Articolo 88 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 87Articolo 89
Versione
6 maggio 1952
Art. 88.
(Uso della fiamma ossidrica)


L'impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi e di galleggianti, anche in demolizione, e' regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto puo' avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell'operai di tecnici.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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