CASS
Sentenza 7 novembre 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2023, n. 44890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44890 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV AN nato il [...] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE di APPELLO d BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di AN RA in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A) e 497 ter cod. pen. (capo B); mentre, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni due, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre l'imputato, tramite il difensore, enunciando, formalmente, sei motivi (in realtà sviluppati in cinque censure) di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44890 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 10/10/2023 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 450, comma 5 e 294 cod. proc. pen. Il difensore di fiducia dell'imputato non avrebbe ricevuto rituale avviso dell'udienza di convalida e della citazione per il giudizio direttissimo. In ogni caso la telefonata effettuata dalla polizia giudiziaria alle ore 00:45 del 1 luglio 2022 non avrebbe consentito al difensore, dimorante in Caserta, di raggiungere il Tribunale di Rimini per partecipare all'udienza di convalida e al giudizio direttissimo fissato alle ore 10.00 del medesimo 1 luglio 2022. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge, perché il giudice di merito avrebbe individuato il reato più grave in quello di resistenza anziché in quello di cui all'art. 497-ter cod. pen. Con il terzo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con quarto si duole del riconoscimento della recidiva. Con il quinto lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in punto di: determinazione della pena base (fissata nel triplo del minimo edittale); diniego delle circostanze attenuanti generiche;
errore di calcolo nella determinazione della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'errore di calcolo nella determinazione della pena. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l'estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso dato dalla polizia giudiziaria al difensore oralmente (Sez. 6, n. 10508 del 28/02/2001, Nallo, Rv. 218438; Sez. 4, n. 12252 del 19/01/2005, Stramaglia, Rv. 231214; Sez. 4, n. 31454 del 25/06/2008, Alberti, Rv. 241900 - 01). Nella specie risulta dagli atti che la polizia giudiziaria ha avvisato il difensore per telefono alle ore 00:45 del 1 luglio 2022 (cfr. verbale di arresto del 1 luglio 2023). 2 Le difficoltà connesse agli spostamenti del difensore non danno luogo ad alcuna nullità che, in ogni caso, non avrebbe carattere assoluto e, pertanto, sarebbe superata dalla richiesta di procedere con il rito abbreviato. 3. I motivi sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 5.2. pagg. 5 e 6, paragrafo 5.3. pag. 6, paragrafo 5.5. pag. 7). 4. In merito alla determinazione della pena si osserva che: - l'imputato non ha interesse a dolersi dell'erronea individuazione del reato più grave, poiché la corretta indicazione dell'art. 497 ter cod. pen. come reato più grave avrebbe comportato l'applicazione di una pena base non inferiore a due anni (minimo edittale) quando invece, prendendo erroneamente come riferimento l'art. 337 cod. pen., è stata applicata una pena base di un anno e sei mesi di reclusione;
- la pena base di un anno e sei mesi di reclusione, lungi dall'essere eccessiva, è illegale per difetto, poiché indipendentemente dalla individuazione del reato più grave, in ogni caso, nel reato continuato, la pena base non può mai fissarsi in misura inferiore al minimo edittale di uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01); tuttavia, in assenza di impugnazione del PM, non è consentito alla Corte di cassazione approntare un correttivo in peius alla luce del divieto sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - il calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello è errato poiché, applicando alla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione l'aumento di 2/3 per la recidiva, si ottiene anni due e mesi sei, non anni due e mesi otto come erroneamente indicato in sentenza;
l'errore si riverbera nelle addizioni successive conducendo alla pena finale di anni due, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in punto di pena. Al corretto calcolo della pena detentiva può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Si ottiene la pena finale di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione come segue: - pena base: anni uno e mesi sei di reclusione;
3 - aumentata di 2/3 per la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.: anni due e mesi sei di reclusione;
- aumentata di mesi undici per la continuazione (interna al capo A ed esterna con il capo B): anni tre e mesi cinque di reclusione;
- ridotta come sopra per il rito. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, che viene come sopra rideterminata. Nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/10/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AS Epidendio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di AN RA in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A) e 497 ter cod. pen. (capo B); mentre, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta ad anni due, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 2. Avverso l'indicata pronuncia, ricorre l'imputato, tramite il difensore, enunciando, formalmente, sei motivi (in realtà sviluppati in cinque censure) di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 44890 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 10/10/2023 2.1. Con il primo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 450, comma 5 e 294 cod. proc. pen. Il difensore di fiducia dell'imputato non avrebbe ricevuto rituale avviso dell'udienza di convalida e della citazione per il giudizio direttissimo. In ogni caso la telefonata effettuata dalla polizia giudiziaria alle ore 00:45 del 1 luglio 2022 non avrebbe consentito al difensore, dimorante in Caserta, di raggiungere il Tribunale di Rimini per partecipare all'udienza di convalida e al giudizio direttissimo fissato alle ore 10.00 del medesimo 1 luglio 2022. 2.2. Con il secondo deduce violazione di legge, perché il giudice di merito avrebbe individuato il reato più grave in quello di resistenza anziché in quello di cui all'art. 497-ter cod. pen. Con il terzo denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Con quarto si duole del riconoscimento della recidiva. Con il quinto lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio in punto di: determinazione della pena base (fissata nel triplo del minimo edittale); diniego delle circostanze attenuanti generiche;
errore di calcolo nella determinazione della pena. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente all'errore di calcolo nella determinazione della pena. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In tema di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo davanti al giudice del dibattimento, l'estrema ristrettezza dei tempi del procedimento, connessa allo "status custodiae", non richiede che l'avviso dell'udienza sia oggetto di formale notificazione al difensore, dovendo ritenersi sufficiente l'avviso dato dalla polizia giudiziaria al difensore oralmente (Sez. 6, n. 10508 del 28/02/2001, Nallo, Rv. 218438; Sez. 4, n. 12252 del 19/01/2005, Stramaglia, Rv. 231214; Sez. 4, n. 31454 del 25/06/2008, Alberti, Rv. 241900 - 01). Nella specie risulta dagli atti che la polizia giudiziaria ha avvisato il difensore per telefono alle ore 00:45 del 1 luglio 2022 (cfr. verbale di arresto del 1 luglio 2023). 2 Le difficoltà connesse agli spostamenti del difensore non danno luogo ad alcuna nullità che, in ogni caso, non avrebbe carattere assoluto e, pertanto, sarebbe superata dalla richiesta di procedere con il rito abbreviato. 3. I motivi sulla sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 5.2. pagg. 5 e 6, paragrafo 5.3. pag. 6, paragrafo 5.5. pag. 7). 4. In merito alla determinazione della pena si osserva che: - l'imputato non ha interesse a dolersi dell'erronea individuazione del reato più grave, poiché la corretta indicazione dell'art. 497 ter cod. pen. come reato più grave avrebbe comportato l'applicazione di una pena base non inferiore a due anni (minimo edittale) quando invece, prendendo erroneamente come riferimento l'art. 337 cod. pen., è stata applicata una pena base di un anno e sei mesi di reclusione;
- la pena base di un anno e sei mesi di reclusione, lungi dall'essere eccessiva, è illegale per difetto, poiché indipendentemente dalla individuazione del reato più grave, in ogni caso, nel reato continuato, la pena base non può mai fissarsi in misura inferiore al minimo edittale di uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348 - 01); tuttavia, in assenza di impugnazione del PM, non è consentito alla Corte di cassazione approntare un correttivo in peius alla luce del divieto sancito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.; - il calcolo della pena effettuato dalla Corte di appello è errato poiché, applicando alla pena base di anni uno e mesi sei di reclusione l'aumento di 2/3 per la recidiva, si ottiene anni due e mesi sei, non anni due e mesi otto come erroneamente indicato in sentenza;
l'errore si riverbera nelle addizioni successive conducendo alla pena finale di anni due, mesi quattro e giorni dieci di reclusione. 5. La sentenza impugnata va pertanto annullata in punto di pena. Al corretto calcolo della pena detentiva può procedersi direttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., che attribuisce alla Corte di cassazione il potere di rideterminare la pena sulla base di una semplice operazione aritmetica che non richiede accertamenti in fatto (Sez. U, n. 3464 del 30 novembre 2017, Matrone, Rv. 271831). Si ottiene la pena finale di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione come segue: - pena base: anni uno e mesi sei di reclusione;
3 - aumentata di 2/3 per la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.: anni due e mesi sei di reclusione;
- aumentata di mesi undici per la continuazione (interna al capo A ed esterna con il capo B): anni tre e mesi cinque di reclusione;
- ridotta come sopra per il rito. 4. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, che viene come sopra rideterminata. Nel resto il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 10/10/2023