TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 742
TAR
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 36 del 2023 per difetto di motivazione sull'affidamento diretto

    La Corte ha ritenuto che la determinazione impugnata reca un'adeguata motivazione, rinviando a una nota istruttoria che evidenzia la riorganizzazione delle attività, i risultati qualitativamente apprezzabili già ottenuti dalla società e il progressivo miglioramento produttivo. La qualità del servizio è stata valutata in base ai risultati esecutivi e al monitoraggio semestrale. La congruità dell'offerta è stata ritenuta vantaggiosa, anche in considerazione del fatto che il servizio di ripristino post-incidente è affidato in concessione senza corrispettivo a carico dell'Ente. Le criticità economiche della società sono state smentite, evidenziando il risanamento e la realizzazione di utili. I vantaggi per la collettività derivano dal mantenimento e accrescimento dei livelli professionali e occupazionali, dalla flessibilità del rapporto e dall'efficienza della gestione.

  • Rigettato
    Mancata iscrizione della società controinteressata all'albo previsto dall’art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006

    La Corte ha chiarito che il servizio di ripristino post-incidente consiste nel coordinamento dell'esecuzione da parte di unità operative di pronto intervento (UPI) regolarmente iscritte all'Albo. La società controinteressata, svolgendo un'attività di coordinamento, non necessita di tale iscrizione. Le UPI sono iscritte nella categoria 2-bis, ritenuta adeguata alle attività svolte.

  • Rigettato
    Violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023

    La Corte ha ritenuto che l'art. 49 del d.lgs. n. 36 del 2023 si applica solo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee e che, nel caso di specie, l'affidamento in house è legittimo e non soggetto a tale principio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di personalità dell’esecuzione della prestazione (art. 119 d.lgs. n. 36 del 2023)

    La Corte ha affermato che l'affidatario in house non è obbligato all'esecuzione interamente in proprio, potendo avvalersi di terzi. Il servizio di ripristino post-incidente è affidato alla società per coordinamento, mentre le operazioni concrete sono svolte da unità operative terze. Tale modello organizzativo è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza. L'art. 119 del d.lgs. n. 36 del 2023 ammette il subappalto, pur con limitazioni, e tale principio si applica anche agli affidamenti in house.

  • Rigettato
    Elusione dell'evidenza pubblica e carenza di iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per i terzi affidatari

    La Corte ha chiarito che il servizio è di coordinamento e che le operazioni sono svolte da UPI iscritte all'Albo. L'iscrizione all'Albo è necessaria per le operazioni di trattamento rifiuti, non per il coordinamento. Le modalità di aggiudicazione dei contratti a valle non possono essere sindacate in questo giudizio, che riguarda la determina di affidamento principale. La società controinteressata ha il ruolo di coordinamento e la responsabilità finale verso l'Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 742
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 742
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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