Art. 6. 1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , dopo le parole:"l'Istituto provvede" sono aggiunte le seguenti:", sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile,".
2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto puo' avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni".
3. Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) la giunta esecutiva".
4. Al settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare".
5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono inseriti i seguenti:
"La giunta esecutiva e' composta:
a) dal presidente;
b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;
c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.
Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto".
6. Le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all' articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto puo' avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni".
3. Al quinto comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis) la giunta esecutiva".
4. Al settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare".
5. Dopo il nono comma dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , sono inseriti i seguenti:
"La giunta esecutiva e' composta:
a) dal presidente;
b) dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;
c) da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio.
Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto".
6. Le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all' articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.