinoso che avrebbe determinato l'aggravamento della patologia da cui risultava affetta, determinando esiti permanenti e correlati danni patrimoniali e non patrimoniali presentando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, eccezione e deduzione reietta: a. Nei confronti di : - Accertare e dichiarare ONroparte_3 che la non ha adempiuto e non ha ONroparte_15 assicurato all'attrice le necessarie cure e terapie, prima e dopo l'operazione chirurgica eseguita dal Prof. - Accertare e dichiarare che CP_1 contrariamente a quanto sostenuto nella nota del 21/10/2011, CP_16 presso le strutture di , Terracina e Formia, non è possibile rimuovere CP_4 i mezzi di sintesi applicati all'attrice dal Prof. e che non è stata CP_1 istituita alcuna terapia all'attrice; - Accertare e dichiarare che l' di ONr
per la cura dei pazienti necessitanti terapie ortopediche, attraverso CP_4 il Prof. e la di Bologna era in convenzione con la CP_1 ONr CP_2
; - Accertare e dichiarare che l' di ha l'obbligo
[...] CP_16 CP_4 giuridico di istituire idonee strutture nella provincia di , anche per la CP_4 cura delle patologie, quale quella di cui è affetta l'attrice e per poterle rimuovere la protesi che si è rotta;
- Condannare l' , a titolo di Parte_3 responsabilità contrattuale ed in via subordinata extra contrattuale, all'adempimento specifico dell'obbligo, ovvero al risarcimento in forma specifica, in favore dell'attrice, attraverso l'esecuzione dell'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi applicati dal Prof. attraverso le CP_1 unità operative, reparti di ortopedia, dell'ospedale di , CP_17 CP_4 ovvero di altre strutture pubbliche, oltre il risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento e per ogni altro profilo a titolo di cui in premessa, con quantificazione equitativa ex artt. 1226 e/o 2056 c.c. oltre accessori. – Ovvero in subordine, ove non fosse accolta la domanda di adempimento
e/o di risarcimento in forma specifica, ovvero non fosse possibile eseguire l'operazione di rimozione della protesi, per inadeguatezza delle strutture e per quanto in premessa, condannare la convenuta al risarcimento del maggior pregiudizio e quindi al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, come tutti sofferti da parte attrice per il modus operandi dell'Azienda convenuta, da determinare equitativamente in corso di causa e/o dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazioni;
b. Nei confronti del Prof. e delle Case di cura convenute: - accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità contrattuale e/o in subordine ed in via alternativa per fatto illecito, e della e della ONroparte_2
Casa di Cura LA RR, anche per il fatto dei loro dipendenti o collaboratori, ex artt. 1228 e 2049 c.c. e del Prof. e per ONroparte_1 effetto condannarli in solido a risarcire l'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per tutti i titoli di cui alla premessa in fatto ed in diritto, che si intende qui riscritta e parte integrante delle presenti conclusioni e con l'accoglimento di ogni altra domanda in premessa articolata, per gli importi di cui al presente atto ovvero per quelli che fossero ritenuti dovuti a titolo di risarcimento danni sofferti dall'attrice, con determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., per il profilo della responsabilità contrattuale e/o 2056 c.c. per il profilo della responsabilità aquilana, oltre interessi e rivalutazioni;
- accogliere tutte le domande di parte attrice, come articolate nella premessa in fatto ed in diritto, che qui si intendono reiterate e riscritte e parte integranti delle presenti conclusioni;
- vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore dell'avvocato”.
A sostegno della domanda si deduceva che l'attrice, già vittima di incidente stradale in data 8 febbraio 2007 con refertato traumatismo lombo-sacrale, era stata visitata dal Prof. in data 14 febbraio 2007 al fine ONroparte_1 di risolvere la sintomatologia algodisfunzionale a carico della colonna cervico-lombare che non si riduceva nonostante le terapie;
si esponeva inoltre che l'attrice veniva sottoposta, dopo ulteriori accertamenti e visite anche presso la Casa di Cura LA RR, dallo specialista convenuto presso la di Bologna in data 16 aprile 2007 ad ONroparte_2 intervento chirurgico di fissazione elastica con dispositivi di sintesi spinosi in paziente con distabilità lombare in trauma rachide lombare .
L'attrice esponeva inoltre di essersi sottoposta in seguito ad ulteriori visite, terapie ed attività di cura ma che perdurava la sintomatologia dolorosa e disfunzionale della colonna lombare con associata impotenza funzionale a carico degli arti inferiori e deficit ambulatorio, cui si associava anche una lesione psicobiologica e psichiatrica a seguito dell'aggravamento della patologia.
In esito al complessivo iter medico accertativo, ne seguiva la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Prof. e della CP_1 CP_2
in conseguenza degli esiti permanenti derivanti dai trattamenti
[...] medici praticati e rilevati in sede medico legale, con riconoscimento di invalidità pari al 75% in sede di invalidità civile.
Deduceva pertanto anche la responsabilità dell' convenuta per non ON avere istituito adeguate terapie mediche e chirurgiche costringendo la paziente a rivolgersi a strutture e a professionisti privati sia per l'intervento che per la rimozione dei mezzi di sintesi, come attestato dai dirigenti delle diverse strutture pubbliche cui si era rivolta. Si chiedeva la condanna dell' convenuta anche al risarcimento del danno in forma specifica CP_3 attraverso l'esecuzione dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati dal Prof. presso struttura pubblica oltre al maggior CP_1 danno.
Veniva inoltre richiesto nei confronti del professionista convenuto e delle strutture sanitarie convenute il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla negligente condotta medica in ragione del grave danno biologico, morale ed esistenziale derivante con grave incidenza sulla vita di relazione ed in termini di sofferenza soggettiva.
L'appellante assumeva in merito l'incidenza di tali postumi sulle normali attività di vita quotidiana di parte attrice, sulla vita di relazione e sul rapporto coniugale ed in termini di sofferenza patita a titolo di danno non patrimoniale nonché in termini di pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante per l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività domestica e lavorativa e la necessità di aiuto continuo.
Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto Parte_4 della domanda ed evidenziando che i dispositivi interspinosi impiantati risultavano realizzati su progetto del Prof. e realizzati da azienda CP_1 costruttrice di sua proprietà ed in quanto tali “non convenzionali”; chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa a fini di manleva della
. ONroparte_8
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attrice ONroparte_4
e deducendo il difetto di propria legittimazione passiva in considerazione del fatto che risultava effettuata presso la struttura unicamente una visita medica con terapia, cura ed intervento effettuati presso la CP_2
.
[...]
Si costituiva il convenuto Prof. chiedendo il rigetto della ONroparte_1 domanda attrice attesa la insussistenza di responsabilità professionale ed eccependo in via preliminare il decorso della prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'atto di citazione con riferimento all'intervento del 16 aprile 2007 con riguardo alla ritenuta responsabilità medica di natura aquiliana dedotta in giudizio;
il professionista chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della della ONroparte_10 [...]
e della ai fini di CP_5 ONroparte_8 manleva.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda ONroparte_2 attrice, non risultando dedotti profili di responsabilità derivanti dalla prestazione assistenziale ricevuta ma solo in via solidarietà contrattuale conseguente alla condotta addebitata al prof. e derivando CP_1
l'aggravamento delle condizioni della paziente dalla preesistente patologia spondilo-artrosica preesistente;
la struttura svolgeva domanda di manleva nei confronti del Prof. medico non dipendente operante in CP_1 regime di collaborazione libero-professionale . In esito a tale domanda il convenuto Prof. chiedeva di essere autorizzato a nuova CP_1 chiamata in causa delle compagnie garanti al fine di essere tenuto indenne.
Si costituivano quali terzi chiamate le compagnie assicurative contestando a vario titolo la garanzia e la domanda dell'attore con riserva di regresso nei confronti delle parti convenute che risultassero responsabili instando che l'appello venga dichiarato inammissibile o improponibile e comunque infondato, in subordine, in cado di accoglimento della domanda, dichiarare la operatività delle polizze dedotte in giudizio dalle convenute chiamanti e Prof. Dott. determinare e liquidare ONroparte_18 ONroparte_1 il risarcimento eventualmente dovuto nel massimale a loro carico .
Il procedimento di primo grado veniva concluso con la sentenza appellata,
e con il dispositivo sopra indicato.
Il Giudice di prime cure poneva a base della decisione l'esito della disposta perizia, nonché la valutazione della vigenza delle assicurazioni oggetto di condanna.
2. Il procedimento di secondo grado
Averso la sentenza di primo grado l'attrice presentava appello, “1) errata valutazione delle risultanze istruttorie – travisamento dei fatti in ordine alla responsabilità della ”; “2) erronea valutazione delle Parte_4 risultanze istruttorie – travisamento dei fatti in ordine alla quantificazione del danno subito dall'attrice – contraddittorietà ed illogicità della motivazione error in iudicando”.
La sig.ra ha, pertanto, rassegnato le conclusioni che Parte_1 seguono: “ 1) In via preliminare, accogliere ai sensi dell'art. 283 c.p.c.,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con riguardo ai capi della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha condannato la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 delle parti convenute;
2) nel merito ed in via principale, in accoglimento del presente gravame e in riforma parziale della sentenza n. 3125/2018 del 28.12.2018 emessa dal Tribunale Civile di Latina, Sezione II, nella persona della Dott.ssa Valeri accogliere la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
nei confronti dei convenuti per tutti o per alcuni dei motivi del
[...] presente atto di appello, anche previo espletamento dell'ulteriore fase istruttoria mediante la rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado, sostituendo il dispositivo della sentenza impugnata con il seguente: “Il Tribunale definitivamente pronunciando accoglie le domande dell'attore come formulate nell'atto di citazione, e per gli effetti condanna i convenuti in solido tra loro, e per i rispettivi profili, in via principale a titolo di responsabilità contrattuale, e in subordine ed alternativamente a titolo di responsabilità aquiliana, a risarcire l'attore, la sig.ra , di tutti i pregiudizi, sia quello Parte_1 patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, sia quello non patrimoniale personalizzato tenendo conto della sfera psicologica, morale, dinamico relazionale e di ogni altro profilo, secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, con determinazione equitativa del danno, come in premessa, e comunque ex artt. 1226 c.c. (in ordine alla domanda di responsabilità contrattuale), e/o 2056 c.c. (per quella aquiliana), così come risulteranno dalla espletanda
CT in appello, anche in considerazione dell'intervento successivo di rimozione dei dispositivi e delle spese sostenute. 3) In via subordinata: qualora questa On.le Corte d'Appello ritenesse di non concedere la rinnovazione, e/o integrazione della CT, quale peritus peritorum, voglia comunque condannare tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dalla sig.ra che si Parte_1 ritiene equo e giusto valutarsi nella misura non inferiore al 15% di danno biologico, di giorni 30 (trenta) di incapacità temporanea assoluta e di giorni 60 (sessanta) per la incapacità temporanea parziale al 50%, giusta perizia di parte del Prof. . Ne consegue la successiva quantificazione in Per_1 termini monetari: in considerazione dell'età dell'attrice, di anni 37 al momento dell'intervento chirurgico del Prof. S. Acampora, in ossequio alle
Tabelle del Tribunale di Milano, anno 2014, anche in ragione delle statuizioni della Corte di Cassazione che nell'anno 2011 ha stabilito che le Tabelle di sono le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento CP_10 il danno biologico, pari al 15%, può quantificarsi in € 3.000,00. A tale somma va considerato il danno morale e quello esistenziale e/o ogni altro profilo di danno, che va ricondotto nell'alveo della “personalizzazione” pari al 44% del danno biologico per una somma di € 19.093,00. Il tutto per complessivi € 68.487,00 a cui vanno aggiunte le spese mediche sostenute per l'intervento di rimozione degli impianti e tutte le spese mediche successive all'intervento effettuato dal Prof. oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali, dal dì del fatto al dì del risarcimento, oltre rivalutazione ed interessi”.4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
L'appellante rilevava l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva infondata la domanda nei confronti della , CP_18 quantificava i danni sulla scorta della valutazione operata dal CT (pari al
4% del totale), eccessivamente riduttiva rispetto alla valutazione del 15% attribuita dal CTP di parte appellante.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, laddove è prevista la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali in favore della , di e della CP_13 CP_4
. ONroparte_8
Si costituiva la , la quale rilevava che l'appellante non è mai CP_18 stata ricoverata e/o sottoposta a visite o esami specialistici attinenti alla lamentata patologia presso strutture della né prima né ONr successivamente all'esecuzione dell'intervento da parte del Prof.
[...]
Ne consegue, precisa l'appellata, che appare incontestabile CP_1 come non si sia mai validamente instaurato alcun rapporto contrattuale tra l'odierna attrice e l' , con la conseguenza che non è invocabile Parte_5 alcuna responsabilità contrattuale da parte dell'appellante (con la conseguenza in punto di onere della prova). Precisava altresì l'appellata che il prof non aveva alcun rapporto con la . CP_1 ONr CP_15
L'appellata concludeva nel merito chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva la quale concludeva chiedeva di dichiarare ONroparte_5 inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da parte attrice relativamente alla posizione dell'esponente e, per l'effetto, dichiarare che la statuizione sul punto della sentenza di primo grado è passata in giudicato.
Si costituiva rilevando l'infondatezza dell'appello ed in ONroparte_19 subordine ribadendo le eccezioni relative al massimale di polizza già presentate in primo grado, instando per la conferma della sentenza di primo grado sul punto. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre il rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 37/18.
Si costituiva , presentando appello incidentale instando per la CP_2 modifica della sentenza nel punto in cui respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti del prof. così ONroparte_2 CP_1 motivando: “le ragioni giuridiche che hanno condotto ad individuare autonomi titoli di responsabilità a carico dei predetti convenuti (prof. e ) pur nel carattere solidale della condanna che ne CP_1 CP_2 deriva, induce ad escludere la sussistenza di un titolo in forza del quale il
Prof. debba tenere indenne la struttura sanitaria in cui ha CP_1 operato delle conseguenze economiche della responsabilità sanitaria individuata in capo alla stessa per effetto del vincolo contrattuale intercorso”. L'appellante incidentale ritiene il punto in questione erroneo. Ed in particolare che “Il presupposto indicato dal Tribunale alla base del mancato riconoscimento del diritto azionato dalla struttura nei confronti del sanitario (la riferita presenza di autonomi titolo di responsabilità a carico di medico e struttura), oltre che contraddittorio rispetto al rilievo precedentemente annotato sulla natura contrattuale della responsabilità medica della struttura sanitaria e del professionista “non strutturato”, quale era il prof. non è condivisibile e pare confondere il CP_1 rapporto esterno tra struttura e medico da una parte e paziente dall'altra
e il rapporto interno tra struttura da una parte e medico dall'altra”.
L'appellata concludeva come segue: CP_2
“nel merito respingere il gravame proposto dalla sig.ra in punto Pt_1 assunta erronea quantificazione del danno derivato alla stessa dall'intervento effettuato dal prof. presso ONroparte_1 ONroparte_2 poiché infondato in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed ONroparte_2 in riforma parziale della sentenza impugnata n. 3125/2018 del Tribunale di
Latina, statuire il diritto di ad essere tenuta manlevata ed ONroparte_2 indenne ovvero ad ottenere la rifusione da parte del prof. di CP_1 quanto tenuta a versare alla sig.ra in esecuzione della sentenza Pt_1
e per il vincolo della solidarietà; per l'effetto, condannare il prof.
[...]
a rimborsare l'importo di € 6.412,21 versato in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado.
Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza in punto quantum e conseguente riconoscimento di maggiori importi spettanti all'appellante in relazione alla ritenuta responsabilità del medico, in accoglimento della domanda proposta in via di appello incidentale condannare il prof. a tenere manlevata ed indenne, ovvero a CP_1 rifondere per quanto in esecuzione della statuizione della ONroparte_2
Corte d'Appello e per il vincolo della solidarietà sia costretta ad ulteriormente versare alla sig.ra . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.” Si costituiva , rilevando l'inammissibilità dell'appello per ONroparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti essenziali l'appello deve essere motivato e contenere a pena di inammissibilità, rilevando in merito che “l'appellante non abbia impugnato specificamente il capo della sentenza relativo al punto f) del dispositivo
“rigetta la domanda attrice nei confronti … della ” e la ONroparte_4 corrispondente parte motiva, limitandosi con il primo motivo di appello ad impugnare soltanto la parte del provvedimento relativa alla , CP_13 come chiaramente evidenziabile a pagina 9 dell'atto di appello lettera A e seguenti, nonché a pagina 12 nel progetto di sentenza.”
L'appellata rilevava altresì carenza e genericità dei motivi di gravame, infondatezza della pretesa dell'appellante e la mancata responsabilità di
. ONroparte_20
Si costituiva la presentando le ONroparte_21 seguenti conclusioni:
Nei confronti della : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_4 adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'azione e dello ius postulandi, così giudicare:
− in via principale, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza inter partes per i motivi tutti di cui in narrativa, ivi compreso l'esaurimento del sotto-massimale di retroattività in relazione al periodo ed all'evento per cui
è controversia, con conseguente reiezione di ogni domanda così come proposta nei confronti della ONroparte_22
e con condanna della al pagamento delle
[...] Parte_4 spese di lite ed al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità anche parziale della e di contestuale Parte_4 ritenuta operatività della polizza, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto an che quantum debeatur, con particolare riferimento alla graduazione delle eventuali responsabilità tra tutte le parti convenute e chiamate, dichiarando conseguentemente la
[...]
tenuta alle condizioni tutte previste ONroparte_22 in polizza e comunque nei limiti del massimale ivi pattuito;
− in ogni caso, assegnare alla concludente convenuta il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Rimaneva contumace ONroparte_1
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello principale e l'appello incidentale non sono suscettibili di accoglimento.
Va in primo luogo dedotto che il CT ritualmente nominato in primo grado ha ritenuto che i postumi riconducibili al trattamento effettuato dal dottor
- sebbene quest'ultimo sia stato effettuato troppo presto CP_1 perché posto in essere dopo solo due mesi dal nascere della sintomatologia - siano minimi per la loro limitata invasività.
Inoltre la relazione peritale rileva che la patologia presente sull'attrice- attuale appellante- sia collegata ad una evoluzione artrosica del rachide e non in relazione alla presenza dei distanziatori metallici interspinosi (posti in essere dal prof . CP_1
Il perito nominato in primo grado ravvisa quindi pregressa lombalgia cronica mentre la rottura di un dispositivo tra quelli impiantati viene rilevata a distanza di cinque anni.
In merito la sentenza di primo grado evidenzia correttamente che
“l'evoluzione degenerativa del rachide con conseguente dolore e limitazione funzionale non è in relazione, secondo il CT, ai dispositivi spinosi ma per evoluzione del quadro clinico, come dimostrato anche dall'esame obiettivo dove non sono stati segni clinici di sofferenza radicolare né ipotrofia muscolari né alterazioni dei riflessi e motilità”. Inoltre detta condizione artrosica importante risulta sussistere fin dall'intervento e l'uso inappropriato del dispositivo elastico interspinoso ha accentuato, secondo la valutazione del perito, l'evoluzione di tali manifestazioni cliniche correlate a tale stato artrosico nella misura del 4% ai processi spinosi intervertebrali lombari ma non a livello dei dischi vertebrali, del soma vertebrali e delle altre strutture muscolo-scheletriche
“danno dovuto ad una limitazione funzionale del rachide lombare maggiore di quello in soggetto con evoluzione artrosica del rachide lombare non trattato chirurgicamente con dispositivi elastici interspinosi”.
Ed infine il perito ha rilevato che “lo stato di menomazione psichica seppur presente è in relazione con questo stato di sofferenza cronica lombare, ma non in relazione al trattamento chirurgico subito dalla paziente”.
Ne consegue che i punti di appello in merito alla errata valutazione delle risultanze istruttorie vanno respinti, e sulla quantificazione del danno biologico poiché aventi come riferimento la esaustiva e dettagliata relazione peritale resa in primo grado la cui struttura logica-tecnica ne consente la attendibilità. Va altresì rilevato che la domanda di rinnovazione della perizia, presentata da parte appellante, non risulta motivata, ne consegue che la richiesta è esplorativa e non ammissibile.
Parimenti sono da rigettare le richieste di istruttoria orale, non idonee ex sibi, a superare le risultanze della perizia tecnica.
Ciò posto va altresì rilevato che l'intervento svolto dal prof sia CP_1 stato effettuato presso la casa di cura , che costituisce, di CP_2 conseguenza, l'unica struttura che può rispondere dell'operato del medico
CP_1
Infatti, in merito alla ppellata, non è chiaro il motivo della richiesta di ON risarcimento, poiché l'operazione non si è svolta presso la sua struttura e l'appellante non è mai stata ricoverata o sottoposta a visite o esami specialistici attinenti alla lamentata patologia presso strutture della ONr né prima né successivamente all'esecuzione dell'intervento da parte del Prof. . La domanda risulta quindi basata sul fatto che ONroparte_1
l'appellante si è dovuta rivolgere a medico e struttura privata a causa di liste di attesa non quantificate nel tempo dalla stessa appellante, né documentalmente provate. Fermo restando che alla luce della fatto che l'intervento è stato giudicato dal perito effettuato prematuramente, non è comprensibile quindi quale responsabilità possa essere attribuita alla
Fermo restando che oggetto della prova avrebbe dovuto essere ON
l'effettiva urgenza anche della visita medica.
In merito alla pretesa responsabilità di LA RR risulta effettuata presso la stessa una sola visita medica, presupposto non idoneo ad imputare alcuna responsabilità in merito alla vicenda oggetto di causa.
Peraltro, dalla dichiarazione testimoniale del 16 maggio 2017 resa dal marito dell'attrice al capitolo 29 di parte attrice affermando che: “è vero che siamo stati due volte presso LA RR in Terracina senza passare per il servizio prenotazioni ( )” ne consegue che le visite (o la CP_4 visita) non hanno comunque riguardato la struttura, fermo restando che le visite in questione non sarebbero comunque state idonee a coinvolgere causalmente la struttura sanitaria nell'intervento chirurgico e nelle relative conseguenze.
Ne consegue che unica struttura sanitaria che risulta coinvolta nell'intervento del dottor oggetto di causa è , dove CP_1 CP_2 effettivamente risulta svolto l'intervento.
In merito ai rapporti interni tra la citata casa di cura ed il medico va rilevato che la Corte di Cassazione , Sez. III, Ord., CP_1
11/12/2023, n. 34516 ha precisato che “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987 per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20/10/2021, n. 29001)”.
La Corte precisa altresì che il principio generale richiamato opera in ogni caso in cui la struttura operi per il tramite di un medico che per ciò stesso diviene suo ausiliario, a mente dell'art. 1228 c.c.
Nel caso che ci occupa non vi sono motivi per non applicare il principio della parità delle quote tramite il vincolo solidale, operando il medico come ausiliario della casa di cura, con conseguente rigetto dell'appello incidentale presentato da . CP_2
Il rigetto dell'appello principale ed incidentale comporta la condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'appellante nei confronti delle parti appellate costituite, che si liquidano come da dispositivo, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, con esclusione di , CP_2
la cui soccombenza per l'appello incidentale costituisce invece giusta causa di compensazione delle spese di lite con l'appellato. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- condanna la parte appellante principale al Parte_1 pagamento, in favore di ciascuna parte appellata costituita, con esclusione di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.300,00 CP_2 oltre accessori di legge e spese generali;
-dichiara compensate le spese tra appellante principale Parte_1
;
[...] CP_2
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e appellante incidentale Parte_1 CP_2
.
[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Piacentino Lamesi presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Appellante
contro ONroparte_1
Appellato contumace e
(p. iva ), in persona del legale ONroparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio
EL e TE AL ON ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Adragna.
e Appellata
(p. iva , in persona del ONroparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Guido
De NT presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
e Appellata
(p. iva ), nella qualità di società ONroparte_4 P.IVA_3 proprietaria della Casa di Cura LA RR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Maldari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
e Appellata
(P. IVA rappresentata e difesa, dagli ONroparte_5 P.IVA_4 avv.ti Giancarlo Faletti e Domenico Bonaccorsi di Patti presso il cui studio
è elettivamente domiciliata.
Appellata
e
(P. IVA , già ONroparte_6 P.IVA_5 CP_7
rappresentata e difesa dall'avv. Prof. Paolo Tortorano ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tommaso Corapi. Appellata
e
(p. iva , in ONroparte_8 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Liverani presso il cui studio è elettivamente domiciliata.
Appellata
per la riforma della sentenza n. 3125/2018 in data 28.12.18 del Tribunale di Latina sezione II Civile Giudice dr.ssa Gianna Valeri (rgn. 6534/2012) con la quale era così deciso:
“Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna in solido il prof.
[...]
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_9 tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_2 euro 10.167 oltre interessi legali come in motivazione e al rimborso delle spese di ctu come liquidate;
b) condanna in solido il prof. ONroparte_1
e in persona del legale rappresentante pro tempore, al ONroparte_9 pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_2 liquidano in euro 458.00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Ezio Bonanni;
c) condanna
[...]
già in persona del legale ONroparte_6 ONroparte_10 rappresentante pro tempore, a tenere indenne il prof. di ONroparte_1 quanto lo stesso sia stato complessivamente condannato a pagare a parte attrice;
d) condanna , già ONroparte_6 ONroparte_11
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le
[...] spese del presente giudizio, liquidate, in favore del convenuto chiamante prof. in ragione della quota ideale delle spese processuali ONroparte_1 anticipate per la sua evocazione in giudizio nella somma di euro 2.418,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv. Giuseppe Penta e avv. Luigi Vespoli;
e) condanna il prof. a rimborsare le spese del presente ONroparte_1 giudizio in favore di e ONroparte_5 ONroparte_12
rl propria terza chiamata, liquidate per ciascuna parte nella somma
[...] di euro 2.495,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cap ed iva;
f) rigetta la domanda attrice nei confronti di e;
CP_13 ONroparte_4
g) condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della e della terza CP_13 ONroparte_14 chiamata dalla stessa nonché della liquidate per ONroparte_4 ciascuna parte nella somma di euro 1.618,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva. Così deciso in Latina il 28.12.18.”
Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la ONroparte_15
, la , la già Casa di Cura
[...] ONroparte_2 CP_4
LA RR e il Prof. al fine di sentirli condannare, ONroparte_1 accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o in subordine extracontrattuale della prima, al risarcimento del danno in forma specifica oltre al maggior danno e in via subordinata al risarcimento di tutti i danni sofferti a seguito dell'intervento effettuato dal dottor CP_1
L'attrice deduce in primo luogo, la responsabilità medica dello specialista neurochirurgo che ebbe a sottoporla presso la ad ONroparte_2 intervento chirurgico, in data 16 aprile 2007, di impianto di dispositivo elastico interspinoso che avrebbe determinato l'aggravamento della patologia da cui risultava affetta, determinando esiti permanenti e correlati danni patrimoniali e non patrimoniali presentando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, eccezione e deduzione reietta: a. Nei confronti di : - Accertare e dichiarare ONroparte_3 che la non ha adempiuto e non ha ONroparte_15 assicurato all'attrice le necessarie cure e terapie, prima e dopo l'operazione chirurgica eseguita dal Prof. - Accertare e dichiarare che CP_1 contrariamente a quanto sostenuto nella nota del 21/10/2011, CP_16 presso le strutture di , Terracina e Formia, non è possibile rimuovere CP_4 i mezzi di sintesi applicati all'attrice dal Prof. e che non è stata CP_1 istituita alcuna terapia all'attrice; - Accertare e dichiarare che l' di ONr
per la cura dei pazienti necessitanti terapie ortopediche, attraverso CP_4 il Prof. e la di Bologna era in convenzione con la CP_1 ONr CP_2
; - Accertare e dichiarare che l' di ha l'obbligo
[...] CP_16 CP_4 giuridico di istituire idonee strutture nella provincia di , anche per la CP_4 cura delle patologie, quale quella di cui è affetta l'attrice e per poterle rimuovere la protesi che si è rotta;
- Condannare l' , a titolo di Parte_3 responsabilità contrattuale ed in via subordinata extra contrattuale, all'adempimento specifico dell'obbligo, ovvero al risarcimento in forma specifica, in favore dell'attrice, attraverso l'esecuzione dell'operazione di rimozione dei mezzi di sintesi applicati dal Prof. attraverso le CP_1 unità operative, reparti di ortopedia, dell'ospedale di , CP_17 CP_4 ovvero di altre strutture pubbliche, oltre il risarcimento dei danni per il ritardo nell'adempimento e per ogni altro profilo a titolo di cui in premessa, con quantificazione equitativa ex artt. 1226 e/o 2056 c.c. oltre accessori. – Ovvero in subordine, ove non fosse accolta la domanda di adempimento
e/o di risarcimento in forma specifica, ovvero non fosse possibile eseguire l'operazione di rimozione della protesi, per inadeguatezza delle strutture e per quanto in premessa, condannare la convenuta al risarcimento del maggior pregiudizio e quindi al ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, come tutti sofferti da parte attrice per il modus operandi dell'Azienda convenuta, da determinare equitativamente in corso di causa e/o dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazioni;
b. Nei confronti del Prof. e delle Case di cura convenute: - accertare e CP_1 dichiarare la responsabilità contrattuale e/o in subordine ed in via alternativa per fatto illecito, e della e della ONroparte_2
Casa di Cura LA RR, anche per il fatto dei loro dipendenti o collaboratori, ex artt. 1228 e 2049 c.c. e del Prof. e per ONroparte_1 effetto condannarli in solido a risarcire l'attrice di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per tutti i titoli di cui alla premessa in fatto ed in diritto, che si intende qui riscritta e parte integrante delle presenti conclusioni e con l'accoglimento di ogni altra domanda in premessa articolata, per gli importi di cui al presente atto ovvero per quelli che fossero ritenuti dovuti a titolo di risarcimento danni sofferti dall'attrice, con determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., per il profilo della responsabilità contrattuale e/o 2056 c.c. per il profilo della responsabilità aquilana, oltre interessi e rivalutazioni;
- accogliere tutte le domande di parte attrice, come articolate nella premessa in fatto ed in diritto, che qui si intendono reiterate e riscritte e parte integranti delle presenti conclusioni;
- vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarre in favore dell'avvocato”.
A sostegno della domanda si deduceva che l'attrice, già vittima di incidente stradale in data 8 febbraio 2007 con refertato traumatismo lombo-sacrale, era stata visitata dal Prof. in data 14 febbraio 2007 al fine ONroparte_1 di risolvere la sintomatologia algodisfunzionale a carico della colonna cervico-lombare che non si riduceva nonostante le terapie;
si esponeva inoltre che l'attrice veniva sottoposta, dopo ulteriori accertamenti e visite anche presso la Casa di Cura LA RR, dallo specialista convenuto presso la di Bologna in data 16 aprile 2007 ad ONroparte_2 intervento chirurgico di fissazione elastica con dispositivi di sintesi spinosi in paziente con distabilità lombare in trauma rachide lombare .
L'attrice esponeva inoltre di essersi sottoposta in seguito ad ulteriori visite, terapie ed attività di cura ma che perdurava la sintomatologia dolorosa e disfunzionale della colonna lombare con associata impotenza funzionale a carico degli arti inferiori e deficit ambulatorio, cui si associava anche una lesione psicobiologica e psichiatrica a seguito dell'aggravamento della patologia.
In esito al complessivo iter medico accertativo, ne seguiva la richiesta di risarcimento danni nei confronti del Prof. e della CP_1 CP_2
in conseguenza degli esiti permanenti derivanti dai trattamenti
[...] medici praticati e rilevati in sede medico legale, con riconoscimento di invalidità pari al 75% in sede di invalidità civile.
Deduceva pertanto anche la responsabilità dell' convenuta per non ON avere istituito adeguate terapie mediche e chirurgiche costringendo la paziente a rivolgersi a strutture e a professionisti privati sia per l'intervento che per la rimozione dei mezzi di sintesi, come attestato dai dirigenti delle diverse strutture pubbliche cui si era rivolta. Si chiedeva la condanna dell' convenuta anche al risarcimento del danno in forma specifica CP_3 attraverso l'esecuzione dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati dal Prof. presso struttura pubblica oltre al maggior CP_1 danno.
Veniva inoltre richiesto nei confronti del professionista convenuto e delle strutture sanitarie convenute il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla negligente condotta medica in ragione del grave danno biologico, morale ed esistenziale derivante con grave incidenza sulla vita di relazione ed in termini di sofferenza soggettiva.
L'appellante assumeva in merito l'incidenza di tali postumi sulle normali attività di vita quotidiana di parte attrice, sulla vita di relazione e sul rapporto coniugale ed in termini di sofferenza patita a titolo di danno non patrimoniale nonché in termini di pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante per l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività domestica e lavorativa e la necessità di aiuto continuo.
Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto Parte_4 della domanda ed evidenziando che i dispositivi interspinosi impiantati risultavano realizzati su progetto del Prof. e realizzati da azienda CP_1 costruttrice di sua proprietà ed in quanto tali “non convenzionali”; chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa a fini di manleva della
. ONroparte_8
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda attrice ONroparte_4
e deducendo il difetto di propria legittimazione passiva in considerazione del fatto che risultava effettuata presso la struttura unicamente una visita medica con terapia, cura ed intervento effettuati presso la CP_2
.
[...]
Si costituiva il convenuto Prof. chiedendo il rigetto della ONroparte_1 domanda attrice attesa la insussistenza di responsabilità professionale ed eccependo in via preliminare il decorso della prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'atto di citazione con riferimento all'intervento del 16 aprile 2007 con riguardo alla ritenuta responsabilità medica di natura aquiliana dedotta in giudizio;
il professionista chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della della ONroparte_10 [...]
e della ai fini di CP_5 ONroparte_8 manleva.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda ONroparte_2 attrice, non risultando dedotti profili di responsabilità derivanti dalla prestazione assistenziale ricevuta ma solo in via solidarietà contrattuale conseguente alla condotta addebitata al prof. e derivando CP_1
l'aggravamento delle condizioni della paziente dalla preesistente patologia spondilo-artrosica preesistente;
la struttura svolgeva domanda di manleva nei confronti del Prof. medico non dipendente operante in CP_1 regime di collaborazione libero-professionale . In esito a tale domanda il convenuto Prof. chiedeva di essere autorizzato a nuova CP_1 chiamata in causa delle compagnie garanti al fine di essere tenuto indenne.
Si costituivano quali terzi chiamate le compagnie assicurative contestando a vario titolo la garanzia e la domanda dell'attore con riserva di regresso nei confronti delle parti convenute che risultassero responsabili instando che l'appello venga dichiarato inammissibile o improponibile e comunque infondato, in subordine, in cado di accoglimento della domanda, dichiarare la operatività delle polizze dedotte in giudizio dalle convenute chiamanti e Prof. Dott. determinare e liquidare ONroparte_18 ONroparte_1 il risarcimento eventualmente dovuto nel massimale a loro carico .
Il procedimento di primo grado veniva concluso con la sentenza appellata,
e con il dispositivo sopra indicato.
Il Giudice di prime cure poneva a base della decisione l'esito della disposta perizia, nonché la valutazione della vigenza delle assicurazioni oggetto di condanna.
2. Il procedimento di secondo grado
Averso la sentenza di primo grado l'attrice presentava appello, “1) errata valutazione delle risultanze istruttorie – travisamento dei fatti in ordine alla responsabilità della ”; “2) erronea valutazione delle Parte_4 risultanze istruttorie – travisamento dei fatti in ordine alla quantificazione del danno subito dall'attrice – contraddittorietà ed illogicità della motivazione error in iudicando”.
La sig.ra ha, pertanto, rassegnato le conclusioni che Parte_1 seguono: “ 1) In via preliminare, accogliere ai sensi dell'art. 283 c.p.c.,
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con riguardo ai capi della sentenza con il quale il giudice di primo grado ha condannato la sig.ra al pagamento delle spese di lite in favore Pt_1 delle parti convenute;
2) nel merito ed in via principale, in accoglimento del presente gravame e in riforma parziale della sentenza n. 3125/2018 del 28.12.2018 emessa dal Tribunale Civile di Latina, Sezione II, nella persona della Dott.ssa Valeri accogliere la domanda avanzata dalla sig.ra Parte_1
nei confronti dei convenuti per tutti o per alcuni dei motivi del
[...] presente atto di appello, anche previo espletamento dell'ulteriore fase istruttoria mediante la rinnovazione e/o integrazione della consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado, sostituendo il dispositivo della sentenza impugnata con il seguente: “Il Tribunale definitivamente pronunciando accoglie le domande dell'attore come formulate nell'atto di citazione, e per gli effetti condanna i convenuti in solido tra loro, e per i rispettivi profili, in via principale a titolo di responsabilità contrattuale, e in subordine ed alternativamente a titolo di responsabilità aquiliana, a risarcire l'attore, la sig.ra , di tutti i pregiudizi, sia quello Parte_1 patrimoniale per danno emergente e lucro cessante, sia quello non patrimoniale personalizzato tenendo conto della sfera psicologica, morale, dinamico relazionale e di ogni altro profilo, secondo i principi dettati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, con determinazione equitativa del danno, come in premessa, e comunque ex artt. 1226 c.c. (in ordine alla domanda di responsabilità contrattuale), e/o 2056 c.c. (per quella aquiliana), così come risulteranno dalla espletanda
CT in appello, anche in considerazione dell'intervento successivo di rimozione dei dispositivi e delle spese sostenute. 3) In via subordinata: qualora questa On.le Corte d'Appello ritenesse di non concedere la rinnovazione, e/o integrazione della CT, quale peritus peritorum, voglia comunque condannare tutti i convenuti al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dalla sig.ra che si Parte_1 ritiene equo e giusto valutarsi nella misura non inferiore al 15% di danno biologico, di giorni 30 (trenta) di incapacità temporanea assoluta e di giorni 60 (sessanta) per la incapacità temporanea parziale al 50%, giusta perizia di parte del Prof. . Ne consegue la successiva quantificazione in Per_1 termini monetari: in considerazione dell'età dell'attrice, di anni 37 al momento dell'intervento chirurgico del Prof. S. Acampora, in ossequio alle
Tabelle del Tribunale di Milano, anno 2014, anche in ragione delle statuizioni della Corte di Cassazione che nell'anno 2011 ha stabilito che le Tabelle di sono le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento CP_10 il danno biologico, pari al 15%, può quantificarsi in € 3.000,00. A tale somma va considerato il danno morale e quello esistenziale e/o ogni altro profilo di danno, che va ricondotto nell'alveo della “personalizzazione” pari al 44% del danno biologico per una somma di € 19.093,00. Il tutto per complessivi € 68.487,00 a cui vanno aggiunte le spese mediche sostenute per l'intervento di rimozione degli impianti e tutte le spese mediche successive all'intervento effettuato dal Prof. oltre rivalutazione CP_1 monetaria e interessi legali, dal dì del fatto al dì del risarcimento, oltre rivalutazione ed interessi”.4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado del giudizio”.
L'appellante rilevava l'illegittimità ed erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva infondata la domanda nei confronti della , CP_18 quantificava i danni sulla scorta della valutazione operata dal CT (pari al
4% del totale), eccessivamente riduttiva rispetto alla valutazione del 15% attribuita dal CTP di parte appellante.
Proponeva, inoltre, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, laddove è prevista la condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali in favore della , di e della CP_13 CP_4
. ONroparte_8
Si costituiva la , la quale rilevava che l'appellante non è mai CP_18 stata ricoverata e/o sottoposta a visite o esami specialistici attinenti alla lamentata patologia presso strutture della né prima né ONr successivamente all'esecuzione dell'intervento da parte del Prof.
[...]
Ne consegue, precisa l'appellata, che appare incontestabile CP_1 come non si sia mai validamente instaurato alcun rapporto contrattuale tra l'odierna attrice e l' , con la conseguenza che non è invocabile Parte_5 alcuna responsabilità contrattuale da parte dell'appellante (con la conseguenza in punto di onere della prova). Precisava altresì l'appellata che il prof non aveva alcun rapporto con la . CP_1 ONr CP_15
L'appellata concludeva nel merito chiedendo il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Si costituiva la quale concludeva chiedeva di dichiarare ONroparte_5 inammissibile e/o rigettare l'appello proposto da parte attrice relativamente alla posizione dell'esponente e, per l'effetto, dichiarare che la statuizione sul punto della sentenza di primo grado è passata in giudicato.
Si costituiva rilevando l'infondatezza dell'appello ed in ONroparte_19 subordine ribadendo le eccezioni relative al massimale di polizza già presentate in primo grado, instando per la conferma della sentenza di primo grado sul punto. Con il favore di spese e compensi professionali, oltre il rimborso 15% spese generali, iva e cpa ex dm 37/18.
Si costituiva , presentando appello incidentale instando per la CP_2 modifica della sentenza nel punto in cui respinge la domanda di manleva formulata da nei confronti del prof. così ONroparte_2 CP_1 motivando: “le ragioni giuridiche che hanno condotto ad individuare autonomi titoli di responsabilità a carico dei predetti convenuti (prof. e ) pur nel carattere solidale della condanna che ne CP_1 CP_2 deriva, induce ad escludere la sussistenza di un titolo in forza del quale il
Prof. debba tenere indenne la struttura sanitaria in cui ha CP_1 operato delle conseguenze economiche della responsabilità sanitaria individuata in capo alla stessa per effetto del vincolo contrattuale intercorso”. L'appellante incidentale ritiene il punto in questione erroneo. Ed in particolare che “Il presupposto indicato dal Tribunale alla base del mancato riconoscimento del diritto azionato dalla struttura nei confronti del sanitario (la riferita presenza di autonomi titolo di responsabilità a carico di medico e struttura), oltre che contraddittorio rispetto al rilievo precedentemente annotato sulla natura contrattuale della responsabilità medica della struttura sanitaria e del professionista “non strutturato”, quale era il prof. non è condivisibile e pare confondere il CP_1 rapporto esterno tra struttura e medico da una parte e paziente dall'altra
e il rapporto interno tra struttura da una parte e medico dall'altra”.
L'appellata concludeva come segue: CP_2
“nel merito respingere il gravame proposto dalla sig.ra in punto Pt_1 assunta erronea quantificazione del danno derivato alla stessa dall'intervento effettuato dal prof. presso ONroparte_1 ONroparte_2 poiché infondato in fatto e in diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed ONroparte_2 in riforma parziale della sentenza impugnata n. 3125/2018 del Tribunale di
Latina, statuire il diritto di ad essere tenuta manlevata ed ONroparte_2 indenne ovvero ad ottenere la rifusione da parte del prof. di CP_1 quanto tenuta a versare alla sig.ra in esecuzione della sentenza Pt_1
e per il vincolo della solidarietà; per l'effetto, condannare il prof.
[...]
a rimborsare l'importo di € 6.412,21 versato in esecuzione della CP_1 sentenza di primo grado.
Nel merito in via subordinata: per la denegata ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza in punto quantum e conseguente riconoscimento di maggiori importi spettanti all'appellante in relazione alla ritenuta responsabilità del medico, in accoglimento della domanda proposta in via di appello incidentale condannare il prof. a tenere manlevata ed indenne, ovvero a CP_1 rifondere per quanto in esecuzione della statuizione della ONroparte_2
Corte d'Appello e per il vincolo della solidarietà sia costretta ad ulteriormente versare alla sig.ra . Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.” Si costituiva , rilevando l'inammissibilità dell'appello per ONroparte_4 violazione dell'art. 342 c.p.c. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per mancanza dei requisiti essenziali l'appello deve essere motivato e contenere a pena di inammissibilità, rilevando in merito che “l'appellante non abbia impugnato specificamente il capo della sentenza relativo al punto f) del dispositivo
“rigetta la domanda attrice nei confronti … della ” e la ONroparte_4 corrispondente parte motiva, limitandosi con il primo motivo di appello ad impugnare soltanto la parte del provvedimento relativa alla , CP_13 come chiaramente evidenziabile a pagina 9 dell'atto di appello lettera A e seguenti, nonché a pagina 12 nel progetto di sentenza.”
L'appellata rilevava altresì carenza e genericità dei motivi di gravame, infondatezza della pretesa dell'appellante e la mancata responsabilità di
. ONroparte_20
Si costituiva la presentando le ONroparte_21 seguenti conclusioni:
Nei confronti della : “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Parte_4 adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'azione e dello ius postulandi, così giudicare:
− in via principale, accertare e dichiarare la inoperatività della polizza inter partes per i motivi tutti di cui in narrativa, ivi compreso l'esaurimento del sotto-massimale di retroattività in relazione al periodo ed all'evento per cui
è controversia, con conseguente reiezione di ogni domanda così come proposta nei confronti della ONroparte_22
e con condanna della al pagamento delle
[...] Parte_4 spese di lite ed al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
− in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità anche parziale della e di contestuale Parte_4 ritenuta operatività della polizza, determinare e liquidare il risarcimento eventualmente dovuto ove risulti rigorosamente provato in ogni suo elemento costitutivo sia in punto an che quantum debeatur, con particolare riferimento alla graduazione delle eventuali responsabilità tra tutte le parti convenute e chiamate, dichiarando conseguentemente la
[...]
tenuta alle condizioni tutte previste ONroparte_22 in polizza e comunque nei limiti del massimale ivi pattuito;
− in ogni caso, assegnare alla concludente convenuta il favore delle spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Rimaneva contumace ONroparte_1
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello principale e l'appello incidentale non sono suscettibili di accoglimento.
Va in primo luogo dedotto che il CT ritualmente nominato in primo grado ha ritenuto che i postumi riconducibili al trattamento effettuato dal dottor
- sebbene quest'ultimo sia stato effettuato troppo presto CP_1 perché posto in essere dopo solo due mesi dal nascere della sintomatologia - siano minimi per la loro limitata invasività.
Inoltre la relazione peritale rileva che la patologia presente sull'attrice- attuale appellante- sia collegata ad una evoluzione artrosica del rachide e non in relazione alla presenza dei distanziatori metallici interspinosi (posti in essere dal prof . CP_1
Il perito nominato in primo grado ravvisa quindi pregressa lombalgia cronica mentre la rottura di un dispositivo tra quelli impiantati viene rilevata a distanza di cinque anni.
In merito la sentenza di primo grado evidenzia correttamente che
“l'evoluzione degenerativa del rachide con conseguente dolore e limitazione funzionale non è in relazione, secondo il CT, ai dispositivi spinosi ma per evoluzione del quadro clinico, come dimostrato anche dall'esame obiettivo dove non sono stati segni clinici di sofferenza radicolare né ipotrofia muscolari né alterazioni dei riflessi e motilità”. Inoltre detta condizione artrosica importante risulta sussistere fin dall'intervento e l'uso inappropriato del dispositivo elastico interspinoso ha accentuato, secondo la valutazione del perito, l'evoluzione di tali manifestazioni cliniche correlate a tale stato artrosico nella misura del 4% ai processi spinosi intervertebrali lombari ma non a livello dei dischi vertebrali, del soma vertebrali e delle altre strutture muscolo-scheletriche
“danno dovuto ad una limitazione funzionale del rachide lombare maggiore di quello in soggetto con evoluzione artrosica del rachide lombare non trattato chirurgicamente con dispositivi elastici interspinosi”.
Ed infine il perito ha rilevato che “lo stato di menomazione psichica seppur presente è in relazione con questo stato di sofferenza cronica lombare, ma non in relazione al trattamento chirurgico subito dalla paziente”.
Ne consegue che i punti di appello in merito alla errata valutazione delle risultanze istruttorie vanno respinti, e sulla quantificazione del danno biologico poiché aventi come riferimento la esaustiva e dettagliata relazione peritale resa in primo grado la cui struttura logica-tecnica ne consente la attendibilità. Va altresì rilevato che la domanda di rinnovazione della perizia, presentata da parte appellante, non risulta motivata, ne consegue che la richiesta è esplorativa e non ammissibile.
Parimenti sono da rigettare le richieste di istruttoria orale, non idonee ex sibi, a superare le risultanze della perizia tecnica.
Ciò posto va altresì rilevato che l'intervento svolto dal prof sia CP_1 stato effettuato presso la casa di cura , che costituisce, di CP_2 conseguenza, l'unica struttura che può rispondere dell'operato del medico
CP_1
Infatti, in merito alla ppellata, non è chiaro il motivo della richiesta di ON risarcimento, poiché l'operazione non si è svolta presso la sua struttura e l'appellante non è mai stata ricoverata o sottoposta a visite o esami specialistici attinenti alla lamentata patologia presso strutture della ONr né prima né successivamente all'esecuzione dell'intervento da parte del Prof. . La domanda risulta quindi basata sul fatto che ONroparte_1
l'appellante si è dovuta rivolgere a medico e struttura privata a causa di liste di attesa non quantificate nel tempo dalla stessa appellante, né documentalmente provate. Fermo restando che alla luce della fatto che l'intervento è stato giudicato dal perito effettuato prematuramente, non è comprensibile quindi quale responsabilità possa essere attribuita alla
Fermo restando che oggetto della prova avrebbe dovuto essere ON
l'effettiva urgenza anche della visita medica.
In merito alla pretesa responsabilità di LA RR risulta effettuata presso la stessa una sola visita medica, presupposto non idoneo ad imputare alcuna responsabilità in merito alla vicenda oggetto di causa.
Peraltro, dalla dichiarazione testimoniale del 16 maggio 2017 resa dal marito dell'attrice al capitolo 29 di parte attrice affermando che: “è vero che siamo stati due volte presso LA RR in Terracina senza passare per il servizio prenotazioni ( )” ne consegue che le visite (o la CP_4 visita) non hanno comunque riguardato la struttura, fermo restando che le visite in questione non sarebbero comunque state idonee a coinvolgere causalmente la struttura sanitaria nell'intervento chirurgico e nelle relative conseguenze.
Ne consegue che unica struttura sanitaria che risulta coinvolta nell'intervento del dottor oggetto di causa è , dove CP_1 CP_2 effettivamente risulta svolto l'intervento.
In merito ai rapporti interni tra la citata casa di cura ed il medico va rilevato che la Corte di Cassazione , Sez. III, Ord., CP_1
11/12/2023, n. 34516 ha precisato che “è stato progressivamente chiarito il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo dell'art. 1298 c.c., comma 2, e art. 2055 c.c., comma 3, in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987 per ritenere superato l'assetto interno così ricostruito, non basta, pertanto, ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicchè sarà onere del "solvens":
a) dimostrare - per escludere del tutto una quota di rivalsa - non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare - per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) - che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20/10/2021, n. 29001)”.
La Corte precisa altresì che il principio generale richiamato opera in ogni caso in cui la struttura operi per il tramite di un medico che per ciò stesso diviene suo ausiliario, a mente dell'art. 1228 c.c.
Nel caso che ci occupa non vi sono motivi per non applicare il principio della parità delle quote tramite il vincolo solidale, operando il medico come ausiliario della casa di cura, con conseguente rigetto dell'appello incidentale presentato da . CP_2
Il rigetto dell'appello principale ed incidentale comporta la condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell'appellante nei confronti delle parti appellate costituite, che si liquidano come da dispositivo, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta, con esclusione di , CP_2
la cui soccombenza per l'appello incidentale costituisce invece giusta causa di compensazione delle spese di lite con l'appellato. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- condanna la parte appellante principale al Parte_1 pagamento, in favore di ciascuna parte appellata costituita, con esclusione di , delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.300,00 CP_2 oltre accessori di legge e spese generali;
-dichiara compensate le spese tra appellante principale Parte_1
;
[...] CP_2
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e appellante incidentale Parte_1 CP_2
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[...]
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2025
La Consigliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta