Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 2
Non è ammissibile la condanna del danneggiante al risarcimento del danno morale, quando la colpa non sia stata accertata in concreto, ma sia stata affermata in base ad una presunzione di legge.
Non è ammissibile la condanna del danneggiante al risarcimento del danno morale, quando la colpa non sia stata accertata in concreto, ma sia stata affermata in base ad una presunzione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE 589 / 0 1 4ll.mi Sigg.ri Magistra Composta Oggetto 4 Somministrazione di GIULIAN 7 Presidente Dott. Ant 3 ) . energia elettrica. O E N L L , C 1 O A 9 B P Consigliere - 9 Dott. SALLUZZO E izo I 1 - E 1 D N 1 - O E 1 I Z R.G.N. 14886/99 2 C A I Francesco DI NANNI Consigliere Dott R D T U 9 S I 3 I G G E E R 6 @ancesco TRIFONE Consigliere Do 4 N A . . D Cron.13417 T T T E S T R I ( N A E Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23/02/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GONNELLI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SI US AC;
intimato avversO la sentenza n. 52/98 del Giudice di pace di BELVEDERE MARITTIMO, emessa 1'11/05/98 e depositata il 2001 12/06/98 (R.G. 44/98); اميه 107 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'estinzione per rinuncia al ricorso. ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione nei confronti -di NN PE RI contro la sentenza 11.5 12.6.98 (n. sent. 52/98; R.G. 44/98) del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. IL PRESIDENTEAyu Così deciso a Roma il 23.2.2001. CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ル Depositata in Cancelleria Oggi, lì 27 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R P E U T S R O C 3