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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16833 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32138 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Spallina Lorenzo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Sallustio n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Roma il 28 agosto 1968;
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “chiede l'accoglimento del ricorso.” Conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) In relazione agli aspetti economici e patrimoniali, atteso che i coniugi sono autosufficienti, i figli sono autosufficienti e gli aspetti patrimoniali sono stati già definiti in sede di separazione, confermare che nessuna disposizione deve essere resa in tal senso .”
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 allegava di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con che dal matrimonio erano nati il 14.10.1997, e , Controparte_1 Per_1 Per_2 il 07.10.1999; che il Tribunale di Roma con decreto del 26.02.2018 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che tra le altre cose le parti avevano concordato nella separazione consensuale che lo versasse alla l'assegno mensile di € 400,00 quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
che successivamente i figli erano divenuti economicamente indipendente e il Tribunale di Roma con successivo decreto depositato il
14 marzo 2023 aveva dichiarato cessato a decorrere dalla domanda l'obbligo per il padre di corrispondere il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli;
che erano trascorsi ormai sei anni dalla separazione;
il ricorrente concludeva chiedendo di pronunciare la sentenza sullo status alle condizioni indicate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza, contenente l'avviso di obbligatorietà della difesa tecnica mediante un difensore, sono stati ritualmente notificati a mani proprie della convenuta, la quale, ciò malgrado, non si è costituita ma è comparsa personalmente in sede di prima udienza del 17.11.2025, senza assistenza di un difensore, sicché il
Giudice delegato, ribadita la necessità di costituzione in giudizio tramite un difensore, se del caso, ove sussistenti i presupposti di legge, con patrocinio a spese dello stato, ha invitato la parte ad allontanarsi dall'aula di udienza, e, verificata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta;
poi, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, ha invitato parte ricorrente a discutere la causa, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma in data 3 dicembre 1994, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01625, parte II, serie
A03, anno 1994. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.2018.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita
2 alcuna riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 30.07.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, quanto dedotto anche personalmente dallo stesso in sede di prima udienza, e la condotta processuale di parte convenuta che
è rimasta contumace e non ha consentito nemmeno il tentativo di conciliazione, inducono il Tribunale
a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In assenza di costituzione della convenuta e in assenza di intervento dei figli, in mancanza di domanda di assegno divorzile o per il mantenimento dei figli, il Tribunale non deve emettere alcuna ulteriore statuizione.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa, la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 32138 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 3 dicembre 1994, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01625, parte II, serie A03, anno 1994.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32138 / 2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Spallina Lorenzo ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Sallustio n. 9, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._2
Roma il 28 agosto 1968;
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente in sede di udienza di discussione: “chiede l'accoglimento del ricorso.” Conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) In relazione agli aspetti economici e patrimoniali, atteso che i coniugi sono autosufficienti, i figli sono autosufficienti e gli aspetti patrimoniali sono stati già definiti in sede di separazione, confermare che nessuna disposizione deve essere resa in tal senso .”
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.07.2024 allegava di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con che dal matrimonio erano nati il 14.10.1997, e , Controparte_1 Per_1 Per_2 il 07.10.1999; che il Tribunale di Roma con decreto del 26.02.2018 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che tra le altre cose le parti avevano concordato nella separazione consensuale che lo versasse alla l'assegno mensile di € 400,00 quale contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
che successivamente i figli erano divenuti economicamente indipendente e il Tribunale di Roma con successivo decreto depositato il
14 marzo 2023 aveva dichiarato cessato a decorrere dalla domanda l'obbligo per il padre di corrispondere il mantenimento ordinario e le spese straordinarie per i figli;
che erano trascorsi ormai sei anni dalla separazione;
il ricorrente concludeva chiedendo di pronunciare la sentenza sullo status alle condizioni indicate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente va rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione di prima udienza, contenente l'avviso di obbligatorietà della difesa tecnica mediante un difensore, sono stati ritualmente notificati a mani proprie della convenuta, la quale, ciò malgrado, non si è costituita ma è comparsa personalmente in sede di prima udienza del 17.11.2025, senza assistenza di un difensore, sicché il
Giudice delegato, ribadita la necessità di costituzione in giudizio tramite un difensore, se del caso, ove sussistenti i presupposti di legge, con patrocinio a spese dello stato, ha invitato la parte ad allontanarsi dall'aula di udienza, e, verificata la ritualità della notifica, ha dichiarato la contumacia della convenuta;
poi, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione stante la contumacia della resistente, ha invitato parte ricorrente a discutere la causa, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento. Infatti, dall'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma agli atti, risulta che le parti hanno contratto matrimonio in Roma in data 3 dicembre 1994, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01625, parte II, serie
A03, anno 1994. È agli atti, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Roma in data 26.02.2018.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, non essendo stata eccepita
2 alcuna riconciliazione dalla parte convenuta, che è rimasta contumace, ed essendo stato depositato il ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 30.07.2024.
La volontà di parte ricorrente di ottenere la pronuncia sullo status, quanto dedotto anche personalmente dallo stesso in sede di prima udienza, e la condotta processuale di parte convenuta che
è rimasta contumace e non ha consentito nemmeno il tentativo di conciliazione, inducono il Tribunale
a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In assenza di costituzione della convenuta e in assenza di intervento dei figli, in mancanza di domanda di assegno divorzile o per il mantenimento dei figli, il Tribunale non deve emettere alcuna ulteriore statuizione.
2. SULLE SPESE DI LITE.
Considerata la natura della causa, la pronuncia solo sullo status e la mancata opposizione di parte convenuta, che è rimasta contumace, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 32138 del 2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Roma in data 3 dicembre 1994, matrimonio trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01625, parte II, serie A03, anno 1994.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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